Gazzetta n. 99 del 29 aprile 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 23 dicembre 2009
Individuazione delle tematiche di studio e ricerca da ammettere alla contribuzione prevista dall'art. 197, lettera c), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, e del relativo stanziamento di bilancio.


IL DIRETTORE GENERALE
della tutela delle condizioni di lavoro

Visto l'art. 197, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni che prevede la facolta' del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di erogare somme a carico del Fondo speciale infortuni per contribuire allo sviluppo ed al perfezionamento degli studi delle discipline infortunistiche e di medicina sociale in genere;
Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 28 ottobre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 1995, concernente la definizione dei criteri, modalita' e procedure per la concessione dei contributi di cui alla legge n. 248/1976 sopracitata;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 17 maggio 2003, n. 113, recante la definizione dei criteri, delle modalita' e delle procedure per la concessione dei contributi di cui all'art. 197 del T.U. approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965;
Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 5 novembre 2009, registrato alla Corte dei conti - Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali il 16 dicembre 2009, registro n. 7, foglio n. 92, con il quale sono state definite le linee programmatiche di ripartizione e di utilizzo dei fondi destinati alle finalita' di cui all'art. 197, lettera c), del T.U. approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965 sopracitato;
Rilevato che occorre provvedere, alla individuazione delle tematiche di studio o ricerca, da ammettere alla contribuzione di cui all'art. 197, lettera c), del T.U. approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965 sopracitato;
Considerato che, nell'ambito delle discipline infortunistiche e di medicina sociale, si rileva l'esigenza di sviluppare un programma che tenda alla progettazione e sperimentazione di soluzioni organizzative e gestionali in materia infortunistica e di sicurezza sul lavoro riferite sia a categorie di lavoratori sia ad attivita' lavorative per le quali dette conoscenze permangono insufficienti;

Decreta:

Art. 1

1. Ai sensi del decreto del Ministro del lavoro della salute e delle politiche sociali 5 novembre 2009, i contributi di cui all'art. 197, lettera c), del T.U. approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965 e successive modificazioni e integrazioni, sono concessi per la realizzazione di studi e ricerche nelle seguenti tematiche:
a) progettazione e sperimentazione di soluzioni organizzative e gestionali in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro nel settore siderurgico o nel settore dei trasporti;
b) predisposizione e sperimentazione di modelli di organizzazione e gestione per la sicurezza nelle piccole e medie imprese;
c) progettazione e sperimentazione di modelli statistico-economici di valutazione dei costi della mancata organizzazione e gestione della salute e sicurezza in azienda;
d) analisi delle misure di contrasto agli infortuni in itinere in Europa, ai fini della loro possibile applicazione in Italia;
e) elaborazione e sperimentazione di sistemi di certificazione dei modelli contrattuali e dei modelli di organizzazione e gestione, ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento agli appalti e ai contratti di lavoro non standard, nell'ottica dei sistemi di qualificazione delle imprese;
f) elaborazione e sperimentazione di buone prassi per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento alla gestione del rischio da differenze di genere.
2. I contributi saranno concessi previa stipula di apposita convenzione, in misura pari all'80% del costo dello studio o ricerca proposta, secondo le modalita' di cui al successivo art. 7 del presente decreto.
 
Art. 2

1. Per le finalita' di cui all'art. 1 del presente decreto e' destinata la somma di €. 2.266.700,00.
2. Lo stanziamento di cui al precedente comma sara' incrementato con le eventuali ulteriori disponibilita' dell'esercizio finanziario 2010.
 
Art. 3

1. Sono ammessi a presentare programmi progettuali soggetti pubblici o privati con comprovate pregresse esperienze nel settore oggetto dello studio o ricerca proposta.
2. Possono, inoltre, presentare proposte progettuali le associazioni e/o i raggruppamenti temporanei tra i soggetti sopra indicati, costituendi o costituiti ai sensi della vigente normativa in materia.
3. Non potranno beneficiare dei contributi le imprese che si trovino in stato di liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o procedura fallimentare.
4. E' vietato il subappalto totale e/o parziale dello studio o ricerca cofinanziato. La delega a soggetti terzi di parte dell'attivita' e' ammessa unicamente nei limiti di un apporto integrativo e non sostitutivo e secondo le modalita' previste dalla vigente normativa di riferimento.
 
Art. 4

1. La domanda di ammissione alla contribuzione dovra' essere spedita, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro - Divisione III - Via Fornovo, 8 - 00192 Roma, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Il timbro e la data dell'ufficio postale accettante fara' fede al fine dell'accertamento della spedizione della domanda stessa nel termine sopraindicato.
3. La domanda di ammissione dovra' essere redatta utilizzando il modello allegato al presente decreto (allegato A) e disponibile sul sito Internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo «www.lavoro.gov.it», nel quale dovranno essere indicati i seguenti elementi:
a) denominazione, ragione sociale, codice fiscale e/o partita IVA della societa', ente o persona richiedente;
b) indirizzo, codice di avviamento postale, numero di telefono e di telefax della sede legale e operativa della societa', ente o persona richiedente;
c) titolo dello studio o ricerca proposta e durata prevista, la quale non potra' essere superiore a ventiquattro mesi;
d) nome, cognome e titolo del responsabile scientifico incaricato;
e) nome, cognome, recapito telefonico ed indirizzo e-mail di un referente amministrativo;
f) indicazione della tematica oggetto dello studio o ricerca proposta;
g) costo totale preventivato e contributo richiesto.
4. La domanda dovra' essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente o societa' richiedente.
5. La domanda dovra' essere corredata della seguente documentazione:
a) una copia cartacea del progetto di studio o ricerca che ne illustri l'oggetto, la metodologia, le fasi di lavoro e gli obiettivi prefissati;
b) un dettagliato preventivo di spesa;
c) quattro CD-ROM contenenti ciascuno:
1) il progetto di studio o ricerca;
2) il preventivo di spesa;
3) il curriculum del responsabile scientifico con l'indicazione delle precedenti esperienze nel settore oggetto dello studio o ricerca proposta;
4) i curricula di eventuali collaboratori o consulenti;
5) l'indicazione dei nominativi del gruppo di lavoro incaricato;
6) l'indicazione dei nominativi del personale dipendente della societa' o ente richiedente, con l'indicazione delle mansioni attribuite nell'ambito dell'attivita' di studio o ricerca;
7) l'indicazione delle precedenti esperienze della societa' o ente proponente nel settore oggetto dello studio o della ricerca.
6. Il preventivo dovra' contenere, pena l'irricevibilita' della richiesta, l'indicazione del nominativo e del compenso spettante a ciascun soggetto fisico o giuridico coinvolto nella realizzazione dello studio o ricerca, l'indicazione e il costo unitario dell'acquisizione di eventuali beni inventariabili e di ogni ulteriore spesa non ricompresa nelle precedenti. Inoltre il preventivo dovra' essere redatto in due sezioni sulla base dei sottoindicati criteri:
sezione 1: dovranno essere indicati i costi a carico del contributo richiesto (in misura pari all'80% del costo dello studio o ricerca proposta) con le seguenti limitazioni:
a) e' possibile imputare la quota parte dei costi per l'acquisizione, esclusivamente mediante noleggio, leasing o imputazione delle quote di ammortamento riferite al periodo di svolgimento dello studio o ricerca proposta, delle attrezzature scientifiche e dei beni in misura non superiore al 30%; il periodo di ammortamento delle attrezzature scientifiche e dei beni strumentali non potra' essere uguale o inferiore al periodo di svolgimento dello studio o ricerca proposta;
b) e' possibile imputare i costi di «gestione e funzionamento» della struttura del soggetto proponente per una quota non superiore al 5%;
sezione 2: dovranno essere indicati i costi che rimarranno a carico del soggetto richiedente nella misura pari al 20% dell'importo complessivo dello studio o ricerca proposta.
7. Le spese preventivate dovranno essere indicate al lordo dell'aliquota IVA, qualora non recuperabile dal soggetto proponente.
8. Sono esclusi dal preventivo di spesa le seguenti voci:
a) spese relative alla «manutenzione straordinaria» della struttura del soggetto proponente;
b) spese di rappresentanza;
c) i maggiori costi derivanti da ritardi nella conclusione dell'attivita' di studio o ricerca.
 
Art. 5

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvedera' all'esame preliminare dei progetti di studio o ricerca proposti al fine di verificare la rispondenza degli stessi ai criteri e modalita' di presentazione di cui al precedente art. 4.
2. la valutazione dei progetti di studio o ricerca sara' effettuata da un apposito Comitato il quale valutera' preventivamente, ai fini dell'ammissibilita' dei progetti di studio o interventi presentati, la congruita' della spesa preventivata in relazione all'attivita' proposta e agli obiettivi prefissati, nonche' la congruita' dei tempi di realizzazione.
3. Il Comitato valutera' i progetti di studio o ricerca presentati sulla base dei seguenti criteri:
a) originalita' tecnico-scientifica del progetto proposto; per tale requisito sara' assegnato un punteggio non superiore a punti 10;
b) validita' degli obiettivi; per tale requisito sara' assegnato un punteggio non superiore a punti 10;
c) validita' della metodologia di studio o ricerca; per tale requisito sara' assegnato un punteggio non superiore a punti 10;
d) curricula del responsabile scientifico e del gruppo di lavoro sulla tematica oggetto dello studio o ricerca proposta; per tale requisito sara' assegnato un punteggio non superiore a punti 10;
e) previsione di azioni di divulgazione dei risultati dello studio o ricerca proposta; per tale requisito sara' assegnato un punteggio non superiore a punti 10.
 
Art. 6

1. La votazione complessiva sara' determinata, accertata la ricorrenza dei criteri preventivi di cui al precedente art. 5, comma 1, dal punteggio complessivo conseguito da ciascun progetto o ricerca nelle fasi di valutazione.
2. In base alla votazione complessiva riportata da ciascun progetto o ricerca il Ministero del lavoro e delle politiche sociali formera' una graduatoria di merito con l'indicazione della valutazione complessiva.
3. la graduatoria di cui al precedente comma sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito Internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo «www.lavoro.gov.it».
4. Sulla base delle sopra citate graduatorie saranno ammessi alla contribuzione i progetti proposti fino alla concorrenza delle somme di cui all'art. 2 del presente decreto.
 
Art. 7

1. I contributi saranno erogati in due quote nella misura rispettivamente del 40% e 60% dell'importo complessivo.
2. La prima quota, pari al 40%, sara' erogata a seguito della stipula dell'apposita convenzione previa presentazione della seguente documentazione:
a) certificazione antimafia;
b) certificato di iscrizione alla CCIAA o atto di dichiarazione avente contenuto equivalente nel caso di soggetto non tenuto a tale dichiarazione o residente in altri stati dell'Unione europea, contenente dichiarazione di godimento dei diritti (r.d. 16 marzo 1942, n. 267) e le cariche sociali e con apposita dicitura antimafia ai sensi della legge n. 575/1965 e successive modifiche e integrazioni; ovvero, per i soggetti non tenuti all'iscrizione alla CCIAA, atto costitutivo e statuto, ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;
c) per gli enti di diritto privato senza di lucro il certificato penale, non anteriore a sei mesi, del legale rappresentante. La documentazione potra' essere prodotta nelle forme previste dall'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;
d) per le associazioni e/o i raggruppamenti temporanei l'atto costitutivo dello stesso redatto ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo n. 157/1995;
e) fideiussione bancaria o polizza assicurativa (ovvero rilasciata da intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993) a copertura di un importo pari all'ammontare della prima quota medesima. La fideiussione, a pena di esclusione, dovra':
prevedere espressamente la rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile;
prevedere espressamente l'obbligo incondizionato del fideiussore ad effettuare, entro 15 giorni, su semplice richiesta scritta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il versamento dell'intera somma garantita sul capitolo dello stato di previsione del bilancio dello Stato a tal fine destinato, rinunciando a sollevare qualsiasi eccezione, ivi compreso l'eventuale pagamento del premio da parte del soggetto garantito. Tale deposito restera' vincolato per tutta la durata dello studio o ricerca e comunque fino a quando non sia stata definita ogni eventuale eccezione o controversia.
La fideiussione, come sopra rilasciata, restera' valida ed efficace per l'importo garantito, fino a ventiquattro mesi dalla fine delle attivita' e della relativa rendicontazione, salvo eventuale svincolo anticipato da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Nel caso di raggruppamento temporaneo, la fideiussione bancaria o polizza assicurativa di cui sopra, quand'anche resa dall'impresa mandataria o capofila del raggruppamento, dovra' recare l'espressa indicazione che la garanzia si intende prestata solidalmente e per l'intero anche in favore di ciascuna delle mandanti.
3. La seconda quota, pari al 60%, sara' erogata a seguito della presentazione dei risultati conclusivi dello studio o ricerca e del rendiconto generale delle spese sostenute, sentito il parere del Comitato tecnico-scientifico sulla rispondenza dei risultati agli obiettivi prefissati nel programma, sulla congruita' delle spese sostenute in relazione all'attivita' svolta e ai risultati conseguiti, e previa acquisizione e verifica di regolarita', da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, della documentazione giustificativa di spesa o degli eventuali impegni di spesa relativa alla totalita' del contributo concesso nonche' alla parte del costo rimasto a carico del beneficiario.
4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si riserva la facolta' di apportare riduzioni sul contributo concesso in proporzione al mancato perseguimento di parte degli obiettivi indicati nel progetto di studio o ricerca approvata.
5. Le erogazioni di cui al comma precedente saranno assoggettate alle ritenute di acconto secondo la vigente normativa in materia fiscale.
 
Art. 8

1. I risultati conclusivi degli studi o interventi ammessi e la relativa relazione di sintesi dovranno essere presentati entro il termine previsto nell'apposita convenzione, pena la riduzione dei contributo concesso nella misura del 2% del contributo medesimo per ogni decade di ritardo.
2. I risultati dovranno essere consegnati in cinque copie, di cui quattro su CD-ROM realizzato sulla base dello standard HTML o equivalente.
3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si riserva di diffondere i risultati degli studi e interventi ammessi alla contribuzione.
 
Art. 9

1. L'onere di €. 2.266.700,00 derivante dall'applicazione del presente decreto gravera' sul capitolo 3237 - piano di gestione 22 (Missione 17 - ricerca e innovazione; Programma 17.19 - ricerca in materia di politiche del lavoro, previdenziali e sociali; Macroaggregato 6.1.1 - Funzionamento) dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sui fondi di competenza dell'esercizio finanziario 2009.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 dicembre 2009

Il direttore generale: Mastropietro Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2010 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 106
 
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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