Gazzetta n. 96 del 26 aprile 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Parere relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione della DOC «Freisa di Chieri»



Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Esaminata la domanda presentata dalla Regione Piemonte su istanza del Consorzio di tutela del Freisa di Chieri, intesa ad ottenere modifiche del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Freisa di Chieri»;
Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Piemonte, in merito alle modifiche proposte dal Consorzio sopra indicato, al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Freisa di Chieri»;
Ha espresso, nella riunione del 10 e 11 marzo 2010, presente il funzionario della Regione Piemonte, parere favorevole alla suddetta istanza, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di seguito annesso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, essere inviate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 
Allegato

Annesso Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a
denominazione di origine controllata «Freisa di Chieri»

Art. 1.
Denominazione e vini

1. La denominazione di origine controllata «Freisa di Chieri» e' riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie, specificazioni aggiuntive o menzioni:
«Freisa di Chieri» Secco
«Freisa di Chieri» Superiore
«Freisa di Chieri» Dolce
«Freisa di Chieri» Frizzante
«Freisa di Chieri» Spumante

Art. 2.
Base ampelografica

1. I vini a denominazione di origine controllata «Freisa di Chieri» devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti composti, in ambito aziendale, dal vitigno Freisa:
dall'90 al 100%;
altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte:
da 0 a 10%.

Art. 3.
Zona di produzione delle uve

1. Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione comprendente il territorio collinare dei seguenti comuni in Provincia di Torino: Chieri, Pecetto Torinese, Pino Torinese, Pavarolo, Baldissero Torinese, Montaldo Torinese, Mombello Torinese, Andezeno, Arignano, Moriondo Torinese, Marentino e Riva presso Chieri, Comune di Torino limitatamente alla Regione San Luca, Regione Eremo, Regione Santa Margherita, Parco di Villa Genero, Regione Villa della Regina.

Art. 4.
Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e al vino derivanti le specifiche caratteristiche di qualita'.
2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
terreni: terreni medio impasto calcareo-argillosi;
giacitura: esclusivamente collinare. Sono da escludere categoricamente i terreni di fondovalle, umidi, e non sufficientemente soleggiati;
altitudine: non inferiore a metri 180 s.l.m.;
esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle uve;
densita' d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e del vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto di impianto, non inferiore a 2.500;
forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forma di allevamento: la controspalliera con vegetazione assurgente; sistema di potatura: il Guyot tradizionale e/o altre forme comunque atte a non modificare in negativo la qualita' delle uve);
e' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:
Parte di provvedimento in formato grafico


La quantita' massima di uva ammessa per la produzione del vino a denominazione di origine controllata «Freisa di Chieri», «Freisa di Chieri» Superiore, con menzione aggiuntiva «vigna» seguita dal relativo toponimo deve essere di t 7,00 per ettaro di coltura specializzata.
In particolare, per poter utilizzare la menzione aggiuntiva «vigna», occorre che il vigneto in questione abbia un'eta' di impianto di almeno 7 anni.
Qualora l'eta' del vigneto sia inferiore la produzione di uva per ettaro ammessa e' pari a:
Parte di provvedimento in formato grafico


Nelle annate con produzione abbondante i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
4. In caso di annata con produzione scarsa, se necessario, la Regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.
5. I conduttori interessati che prevedono di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione Piemonte, ma non superiore a quella massima di cui al comma 3 del presente articolo, dovranno tempestivamente, comunque almeno 5 giorni prima della data di inizio della propria vendemmia, segnalare tale data e la stima della maggior resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.
6. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte, su proposta del Consorzio di tutela o del consiglio interprofessionale, puo' fissare limiti massimi di uva rivendicabile per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessita' di conseguire un miglior equilibrio di mercato.
In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

Art. 5.
Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione, affinamento e imbottigliamento devono essere effettuate all'intero della zona delimitata dall'art. 3.
Tuttavia, tenendo conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio delle Province di Torino, Asti e Cuneo.
2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovra' essere superiore per tutti i vini al 70%, con una produzione massima di vino di 5600 litri per ettaro:
La resa massima dell'uva in vino finito per la produzione del vino a denominazione di origine controllata «Freisa di Chieri» e «Freisa di Chieri» Superiore, con menzione aggiuntiva «vigna» seguita dal relativo toponimo non dovra' essere superiore al 70%, rispettivamente per ciascun anno di produzione corrispondente a:
2940 litri di vino al terzo anno;
3430 litri di vino al quarto anno;
3920 litri di vino al quinto anno;
4410 litri di vino al sesto anno;
4900 litri di vino dal settimo anno di produzione del vigneto.
Qualora tale resa superi le percentuali sopra indicate, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
3. Nella vinificazione e invecchiamento sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche di qualita', ivi compreso l'arricchimento della gradazione zuccherina, secondo i metodi riconosciuti dalla legge.
4. I seguenti vini devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento: «Freisa di Chieri» superiore - minimo 12 mesi a decorrere dal 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve.
E' ammesso l'invecchiamento in legno di minimo 6 mesi.
E' ammessa la colmatura con uguale vino conservato in altri recipienti, per non piu' del 10% del totale del volume nel corso dell'intero invecchiamento obbligatorio.
5. Per i seguenti vini l'immissione al consumo e' consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi indicata: «Freisa di Chieri» superiore - dal 1° novembre dell'anno successivo a quello di raccolta delle uve.
6. Nell'ambito della stessa tipologia, specificazione aggiuntiva o menzione e' consentita, a scopo migliorativo, l'aggiunta nella misura massima del 15% di «Freisa di Chieri» piu' giovane a «Freisa di Chieri» piu' vecchio o viceversa, anche se non ha ancora ultimato il periodo di maturazione obbligatorio.
7. I vini di cui all'art. 1 possono essere classificati con la denominazione di origine controllata «Collina Torinese» rosso purche' corrispondano alle condizioni ed ai requisiti previsti dai relativi disciplinari, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.

Art. 6.
Caratteristiche al consumo

1. I vini Freisa di Chieri all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
Freisa di Chieri Secco:
colore: rosso rubino con tendenza al granato;
profumo: caratteristico delicato con note di lampone e di rosa e viola;
sapore: asciutto, talvolta vivace leggermente acidulo, che con l'invecchiamento diventa piu' armonico e delicato;
puo' presentare eventuali sentori di legno qualora affinato in botte;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
per il Freisa di Chieri con indicazione di «vigna» 12,50%vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19 g/l.
Freisa di Chieri Superiore:
colore: rosso granato o cerasuolo con riflessi aranciati con l'invecchiamento;
odore: caratteristico delicato eventualmente con note di lampone e viola;
sapore: secco, delicatamente morbido ed con eventuali sentori di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
per il Freisa di Chieri con indicazione di «vigna» 12,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21 g/l.
Freisa di Chieri Dolce:
colore: da rosso rubino a cerasuolo piuttosto chiaro talvolta con lievi riflessi violacei;
odore: caratteristico delicato con note di lampone e di rosa e viola;
sapore: amabile, fresco talora vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol di cui almeno 7,00% vol svolti;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19 g/l.
Freisa di Chieri Frizzante:
colore: da rosso rubino a cerasuolo piuttosto chiaro;
spuma: fine, ottenuta mediante rifermentazione degli zuccheri naturali residuati nel vino amabile odolce, conservato secondo le pratiche enologiche di filtrazione ripetuta e/o refrigerazione;
odore: caratteristico delicato con note di lampone e di rosa e viola;
sapore: armonico, elegante con retrogusto gradevole di lampone;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19 g/l.
Freisa di Chieri Spumante:
colore: da rosso rubino a cerasuolo piuttosto chiaro;
spuma: fine, persistente;
odore: caratteristico delicato con note di lampone e di rosa e viola;
sapore: brut, dry o dolce, armonico, elegante con sottofondo gradevole di lampone;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol di cui svolto compreso tra 6,00% vol e 8,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19 g/l.
2. E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto, di modificare i limiti minimi per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore minimo.

Art. 7.
Etichettatura, designazione e presentazione

1. Nella designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.
E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
2. Nella designazione e presentazione dei vini a Denominazione di origine controllata «Freisa di Chieri», la denominazione di origine puo' essere accompagnata dalla menzione «vigna» seguita dal corrispondente toponimo, purche':
le uve provengano totalmente dallo stesso vigneto;
tale menzione sia stata iscritta nell'apposita «lista positiva» istituita presso l'organismo che detiene l'Albo dei vigneti della denominazione;
la vinificazione e le successive lavorazioni siano svolti in recipienti separati e la menzione «vigna», seguita dal toponimo, sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;
la menzione «vigna» seguita dal toponimo sia riportata in caratteri di dimensioni uguale o inferiore al 50% del carattere usato per la denominazione di origine controllata «Freisa di Chieri».
3. Nella designazione e presentazione del vino a Denominazione di origine controllata «Freisa di Chieri» con le specificazioni aggiuntive «Superiore», e «Vigna» e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.
Confezionamento

1. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini di cui all'art. 1 per la commercializzazione devono essere di forma tradizionale, di capacita' consentita dalle vigenti normative, ma comunque non inferiori a 18,7 cl e con l'esclusione del contenitore da 200 cl.
2. E' vietato il confezionamento e la presentazione nelle bottiglie, che possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio del vino.
3. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini di cui all'art. 1 con l'aggiunta della menzione «vigna» seguita dal toponimo per la commercializzazione devono essere di capacita' inferiore ai 500 cl.
 
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