Gazzetta n. 96 del 26 aprile 2010 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO 8 aprile 2010
Disposizioni attuative dell'articolo 8, commi 5 e 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2009, n. 3734, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici che hanno colpito il territorio nazionale nei mesi di novembre e dicembre 2008». (Decreto n. 6).


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre 2008, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in tutto il territorio nazionale, relativamente agli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di novembre e dicembre 2008;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2009, n. 3734, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici che hanno colpito il territorio nazionale nei mesi di novembre e dicembre 2008»;
Visto in particolare, il comma 5 dell'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2009, n. 3734, che prevede che il capo del Dipartimento della protezione civile, d'intesa con il Commissario delegato per la regione Lazio, coordini tutte le amministrazioni ed i soggetti competenti per provvedere con ogni consentita urgenza alla pulizia, alla bonifica, alla funzionalita' idraulica dell'alveo e delle aree di competenza fluviale, nonche' alle opere ed agli impianti preposti alla sicurezza, nel tratto metropolitano del fiume Tevere compreso tra Castel Giubileo e la foce, anche disponendo, ove del caso, la rimozione e delocalizzazione di insediamenti abusivi e precari, galleggianti, natanti o imbarcazioni non autorizzati, ed il razionale e coordinato impiego dei finanziamenti di cui dispongono per le finalita' predette le competenti amministrazioni pubbliche.
Visto il decreto del capo del Dipartimento della protezione civile 5 marzo 2009, n. 1, recante «Disposizioni attuative dell'art. 8, commi 5 e 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2009, n. 3734»;
Visto il decreto del capo del Dipartimento della protezione civile 9 ottobre 2009, n. 3, recante «Disposizioni attuative dell'art. 8, commi 5 e 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2009, n. 3734»;
Visto il decreto del capo del Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2009, n. 4, recante «Disposizioni attuative dell'art. 8, commi 5 e 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2009, n. 3734»;
Visto il decreto del capo del Dipartimento della protezione civile 3 dicembre 2009, n. 5, recante «Disposizioni attuative dell'art. 8, commi 5 e 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2009, n. 3734»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2010 concernente «Proroga dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le regioni Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Valle d'Aosta e Veneto, nei mesi di novembre e dicembre 2008»;
Considerate le avverse condizioni meteo che hanno interessato il tratto urbano del Fiume Tevere, tra Castel Giubileo e la foce, nel mese di dicembre 2009 determinando fenomeni di morbida fluviale con conseguente allagamento del piano banchine di magra, rese totalmente inaccessibili, in particolare durante l'evento di piena che ha interessato il bacino del fiume Tevere nei giorni dal 1° all'11 gennaio 2010;
Considerato le difficolta' tecniche, incontrate dai concessionari nell'adeguamento degli ormeggi delle installazioni galleggianti a grado di pericolosita' piu' elevato, relative all'accessibilita' dei luoghi, alla realizzazione delle fondazioni in banchina di ancoraggio degli ormeggi, al reperimento dello specifico materiale tecnico ed alle particolari condizioni operative delle lavorazioni,
Ravvisata la necessita' di rideterminare i tempi necessari al completamento delle attivita' previste dai decreti del Capo del Dipartimento della protezione civile citati in premessa;
Acquisita l'intesa del Commissario delegato per la regione Lazio;

Decreta:

Art. 1

1. Nei confronti dei concessionari delle installazioni galleggianti a grado di pericolosita' piu' elevato, di cui alla Tabella 1 del decreto del capo del Dipartimento della protezione civile del 9 ottobre 2009, n. 3, che abbiano ottenuto, alla data del 31 dicembre 2009, dall'Agenzia regionale per la difesa del suolo della regione Lazio il rilascio del nulla osta per l'esecuzione dei lavori per l'adeguamento dell'ormeggio, si dispone un nuovo termine di 90 giorni per il completamento delle opere gia' in corso. Tale nuovo termine decorre dalla data di notifica del presente decreto da parte dell'Agenzia regionale per la difesa del suolo della regione Lazio.
I concessionari delle installazioni galleggianti a grado di pericolosita' piu' elevato dovranno, fino al completamento delle opere, garantire, anche se in forma provvisoria, la messa in sicurezza degli ormeggi, rispettando in forma adeguata e continua il disposto di cui all'art. 1, primo comma, lettere b) e c) del decreto del capo Dipartimento della protezione civile del 2 dicembre 2009, n. 5. La mancata osservanza di tale disposizione, costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del codice penale.
2. In presenza di una motivata richiesta da parte del concessionario delle installazioni galleggianti, che comprenda la redazione di un adeguato cronoprogramma delle attivita', l'Agenzia Regionale per la difesa del suolo della Regione Lazio, sentito il Dipartimento di Protezione Civile, potra' estendere a centoventi giorni il termine di cui al comma 1.
3. I concessionari delle installazioni galleggianti di cui alla Tabella 1 del decreto del capo Dipartimento della Protezione civile del 2 dicembre 2009, n. 5, che alla data del 31 dicembre 2009 non avessero richiesto o ottenuto per insufficienza progettuale il nulla osta saranno comunque tenuti a presentare all'Agenzia regionale per la difesa del suolo della regione Lazio supplementi di istruttoria e/o varianti di progetto adeguati al rilascio del relativo nulla osta tecnico ai lavori.
I tempi per la conclusione delle opere di messa in sicurezza dovranno rispettare quelli indicati nei commi 1 e 2.
 
Art. 2

1. Il termine previsto dall'art. 4, comma 2 del decreto del capo del Dipartimento della protezione civile del 21 ottobre 2009, n. 4, e' prorogato al 30 luglio 2010 per le attivita' A3, A11, B1, B2 e B3 della tabella di cui all'allegato n. 2 del suddetto decreto e al 31 dicembre 2010 per le attivita' A12 e B4 della stessa tabella.
Il presente decreto verra' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 aprile 2010

Il capo del Dipartimento: Bertolaso
 
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