Gazzetta n. 107 del 10 maggio 2010 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2010, n. 68
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118, recante attuazione della direttiva 2006/23/CE relativa alla licenza comunitaria dei controlli del traffico aereo.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2006/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente la licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, recante istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e modifiche al codice della navigazione in attuazione della direttiva 94/56/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994;
Visto il decreto legislativo 2 maggio 2006, n. 213, concernente l'attuazione della direttiva 2003/42/CE, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118, di attuazione della citata direttiva 2006/23/CE;
Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2006, ed in particolare l'articolo 1, comma 5;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2009;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 2010;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e della difesa;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Disposizioni correttive

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Quando e' in corso di accertamento la responsabilita' del controllore del traffico aereo in un incidente o inconveniente grave ovvero quando in ordine alla competenza professionale del controllore del traffico aereo sussista ragionevole dubbio da parte dell'Ente fornitore dei servizi di traffico aereo, l'Ente medesimo puo' disporne la sospensione cautelare dall'impiego operativo.».
2. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118, i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
«4. La licenza, le abilitazioni e le specializzazioni, sono sospese dall'ENAC, per un periodo non superiore a sei mesi quando sia accertata la negligenza professionale del controllore del traffico aereo.
5. La licenza e' revocata in caso di:
a) accertamento di grave negligenza o imprudenza o imperizia professionale che abbia determinato il verificarsi di un incidente;
b) violazione dolosa di leggi o regolamenti relativi al controllo del traffico aereo;
c) condotte che hanno determinato l'applicazione della sanzione della sospensione, non inferiore a sei mesi, per due volte nell'arco di due anni.».
3. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 4 e 5, l'ENAC provvede alla contestazione degli addebiti.
5-ter. I destinatari della contestazione di cui al comma 5-bis, possono presentare memorie difensive.
5-quater. Con apposito regolamento dell'ENAC sono stabiliti i termini per la contestazione degli addebiti e la presentazione delle memorie difensive da parte degli interessati.
5-quinquies. A seguito dell'esercizio della facolta' di cui al comma 5-ter ovvero decorso inutilmente il relativo termine, l'ENAC esamina le risultanze istruttorie e dispone l'audizione degli interessati, alla quale le parti possono farsi assistere da avvocati ed esperti di fiducia. Se non ritiene provato l'addebito, l'ENAC dispone l'archiviazione della contestazione. Se, invece, ritiene comprovato l'addebito, adotta la sanzione adeguata alla violazione o negligenza professionale accertata ai sensi del presente articolo.
5-sexies. I provvedimenti adottati sono immediatamente notificati all'interessato e comunicati all'ente fornitore dei servizi di traffico aereo.
5-septies. Per il personale militare, l'ENAC provvede alla contestazione di cui al comma 5-bis per il tramite dell'Aeronautica militare. L'ENAC, nell'attivita' istruttoria di cui al comma 5-quinquies, le cui modalita' di svolgimento sono definite nell'ambito degli atti d'intesa di cui all'articolo 6, comma 2, e' coadiuvato da un ufficiale esperto delle Forze armate e adotta la decisione conclusiva, previa acquisizione del parere tecnico dell'Aeronautica militare.
5-octies. Per il personale civile, l'ENAC nell'attivita' istruttoria di cui al comma 5-quinquies, e' coadiuvato da un funzionario esperto dell'Ente fornitore dei servizi di traffico aereo e adotta la decisione conclusiva del procedimento sanzionatorio, previa acquisizione del parere tecnico dell'Ente fornitore dei servizi di traffico aereo.
5-nonies. Ai fini dell'applicazione della sospensione cautelare e delle sanzioni di cui ai commi 4 e 5, si applicano le definizioni di incidente e inconveniente grave di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66. Continua ad applicarsi, altresi', quanto stabilito dall'articolo 9 del decreto legislativo 2 maggio 2006, n. 213.».
4. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. La licenza di controllore del traffico aereo e' rilasciata al momento del conseguimento della prima specializzazione di unita', secondo le modalita' stabilite dall'ENAC con proprio regolamento.».



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La direttiva 2006/23/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
27 aprile 2006, n. L 114.
- Il decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 marzo 1999, n. 67.
- Il decreto legislativo 2 maggio 2006, n. 213, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2006, n. 137.
- Il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio 2008, n. 158.
- Il testo dell'art. 1, della legge 6 febbraio 2007, n.
13, e' il seguente:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i decreti
legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
A e B. Per le direttive il cui termine di recepimento sia
gia' scaduto ovvero scada nei sei mesi successivi alla data
di entrata in vigore della presente legge, il termine per
l'adozione dei decreti legislativi di cui al presente comma
e' ridotto a sei mesi.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per le politiche europee e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A sono
trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti
dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere dei
competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni
dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in
mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione
del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i
diversi termini previsti dai commi 4 e 9, scadano nei
trenta giorni che precedono la scadenza dei termini
previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi
sono prorogati di novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive che comportano conseguenze
finanziarie sono corredati dalla relazione tecnica di cui
all'art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni. Su di essi e' richiesto
anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda
conformarsi alle condizioni formulate con riferimento
all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto
comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi,
corredati dei necessari elementi integrativi di
informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni
competenti per i profili finanziari, che devono essere
espressi entro venti giorni. La procedura di cui al
presente comma si applica in ogni caso per gli schemi dei
decreti legislativi recanti attuazione delle direttive:
2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6
luglio 2005; 2005/33/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 6 luglio 2005; 2005/35/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005; 2005/47/CE
del Consiglio, del 18 luglio 2005; 2005/56/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005;
2005/61/CE della Commissione, del 30 settembre 2005;
2005/62/CE della Commissione, del 30 settembre 2005;
2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
ottobre 2005; 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre
2005; 2005/81/CE della Commissione, del 28 novembre 2005;
2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005; 2005/94/CE
del Consiglio, del 20 dicembre 2005; 2006/54/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006.
5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla
presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura
indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi adottati ai sensi del
comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui al comma 1, adottati per il
recepimento di direttive per le quali la Commissione
europea si sia riservata di adottare disposizioni di
attuazione, il Governo e' autorizzato, qualora tali
disposizioni siano state effettivamente adottate, a
recepirle nell'ordinamento nazionale con regolamento
emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, secondo
quanto disposto dagli articoli 9 e 11 della legge 4
febbraio 2005, n. 11, e con le procedure ivi previste.
7. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
comma, della Costituzione e dall'art. 16, comma 3, della
legge 4 febbraio 2005, n. 11, si applicano le disposizioni
di cui all'art. 11, comma 8, della medesima legge n. 11 del
2005.
8. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in
cui una o piu' deleghe di cui al comma 1 non risultino
ancora esercitate decorsi quattro mesi dal termine previsto
dalla direttiva per la sua attuazione, trasmette alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una
relazione che da' conto dei motivi addotti dai Ministri con
competenza istituzionale prevalente per la materia a
giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche
europee ogni sei mesi informa altresi' la Camera dei
deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di
attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle
province autonome nelle materie di loro competenza.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese negli elenchi di cui
agli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e
con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi trenta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono adottati
anche in mancanza di nuovo parere.».
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del citato decreto
legislativo 30 maggio 2008, n. 118, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 5 (Principi che disciplinano il rilascio delle
licenze). - 1. L'ENAC, ai sensi all'art. 734 del codice
della navigazione, provvede con proprio regolamento a
definire i requisiti e le modalita' per il rilascio, il
mantenimento, la sospensione e la revoca della licenza di
studente o di controllore del traffico aereo.
2. Il conseguimento della licenza e' subordinato al
superamento di esami teorico-pratici finalizzati a
verificare le capacita' del candidato a svolgere
l'attivita' di controllore del traffico aereo o di studente
controllore del traffico aereo. Le prove afferiscono
all'accertamento dell'esperienza, delle abilita', delle
cognizioni e della conoscenza linguistica, previste dai
programmi approvati dall'ENAC secondo la normativa
comunitaria.
3. Le licenze sono rilasciate dall'ENAC (Ente nazionale
per l'aviazione civile) alla persona che la firma e ne
conserva la titolarita'. L'ENAC rilascia anche le relative
abilitazioni e le specializzazioni.
3-bis. Quando e' in corso di accertamento la
responsabilita' del controllore del traffico aereo in un
incidente o inconveniente grave ovvero quando in ordine
alla competenza professionale del controllore del traffico
aereo sussista ragionevole dubbio da parte dell'Ente
fornitore dei servizi di traffico aereo, l'Ente medesimo
puo' disporne la sospensione cautelare dall'impiego
operativo.
4. La licenza, le abilitazioni e le specializzazioni,
sono sospese dall'ENAC, per un periodo non superiore a sei
mesi quando sia accertata la negligenza professionale del
controllore del traffico aereo.
5. La licenza e' revocata in caso di:
a) accertamento di grave negligenza o imprudenza o
imperizia professionale che abbia determinato il
verificarsi di un incidente;
b) violazione dolosa di leggi o regolamenti relativi
al controllo del traffico aereo;
c) condotte che hanno determinato l'applicazione
della sanzione della sospensione, non inferiore a sei mesi,
per due volte nell'arco di due anni.
5-bis. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni di cui
ai commi 4 e 5, l'ENAC provvede alla contestazione degli
addebiti.
5-ter. I destinatari della contestazione di cui al
comma 5-bis, possono presentare memorie difensive.
5-quater. Con apposito regolamento dell'ENAC sono
stabiliti i termini per la contestazione degli addebiti e
la presentazione delle memorie difensive da parte degli
interessati.
5-quinquies. A seguito dell'esercizio della facolta' di
cui al comma 5-ter ovvero decorso inutilmente il relativo
termine, l'ENAC esamina le risultanze istruttorie e dispone
l'audizione degli interessati, alla quale le parti possono
farsi assistere da avvocati ed esperti di fiducia. Se non
ritiene provato l'addebito, l'ENAC dispone l'archiviazione
della contestazione. Se, invece, ritiene comprovato
l'addebito, adotta la sanzione adeguata alla violazione o
negligenza professionale accertata ai sensi del presente
articolo.
5-sexies. I provvedimenti adottati sono immediatamente
notificati all'interessato e comunicati all'ente fornitore
dei servizi di traffico aereo.
5-septies. Per il personale militare l'ENAC provvede
alla contestazione di cui al comma 5-bis per il tramite
dell'Aeronautica militare. L'ENAC, nell'attivita'
istruttoria di cui al comma 5-quinquies, le cui modalita'
di svolgimento sono definite nell'ambito degli atti
d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, e' coadiuvato da un
ufficiale esperto delle Forze armate e adotta la decisione
conclusiva, previa acquisizione del parere tecnico
dell'Aeronautica militare.
5-octies. Per il personale civile, l'ENAC
nell'attivita' istruttoria di cui al comma 5-quinquies, e'
coadiuvato da un funzionario esperto dell'Ente fornitore
dei servizi di traffico aereo e adotta la decisione
conclusiva del procedimento sanzionatorio, previa
acquisizione del parere tecnico delle Ente fornitore dei
servizi di traffico aereo.
5-nonies. Ai fini dell'applicazione della sospensione
cautelare e delle sanzioni di cui ai commi 4 e 5, si
applicano le definizioni di incidente e inconveniente di
cui all'art. 2 del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n.
66. Continua ad applicarsi, altresi', quanto stabilito
dall'art. 9 del decreto legislativo 2 maggio 2006, n. 213.
6. La licenza non puo' essere rilasciata a coloro che
sono stati condannati a pena detentiva superiore a cinque
anni per delitti non colposi, nonche' a coloro che sono
sottoposti ad una misura di sicurezza personale o alla
misura di prevenzione della sorveglianza speciale.
7. La licenza rilasciata in lingua italiana, contiene
gli elementi indicati nell'appendice 1, allegata al
presente decreto, e riportata la traduzione in inglese
degli elementi a tale fine indicati nella medesima
appendice 1.».
- Si riporta il testo dell'art. 7 del citato decreto
legislativo 30 maggio 2008, n. 118, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 7 (Requisiti per il rilascio della licenza). - 1.
Per il conseguimento delle licenze di studente controllore
del traffico aereo e' richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
a) eta' non inferiore ai diciotto anni;
b) diploma di istruzione secondaria di secondo grado
o un titolo di studio equivalente;
c) frequenza e superamento dei corsi di formazione
approvati dall'ENAC con proprio regolamento;
d) certificazione medica di idoneita' psico-fisica in
corso di validita', rilasciata secondo le disposizioni di
cui all'art. 11;
e) competenza linguistica adeguata alle mansioni da
svolgere.
2. Per il conseguimento delle licenze di controllore
del traffico aereo e' richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
a) eta' non inferiore ai ventuno anni;
b) licenza di studente controllore;
c) frequenza e superamento dei corsi di formazione
stabiliti dall'ENAC con proprio regolamento;
d) certificazione medica di idoneita' psico-fisica in
corso di validita', rilasciata secondo le disposizioni di
cui all'art. 11;
e) competenza linguistica prevista per i controllori
del traffico aereo.
3. La licenza di controllore del traffico aereo e'
rilasciata al momento del conseguimento della prima
specializzazione di unita', secondo le modalita' stabilite
dall'ENAC con proprio regolamento.».



 
Art. 2
Disposizioni finali

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. L'ENAC provvede ai compiti di cui al presente decreto legislativo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 8 aprile 2010

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Ronchi, Ministro per le politiche
europee

Matteoli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

Alfano, Ministro della giustizia

Frattini, Ministro degli affari
esteri

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

La Russa, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: Alfano
 
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