Gazzetta n. 99 del 29 aprile 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
COMUNICATO
Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sulle macchine secondo la direttiva 2006/42/CE, all'organismo Italcert S.r.l., in Milano



Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico e del direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 6 aprile 2010;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, di attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine;
Vista altresi' la direttiva del Ministro delle attivita' produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003;
Esaminata l'istanza presentata dall'organismo, acquisita in atti in data 9 ottobre 2009, protocollo n. 89035, nonche' la documentazione allegata;
L'organismo Italcert S.r.l., con sede legale in viale Sarca, 336 - Milano, e' autorizzato ad esercitare attivita' di certificazioni relative alla procedura di esame per la certificazione CE del tipo di cui all'allegato IX ed alla procedura di garanzia qualita' totale di cui all'allegato X per le seguenti categorie di macchine e componenti di sicurezza di cui all'allegato IV alla direttiva 2006/42/CE:
1. seghe circolari (monolama e multilama) per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche simili o per la lavorazione della carne e di materie con caratteristiche fisiche simili, dei tipi seguenti:
1.1 seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, con tavola o supporto del pezzo fissi, con avanzamento manuale del pezzo o con dispositivo di trascinamento amovibile;
1.2 seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, a tavola cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale;
1.3 seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, dotate di un dispositivo ad avanzamento integrato dei pezzi da segare a carico e/o scarico manuale;
1.4 seghe a lama(e) mobile(i) durante il taglio, a dispositivo di avanzamento integrato, a carico e/o scarico manuale.
2. Spianatrici ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.
3. Piallatrici su una faccia, ad avanzamento integrato, a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno.
4. Seghe a nastro, a carico e/o scarico manuale, per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili o per la lavorazione della carne e di materie con caratteristiche fisiche simili, dei tipi seguenti:
4.1 seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, con tavola o supporto del pezzo fissi o a movimento alternato;
4.2 seghe a lama(e) montata(e) su un carrello a movimento alternato.
5. Macchine combinate dei tipi di cui ai punti da 1 a 4 e al punto 7 per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili.
6. Tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.
7. Fresatrici ad asse verticale, «toupies» ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili.
8. Seghe a catena portatili da legno.
9. Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocita' superiore a 30 mm/s.
10. Formatrici delle materie plastiche per iniezione e compressione a carico o scarico manuale.
11. Formatrici della gomma a iniezione o compressione, a carico o scarico manuale.
12. Macchine per lavori sotterranei dei seguenti tipi:
12.1 locomotive e benne di frenatura;
12.2 armatura semovente idraulica.
13. Benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di un meccanismo di compressione.
14. Dispositivi amovibili di trasmissione meccanica, compresi i loro ripari.
15. Ripari per dispositivi amovibili di trasmissione meccanica.
16. Ponti elevatori per veicoli.
17. Apparecchi per il sollevamento di persone o di persone e cose, con pericolo di caduta verticale superiore a tre metri.
22. Strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS).
23. Strutture di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS).
L'autorizzazione ha la durata di tre anni, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sara' notificata alla commissione dell'Unione europea.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone