Gazzetta n. 100 del 30 aprile 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 1 aprile 2010
Delega di attribuzioni del Ministro della salute, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato, on. Francesca Martini.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute
e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato:
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 dicembre 2009, con cui il prof. Ferruccio Fazio e' stato nominato Ministro della salute;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2010, recante la nomina a Sottosegretario di Stato alla salute, tra l'altro, dell'on. Francesca Martini;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avente ad oggetto «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, recante l'organizzazione del Ministero della salute, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente nella Repubblica 12 giugno 2003, n. 208, recante il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute;
Ritenuta la necessita' di determinare le attribuzioni delegate al Sottosegretario di Stato on. Francesca Martini;

Decreta:

Art. 1

1. Il Sottosegretario di Stato on. Francesca Martini e' delegato alla trattazione e alla firma degli atti relativi:
a) alle materie della sanita' pubblica veterinaria, degli alimenti e della nutrizione;
b) alle materie della disabilita', riabilitazione e nomenclatore tariffario dell'assistenza protesica;
c) all'assistenza sanitaria e medico-legale del personale navigante (Servizi di assistenza sanitaria al personale navigante - SASN); al supporto delle funzioni della commissione medica di appello avverso i giudici di inidoneita' permanente al volo;
d) alla corresponsione di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, ai ricorsi e ai risarcimenti in materia;
e) alla tenuta dei rapporti con i medici di medicina generale e pediatri di libera scelta e le relative associazioni sindacali per le cure primarie;
f) all'attivita' di contenzioso nelle materie di cui ai punti precedenti.
2. Il Sottosegretario di Stato on. Francesca Martini e' altresi' delegato a trattare, d'intesa col Ministro, tutte le questioni relative all'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, sul federalismo fiscale, ai rapporti con la commissione salute della Conferenza delle regioni e delle province autonome di Tremo e di Bolzano e alla gestione dei profili riguardanti il Fondo sanitario nazionale, con particolare riferimento ai piani di rientro delle regioni interessate, al contenimento della spesa, al riparto del Fondo sanitario nazionale.
3. Al fine di assicurare il coordinamento tra le attivita' espletate in base alla presente delega e gli obiettivi, i programmi e i progetti deliberati dal Ministro, il Sottosegretario di Stato on. Francesca Martini opera in costante raccordo con il Ministro stesso.
4. Gli atti e i provvedimenti portati alla sottoscrizione del Sottosegretario di Stato on. Francesca Martini sono inviati alla firma per il tramite dell'ufficio di Gabinetto del Ministro.
 
Art. 2

1. Il Sottosegretario di Stato on. Francesca Martini e' delegato a rappresentare il Ministro presso le Camere - nel rispetto delle direttive eventualmente fornite dal Ministro e sempre che egli non ritenga di attendervi personalmente - per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari con riferimento alle materie di cui all'art. 1 e ad ogni altra materia che il Ministro intenda di volta in volta affidare al Sottosegretario di Stato medesimo.
2. Con riferimento alle materie di cui all'art. 1, il Sottosegretario di Stato on. Francesca Martini e' delegato a partecipare alle Conferenze unificata, Stato-regioni e Stato-citta' e autonomie locali, salvo che il Ministro non ritenga di attendervi personalmente.
3. Al Sottosegretario di Stato on. Francesca Martini e' inoltre delegata la firma delle risposte alle interrogazioni a risposta scritta nelle materie di cui all'art. 1.
4. E' altresi' delegata, relativamente alle predette materie, la firma delle richieste di parere al Consiglio di Stato e ad altri organi istituzionali su questioni non rivestenti carattere generale o di principio.
 
Art. 3

1. Non sono compresi nella delega di cui ai precedenti articoli, oltre agli atti espressamente riservati alla firma del Ministro o dei dirigenti da leggi o regolamenti, quelli appresso indicati:
a) gli atti e i provvedimenti che implichino una determinazione di particolare importanza politica, amministrativa o economica; i programmi, gli atti, i provvedimenti amministrativi connessi alle direttive di ordine generale; gli atti inerenti alle modificazione dell'ordinamento delle attribuzioni dei Dipartimenti, nonche' degli enti sottoposti a controllo o vigilanza del Ministro; tutti gli atti da sottoporre al Consiglio dei Ministri e ai comitati interministeriali;
b) i decreti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria e straordinaria e di controllo degli enti sottoposti a controllo o vigilanza del Ministro della salute, nonche' le nomine e le designazioni, previste da disposizioni legislative, di rappresentanti del Ministero in seno ad enti, collegi, commissioni e comitati, cosi' come le proposte e gli atti comunque concernenti enti contemplati dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14;
c) gli atti relativi alla costituzione di commissioni e di comitati istituiti o promossi dal Ministro;
d) le valutazioni di cui all'art. 14, comma 2 e comma 4, lettera e), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sull'attivita' di controllo strategico ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonche' sulle prestazioni svolte dai dirigenti di vertice sulla base degli elementi forniti dall'organismo di cui al citato art. 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
e) le determinazioni sulle relazioni che i responsabili degli uffici sono tenuti a sottoporre al Ministro per le questioni che presuppongono le risoluzioni di tematiche di rilievo generale o il coordinamento delle attivita' tra Dipartimenti del Ministero;
f) le assegnazioni finanziarie ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;
g) i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo nonche' le risposte agli organi di controllo sui provvedimenti del Ministro;
h) l'adozione degli atti amministrativi generali inerenti alle materie di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
i) gli atti e i provvedimenti che, sebbene delegati, siano dal Ministro a se' avocati o direttamente compiuti.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° aprile 2010

Il Ministro: Fazio
Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2010 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 315
 
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