Gazzetta n. 99 del 29 aprile 2010 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 aprile 2010
Disposizioni urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi a seguito dei gravi dissesti idrogeologici che hanno interessato il territorio della provincia di Messina nei giorni dall'11 al 17 febbraio 2010 nonche' per le eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi il 1° ottobre 2009 nel territorio della medesima provincia. (Ordinanza n. 3865).


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 30 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 febbraio 2010, con il quale e' stato dichiarato, fino al 28 febbraio 2011, lo stato di emergenza in ordine ai gravi dissesti idrogeologici che hanno interessato il territorio della provincia di Messina nei giorni dall'11 al 17 febbraio 2010;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2009, con il quale e' stato dichiarato, fino al 30 ottobre 2010, lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi a seguito delle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi il 1° ottobre 2009 nel territorio della provincia di Messina e le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3815 del 10 ottobre 2009 e n. 3825 del 27 novembre 2009;
Ravvisata la necessita' di procedere alla realizzazione, in termini di somma urgenza, di tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al ritorno alle normali condizioni di vita nel territorio interessato dagli eventi in rassegna, nonche' di integrare le precedenti ordinanze adottate per fronteggiare gli eventi calamitosi del 1° ottobre 2009;
Vista la nota del 25 febbraio 2010 del commissario delegato - presidente della Regione siciliana;
Vista la nota del 10 marzo 2010 del Ministero dello sviluppo economico;
Acquisita l'intesa della Regione siciliana con nota pervenuta in data 8 aprile 2010;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1

1. Il presidente della Regione siciliana e' nominato commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza di cui alla presente ordinanza.
2. Il commissario delegato puo' avvalersi di soggetti attuatori, nel limite massimo di tre unita', cui affidare specifici settori d'intervento sulla base di direttive di volta in volta impartite dal commissario medesimo.
3. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilita'.
4. Per le finalita' di cui al comma 1, il commissario delegato provvede:
a) al rimborso delle spese sostenute dai comuni per i primi interventi di soccorso ed assistenza alla popolazione, debitamente documentate;
b) all'accertamento dei danni, alla rimozione delle situazioni di pericolo;
c) alla predisposizione di un piano degli interventi relativi al ripristino degli edifici e dei beni mobili privati distrutti o danneggiati dalla catastrofe nonche' alla complessiva risistemazione dell'area coinvolta dagli eventi, con relativo crono programma ovvero alla modifica ed integrazione del piano gia' adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera c), dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3815 del 10 ottobre 2009;
d) all'individuazione di comuni interessati dai gravi dissesti idrogeologici;
e) all'espletamento di tutte le altre attivita' strettamente connesse al superamento del contesto emergenziale.
5. Ai fini della predisposizione del piano di cui alla lettera c) del comma 4 relativo agli edifici privati, il commissario delegato definisce:
a) le condizioni per il ripristino e/o ricostruzione ovvero la delocalizzazione degli immobili in base alle prescrizioni normative vigenti, all'economicita' dell'intervento da porre in essere ed alle esigenze derivanti dal mantenimento della coerenza edilizia complessiva dell'area colpita dagli eventi, purche' in regola con la vigente normativa edilizia;
b) il fabbisogno delle risorse finanziarie occorrenti per la concessione di contributi in favore della popolazione le cui unita' immobiliari siano state distrutte o danneggiate dagli eventi.
6. Gli interventi previsti dal piano devono comprendere anche le opere necessarie a rimuovere i rischi ed a prevenire il ripetersi di danni per la popolazione e le infrastrutture, in concomitanza di eventi analoghi a quelli verificatisi, nonche' le piu' urgenti indagini e attivita' progettuali per avviare il riassetto idrogeologico delle aree interessate.
7. Il commissario delegato, per le attivita' di cui alla presente ordinanza si avvale degli uffici regionali, nonche' della collaborazione degli enti pubblici anche locali e delle amministrazioni periferiche dello Stato nonche' del supporto del Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3825 del 27 novembre 2009.
8. Il commissario delegato assicura, altresi', la gestione unitaria delle iniziative previste dalla presente ordinanza con quelle di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3815 del 10 ottobre 2009 e successive modificazioni ed integrazioni, anche rimodulando la pianificazione degli interventi.
9. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato provvede con i poteri di cui agli articoli 2, 5, 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3815 del 10 ottobre 2009 e successive modificazioni ed integrazioni e di cui agli articoli 1 e 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3825 del 27 novembre 2009.
10. Al fine di porre in essere i necessari interventi di ripristino e messa in sicurezza della viabilita' di competenza dell'ANAS, il commissario delegato puo' nominare il predetto ente soggetto attuatore che provvede con i poteri di cui alla presente ordinanza. L'ANAS S.p.A. provvede anche pianificando interventi prioritari ed urgenti nell'ambito della pianificazione triennale di competenza.
 
Art. 2

1. Per garantire il necessario supporto tecnico-amministrativo alle attivita' che il commissario delegato dovra' svolgere per il superamento dell'emergenza, il medesimo e' autorizzato ad avvalersi del personale gia' individuato ai sensi dell'art. 4, commi 6, 10 e 11, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3825 del 27 novembre 2009. Al personale utilizzato dal commissario delegato si applicano gli istituti contrattuali vigenti nell'amministrazione di provenienza. Restano a carico della gestione del commissario delegato le indennita' accessorie e variabili nella misura prevista dal Contratto collettivo regionale di lavoro per i dipendenti della amministrazione Regionale siciliana.
2. Il trattamento economico complessivo dei dipendenti militari e civili appartenenti alla pubblica amministrazione posto in posizione di comando o di distacco ai sensi dell'art. 4, comma 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3825 del 27 novembre 2009, resta a carico delle amministrazioni di provenienza, fermo restando l'obbligo del commissario delegato di rimborsare per il personale dirigenziale, la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato determinata in sede di stipula del contratto individuale con il commissario stesso e comunicati alla competente amministrazione.
3. Il commissario delegato provvede ad effettuare i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile impiegate in occasione degli eventi citati in premessa, nonche' al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari ed ai volontari stessi che svolgono lavoro autonomo. Il rimborso e' effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un riscontro dei costi effettivamente sostenuti.
4. Il commissario delegato, sulla base delle risorse disponibili, puo' rimborsare le spese sostenute dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per i servizi di soccorso tecnico urgente svolti nel territorio della provincia di Messina, debitamente documentate.
 
Art. 3

1. Nell'ambito delle iniziative da porre in essere nell'area del territorio Nebroideo ad elevato rischio sismico ed idrogeologico, finalizzate ad assicurare un supporto logistico da destinare alle attivita' di soccorso alla popolazione e per la prevenzione dei rischi, il sindaco del comune di Tortorici in provincia di Messina, provvede, d'intesa con il commissario delegato e con il Dipartimento della protezione civile, alla realizzazione, nel medesimo comune in contrada Sciara, di un elisuperficie abilitata al volo notturno.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 quantificati in euro 170.000,00 si provvede a valere sulle risorse stanziate dall'art. 4.
 
Art. 4

1. Per fronteggiare gli interventi derivanti dagli articoli 1, 2 e 3 e' stanziata la somma di 15.000.000 euro a carico del Fondo della protezione civile.
2. Il commissario delegato e' altresi' autorizzato ad utilizzare le eventuali risorse finanziarie di competenza regionale, fondi comunitari, nazionali, regionali e locali, comunque assegnati o destinati per le finalita' di cui alla presente ordinanza.
3. Per l'utilizzo delle risorse di cui alla presente ordinanza e' autorizzata l'apertura di una apposita contabilita' speciale intestata al commissario delegato.
4. Il commissario delegato e' tenuto a rendicontare le entrate e le spese sostenute ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
 
Art. 5

1. Dopo il comma 4 dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3815 del 10 ottobre 2009 sono aggiunti i seguenti commi:
«5. Fermo restando quanto disposto dal comma 6, l'approvazione dei progetti da parte del soggetto attuatore per la gestione organizzativa-funzionale, sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali. Costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico generale, nonche' ai piani ed ai programmi di settore. Costituisce vincolo per l'esproprio e comporta dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' dei lavori, in deroga all'art. 98, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, salva l'applicazione dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni. Cio' anche prima dell'espletamento delle procedure espropriative che si svolgeranno con i termini di legge ridotti della meta'.
6. Per i progetti relativi ad interventi e opere per i quali e' prevista dalla normativa vigente la procedura di Valutazione di impatto ambientale (VIA) statale o regionale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la procedura medesima deve essere conclusa entro il termine di trenta giorni dall'attivazione. In caso di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, alla valutazione stessa si procede in un'apposita Conferenza dei servizi da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Nei casi di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico, in ordine a progetti di interventi ed opere di competenza statale in sede di Conferenza dei servizi, la decisione e' rimessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, in deroga alla procedura prevista dall'art. 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, i cui termini sono ridotti della meta'. Qualora la mancata espressione del parere, ovvero il dissenso, siano riferiti a progetti di interventi od opera di competenza regionale, la decisione e' rimessa alla giunta della regione Sicilia, che si esprime inderogabilmente entro trenta giorni dalla richiesta del commissario delegato».
2. All'art. 1, comma 1, lettera a), dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3825 del 27 novembre 2009 le parole: «Il contributo e' erogato fino alla sistemazione dell'attivita' in altri locali e in ogni caso per non oltre 12 mesi» sono sostituite con le seguenti parole: «Il contributo e' erogato fino al ritorno alle normali condizioni di vita delle comunita' e in ogni caso per non oltre 12 mesi».
3. Dopo il comma 4 dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3825 del 27 novembre 2009 sono aggiunti i seguenti commi:
«5. Il commissario delegato e' autorizzato a rimborsare le spese sostenute dai familiari delle vittime, nel limite massimo di euro 1600, a seguito dell'evento calamitoso per le esequie dei propri congiunti che non hanno fruito dei funerali di Stato.
6. Al fine di soddisfare le maggiori esigenze derivanti dalla situazione emergenziale di cui alla presente ordinanza e per consentire il necessario supporto al soggetto attuatore, nei limiti di vigenza della stessa, il commissario delegato e' autorizzato a stipulare un contratto di consulenza per lo svolgimento di attivita' specialistica e supporto tecnico-giuridico-contabile avvalendosi delle deroghe previste dall'ordinanza.
7. Per consentire con la massima urgenza la rimozione e lo smaltimento dei veicoli distrutti in conseguenza degli eventi calamitosi del 1° ottobre 2009, gia' censiti dall'Automobile club di Messina, il commissario delegato e' autorizzato a stipulare un'apposita convenzione con il medesimo ente, con oneri posti a carico dell'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3815 del 10 ottobre 2009 e successive modificazioni ed integrazioni che preveda:
a) che i veicoli censiti, per i quali non e' stata rilasciata dai proprietari, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, espressa volonta' al rientro in possesso, saranno considerati "veicoli abbandonati" ai sensi e per gli effetti del regolamento del Ministero dell'interno del 22 ottobre 1999, n. 460;
b) che all'Automobile club di Messina e' attribuita per i veicoli censiti anche se mancanti di parte o tutta la documentazione, come targhe, carta di circolazione e certificato di proprieta', la competenza per la presentazione della formalita' di richiesta di radiazione ai pubblici registri - Ufficio PRA e Motorizzazione civile - sulla base di un elenco analitico predisposto a seguito del censimento;
c) che l'annotazione della radiazione avra' efficacia dal 1° ottobre 2009;
d) che nell'ambito della convenzione di cui al presente articolo, il soggetto attuatore provvede alla rimozione ed allo smaltimento dei veicoli di cui alla lettera a), nonche' al rimborso delle spese gia' sostenute dai soggetti che hanno provveduto autonomamente alla rimozione, allo smaltimento ed alla radiazione dei veicoli di proprieta' distrutti in conseguenza degli eventi calamitosi, nel limite massimo di 250 euro».
 
Art. 6

1. Al fine di fronteggiare adeguatamente la grave situazione determinatasi in conseguenza del movimento franoso attivatosi nel comune di Caronia nei primi giorni di marzo del 2010, nonche' l'emergenza correlata alle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi il 9 e 10 marzo 2010 nelle frazioni Mili, Santa Margherita e Santo Stefano del comune di Messina e tenuto conto del nesso di causalita' e di continuita' con i gravi dissesti idrogeologici che hanno interessato il territorio degli altri comuni della provincia di Messina nei giorni dall'11 al 17 febbraio 2010, il presidente della Regione siciliana - commissario delegato provvede al soccorso delle popolazioni interessate con i poteri di cui alla presente ordinanza nonche' con i poteri di cui agli articoli 2, 3, 5, 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3815 del 10 ottobre 2009 e successive modificazioni ed integrazioni e di cui agli articoli 1 e 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3825 del 27 novembre 2009.
 
Art. 7

1. Al comma 1 dell'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3825 del 27 novembre 2009 sono soppresse le parole «distrutte» e «distrutta».
2. Dopo il comma 2 dell'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3825 del 27 novembre 2009 e' aggiunto il seguente comma:
«3. Ai proprietari di unita' immobiliare adibita ad abitazione considerata principale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, alla data dell'evento calamitoso, distrutta e' corrisposto un contributo per la ricostruzione o la delocalizzazione, fino al 70% del valore, determinato tramite perizia giurata, e, comunque, non superiore ad euro 150.000,00. In caso di acquisto o ricostruzione nell'ambito del territorio comunale viene riconosciuta un'ulteriore maggiorazione pari al 30% del contributo riconosciuto. E' altresi' concesso ai proprietari di unita' immobiliare distrutta non destinata a prima abitazione, nel limite di una sola unita' immobiliare, un contributo per la ricostruzione o la delocalizzazione, fino al 50% del valore determinato tramite perizia giurata e, comunque, non superiore ad euro 100.000,00. I lavori di ricostruzione, non possono comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'unita' immobiliare ne' modifiche alla configurazione, all'estetica ed ai parametri edilizi dell'edificio originario. Sono esclusi dal contributo gli immobili o le porzioni d'immobile costruiti in violazione delle norme urbanistiche ed edilizie, o di tutela paesaggistico-ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di delocalizzazione, il contributo e' concesso contestualmente alla cessione del diritto di proprieta' sull'unita' abitativa in favore del comune di ubicazione della stessa».
 
Art. 8

1. In ragione del grave disagio socio economico derivante dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della provincia di Messina nei giorni dall'11 al 17 febbraio 2010 e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 febbraio 2010, i datori di lavoro privati, i lavoratori autonomi - artigiani, commercianti, anche del settore agricolo ed i liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, che alla data dell'evento esercitavano attivita' di impresa o professionale in immobili dichiarati inagibili nei comuni di San Fratello, Caronia, Sant'Angelo di Brolo e Raccuja, possono sospendere gli adempimenti ed i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, nonche' di quelli con contratto di lavoro collaborazione coordinata e continuativa in scadenza dall'11 febbraio 2010 al 30 settembre 2010.
2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono altresi' sospesi i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonche' i termini relativi ai procedimenti di riscossione coattiva.
3. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, non versate per effetto della sospensione di cui al comma 1, avviene, senza applicazione di oneri accessori, mediante 24 rate mensili a decorrere dal mese di ottobre 2010.
4 Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.
5. In ragione del grave disagio socio economico derivante dagli eventi alluvionali che hanno colpito i soggetti residenti nei comuni di cui al comma 1, detti eventi costituiscono causa di forza maggiore a tutti gli effetti contrattuali, in relazione alla possibilita' di rinegoziazione dei mutui contratti dalla popolazione con gli istituti di credito e bancari attesi i gravi ed imprevedibili eventi di forza maggiore verificatisi nella medesima provincia. In ogni caso rimangono sospese fino al 31 ottobre 2010 le rate in scadenza entro la predetta data.
 
Art. 9

1. Per il proseguimento delle iniziative di somma urgenza da porre in essere per consentire il ritorno alle condizioni di normalita' a seguito delle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi il 1° ottobre 2009 nel territorio della provincia di Messina, la Regione siciliana e' autorizzata ad utilizzare, in deroga alle procedure per la realizzazione degli interventi previsti nel PAR-FAS 2007-2013, approvato con delibera della giunta regionale 12 agosto 2009, n. 315, e di cui il CIPE ha preso atto con delibera n. 66 del 31 luglio 2009, euro 45.000.000,00 a valere sulle risorse della linea d'azione 7.2 - «Altri progetti di interesse regionale».
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1 e' stanziata in favore del commissario delegato - presidente della Regione siciliana la somma di euro 10.000.000,00 a valere sulle risorse di cui all'art. 2, comma 242, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
 
Art. 10

1. Alla cessazione dello stato d'emergenza i beni e le attrezzature acquisiti per l'attuazione di quanto previsto dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3815 del 10 ottobre 2009 e successive modificazioni ed integrazioni sono trasferite alla Regione siciliana che subentra altresi' in tutti i rapporti attivi e passivi ancora in atto a tale data.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 15 aprile 2010

Il Presidente: Berlusconi
 
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