Gazzetta n. 97 del 27 aprile 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 27 novembre 2009
Decorrenza delle spese ammissibili, comulabilita' delle agevolazioni e rimodulazione dei programmi di investimento per i contratti di programma presentati entro il 31 dicembre 2008 relativi al settore agroindustriale.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 2, comma 203, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 24 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6 marzo 2008, adottato ai sensi dell'art. 8-bis del decreto-legge n. 81 del 2 luglio 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, con il quale si e' provveduto a disciplinare la concessione di incentivi alle imprese mediante la sottoscrizione di contratti di programma;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 maggio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 25 luglio 2008, con il quale le disposizioni del decreto interministeriale 24 gennaio 2008 sono state estese alle attivita' economiche relative alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli, compresi quelli della pesca e dell'acquacoltura;
Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2008 con il quale il Ministro dello sviluppo economico ha autorizzato il direttore generale della DGSAI ad approvare entro il 31 dicembre 2008 le agevolazioni in favore delle iniziative imprenditoriali nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, ai sensi dell'Aiuto di Stato n. 729/A/2000, valutate positivamente dall'Agenzia, fatto salvo il buon esito del susseguente procedimento diretto alla conferma delle agevolazioni nei modi individuati dalle procedure del decreto interministeriale 24 gennaio 2008;
Visti i decreti del 30 dicembre 2008 con i quali il direttore generale della DGSAI ha approvato, fatto salvo il buon esito del susseguente procedimento diretto alla conferma delle agevolazioni nei modi individuati dalle procedure del decreto interministeriale 24 gennaio 2008, le agevolazioni in favore dei seguenti Contratti di programma:

Parte di provvedimento in formato grafico


Considerato che gli aiuti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, ai sensi del regime di aiuti n. 729/A/2000, sono applicabili fino al 31 dicembre 2008;
Considerato che il suddetto regime di aiuti n. 729/A/2000 prevede la cumulabilita' con altri interventi pubblici, nel rispetto delle intensita' massime previste dalla pertinente normativa comunitaria;
Considerato che l'art. 17, comma 4 e l'art. 24, comma 4, del decreto interministeriale 24 gennaio 2008 prevedono che i programmi di investimento industriali devono essere avviati successivamente alla data della comunicazione inviata dall'Agenzia di cui all'art. 7, comma 1 del medesimo decreto;
Considerato che l'art. 2, comma 1, del decreto interministeriale 2 maggio 2008 prevede l'ammissibilita' delle spese a decorrere dalla data di approvazione della proposta di contratto di programma da parte del CIPE;
Considerato che la DGIAI, relativamente alle istanze valutate positivamente, autorizza l'Agenzia a procedere alla verifica dettagliata, di cui all'art. 7, comma 2, del decreto interministeriale 24 gennaio 2008, propedeutica alle successive fasi che contemplano una specifica deliberazione del CIPE di autorizzazione alla stipula del contratto;
Considerato che la DGIAI ha autorizzato l'Agenzia ad avviare la verifica dettagliata, subordinatamente all'accettazione da parte delle aziende richiedenti di una intensita' di aiuto non superiore al 10% dell'intensita' massima concedibile, relativamente ai seguenti contratti inerenti il settore agroalimentare di cui al regime di aiuti n. 729/A/2000;
Considerato che le agevolazioni approvate con i decreti del 30 dicembre 2008 sono pari al 10% dell'intensita' massima concedibile ai sensi dell'Aiuto di Stato n. 729/A/2000, pari al 40% ESL, e che le stesse comportano per le imprese beneficiarie l'assunzione pressoche' integrale degli oneri economici derivanti dalla realizzazione delle iniziative;
Ritenuto opportuno dover favorire la realizzazione degli investimenti e l'accelerazione della spesa nonche' garantire una migliore sostenibilita' finanziaria degli investimenti,

Decreta:

Art. 1
Decorrenza delle spese ammissibili

1. Per i seguenti Contratti di programma l'ammissibilita' delle spese decorre dal giorno successivo alla data di emanazione del decreto direttoriale di approvazione delle agevolazioni:
Agriport (soggetto proponente Conserve Italia S.c.a.);
Progetto Qualita' (soggetto proponente Parmalat S.p.A.);
Innovazione nelle produzioni Made in Italy nei comparti lattiero caseari e dei salumi (soggetto proponente Egidio Galbani S.p.A.);
Boschi Food & Beverage S.p.A. (soggetto proponente Boschi Food & Beverage S.p.A.);
Agricola Tre Valli del Gruppo Veronesi ambasciatore del Made in Italy agroalimentare nel mondo (soggetto proponente Agricola Tre Valli Soc. Coop.);
Progetto Vino (soggetto proponente Antinori Agricola S.r.l.);
Nuove cantine (soggetto proponente Consorzio di Produzione de Griafone e Pianamonte);
La carne di qualita' Made in Italy (soggetto proponente Unipeg Soc. Coop. Agricola);
Consorzio Coverfil (soggetto proponente Caseificio Elda S.r.l.);
La Gioiosa (soggetto proponente La Gioiosa S.p.A.);
Compa (soggetto proponente Compa S.r.l.).
 
Art. 2
Cumulabilita' delle agevolazioni

1. Per i contratti di programma di cui all'articolo 1 e' ammesso il cumulo con altre agevolazioni, nel rispetto delle intensita' massime di aiuto previste al momento della concessione dall'Aiuto di Stato n. 729/A/2000.
 
Art. 3
Rimodulazione dei programmi di investimento

1. Per i Contratti di programma di cui alle premesse la DGIAI e' autorizzata a ricevere, fermo restando il rispetto degli importi minimi di investimento stabiliti per i singoli programmi e per il complessivo progetto industriale dal decreto interministeriale 2 maggio 2008, richieste di rimodulazione in moduli organici e funzionali dei programmi di investimento gia' approvati.
2. Le agevolazioni concedibili sulle rimodulazioni di cui al comma precedente potranno essere concesse, fermo restando l'intensita' massima prevista dall'Aiuto di Stato n. 729/A/2000, nei limiti di quanto gia' approvato con i decreti del 30 dicembre 2008 gia' citati.
3. Per le richieste di cui al comma 1, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa dovra' verificare il permanere dei requisiti di organicita' e funzionalita' dei piani progettuali, in assenza dei quali la richiesta di rimodulazione non potra' essere accolta.
4. Le suddette rimodulazioni potranno essere assentite con decreto del direttore della DGIAI.
Roma, 27 novembre 2009

Il Ministro: Scajola Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2010 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 137
 
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