Gazzetta n. 95 del 24 aprile 2010 (vai al sommario)
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI
PROVVEDIMENTO 21 aprile 2010
Disposizioni in materia di comunicazione politica e di parita' di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le consultazioni elettorali della primavera 2010. (Documento n. 9).


TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
(Approvato nella seduta del 21 aprile 2010)

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata «Commissione»;
Visto il decreto del presidente della regione autonoma Valle d'Aosta n. 35 del 28 gennaio 2010, con il quale sono stati convocati per il giorno 23 maggio 2010, i comizi per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale di 68 comuni della regione, con un eventuale turno di ballottaggio previsto per il 6 giugno 2010;
Visto il decreto del presidente della regione autonoma del Trentino‑Alto Adige n. 9/A del 9 marzo 2010, con il quale sono stati convocati per il giorno 16 maggio 2010 i comizi per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale di 205 comuni della provincia di Trento e di 111 comuni della provincia di Bolzano, nonche' per l'elezione diretta dei consigli circoscrizionali nel comune di Rovereto (Trento) e di Bolzano, con un eventuale turno di ballottaggio previsto per il 30 maggio 2010;
Visto il decreto dell'assessore alla pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, relazioni internazionali e comunitarie della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 126 del 18 marzo 2010, con il quale sono stati convocati per i giorni 16 e 17 maggio 2010, i comizi per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale di 9 comuni della regione;
Visto il decreto dell'assessore delle autonomie locali e della funzione pubblica della regione autonoma Siciliana n. 87 del 30 marzo 2010, con il quale sono stati convocati per i giorni 30 e 31 maggio 2010 i comizi per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale di 41 comuni della regione, con eventuale turno di ballottaggio previsto per il giorno 13 giugno 2010;
Visto il decreto del presidente della regione autonoma Sardegna n. 43 del 30 marzo 2010, con il quale sono stati convocati per i giorni 30 e 31 maggio 2010, i comizi per l'elezione del presidente e del consiglio provinciale di 8 province e per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale di 176 comuni della regione, con eventuale turno di ballottaggio previsto per i giorni 13 e 14 giugno 2010;
Visti, quanto alla potesta' di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;
Visti, quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonche' alla tutela delle pari opportunita' tra uomini e donne, l'art. 3 del testo unico della radiotelevisione, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonche' gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio e il 30 luglio 1997, nonche' l'11 marzo 2003;
Visto lo Statuto speciale per la regione Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;
Vista la legge della regione autonoma della Sardegna 10 luglio 2008, n. 1, recante «Legge regionale statutaria»;
Vista la legge della regione autonoma della Sardegna 17 gennaio 2005, n. 2, recante «Indizione delle elezioni comunali e provinciali»;
Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia, e successive modificazioni;
Vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 10 maggio 1999, n. 13, recante «Norme in materia di elezioni comunali e provinciali, nonche' modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 14»;
Vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 15 marzo 2001, n. 9, recante «Disposizioni urgenti in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonche' disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale»;
Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, recante lo Statuto speciale per la regione autonoma Valle d'Aosta, e successive modificazioni;
Vista la legge della regione autonoma Valle d'Aosta 9 febbraio 1995, n. 4, recante «Elezione diretta del Sindaco, del Vice sindaco e del consiglio comunale», e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», nonche' lo Statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige, nel testo modificato dall'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2;
Vista la legge della regione Trentino-Alto Adige 6 aprile 1956, n. 5, recante «Composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali», e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del presidente della giunta regionale del Trentino-Alto Adige 1° febbraio 2005, n. 1/L, recante «Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali»;
Vista la legge della regione Trentino-Alto Adige 23 ottobre 1998, n. 10, recante «Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, Nuovo ordinamento dei comuni della regione Trentino-Alto Adige»;
Visti gli articoli 13 e 25 del testo unico delle leggi della regione autonoma Trentino-Alto Adige sulla composizione ed elezione degli organi amministrativi comunali, approvato con decreto del presidente della giunta regionale 13 gennaio 1995, n. 1/L, e l'art. 19, comma 38, della legge della regione Trentino-Alto Adige del 23 ottobre 1998, n. 10;
Visto lo Statuto della regione Siciliana;
Visto il decreto del presidente della regione Siciliana 20 agosto 1960, n. 3, modificato con decreto del Presidente della regione Siciliana 15 aprile 1970, n. 1, recante «Approvazione del testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella regione Siciliana» e successive modifiche;
Vista la legge della regione Siciliana 15 settembre 1997, n. 35, recante «Nuove norme per l'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale»;
Vista la legge della regione Siciliana 16 dicembre 2000, n. 25 recante «Norme elettorali per gli enti locali e sulla sfiducia al sindaco e al presidente della provincia regionale»;
Visto il decreto dell'assessore regionale della regione Siciliana per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali n. 634 del 15 marzo 2005 recante «Elezioni dei sindaci, dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali»;
Considerata la prassi pregressa ed i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonche' l'esperienza applicativa di tali disposizioni;
Consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;

Dispone
nei confronti della RAI radiotelevisione italiana societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, quanto segue:
Art. 1

Ambito di applicazione e disposizioni comuni
a tutte le trasmissioni

1. Le disposizioni del presente provvedimento, in attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione, si riferiscono alle campagne per l'elezione diretta dei presidenti delle province della Sardegna e dei relativi consigli provinciali, fissate per i giorni 30 e 31 maggio 2010, con eventuale ballottaggio il 13 e 14 giugno 2010, nonche' per le elezioni comunali fissate nella regione Trentino-Alto Adige per il giorno 16 maggio, con eventuali ballottaggi il 30 maggio 2010, nella regione Friuli-Venezia Giulia per i giorni 16 e 17 maggio, nella regione Valle d'Aosta, per il giorno 23 maggio, con eventuali ballottaggi il 6 giugno 2010, nella regione Siciliana per i giorni 30 e 31 maggio, con eventuali ballottaggi il 13 e 14 giugno 2010.
2. Le disposizioni del presente provvedimento cessano di avere efficacia il giorno successivo alle consultazioni di cui al comma 1.
3. Le trasmissioni RAI relative alla presente tornata elettorale hanno luogo esclusivamente in sede regionale.
 
Art. 2

Tipologia della programmazione regionale
RAI in periodo elettorale

1. La programmazione radiotelevisiva regionale della RAI nelle regioni interessate alle consultazioni elettorali di cui all'art. 1, comma 1, ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalita' indicate di seguito:
a) la comunicazione politica e' effettuata mediante forme di contraddittorio, interviste e le tribune elettorali previste dall'art. 8, nonche' eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI. Queste devono svolgersi in condizioni di parita' tra i soggetti politici aventi diritto, ai sensi del successivo art. 3;
b) sono previsti messaggi politici autogestiti di cui di cui all'art. 4;
c) l'informazione e' assicurata mediante i notiziari e gli altri programmi a contenuto informativo, di cui all'art. 5;
d) in tutte le altre trasmissioni non e' ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.
 
Art. 3

Trasmissioni di comunicazione politica
autonomamente disposte dalla RAI

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la RAI programma, nelle regioni di cui all'art. 1, comma 1, trasmissioni di comunicazione politica.
2. Nel periodo compreso fra la data di approvazione della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature nelle trasmissioni di comunicazione politica e' garantito l'accesso:
a) alle forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nei consigli provinciali o nei consigli dei comuni capoluogo di provincia o comunque con popolazione superiore ai 40 mila abitanti, da rinnovare;
b) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), che costituiscono un gruppo nel relativo consiglio regionale.
3. Il tempo disponibile e' ripartito per il 50 per cento in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nei consigli provinciali o nei consigli comunali e per il restante 50 per cento in modo paritario.
4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del giorno precedente la data delle elezioni, le trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo, nella regione Sardegna, garantiscono spazi:
a) ai candidati alla carica di presidente della provincia o alla carica di sindaco nei comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore a 40 mila abitanti;
b) alle forze politiche che presentano liste di candidati o gruppi di candidati per l'elezione dei consigli provinciali e dei consigli di comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore a 40 mila abitanti.
5. Nel periodo di cui al comma 4, le trasmissioni di comunicazione politica, nelle altre regioni interessate dalle consultazioni, garantiscono spazi:
a) ai candidati alla carica di sindaco nei comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore a 40 mila abitanti;
b) alle forze politiche che presentano liste di candidati o gruppi di candidati per l'elezione dei consigli dei comuni di cui alla lettera a).
6. Nelle trasmissioni di cui ai commi 4 e 5, il tempo disponibile e' ripartito per una meta' in parti uguali tra i soggetti di cui al comma 4, lettera a), e comma 5, lettera a), e per una meta' in parti uguali tra i soggetti di cui al comma 4, lettera b), e comma 5, lettera b).
7. Nel periodo intercorrente tra lo svolgimento della consultazione e lo svolgimento dei turni di ballottaggio per la carica di presidente della provincia o di sindaco dei comuni di cui alla lettera a) del comma 2, le trasmissioni di comunicazione politica garantiscono spazi, in maniera paritaria, ai candidati ammessi ai ballottaggi.
8. Nelle trasmissioni di cui ai commi 4 e 5, le coalizioni che sostengono i candidati di cui al comma 4, lettera a), e comma 5, lettera a), individuano un rappresentante delle liste che le compongono, al quale e' affidato il compito di tenere i rapporti con la RAI che si rendono necessari.
9. In relazione al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunita' tra gli aventi diritto puo' essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di piu' trasmissioni, purche' ciascuna di queste abbia analoghe opportunita' di ascolto. E' altresi' possibile realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando, comunque, imparzialita' e pari opportunita' nel confronto tra i soggetti politici.
10. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base-bisettimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equita' e di parita' di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione.
11. La responsabilita' delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi di legge.
 
Art. 4

Messaggi autogestiti

1. Dalla data di presentazione delle candidature la RAI trasmette messaggi politici autogestiti di cui all'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 nelle.
2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'art. 3, commi 4 e 5.
3. Entro il quinto giorno dalla data di approvazione della seguente delibera, la RAI comunica all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonche' la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessita' di coprire piu' di una fascia oraria. La comunicazione della RAI e' valutata dalla Commissione con le modalita' di cui all'art. 10 del presente provvedimento.
4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:
a) e' presentata alla sede regionale della RAI delle regioni di cui all'art. 1, comma 1, entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;
b) e' sottoscritta, se il messaggio cui e' riferita e' richiesto da una coalizione, dal candidato all'elezione a presidente della provincia o a sindaco;
c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;
d) specifica se ed in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purche' con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI. Messaggi prodotti con il contributo tecnico della RAI potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla RAI nella sua sede di Roma, ovvero nelle sedi regionali per i messaggi a diffusione regionale.
5. Entro il giorno successivo al termine di cui al comma 4, lettera a), la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori. La ripartizione degli spazi tra gli aventi diritto, ove necessaria, ha luogo mediante sorteggio, per il quale la RAI puo' proporre alla Commissione criteri di ponderazione.
6. Per quanto non e' espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
 
Art. 5

Informazione

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, i notiziari diffusi dalla RAI nelle regioni di cui all'art. 1, comma 1, e i relativi programmi di approfondimento si conformano con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, della obiettivita' e della apertura alle diverse forze politiche.
2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonche' i loro conduttori e registi, comunque osservano in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di candidati, di membri del Governo, o di esponenti politici.
3. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e di valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la piu' ampia ed equilibrata presenza e possibilita' di espressione ai diversi soggetti politici.
4. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, e il ripristino di eventuali squilibri accertati, e' assicurato d'ufficio dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e dai Corecom/Corerat secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
 
Art. 6

Programmi dell'Accesso

1. La programmazione dell'Accesso e' sospesa dalla data di convocazione dei comizi elettorali fino al giorno successivo a quello dello svolgimento della consultazione elettorale.
 
Art. 7

Illustrazione delle modalita' di voto
e presentazione delle liste

1. A far luogo almeno dal quinto giorno dalla approvazione della presente delibera, la RAI predispone e trasmette una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste.
2. Nei trenta giorni precedenti il voto la RAI predispone e trasmette altresi' una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni comunali, con particolare riferimento agli specifici sistemi elettorali ed alle modalita' di espressione del voto, ivi comprese quelle previste per gli elettori diversamente abili e per quelli intrasportabili.
3. Le schede o i programmi di cui al presente articolo saranno trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che li renda fruibili alle persone non udenti.
 
Art. 8

Tribune elettorali

1. La RAI programma nelle regioni di cui all'art. 1, comma 1, tribune elettorali televisive e radiofoniche privilegiando la formula del confronto o quella della conferenza stampa, curando di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti delle diverse coalizioni e le forze politiche e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.
2. Alle tribune trasmesse anteriormente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'art. 3, comma 2. La ripartizione dei tempi avviene ai sensi dell'art. 3, comma 3.
3. Alle tribune trasmesse successivamente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'art. 3, commi 4 e 5. La ripartizione dei tempi avviene ai sensi dell'art. 3, comma 6.
4. Alle tribune trasmesse dopo il primo turno delle elezioni e anteriormente alla votazione di ballottaggio partecipano unicamente i candidati ammessi al ballottaggio per le cariche di presidente della provincia e di sindaco nei comuni capoluogo di provincia o comunque con popolazione superiore ai 40 mila abitanti. La ripartizione dei tempi avviene ai sensi dell'art. 3, comma 7.
5. Le tribune sono registrate e trasmesse dalla sede regionale della RAI. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse e' possibile con il consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.
6. La ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni, ove necessaria, ha luogo mediante sorteggio, per il quale la RAI puo' proporre alla Commissione criteri di ponderazione.
7. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, tenendo conto della specificita' del mezzo, deve tuttavia conformarsi quanto piu' possibile alle trasmissioni televisive. L'orario delle trasmissioni e' determinato in modo da garantire in linea di principio la stessa percentuale di ascolto delle corrispondenti televisive.
8. Tutte le tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra i partecipanti; se sono registrate, la registrazione e' effettuata nelle ventiquattr'ore precedenti la messa in onda ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.
9. L'eventuale assenza o rinuncia di un soggetto politico avente diritto a partecipare alle tribune non pregiudica la facolta' degli altri di intervenirvi, anche nella stessa trasmissione, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione e' fatta esplicita menzione delle predette assenze.
10. Le ulteriori modalita' di svolgimento delle tribune sono delegate alla TGR (Testata Giornalistica Regionale), che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'art. 10.
 
Art. 9

Trasmissioni per i non udenti

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI cura la pubblicazione di pagine di televideo recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale.
2. I messaggi autogestiti di cui all'art. 4 possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalita' che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.
 
Art. 10

Comunicazioni e consultazione della commissione

1. I calendari delle tribune e le loro modalita' di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione, sono preventivamente trasmessi alla Commissione.
2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale la RAI comunica all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdi' precedente la messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.
3. Entro le ore 12 di ogni venerdi', sino al termine della competizione elettorale, la RAI comunica alla Commissione e all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, su supporto informatico, il calendario settimanale delle trasmissioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c) effettuate, indicando i temi trattati, i soggetti politici invitati, la ripartizione dei tempi garantiti a ciascuna forza politica e i dati Auditel degli ascolti medi di ciascuna trasmissione.
4. Il presidente della Commissione, sentito l'Ufficio di presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui al comma 1 e definendo le questioni specificamente menzionate dal presente provvedimento, nonche' le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.
 
Art. 11

Responsabilita' del consiglio d'amministrazione
e del direttore generale

1. Il consiglio d'amministrazione ed il direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente documento, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 aprile 2010

Il presidente: Zavoli
 
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