Gazzetta n. 111 del 14 maggio 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 11 dicembre 2009 |
Modalita' per l'applicazione di disposizioni comunitarie in materia di commercializzazione delle uova, ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1234/2007, del Consiglio e n. 589/2008, della Commissione e del decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI di concerto con IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il regolamento (CE) del Consiglio n. 1234/2007, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) in particolare l'allegato XIV recante le norme di commercializzazione per i prodotti dei settori delle uova e delle carni di pollame; Visto il regolamento (CE) della Commissione n. 589/2008, del 23 giugno 2008 che stabilisce le modalita' di applicazione del regolamento (CE) del Consiglio n. 1234/2007 per quanto attiene le norme di commercializzazione applicabili alle uova; Visto il regolamento (CE) della Commissione n. 598/2008, del 24 giugno 2008, recante modifica del regolamento (CE) della Commissione n. 589/2008; Visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91; Visto il regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli; Visto il decreto legislativo n. 267 del 29 luglio 2003, recante l'attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento; Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene degli alimenti; Visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ed in particolare l'art. 4 che impone il riconoscimento, da parte dell'autorita' sanitaria, degli stabilimenti che manipolano gli alimenti di origine animale; Visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano; Visto regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali; Visto il regolamento n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi; Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, sull'attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari. Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, attuazione della direttiva 97/78/CE e 97/79/CE in materia di organizzazione dei controlli veterinari sui prodotti provenienti da Paesi terzi; Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117, attuazione della direttiva 2002/99/CE che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 137, recante norme per l'esercizio delle funzioni di controllo sulla commercializzazione delle uova; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modifiche, che recepisce la direttiva 2000/13/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonche' la relativa pubblicita'; Visto il decreto 16 dicembre 1991, n. 434, relativo all'applicazione della legge 10 aprile 1991, n. 137; Visto il decreto 13 novembre 2007, recante le modalita' per l'applicazione di disposizioni comunitarie in materia di commercializzazione delle uova; Considerato che a norma dell'art. 4 del regolamento (CE) 853/2004 gli stabilimenti che trattano i prodotti di origine animale, per i quali sono previsti requisiti ai sensi dell'allegato III del suddetto regolamento, possono operare solo se l'autorita' competente li ha riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) 854/2004; Considerato che ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117, ai prodotti di origine animale e ai prodotti derivati destinati al consumo umano, devono essere applicate le norme generali di polizia sanitaria in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione nonche' in quella dell'importazione da Paesi terzi; Considerato che le uova possono provenire unicamente da Paesi terzi riconosciuti dall'Unione europea per l'importazione di tali prodotti e devono essere accompagnate dal certificato sanitario previsto dalla pertinente normativa comunitaria; Considerato che a norma dell'art. 8, comma 5 della legge 25 febbraio 2008, n. 34 (legge comunitaria 2007), il controllo sull'osservanza delle disposizioni concernenti la commercializzazione delle uova e' svolto dall'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari (ICQ) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Considerato che taluni articoli del decreto 16 dicembre 1991, n. 434, risultano superati dalle disposizioni della nuova normativa comunitaria sulla commercializzazione delle uova e che, pertanto, andrebbero abrogati; Considerato che il regolamento (CE) della Commissione n. 589/2008 consente ai centri d'imballaggio che operano esclusivamente per l'industria alimentare e non alimentare di avere una dotazione ridotta dell'attrezzatura; Considerato che, per semplificare le procedure amministrative, appare opportuno affidare alle regioni e province autonome l'autorizzazione e la revoca dei centri d'imballaggio; Considerato che occorre rivedere la normativa nazionale in funzione delle intervenute modifiche nella regolamentazione comunitaria e, conseguentemente, abrogare il decreto ministeriale 13 novembre 2007; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome nell'adunanza del 29 ottobre 2009, ai sensi dell'art. 4, comma 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 428;
Decretano:
Art. 1
1. In applicazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e n. 589/2008 della Commissione e fatti salvi gli obblighi che derivano dalla legislazione sanitaria, il presente decreto attua le condizioni di commercializzazione delle uova sul territorio italiano, comprese quelle di cui all'art. 11, del predetto regolamento (CE) 589/2008, oggetto di scambi intracomunitari e di importazione da Paesi terzi. 2. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui ai regolamenti (CE) indicati al comma 1. Sono parte integrante del presente decreto le ulteriori seguenti definizioni: a) «mercato pubblico locale»: qualsiasi mercato di prodotti alimentari per la vendita al minuto; b) «vendita porta a porta»: la vendita effettuata direttamente dal produttore presso il domicilio del consumatore finale; c) «regione di produzione»: area di territorio compresa entro un raggio massimo di 10 km dal luogo di produzione. 3. Ai fini del presente decreto si intende per: «Mipaaf»: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali - Direzione generale per l'attuazione delle politiche comunitarie e internazionali di mercato - ATPO III - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma; «Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali»: Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti - Direzione generale della sanita' animale e del farmaco veterinario e Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione; «ICQRF»: l'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari - via Quintino Sella n. 42 - 00187 Roma; «Ufficio periferico»: l'ufficio periferico dell'ICQRF territorialmente competente, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto ministeriale 7 marzo 2008; «PIF»: i posti di ispezione frontaliera del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali; «UVAC»: gli uffici veterinari per gli adempimenti degli obblighi comunitari del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali; «ASL»: azienda sanitaria locale; «Vincolo sanitario»: il complesso delle misure disposte degli organi sanitari competenti al fine di impedire che la merce subisca destinazioni o utilizzazioni diverse da quelle imposte dagli stessi. |
| Art. 2 Deroghe
1. Sono esonerate dagli obblighi sulle norme di commercializzazione, ai sensi dell'allegato XIV, sez. A. I. 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le uova vendute direttamente dal produttore al consumatore finale: a) nel luogo di produzione o b) nell'ambito della «regione di produzione», in un «mercato pubblico locale» o nella «vendita porta a porta», in tali casi, le uova non sono classificate in base alla qualita' e al peso. Le uova di cui al presente comma, vendute in un mercato pubblico locale, devono comunque essere marchiate con il codice del produttore, ai sensi dell'allegato XIV, sez. A. III. 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ad eccezione di quelle provenienti da produttori aventi fino a 50 galline ovaiole ed a condizione che il nome e l'indirizzo del produttore siano indicati nel punto di vendita o comunicati all'acquirente nel caso di vendita porta a porta. 2. Ai sensi dell'allegato XIV, sez. A. III 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le uova della categoria A o «uova fresche» sono marchiate con il codice del produttore, le uova della categoria B commercializzate sul territorio italiano sono esonerate dall'obbligo di marchiatura come previsto dall'allegato XIV, sez. III. 1 del medesimo regolamento. |
| Art. 3 Spedizione di uova all'industria alimentare
1. Qualora le uova siano consegnate direttamente dal sito di produzione all'industria alimentare, gli operatori sono esentati dagli obblighi di marchiatura delle uova previsti dall'allegato XIV, parte A, sez. III, punto 1) e dall'allegato XIV, parte A, sez. IV, punto 3) del regolamento (CE) n. 1234/2007. 2. Al fine di permettere al Mipaaf di informare le Autorita' competenti dello Stato di destinazione, in relazione alla procedura prevista dall'art. 11, comma 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 589/08, qualora le uova non marchiate siano spedite dal sito di produzione verso un'industria alimentare situata in un'altro Stato membro, il produttore nazionale deve, con anticipo di almeno cinque giorni lavorativi, darne comunicazione al Mipaaf fornendo nel contempo il nome dell'operatore destinatario, l'indirizzo dello stabilimento di destinazione, le quantita' interessate e la data prevista per la spedizione. 3. Ferme restando le disposizioni del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, applicabili negli scambi intracomunitari di prodotti di origine animale, qualora un operatore nazionale intenda ricevere uova non marchiate, da un sito di produzione posto in un altro Stato membro destinate direttamente all'industria alimentare, devono essere rispettate le seguenti condizioni: la spedizione puo' avvenire solo dopo che il Mipaaf ha trasmesso al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, all'UVAC territorialmente competente, agli uffici periferici dell'«ICQRF» territorialmente competenti e all'operatore nazionale interessato, le comunicazioni pervenute ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera a) del regolamento (CE) 589/2008, dallo Stato membro di ubicazione del sito di produzione con indicazione della denominazione e indirizzo di quest'ultimo; gli operatori, nella prenotifica di arrivo della partita all'UVAC e all'ASL territorialmente competenti, di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, devono indicare che la stessa e' costituita di uova non marchiate destinate direttamente all'industria alimentare; l'UVAC territorialmente competente dispone il vincolo sanitario sulla partita comunicandolo all'ASL competente sullo stabilimento di destinazione; il vincolo viene rimosso dopo l'avvenuta trasformazione delle uova. 4. Ferme restando le disposizioni del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, in materia di organizzazione dei controlli veterinari sui prodotti provenienti da Paesi terzi, qualora un operatore nazionale intenda ricevere uova non marchiate, da un sito di produzione posto in un Paese terzo da destinare direttamente all'industria alimentare, devono essere rispettate le seguenti condizioni: le uova devono provenire unicamente da Paesi terzi riconosciuti dall'Unione europea per l'importazione di tali prodotti; le uova devono essere scortate dal certificato sanitario previsto dalla pertinente normativa comunitaria; la deroga e' stata rilasciata dal Mipaaf previa acquisizione della comunicazione ufficiale da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali della sussistenza delle condizioni sanitarie, previste dalla normativa comunitaria; il Mipaaf ha trasmesso la comunicazione della concessione della deroga di cui all'art. 11, comma 2, lettera b) del regolamento (CE) 589/2008 agli uffici periferici dell'«ICQRF» competenti, all'operatore interessato e al Ministero del lavoro, salute e politiche sociali che provvede a darne informazione al PIF nazionale o di altro Paese comunitario interessato; gli operatori, che prenotificano l'arrivo della partita al PIF, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 2 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, devono comunicare che la stessa e' costituita da uova non stampigliate destinate direttamente all'industria alimentare; il PIF italiano, attraverso il quale avviene l'importazione, dispone il vincolo sanitario sulla partita applicando la procedura prevista dall'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, dandone informazione all'ASL competente sullo stabilimento di destinazione per gli adempimenti derivanti dal citato articolo; il vincolo viene rimosso dopo l'avvenuto trattamento delle uova; nel caso in cui l'importazione avvenga attraverso un PIF situato in un altro Stato membro, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, informato con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo dall'operatore, comunica al PIF comunitario di ingresso l'arrivo della partita, richiedendo l'applicazione di quanto previsto dall'art. 8, paragrafo 4 della direttiva 97/78/CE, recepita nell'ordinamento giuridico nazionale con il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80. 5. Nel caso di imprese che, nello stesso luogo, dispongono di centro di imballaggio e di centro di sgusciatura, le uova di cui al presente articolo sono stoccate e lavorate in linee di produzione fisicamente separate da quelle destinate al confezionamento per il consumo diretto. 6. Le comunicazioni degli operatori al Mipaaf devono essere effettuate mediante presentazione diretta (all'indirizzo indicato all'art. 1, comma 3, primo trattino), telefax (al numero 0646656143) o posta elettronica (ATPO3@politicheagricole.gov.it). E' a carico dell'operatore l'onere di verificare che la comunicazione pervenga al competente ufficio nei termini stabiliti. Ai fini del rispetto dei termini previsti fa fede la data e l'ora di spedizione risultante dalle ricevute, qualora l'ufficio ricevente non abbia comunicato al mittente la mancata, parziale o totale, ricezione del messaggio. 7. Qualora nel corso dei controlli effettuati ai sensi del presente articolo, fatte salve l'applicazione di sanzioni penali o amministrative, i PIF, gli UVAC o gli uffici periferici dell'ICQRF accertino irregolarita' in materia di norme sulla commercializzazione delle uova, gli stessi devono darne comunicazione al Mipaaf e al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. |
| Art. 4 Autorizzazione dei centri d'imballaggio di uova
1. I centri d'imballaggio uova sono autorizzati con provvedimento espresso dalle regioni e province autonome competenti per territorio, previo accertamento delle condizioni previste all'art. 5 del regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione ed acquisizione del codice di cui al successivo comma 4. 2. Per l'ottenimento dell'autorizzazione i soggetti interessati devono presentare domanda alle regioni o province autonome di competenza, sulla base del modello fac-simile allegato I, trasmettendone copia al Mipaaf. La predetta domanda, per poter essere accolta, deve contenere copia del decreto di riconoscimento rilasciato dalle regioni o province autonome ai sensi dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 853/2004. 3. I centri d'imballaggio che intendono lavorare in esclusiva per l'industria alimentare e non alimentare devono barrare l'apposita casella del modello di domanda predetto e possono derogare dall'obbligo del possesso delle attrezzature necessarie per la classificazione delle uova in categorie di peso e per la marchiatura delle stesse. 4. Ai centri d'imballaggio e' attribuito dal Mipaaf un codice di identificazione costituito dalla sigla IT seguita dal codice ISTAT della provincia, costituito da tre numeri e da un numero, progressivo per ciascuna provincia, anch'esso di tre cifre. Il predetto codice e' comunicato alle regioni interessate, anche per via elettronica, dopo che le regioni stesse hanno espletato i dovuti accertamenti e trasmesso i relativi esiti al Mipaaf. Il Mipaaf, tenuto conto delle nuove autorizzazioni, terra' aggiornata la lista dei centri d'imballaggio di uova pubblicata nel proprio sito Internet (www.politicheagricole.gov.it). 5. Il codice di cui al precedente paragrafo, da apporre sugli imballaggi, sostituisce il marchio identificativo di cui all'allegato II del regolamento (CE) 853/2004. 6. Le regioni e province autonome provvedono ad aggiornare i provvedimenti di autorizzazione allorche' si riscontrino delle variazioni di carattere formale o tecnico dell'azienda quali, a titolo di esempio: variazioni di ragione sociale, variazioni di indirizzo, modifiche della potenzialita' lavorativa. In tali casi, le regioni e province autonome verificano preventivamente la regolarita' dei versamenti delle quote annuali previste dalla legge 10 aprile 1991, n. 137. 7. Le regioni e province autonome verificano in qualsiasi momento e comunque almeno ogni tre anni, la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5 del regolamento (CE) n. 589/2008 per il mantenimento dell'autorizzazione dei centri d'imballaggio ricadenti nel proprio territorio. |
| Art. 5 Revoca dell'autorizzazione dei centri d'imballaggio di uova
1. I centri di imballaggio uova sono revocati e sospesi, anche a fronte di richiesta da parte delle ditte interessate, con provvedimenti adottati dalle regionie province autonome presso cui devono pervenire anche le segnalazioni di irregolarita' riscontrate dagli altri organismi di controllo, le quali provvedono a darne comunicazione al Mipaaf per l'aggiornamento della lista dei centri d'imballaggio. 2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 del decreto ministeriale n. 434/1991 qualora, a seguito di un controllo effettuato dalle regioni e province autonome, dall'ICQRF o dagli altri organismi di controllo abilitati, si riscontrino delle non conformita' agli obblighi imposti dalla normativa comunitaria e nazionale relativamente ai requisiti previsti per il rilascio dell'autorizzazione ai centri d'imballaggio uova, quest'ultima puo' essere revocata o sospesa fino al momento del ripristino del rispetto degli obblighi stessi. 3. Qualora se ne ravvisasse la necessita', il Mipaaf puo' chiedere direttamente alle regioni o province autonome eventuali revoche o sospensioni dell'autorizzazione dei centri d'imballaggio che dovessero risultare inadempienti agli obblighi previsti dalla legge n. 137/1991 e successivo decreto ministeriale di applicazione n. 434/1991, relativamente al versamento delle quote annuali. |
| Art. 6 Raccoglitori di uova
1. I raccoglitori, di cui all'art. 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 589/2008, sono registrati ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 852/2004 dalle ASL. Le medesime ASL provvedono a revocare la registrazione a quei raccoglitori che non rispettino piu' i requisiti prescritti dalla norma comunitaria e nazionale. |
| Art. 7 Consegna delle uova al consumatore finale
1. Ai sensi dell'allegato III, sezione X, capitolo I del regolamento (CE) n. 853/2004, le uova devono essere ritirate dal commercio sette giorni prima del termine minimo di conservazione indicato sull'imballaggio. |
| Art. 8 Quantita' netta
1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 12 del regolamento (CE) n. 589/2008, l'indicazione della quantita' netta di prodotto, di cui all'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, puo' essere espressa in peso o in numero di uova. |
| Art. 9 Codice distintivo del centro d'imballaggio
1. Gli imballaggi delle uova della categoria A e della categoria B devono presentare sulla superficie esterna, ai sensi dell'art. 12 del regolamento (CE) n. 589/2009, il codice identificativo del centro d'imballaggio. Non e' necessario indicare su tali imballaggi il marchio di identificazione previsto dall'allegato II del regolamento (CE) n. 853/2004. |
| Art. 10 Sistemi di allevamento e diciture da apporre sugli imballaggi
1. Fatte salve le specifiche disposizioni per l'etichettatura dei prodotti da agricoltura biologica, previste dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, i centri d'imballaggio appongono sulle uova e sugli imballaggi della categoria «A», una delle seguenti diciture: Parte di provvedimento in formato grafico
2. Per poter apporre sugli imballaggi e sulle uova le diciture di cui al comma precedente, gli allevatori devono attenersi al rispetto dei requisiti minimi in allevamento indicati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 589/2008. Quando le galline ovaiole sono allevate in gabbie che rispettano i requisiti prescritti nel capitolo III della direttiva del Consiglio 1999/74/CE, al termine «gabbie» puo' essere aggiunto l'aggettivo «attrezzate». Inoltre, all'interno o all'esterno dell'imballaggio deve essere riportata la spiegazione del codice di cui al successivo art. 11. 3. Le uova industriali, inadatte al consumo umano, debbono essere commercializzate in imballaggi contraddistinti da una fascetta o etichetta di colore rosso che reca i riferimenti di cui all'art. 18 del regolamento (CE) n. 589/2008, riportata in allegato II. |
| Art. 11 Codice distintivo del produttore
1. Per poter operare i detentori di galline ovaiole devono ottenere la registrazione dell'allevamento ed il rilascio del codice distintivo del produttore e del sistema di allevamento delle ovaiole, secondo le modalita' prescritte dal decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267. Soltanto questi produttori, nei cui allevamenti sono soddisfatti i requisiti minimi per la protezione delle galline ovaiole stabiliti nell'allegato II del regolamento (CE) n. 589/2008, nonche' nel citato decreto legislativo, possono fornire ai centri d'imballaggio le uova sulle quali apporre le prescritte diciture. 2. In accoglimento della deroga di cui all'allegato II, punto 4 del regolamento (CE) n. 589/2008, i detentori di galline riproduttrici del genere «Gallus» interessati a cedere per il consumo le uova non incubate, sono esentati dal possesso dei requisiti elencati nel medesimo punto 4 dell'allegato II e possono chiedere il rilascio del codice distintivo del produttore e del sistema di allevamento «a terra» secondo le modalita' di cui al comma successivo. 3. Per il rilascio del codice distintivo dell'allevamento, gli interessati devono inoltrare domanda, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2003, al servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio, che nella fattispecie ha la funzione di autorita' sanitaria di controllo. Ogni modifica dei dati richiesti per la registrazione degli allevamenti deve essere tempestivamente comunicata all'ASL stessa. 4. I servizi veterinari delle ASL territorialmente competenti registrano gli allevamenti di galline ovaiole, con i relativi codici distintivi e con tutti gli elementi identificativi previsti all'allegato E del decreto legislativo n. 267/2003, nella banca dati anagrafe zootecnica (BDN) istituita dal Ministero della salute presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise. Il Ministero della salute fornisce al Mipaaf e all'ICQRF l'accesso alle informazioni necessarie per la costituzione di un elenco nazionale dei produttori di uova suddiviso per sistema di allevamento e per la rilevazione del numero di galline allevate, di cui al successivo art. 15, comma 3, al fine di consentire all'amministrazione di ottemperare agli obblighi che la normativa comunitaria impone in merito alla trasmissione dei dati statistici. 5. I Ministeri interessati utilizzeranno i dati di cui all'elenco nazionale al fine di assicurare, ciascuno nel proprio ambito di competenza, i necessari controlli. 6. I servizi veterinari provvedono a mantenere aggiornata l'anagrafe degli stabilimenti di allevamento delle galline ovaiole, registrando ogni variazione nella BDN, ivi compresi provvedimenti di sospensione o di eventuale revoca, entro quindici giorni dalla variazione medesima. 7. La timbratura delle uova con il codice del produttore deve essere effettuata presso l'azienda di produzione ovvero presso il primo centro d'imballaggio che riceve le uova. Ai sensi dell'art. 8 del regolamento (CE) n. 589/2008, qualora le uova siano consegnate da un produttore ad un centro d'imballaggio, o ad una industria non alimentare situata in un altro Stato membro o ad un raccoglitore che intenda consegnarle in un altro Stato membro, sono contrassegnate col numero distintivo del produttore prima di lasciare il luogo di produzione. I raccoglitori, i centri d'imballaggio o le industrie non alimentari localizzati in Italia possono ricevere da un sito di produzione, da un raccoglitore o da un centro d'imballaggio situato in un altro Stato membro, esclusivamente uova marchiate nel Paese d'origine con il codice del produttore. |
| Art. 12 Origine delle uova
1. Sulle uova e sugli imballaggi e' possibile apporre direttamente, da parte dei soggetti interessati, diciture e/o simboli relativi all'origine delle uova purche' tale origine sia rilevabile dal codice distintivo del produttore di cui al precedente art. 11; in tal caso, i produttori ed i centri d'imballaggio interessati sono tenuti a darne comunicazione al Mipaaf tramite l'ufficio dell'ICQRF competente per territorio. |
| Art. 13 Tipo di alimentazione
1. I centri d'imballaggio possono apporre sulle uova e sugli imballaggi che le contengono diciture che fanno riferimento al tipo di alimentazione somministrata alle galline ovaiole. Tali diciture, in conformita' con la normativa vigente in materia di alimentazione animale, regolamento (CE) n. 183/2005, non potranno in alcun caso contenere riferimenti relativi alle caratteristiche sanitarie del mangime stesso. 2. Nel caso di utilizzo delle diciture di cui al comma 1, si applicano i seguenti requisiti minimi: a) i cereali possono essere indicati come ingredienti dei mangimi solamente se costituiscono almeno il 60% in peso della formula del mangime. In tale caso, fatta 100 la quantita' di cereali, questa puo' comprendere al massimo il 15% di sottoprodotti di cereali; b) fatto salvo quanto previsto alla lettera a), qualora sia fatto riferimento ad un cereale specifico, esso deve rappresentare almeno il 30% della formula del mangime utilizzato mentre, qualora sia fatto riferimento a piu' di un cereale, ciascuno di essi deve rappresentare almeno il 5% della formula del mangime. 3. I produttori ed i centri d'imballaggio interessati all'utilizzo delle diciture relative al sistema di alimentazione sono tenuti a darne comunicazione al Mipaaf tramite l'ufficio dell'ICQRF competente per territorio. |
| Art. 14 Utilizzo della dicitura extra
1. I centri d'imballaggio delle uova possono apporre sugli imballaggi la dicitura «Extra» o «Extra fresche», a condizione che sull'imballaggio stesso venga indicata in maniera visibile: a) la data di deposizione e, b) il termine di nove giorni dalla predetta data di deposizione. 2. Nei casi di cui al presente articolo, la data di deposizione deve essere indicata anche sulle uova e puo' essere apposta direttamente dal produttore. 3. Ai sensi dell'art 14 del regolamento (CE) n. 589/2008, le diciture di cui al comma 1 possono essere utilizzate come indicazioni supplementari della qualita' sugli imballaggi contenenti uova della categoria «A» fino al nono giorno successivo alla data di deposizione. Dopo tale termine le uova devono essere ritirate dagli scaffali di vendita al pubblico oppure deve essere rimossa la dicitura «Extra». 4. I centri di imballaggio che vogliano utilizzare la dicitura extra o extra fresche devono darne comunicazione nella domanda di autorizzazione di cui all'allegato I, barrando l'apposita casella. I centri d'imballaggio che non abbiano provveduto in tal senso e i produttori devono darne comunicazione al Mipaaf tramite l'ufficio dell'ICQRF competente per territorio. Nel caso che le due suddette figure professionali siano riunite nella stessa impresa, e' sufficiente una unica comunicazione. |
| Art. 15 Preavviso per l'utilizzazione delle diciture facoltative
1. Per l'utilizzo delle diciture facoltative di cui agli articoli 12, 13 e 14 e di eventuali altre, purche' conformi alle disposizioni del decreto legislativo n. 109/1992, non necessita l'autorizzazione ministeriale. In tali casi, la comunicazione al Mipaaf va effettuata con almeno trenta giorni di anticipo rispetto all'utilizzo delle diciture, al fine di consentire la verifica della compatibilita' con la vigente normativa. 2. Le ditte che, antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto, sono state autorizzate dal Mipaaf ad apporre le diciture facoltative sulle uova di cui al presente titolo, sono esonerate dall'obbligo delle comunicazioni di cui al precedente comma limitatamente alle diciture specificamente gia' autorizzate. |
| Art. 16
1. Produttori: i produttori devono tenere una registrazione delle informazioni relative ai metodi di allevamento indicando distintamente, per ognuno di essi: a) la data di introduzione, l'eta' al momento dell'introduzione e il numero delle galline ovaiole; b) il numero di galline eliminate e relativa data; c) la produzione giornaliera di uova; d) il numero e/o il peso delle uova vendute o consegnate ogni giorno o secondo altre modalita'; e) il nome e l'indirizzo degli acquirenti. 2. Qualora il tipo di alimentazione sia indicato conformemente all'art. 13 i produttori, fatti salvi i requisiti di cui al Regolamento n. 183/2005, registrano le informazioni seguenti, specificando per ciascun tipo di alimentazione: a) la quantita' e il tipo di mangimi forniti o mescolati sul posto; b) la data di consegna dei mangimi. 3. Qualora un produttore utilizzi diversi metodi di allevamento in uno stesso sito di produzione, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere ripartite per pollaio. 4. Centri d'imballaggio: i centri di imballaggio registrano separatamente, per metodo di allevamento e per giorno: a) i quantitativi di uova non classificate ricevuti, suddivisi per produttore, con l'indicazione del nome, indirizzo e codice del produttore e della data o del periodo di deposizione; b) dopo aver classificato le uova, i quantitativi secondo la categoria di qualita' e, quando possibile, di peso; c) i quantitativi di uova classificate ricevuti in provenienza da altri centri di imballaggio, incluso il codice di tali centri e il termine minimo di conservazione; d) i quantitativi di uova non classificate consegnate ad altri centri di imballaggio, ripartiti per produttore, con l'indicazione del codice di tali centri e della data o del periodo di deposizione; e) il numero e/o il peso delle uova consegnate, suddivise per qualita' e, quando possibile, per categoria di peso, la data di imballaggio per le uova della categoria B o il termine minimo di conservazione; per le uova della categoria A e per acquirente, con l'indicazione del nome e dell'indirizzo del medesimo. 5. I centri di imballaggio aggiornano settimanalmente le scorte fisiche. 6. Qualora le uova della categoria A e i rispettivi imballaggi rechino l'indicazione del tipo di alimentazione delle galline ovaiole ai sensi dell'art. 13, i centri di imballaggio che si avvalgono di tali diciture registrano separatamente tali uova. 7. Raccoglitori: i raccoglitori registrano separatamente, per metodo di allevamento e per giorno: a) i quantitativi di uova raccolti, suddivisi per produttore, con l'indicazione del nome, indirizzo e codice del produttore e della data o del periodo di deposizione; b) i quantitativi di uova consegnate ai rispettivi centri di imballaggio, ripartiti per produttore, con l'indicazione del nome, dell'indirizzo e del codice di tali centri e della data o del periodo di deposizione. |
| Art. 17
1. Le regioni e le province autonome possono mettere a disposizione dei consumatori le informazioni che consentono di interpretare correttamente i codici distintivi del produttore apposti sulle uova ed in particolare: 1) lo Stato membro o Paese terzo di produzione; 2) il sistema di allevamento; 3) la denominazione e sede dell'azienda in cui ha avuto luogo la produzione; 4) gli estremi della ASL competente per l'allevamento di produzione. Le predette informazioni possono essere comunicate al consumatore direttamente nei punti vendita. 2. Tutti i registri previsti dal presente decreto devono essere tenuti aggiornati almeno settimanalmente e conservati per almeno dodici mesi. In luogo dei predetti registri separati, ogni qualvolta cio' sia possibile, e' consentito utilizzare uno o piu' registri o altro tipo di registrazione, inclusa quella informatica. I registri delle consegne e delle vendite possono essere sostituiti anche dalla raccolta di fatture, bolle di consegna o altra documentazione purche' riportante tutte le informazioni prescritte. 3. Entro il 31 gennaio di ogni anno, per l'anno civile precedente, le aziende alle quali e' stato rilasciato il codice di cui all'art. 11, inseriscono nella BDN di cui al comma 4 del medesimo articolo, la rilevazione del numero medio di galline ovaiole presenti negli allevamenti (pari al numero di galline allevate moltiplicate per il numero di settimane di produzione diviso 52). Al riguardo, resta inteso che gli allevatori, cosi' come avviene per gli altri adempimenti connessi all'implementazione della BDN degli allevamenti e delle aziende avicole, possono avvalersi del servizio veterinario dell'azienda unita' sanitaria locale competente, oppure operano, conferendo specifica delega, con l'assistenza degli organismi di cui all'art. 4 del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, e dei veterinari riconosciuti ai sensi dell'art. 1, lettera s), del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, nonche' dell'Associazione italiana allevatori e delle associazioni ad essa aderenti. L'obbligo di cui al presente comma non si applica alle aziende di cui all'art. 11, comma 2. 4. Gli organi di controllo verificano direttamente l'osservanza delle disposizioni del presente decreto sulla base delle comunicazioni che i soggetti interessati sono tenuti ad effettuare. In caso di non conformita' potranno essere attuate le disposizioni di cui all'art. 5. 5. L'ICQRF effettua i controlli a sondaggio e sulla base di un'analisi del rischio, in conformita' ai principi ed ai criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 589/2008 e dal regolamento (CE) n. 882/2004. 6. Salvo le tolleranze di cui agli articoli da 26 a 28 e, per le uova importate, alle disposizioni dell'art. 30 del regolamento (CE) n. 589/2008, qualora venga riscontrata una non conformita' alle norme del presente decreto su una partita di uova, gli organi di controllo ne vietano la commercializzazione fino a quando non venga fornita la prova del ripristino della conformita' alle disposizioni della normativa comunitaria e nazionale. 7. Il decreto ministeriale 13 novembre 2007 e' abrogato. Sono inoltre abrogati gli articoli da 1 a 4, gli allegati A e B e le tabelle del decreto ministeriale 16 dicembre 1991, n. 434. 8. Ai sensi dell'art. 117, quinto comma della Costituzione, il presente decreto si applica per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto a rendere applicativo il regolamento (CE) n. 589/2008, fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. Per quanto non previsto dal presente decreto si rinvia ai corrispondenti articoli del regolamento (CE) n. 589/2008. 9. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 dicembre 2009
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Zaia Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali Sacconi Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 2010 Ufficio controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 221 |
| Allegato I Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato II Parte di provvedimento in formato grafico
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