Gazzetta n. 96 del 26 aprile 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 13 aprile 2010
Modifica dell'articolo 5 del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Quistello».


IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche competitive, del mondo rurale
e della qualita'

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Vista la legge 27 marzo 2001, n.122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;
Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1995 e successive modifiche, con il quale e' stata riconosciuta la indicazione geografica tipica «Quistello» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
Vista la domanda presentata dal Consorzio volontario Lambrusco Mantovano Doc, intesa ad ottenere la modifica dell'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Quistello»;
Visto il parere favorevole espresso dalla regione Lombardia, in merito alle modifiche proposte dal Consorzio sopra indicato, al disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Quistello»;
Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e sulla proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Quistello» pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 37 del 15 febbraio 2010;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, ulteriori istanze o controdeduzioni da parte degli interessati relative al parere e alla proposta sopra citati;
Ritenuto pertanto di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Quistello», in conformita' ai pareri ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1

L'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Quistello», approvato con decreto ministeriale 18 novembre 1995 e successive modifiche, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2010.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 aprile 2010

Il capo Dipartimento: Nezzo
 
ANNESSO

Articolo 5

«1. Le operazioni di vinificazione delle uve e dei mosti destinate alla produzione dei vini ad Indicazione Geografica Tipica «Quistello» devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve di cui all'articolo 3.
Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali e' consentito che tali operazioni siano effettuate nei comuni confinanti alla zona delimitata.
2. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
3. Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Quistello» tipologia rosato devono essere vinificate in bianco.
4. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80%, per tutti i tipi di vino.»
 
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