Gazzetta n. 102 del 4 maggio 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 23 marzo 2010
Sostituzione del commissario liquidatore del Consorzio agrario interprovinciale di Salerno-Napoli-Avellino.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia»;
Visto in particolare il primo comma dell'art. 9 della legge 23 luglio 2009, n. 99, che prevede che:
«Per i consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa per i quali sia accertata la mancanza di presupposti per il superamento dello stato di insolvenza e, in ogni caso, in mancanza della presentazione e dell'autorizzazione della proposta di concordato, l'autorita' amministrativa che vigila sulla liquidazione revoca l'esercizio provvisorio dell'impresa e provvede a rinnovare la nomina dei commissari liquidatori»;
Tenuto conto che il primo comma opera un rinvio al potere dell'Autorita' di vigilanza circa l'accertamento della sussistenza o della mancanza dei presupposti per il superamento dello stato di insolvenza stabilendo, pero', che in ogni caso, in mancanza della presentazione ed autorizzazione della proposta di concordato l'Autorita' di vigilanza revochera' l'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa e provvedera' al rinnovo della nomina dei commissari liquidatori;
Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1994 del Ministro delle politiche agricole con il quale il Consorzio agrario interprovinciale di Salerno-Napoli-Avellino e' stato posto in liquidazione coatta amministrativa;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 513/2006 del 22 dicembre 2006 con il quale il dott. Mauro Ferrazzani e' stato nominato commissario liquidatore del Consorzio agrario interprovinciale di Salerno-Napoli-Avellino;
Visto il decreto del 30 ottobre 2009 con il quale il tribunale di Salerno ha rigettato la domanda di omologazione del concordato proposta dal consorzio stesso.
Preso atto che in data 17 dicembre 2009 il Consorzio agrario interprovinciale di Salerno-Napoli-Avellino ha presentato una nuova proposta di concordato;
Considerato che l'applicabilita' o l'inapplicabilita' della disposizione di cui trattasi e' un fatto puntuale e unico, riferito ad una sola ipotesi di concordato e che, quindi, il difetto di omologa del primo concordato non puo' rimettere in termini il Consorzio, secondo quanto previsto dal primo comma dell'art. 9 della legge n. 99/2009 - grazie ad un secondo concordato migliorativo degli interessi dei creditori, la cui sostanza avrebbe ben potuto formare oggetto di una proposta migliorativa del primo concordato;
Tenuto conto che, dunque, secondo quanto previsto dal primo comma dell'art. 9, questa autorita' di vigilanza si trova nelle condizioni di non poter autorizzare il deposito della nuova proposta di concordato presentata dal Consorzio agrario interprovinciale di Salerno-Napoli-Avellino in data 17 dicembre 2009;
Preso atto che, dunque, ricorrono, per il Consorzio agrario interprovinciale di Salerno-Napoli-Avellino i presupposti di cui al primo comma dell'art. 9 della citata legge n. 99/2009 in quanto trattasi di consorzio agrario in liquidazione coatta amministrativa, con autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa, che non e' stato autorizzato al deposito di una proposta di concordato;
Ritenuto che la legge affida alle amministrazioni competenti discrezionalita' piena nell'ambito dell'accertamento della sussistenza o della mancanza dei presupposti per il superamento dello stato di insolvenza;
Considerate le motivazioni di cui alla sentenza n. 55/2009 della Corte costituzionale, in virtu' delle quali all'Autorita' di vigilanza incombe l'onere di valutazione dell'opportunita' di assumere il provvedimento di sostituzione del commissario liquidatore in carica alla luce dello stato di avanzamento della procedura;
Ritenuto che la revoca dell'esercizio d'impresa e la sostituzione del commissario liquidatore in carica, discendono direttamente dalla legge, che fa dipendere la revoca dell'esercizio d'impresa e la sostituzione dal mero fatto oggettivo del mancato adempimento di cui sopra;
Vista la nota n. 19573 del 12 febbraio 2010 con la quale l'Autorita' di vigilanza ha revocato l'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa del Consorzio;
Considerata la necessita' di assicurare al Consorzio in questione una piu' proficua gestione della liquidazione al fine di accelerare la procedura e finalizzarla allo svolgimento degli adempimenti necessari al superamento dello stato di insolvenza;
Considerato che, con nota n. 6646, in data 21 gennaio 2010 e' stata data comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento per l'eventuale applicazione dell'art. 9, primo comma della legge n. 99/2009 ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Preso atto delle osservazioni formulate al riguardo dall'interessato, pervenute in data 1° febbraio 2010;
Considerato che, contrariamente a quanto dichiarato dal dott. Ferrazzani nelle succitate controdeduzioni, la mancata autorizzazione, da parte dell'Autorita' di vigilanza, al deposito presso il competente tribunale della seconda proposta di concordato non e' affatto ininfluente e priva di rilevanza giuridica in quanto il primo comma dell'art. 9 della citata legge n. 99/2009 espressamente prevede che la proposta concordatizia debba essere presentata ed autorizzata:
«Per i consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa per i quali sia accertata la mancanza dei presupposti per il superamento dello stato di insolvenza e, in ogni caso, in mancanza della presentazione e dell'autorizzazione della proposta di concordato, l'autorita' amministrativa che vigila sulla liquidazione revoca l'esercizio provvisorio dell'impresa e provvede a rinnovare la nomina dei commissari liquidatori;
Considerato che impropriamente il dott. Ferrazzani, nelle succitate controdeduzioni, ritiene che la mancata omologa del concordato da parte tribunale sia una circostanza ininfluente in considerazione che «le opposizioni proposte dai creditori sono state accolte non per motivi connessi all'attivita' del commissario» e che «il rigetto non e' stato fondato su motivi connessi all'attivita' del commissario» in quanto egli si riferisce alla fattispecie prevista dal terzo comma del citato art. 9 che attiene esclusivamente ai consorzi agrari in mera liquidazione coatta senza autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa che, alla data del 30 settembre 2009 non abbiano presentato all'Autorita' che vigila sulla liquidazione gli atti finali ai sensi dell'art. 213 l.f.;
Considerato che, nella comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, non e' stato imputato al commissario il rigetto della proposta concordatizia presentata dal Consorzio agrario di Salerno-Napoli-Avellino, non avendo neppure fatto riferimento al terzo comma dell'art. 9 della citata legge n. 99/2009;
Considerato, dunque, che le controdeduzioni prodotte dal dott. Ferrazzani risultano ininfluenti ai fini della decisione;
Considerata la qualificazione professionale del dott. Giovanni Tomo;
Ritenuta la sussistenza in capo al dott. Giovanni Tomo delle professionalita' tecniche ed amministrative necessarie allo svolgimento dell'incarico commissariale;

Decreta:

Art. 1

Il dott. Giovanni Tomo, nato a Napoli il 20 marzo 1959 ed ivi residente e' nominato commissario liquidatore del consorzio agrario interprovinciale di Salerno-Napoli-Avellino in sostituzione del commissario in carica, dott. Mauro Ferrazzani, il quale contemporaneamente cessa dall'incarico.
 
Art. 2

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Tale provvedimento potra' essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.
Roma, 23 marzo 2010

Il Ministro
dello sviluppo economico
Scajola Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
Zaia
 
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