Gazzetta n. 111 del 14 maggio 2010 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 aprile 2010
Disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi di bonifica da porre in essere nel sito di interesse nazionale di «Pioltello e Rodano» per le discariche A e B dell'area ex SISAS. (Ordinanza n. 3874).


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 40;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 aprile 2010 con il quale e' stato dichiarato, fino al 30 aprile 2011, lo stato di emergenza in relazione agli interventi di bonifica da porre in essere nelle discariche A e B dell'area ex SISAS del sito di interesse nazionale nei comuni di Pioltello e Rodano in provincia di Milano;
Considerato che la Corte di Giustizia dell'Unione europea con sentenza 9 settembre 2004 ha condannato lo Stato italiano per non aver adottato le misure necessarie ad assicurare che i rifiuti depositati nelle predette discariche fossero recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e con procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
Considerato che, dopo l'emanazione predetta sentenza, con nota del 5 luglio 2005, prot. n. 1999/4797 - C(2005)2356 da parte della Commissione europea e' stata comunicata la reiterazione della messa in mora ai sensi dell'art. 228 del Trattato CE in merito alla bonifica delle discariche di rifiuti sui terreni della ditta SISAS;
Visto il parere motivato emanato il 13 dicembre 2005 dalla Commissione europea per il mancato adempimento, nei tempi indicati, di quanto previsto nella citata sentenza di condanna per la bonifica delle discariche di rifiuti sui terreni della ditta SISAS;
Considerato che per l'esecuzione della citata sentenza e a seguito di un'azione di negoziato con i competenti uffici della Commissione europea, al fine di scongiurare un ulteriore deferimento della Repubblica italiana alla Corte di giustizia dell'Unione europea, lo Stato italiano ha preso precisi impegni per la realizzazione di interventi di bonifica delle citate discariche nei tempi concordati con la predetta Commissione europea;
Visto l'Accordo di programma quadro in materia di ambiente ed energia - Stralcio bonifiche e riqualificazione siti inquinati regione Lombardia - II Atto Integrativo del 23 dicembre 2008, con il quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha assentito a favore della regione Lombardia complessivi € 35.000.000,00, di cui € 20.000.000,00 finalizzati a interventi compensativi di riqualificazione ambientale ed infrastrutturale nei comuni di Pioltello e Rodano, da realizzarsi attraverso specifico Accordo di programma;
Atteso che a seguito di Accordo di programma stipulato in data 21 dicembre 2007 tra regione Lombardia, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, provincia di Milano, comune di Rodano e comune di Pioltello, l'operatore privato, aderente all'Accordo di programma citato, ha acquisito, in data 11 giugno 2009, l'area ex SISAS dalla curatela fallimentare e si e' impegnato, alle condizioni previste dall'Accordo di programma stesso, ad effettuare la bonifica nei tempi pattuiti e concordati con la Commissione europea, anche attraverso il reperimento di idonei siti per lo smaltimento dei rifiuti;
Considerato che gli articoli 3 e 9 del predetto II Atto integrativo all'Accordo di programma quadro, sottoscritto in data 23 dicembre 2008, hanno subordinato l'efficacia dell'Atto ed il conseguente trasferimento delle risorse, tra l'altro, alla completa attuazione di tutti gli adempimenti e di tutte le procedure tecnico-amministrative previste nell'Accordo di programma concernente il sito di interesse nazionale di Pioltello e Rodano, sottoscritto in data 21 dicembre 2007 e successive modifiche ed integrazioni;
Preso atto delle relazioni periodiche inviate alla Commissione europea sullo stato di avanzamento della bonifica;
Viste le dichiarazioni dell'operatore privato incaricato della bonifica trasmesse, rispettivamente, in data 19 e 29 marzo 2010, nelle quali si evidenzia, tra l'altro, la difficolta' di reperire idonei siti per lo smaltimento dei rifiuti con conseguente possibilita' di pregiudicare il completamento delle attivita' entro i termini indicati nel suddetto crono programma, a suo tempo oggetto degli impegni assunti nei confronti della Commissione europea, nonche' la indisponibilita' di corrispondere la fideiussione ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
Considerato che le attivita' di bonifica consistenti nella rimozione e smaltimento off-site dei rifiuti delle citate discariche A e B hanno subito un significativo rallentamento rispetto a quanto previsto dal crono programma allegato al Progetto di variante approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. 8242/Q.D.V./M/DI/B del 14 settembre 2009;
Considerato che, alla luce di quanto evidenziato nella nota prot. n. A1.2010.0047444 del 12 aprile 2010 del Presidente della regione Lombardia e nella relativa relazione tecnica allegata, i suddetti adempimenti e procedure non risultano allo stato essere ancora attuati, paventandosi conseguentemente il mancato rispetto dei termini previsti dall'Accordo di programma;
Considerata l'urgenza, anche allo scopo di salvaguardare la salute pubblica e l'ambiente, come risulta dalla relazione tecnica prodotta dalla regione Lombardia, di adottare tutte le ulteriori iniziative finalizzate alla prosecuzione della bonifica delle discariche A e B presenti nell'area ex SISAS del sito di interesse nazionale di Pioltello e Rodano;
Sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Sentito il Dipartimento per le politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Acquisita l'intesa della regione Lombardia con nota del 29 aprile 2010;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1

1. L'avv. Luigi Pelaggi e' nominato Commissario delegato per l'esecuzione di ogni necessaria iniziativa finalizzata alla prosecuzione delle attivita' di bonifica delle discariche A e B dell'area ex SISAS, ricadenti all'interno del perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale «Pioltello e Rodano» di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 31 agosto 2001.
2. Per l'espletamento delle iniziative previste dalla presente ordinanza, il Commissario delegato e' autorizzato a nominare uno o piu' soggetti attuatori che operano sulla base di specifiche indicazioni impartite dal Commissario delegato medesimo. Con separato atto, il Commissario delegato determina il compenso del soggetto attuatore, tenuto conto della specifica professionalita' posseduta.
 
Art. 2

1. Al fine di consentire l'immediata prosecuzione delle attivita' di bonifica delle discariche A e B dell'area ex SISAS secondo la tempistica gia' comunicata alla Commissione europea, il Commissario delegato adotta ogni utile iniziativa volta ad evitare ogni soluzione di continuita' nello smaltimento dei rifiuti nonche' ad accelerare le attivita' medesime.
2. Il Commissario delegato individua, senza indugio dalla pubblicazione della presente ordinanza, siti idonei per lo smaltimento dei rifiuti presenti nelle discariche A e B, sul territorio italiano o anche all'estero. Il Commissario delegato e' autorizzato a realizzare siti di stoccaggio temporaneo dei rifiuti, in via prioritaria all'interno del perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale «Pioltello e Rodano» di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio del 31 agosto 2001, al fine del rispetto della tempistica gia' comunicata alla Commissione europea.
3. Il Commissario delegato, laddove l'operatore privato attuale proprietario delle discariche non provveda alle attivita' di smaltimento entro sette giorni dalla comunicazione dei siti individuati per lo smaltimento dei rifiuti, vi provvede in via sostitutiva, anche assumendo il ruolo di stazione appaltante, in danno dell'operatore privato, fermo restando il diritto di rivalsa per le somme che il Governo italiano sia condannato a pagare in esito ad un ulteriore giudizio avanti la Corte di giustizia dell'Unione europea.
4. Il Commissario delegato opera sulla base delle progettazioni gia' approvate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed e' autorizzato a progettare, approvare e realizzare ulteriori, eventuali e necessarie varianti alle progettazioni stesse, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
5. Il Commissario delegato opera, d'intesa con gli enti locali interessati, al fine di salvaguardare gli effetti pubblicistici di riqualificazione urbanistica di cui all'Accordo di programma stipulato in data 21 dicembre 2007 ed al successivo Atto integrativo del 30 settembre 2009, nonche' degli interventi compensativi di riqualificazione ambientale ed infrastrutturale nei comuni di Pioltello e Rodano previsti dal relativo Accordo di programma del 30 settembre 2009. L'operatore privato inadempiente decade dai benefici derivanti dagli interventi di riqualificazione urbanistica sopra citati.
 
Art. 3

1. Il Commissario delegato ovvero i soggetti attuatori possono predisporre lo studio di impatto ambientale dei progetti di interventi e di opere che rientrano nell'allegato II alla direttiva 85/337/CE, come modificata dalle direttive 97/11/CE e 2003/35/CE, mettendo a disposizione del pubblico le relative conclusioni. Qualora dallo studio di impatto ambientale risulti che i predetti progetti di intervento e di opere determinano rilevanti ripercussioni ambientali in base ai criteri di cui all'allegato III alla direttiva 85/337/CEE, la procedura di valutazione di impatto ambientale statale o regionale prevista dalla normativa vigente deve essere conclusa dalla competente Autorita' entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione, garantendo la partecipazione del pubblico. A tal fine, le pertinenti informazioni sono rese disponibili contestualmente all'attivazione della procedura di valutazione di impatto ambientale e gli interessati possono depositare osservazioni e pareri entro i successivi venti giorni.
2. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, che sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilita', il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori per gli interventi di competenza, provvede all'approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, alla Conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilita' dei progetti.
3. L'approvazione dei progetti di cui al comma 2 da parte del Commissario delegato ovvero dei soggetti attuatori sostituisce, ad ogni effetto, i visti, i pareri, le autorizzazioni e le concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali, e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico generale, ai piani ed ai programmi di settore nonche' al Programma di attuazione della rete fognaria (P.A.R.F.). La predetta approvazione costituisce, altresi', vincolo per l'esproprio e comporta dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' dei lavori, in deroga dell'art. 98, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, salva l'applicazione dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni, anche prima dell'espletamento delle procedure espropriative, che si svolgeranno con i termini di legge ridotti della meta'.
4. Per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato, ovvero i soggetti attuatori, provvedono, a seguito dell'emissione del decreto di occupazione d'urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale d'immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.
 
Art. 4

1. Al fine di consentire l'immediata prosecuzione delle attivita' di bonifica delle discariche A e B dell'area ex SISAS secondo la tempistica gia' comunicata alla Commissione europea, il Commissario delegato predispone, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della presente ordinanza, il crono programma delle attivita' da porre in essere, articolato in relazione alle diverse tipologie d'azione, cadenzato per bimestri successivi e con l'indicazione della copertura finanziaria. Entro quindici giorni dalla scadenza di ciascun bimestre, il Commissario delegato comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti, nonche' indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dal crono programma.
2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un Comitato per il rientro nell'ordinario con il compito di esaminare e valutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.
3. La composizione e l'organizzazione del Comitato di cui al comma 2 sono stabilite dal Capo del Dipartimento della protezione civile utilizzando personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite di cinque unita', sulla base di una scelta di carattere fiduciario, in deroga all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, determinandone il relativo compenso, e personale in servizio presso il Dipartimento stesso.
4. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono posti a carico del Fondo per la protezione civile.
 
Art. 5

1. Per garantire il necessario supporto alle attivita' che devono essere svolte per il superamento della situazione emergenziale, il Commissario delegato ovvero i soggetti attuatori possono avvalersi di non oltre cinque esperti di elevata qualificazione di cui due nel settore delle bonifiche, due, individuati tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili ed avvocati dello Stato, con competenze giuridiche, ed uno designato dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Commissario delegato determina, con proprio provvedimento, i relativi compensi, tenendo conto della professionalita' richiesta e della specificita' dell'incarico conferito.
2. Per l'adozione di tutte le iniziative necessarie al superamento dell'emergenza, il Commissario delegato e' autorizzato ad avvalersi dell'ISPRA e di altri enti ed organismi tecnici e scientifici nazionali e locali o di societa' specializzate a totale capitale pubblico, in possesso delle necessarie capacita' tecniche, a tal fine stipulando apposite convenzioni, con il riconoscimento, a favore dei medesimi organismi, dei costi, preventivamente autorizzati dal Commissario delegato.
3. Per garantire il necessario supporto tecnico alle attivita' che devono essere eseguite per il superamento dell'emergenza, il Commissario delegato si avvale di un Comitato scientifico, dal medesimo istituito con apposito provvedimento, e composto da otto membri, scelti tra funzionari pubblici ed esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, di cui uno nominato dalla regione Lombardia, uno dalla provincia di Milano, uno dal Comune di Rodano, uno dal Comune di Pioltello, uno dall'ISPRA, uno dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, uno dall'ARPA Lombardia e uno dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie.
4. Ai componenti del Comitato di cui al comma 3 spettano compensi determinati con separato provvedimento del Commissario delegato, sentito il Dipartimento della protezione civile, e corrisposti in deroga al regime giuridico della onnicomprensivita' della retribuzione di cui all'art. 24 del decreto legislativo n. 165/2001, e dell'art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente sottoscritto in data 5 aprile 2001, oltre al rimborso delle spese di missione sostenute.
5. Il Commissario delegato, per lo svolgimento delle funzioni di cui alla presente ordinanza puo', altresi', avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, degli enti locali, anche territoriali, delle amministrazioni periferiche dello Stato e delle aziende pubbliche di servizi nonche' della cooperazione degli uffici del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
 
Art. 6

1. Per l'attuazione della presente ordinanza, il Commissario delegato e' autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni:
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, articoli 5, 6, 7, fermo il rispetto dell'art. 6 della direttiva 1999/31/CE del 26 aprile 1999; articoli 8, 9 e 10, limitatamente alla tempistica ed alle modalita' ivi previste, art. 14, fermo il rispetto dell'art. 10 della citata direttiva 1999/31/CE; punto 2.4.2. dell'allegato I, quarto capoverso;
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 191, 199, 208, 210, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252 e 253;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis;
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 agosto 2005, articoli 1, comma 2, 3, comma 1, 4, commi 1 e 3, 6, 7, 8, 10, comma 3;
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 3, 6, 7, 11, 29, 34, 37, 40, 48, 49, 53, 55, 56, 57, 67, 70, 71, 72, 75, 80, 81, 82, 83, 84, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 118, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 132, 133, 141, 144, titolo III, capo IV - sezioni I, II e III 240, 241 e 243 e successive modificazioni ed integrazioni e relative disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse agli interventi previsti dalla presente ordinanza.
 
Art. 7

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza si provvede:
a) quanto ad € 20.000.000,00 a valere sulle risorse gia' impegnate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a favore della regione Lombardia e destinati ad interventi di riqualificazione ambientale ed infrastrutturale nei comuni di Pioltello e Rodano a seguito delle previsioni urbanistiche dell'Area ex SISAS nell'ambito dell'Accordo di programma quadro in materia di ambiente ed energia - Stralcio bonifiche e riqualificazione siti inquinati regione Lombardia - II Atto integrativo del 23 dicembre 2008 e cosi' ripartite:
€ 5.000.000,00 a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sul cap. 7082-P.G.02, U.P.B. 1.2.3.5. es. fin 2004, in perenzione amministrativa;
€ 15.000.000,00 a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sul cap. 7503 - es. fin 2008;
b) quanto ad € 9.873.069,79 a valere sulle risorse gia' impegnate a favore della regione Lombardia con decreto prot. n. 8717/Q.d.V./DI/G/SP del 30 novembre 2009 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ad ulteriore copertura dell'impegno programmatico pari ad € 50.000.000,00 previsto dall'art. 22 del I Atto integrativo dell'Accordo di programma quadro «Ambiente ed Energia» sottoscritto in data 5 settembre 2002;
c) quanto ad € 20.000.000,00 a valere sulle risorse finanziarie del bilancio della regione Lombardia, capp. 980, 5999 e 6361, oltre a ulteriori risorse che si renderanno eventualmente disponibili.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite, con vincolo di destinazione, direttamente su apposita contabilita' speciale intestata al Commissario delegato, all'uopo istituita.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 aprile 2010

Il Presidente: Berlusconi
 
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