Gazzetta n. 96 del 26 aprile 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 29 marzo 2010 |
Riconoscimento, alla sig.ra Margarita Rosa Caridad Calderon Armestar, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia dell'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande. |
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IL DIRETTORE GENERALE per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»; Vista la domanda con la quale la sig.ra Margarita Rosa Caridad Calderon Armestar, cittadina peruviana, ha chiesto il riconoscimento del diploma denominato certificato di studio superiore di «Tecnico in hoteleria» (corso per tecnico in amministrazione alberghiera), conseguito presso il centro di formazione professionale tecnica «Oficina universitaria de proyeccion social - Departemento de extension - Programa de formacion profesional tecnica» de la Universidad de Lima (Peru'), per l'esercizio in Italia dell'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287, e per l'esercizio dell'attivita' commerciale ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; Visto in particolare, l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea, come richiamato dall'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 29 gennaio 2010, che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente limitatamente all'esercizio dell'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287, senza necessita' di applicare alcuna misura compensativa, in virtu' della completezza della formazione professionale documentata, mentre ha espresso parere sfavorevole per la richiesta di riconoscimento relativa all'esercizio dell'attivita' commerciale poiche' attualmente la normativa non consente l'esercizio dell'attivita' commerciale quando il titolo di studio sia diverso da un corso di formazione regionale e non vi sia esperienza professionale maturata; Sentito il parere conforme del rappresentante dell'associazione di categoria FIEPET Confesercenti; Considerato che il Ministero dello sviluppo economico con nota prot. 5939 dell'8 marzo 2010 ha comunicato alla richiedente, a norma dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esistenza di cause parzialmente ostative all'accoglimento della domanda per quanto concerne l'attivita' commerciale; Verificato che la richiedente non si e' avvalsa della facolta' di controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Decreta:
Art. 1
1. Alla sig.ra Margarita Rosa Caridad Calderon Armestar, cittadina peruviana, nata a Lima (Peru') in data 10 settembre 1964, e' riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attivita' di somministrazione alimenti e bevande, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, recante «Normativa pubblici esercizi», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtu' della specificita' e completezza della formazione professionale documentata, mentre il medesimo titolo non e' riconosciuto idoneo, neanche con applicazione di misura compensativa, per l'esercizio dell'attivita' commerciale ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, art. 5, comma 5. 2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. Roma, 29 marzo 2010
Il direttore generale: Vecchio |
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