Gazzetta n. 113 del 17 maggio 2010 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA'
DECRETO 25 febbraio 2010
Organizzazione del Dipartimento per le pari opportunita'.


IL MINISTRO
PER LE PARI OPPORTUNITA'

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 settembre 2002, n. 207, con il quale e' stato disciplinato l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare, l'art. 19, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 febbraio 2010, n. 42, con il quale vengono indicati i compiti del Dipartimento per le pari opportunita' quale struttura di supporto del Governo in materia di promozione e coordinamento delle politiche di pari opportunita' e delle politiche volte a prevenire e rimuovere le discriminazioni, nonche' il numero massimo delle relative articolazioni dirigenziali;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, relativo all'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 marzo 2004, n. 66, relativo alla costituzione e organizzazione interna dell'Ufficio per la promozione della parita' di trattamento e la rimozione delle discriminazioni di cui all'art. 29 della legge comunitaria 1° marzo 2002, n. 39, nell'ambito del Dipartimento per le pari opportunita';
Visto il decreto ministeriale del 30 settembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 febbraio 2005, n. 40, relativo all'organizzazione e al funzionamento del Dipartimento per le pari opportunita';
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna» a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale», convertito, con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare l'art. 19, comma 3, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita';
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato» (Legge finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1, comma 1261, che ha incrementato il predetto fondo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di cui una quota per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 da destinare al Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere;
Vista la legge 24 dicembre, 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)» ed in particolare l'art. 2, comma 463, che istituisce un fondo di 20 milioni di euro per un Piano contro la violenza alle donne;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 recante «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonche' in tema di atti persecutori», convertito, con modificazioni nella legge 23 aprile 2009, n. 38;
Vista la legge 9 gennaio 2006, n. 7, recante «Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile», con particolare riferimento all'art. 2, a mente del quale il Dipartimento per le pari opportunita' «promuove e sostiene, il coordinamento delle attivita' svolte dai Ministeri competenti dirette alla prevenzione, all'assistenza delle vittime e all'eliminazione delle pratiche di mutilazione genitale femminile»;
Vista la legge 6 febbraio 2006, n. 38, recante «Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini, e la pedopornografia anche a mezzo internet» ed in particolare l'art. 20 relativo all'istituzione, presso il Dipartimento per le pari opportunita', dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile;
Vista la legge 11 agosto 2003, n. 228, recante «Misure contro la tratta di persone» ed il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 2005, n. 237, ed in particolare l'art. 12 che prevede l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di un fondo per le misure anti-tratta, nonche' l'art. 13 che istituisce uno speciale programma di assistenza per le vittime di tratta e riduzione in schiavitu';
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 marzo 2007, n. 102 di riordino della commissione per l'attuazione dell'art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», ed in particolare l'art. 1 che ha ridenominato la anzidetta commissione in «Commissione per il sostegno alle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 27 agosto 2007, n. 198, relativo al riordino del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, istituito ai sensi dell'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, presso il Dipartimento per le pari opportunita';
Vista la legge 1° marzo 2006, n. 67 «Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilita' vittime di discriminazioni»;
Visto il decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 196, «Attuazione della direttiva 2004/113/CE che attua il principio della parita' di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura»;
Vista la direttiva interministeriale del 23 maggio 2007 sulle misure per attuare parita' e pari opportunita' tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 101 relativo al riordino del Comitato per l'imprenditoria femminile;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 115, relativo al riordino della Commissione per le pari opportunita' tra uomo e donna presso il Dipartimento per le pari opportunita' e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, il Quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013, il Programma operativo nazionale «Governance e assistenza tecnica FESR», il Programma operativo nazionale «Governane e azioni di sistema FSE»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 7 maggio 2008 con il quale l'on. dott.ssa Maria Rosaria Carfagna e' stata nominata Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 maggio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 maggio 2008, n. 108, con il quale e' stato conferito al Ministro senza portafoglio on. dott.ssa Maria Rosaria Carfagna l'incarico per le pari opportunita';
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2008, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pari opportunita' al Ministro senza portafoglio on. dott.ssa Maria Rosaria Carfagna;
Visti il Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'autonoma separata area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sottoscritto in data 13 aprile 2006 ed il Contratto collettivo nazionale di lavoro Presidenza del Consiglio dei Ministri, personale non dirigente, sottoscritto in data 31 luglio 2009;
Ravvisata la necessita' di procedere alla riorganizzazione del Dipartimento per le pari opportunita', per adeguarne la struttura alle nuove esigenze derivanti dalla normativa sopra richiamata nonche' ai contenuti della delega conferita al Ministro con il citato decreto del 13 giugno 2008;
Sentite le organizzazioni sindacali di categoria, ai sensi degli articoli 6 e 8 del Contratto collettivo nazionale di lavoro area dirigenziale e dell'art. 6, lettera C, comma 1, 1) lettera a) del Contratto collettivo nazionale di lavoro Comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1
Ambito della disciplina

1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per le pari opportunita', di seguito denominato dipartimento, e' organizzato secondo quanto previsto negli articoli seguenti.
 
Art. 2
Funzioni

1. Il Dipartimento e' la struttura di cui il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, per lo svolgimento delle funzioni indicate dall'art. 19 del decreto del Presidente del Consiglio del 23 luglio 2002 come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 febbraio 2010, n. 42, e dalle altre disposizioni di legge o di regolamento.
2. Il Dipartimento, inoltre, fornisce al Ministro per le pari opportunita', se nominato, il supporto per lo svolgimento dei compiti a lui delegati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
3. Il Dipartimento provvede agli affari generali e, per quanto di competenza, agli affari relativi al personale per il proprio funzionamento, ai compiti strumentali all'esercizio di ogni altra funzione comunque attribuita al Ministro per le pari opportunita', al supporto all'attivita' degli organismi collegiali operanti presso il Dipartimento.
 
Art. 3
Ministro per le pari opportunita'

1. Il Ministro per le pari opportunita', di seguito indicato Ministro, e' l'organo di governo del Dipartimento.
2. Il Ministro esercita le funzioni di indirizzo politico amministrativo, definisce le priorita' e gli obiettivi da conseguire nelle aree di propria competenza, verificando la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3. Il Ministro, nei limiti di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 303 del 1999, puo' avvalersi della collaborazione di consiglieri ed esperti nominati in conformita' della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. Il Ministro designa, per quanto di propria competenza, i rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi e commissioni, comitati, gruppi di lavoro e organismi operanti presso altre amministrazioni ed istituzioni.
5. Il Ministro, nelle materie di propria competenza, puo' costituire commissioni e gruppi di lavoro in relazione a specifici obiettivi.
 
Art. 4
Capo del Dipartimento

1. Il capo del Dipartimento nominato ai sensi degli articoli 18, 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cura l'organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento e risponde della sua attivita' e dei risultati raggiunti in relazione agli obiettivi fissati dal Ministro; coordina l'attivita' degli uffici di livello dirigenziale generale, anche attraverso la programmazione ed il relativo controllo di gestione, e assicura il corretto ed efficiente raccordo tra i predetti uffici e quelli di diretta collaborazione del Ministro. Coordina, in particolare, le iniziative per l'attuazione delle politiche di contrasto alla violenza sessuale e di genere e agli atti persecutori.
2. Il capo del Dipartimento e' coadiuvato da una segreteria per il disbrigo degli affari di propria competenza.
 
Art. 5
Organizzazione del Dipartimento

1. Il Dipartimento si articola in quattro uffici di livello dirigenziale e generale e in otto servizi di livello dirigenziale non generale.
2. Gli Uffici del Dipartimento sono i seguenti:
a) Ufficio per gli affari internazionali e gli interventi in campo sociale;
b) Ufficio per gli affari generali e gli interventi di tutela;
c) Ufficio per la parita' e le pari opportunita', gli interventi strategici e la comunicazione;
d) Ufficio per la promozione e la parita' di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza e sull'origine etnica.
3. Presso il Dipartimento operano i seguenti organismi:
a) Commissione per la prevenzione e il contrasto delle pratiche di mutilazione genitale femminile;
b) Commissione per il sostegno alle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento;
c) Osservatorio sul fenomeno della tratta degli esseri umani;
d) Commissione di valutazione per la legittimazione ad agire per la tutela delle persone con disabilita';
e) Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pedopornografia minorile;
f) Commissione per le pari opportunita' tra uomo e donna;
g) Nucleo di valutazione e di verifica degli investimenti pubblici;
h) Comitato per l'imprenditoria femminile.
 
Art. 6
Ufficio per gli affari internazionali
e gli interventi in campo sociale

1. L'Ufficio per gli affari internazionali e gli interventi in campo sociale, nelle materie di competenza del Dipartimento, cura le iniziative finalizzate alla prospettazione della posizione nazionale nel processo normativo comunitario e di quelle necessarie all'adeguamento dell'ordinamento nazionale ai principi ed alle disposizioni dell'Unione europea; adotta le iniziative necessarie alla rappresentanza del governo italiano nei rapporti internazionali e in organismi nazionali ed internazionali; cura i rapporti con le amministrazioni statali, regionali, locali, nonche' con gli organismi operanti in Italia e all'estero, con particolare riguardo all'Unione europea, all'Organizzazione mondiale delle Nazioni Unite, al Consiglio d'Europa e all'OCSE. Cura l'attivita' relativa alle iniziative in materia di prevenzione, assistenza e tutela dei minori dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale nonche' a quelle per il contrasto ai fenomeni di pedofilia e della pornografia minorile; attua gli interventi afferenti le tematiche della tratta degli esseri umani e delle mutilazioni genitali femminili; in ordine alle suddette materie, provvede all'acquisizione e all'organizzazione di informazioni, anche attraverso la costituzione di banche dati nonche' alla promozione, il coordinamento e la gestione delle attivita' conseguenti.
2. L'Ufficio si articola in due servizi:
a) «Servizio per gli affari internazionali»: adempimenti finalizzati alla prospettazione della posizione nazionale nel processo normativo comunitario ed attivita' necessaria all'adeguamento dell'ordinamento nazionale ai principi ed alle disposizioni dell'Unione europea; attivita' preparatoria per la rappresentanza del governo italiano nei rapporti internazionali e in organismi nazionali ed internazionali; adempimenti necessari alla cura dei rapporti con le amministrazioni statali, regionali, locali, nonche' con gli organismi operanti in Italia e all'estero, con particolare riguardo all'Unione europea, all'Organizzazione mondiale delle Nazioni Unite, al Consiglio d'Europa e all'OCSE;
b) «Servizio per gli affari sociali»: gestione e monitoraggio degli interventi e delle misure afferenti le tematiche della tratta di esseri umani e delle mutilazioni genitali femminili; gestione delle iniziative in materia di prevenzione, assistenza, tutela di minori dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale; iniziative per il contrasto dei fenomeni della pedofilia pornografia minorile; attivita' conoscitiva del fenomeno.
 
Art. 7
Ufficio per gli affari generali
e gli interventi di tutela

1. L'Ufficio per gli affari generali e gli interventi di tutela provvede agli affari generali e sovrintende alla gestione del personale ed alle procedure connesse alla valutazione dei dirigenti; cura il bilancio e gli adempimenti relativi alla gestione amministrativo-contabile in relazione alle attivita' istituzionali del Centro di responsabilita'; sovrintende all'archivio generale; cura le attivita' per l'attuazione delle politiche di contrasto alla violenza sessuale e di genere e agli atti persecutori; cura l'attivita' relativa alle iniziative rivolte al contrasto dei fenomeni di discriminazione per ragioni di disabilita'; provvede alla programmazione, gestione e coordinamento delle attivita' finalizzate a promuovere l'attuazione del principio di parita' di trattamento e pari opportunita' nei confronti delle persone disabili, al fine di garantire loro il pieno godimento dei diritti civili, politici, economici e sociali. In ordine alle suddette materie, provvede all'acquisizione e all'organizzazione di informazioni, anche attraverso la costituzione di banche dati nonche' alla promozione, al coordinamento e alla gestione delle attivita' conseguenti.
2. L'Ufficio si articola in due servizi:
a) «Servizio per gli affari generali»: gestione degli affari inerenti il personale del Dipartimento comprese le procedure connesse alla valutazione dei dirigenti; gestione amministrativo-contabile dei capitoli inerenti le attivita' istituzionali del Centro di responsabilita'; redazione, dei documenti finanziari, comprese le relazioni tecnico-finanziarie relative ad iniziative legislative; gestione dell'archivio generale; cura delle altre materie di competenza dell'Ufficio;
b) «Servizio per le iniziative di contrasto alla violenza ed alle discriminazioni per motivi di disabilita'»: gestione e monitoraggio degli interventi e delle misure afferenti le politiche di contrasto alla violenza sessuale e di genere ed agli atti persecutori; cura delle attivita' e gestione degli interventi diretti al contrasto delle discriminazioni per motivi di disabilita'.
 
Art. 8
Ufficio per la parita' e le pari opportunita',
gli interventi strategici e la comunicazione

1. L'Ufficio per la parita' e le pari opportunita', gli interventi strategici e la comunicazione provvede alla programmazione, progettazione, gestione delle iniziative in materia di parita' e di pari opportunita'; cura l'acquisizione e l'organizzazione di informazioni, anche attraverso la costituzione di banche dati, nonche' la promozione e l'istruttoria per il coordinamento delle attivita' conoscitive, di verifica, di controllo, di formazione e informazione nelle materie della parita' e. delle pari opportunita'; provvede all'adozione delle iniziative di studio e di elaborazione progettuale inerenti le problematiche della parita' e delle pari opportunita'; provvede alla definizione di nuove tipologie di intervento, di studio e di promozione di progetti ed iniziative, nonche' di coordinamento delle iniziative delle amministrazioni e degli altri enti pubblici nelle materie della parita' e delle pari opportunita'; provvede all'indirizzo ed all'istruttoria finalizzata al coordinamento delle amministrazioni centrali e locali competenti, al fine di assicurare la corretta attuazione delle normative e degli orientamenti governativi nelle materie della parita' e delle pari opportunita'; con il coordinamento del capo del Dipartimento, promuove le necessarie verifiche in materia da parte delle amministrazioni competenti, anche ai fini della richiesta, in casi di particolare rilevanza, di specifiche relazioni o del riesame di particolari provvedimenti ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400 da sottoporre al Presidente del Consiglio dei Ministri; cura l'attuazione della direttiva 2004/113/CE per la parita' di trattamento nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura; provvede alla programmazione, progettazione, gestione e monitoraggio degli interventi a valere sul Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'; promuove e gestisce le iniziative rivolte al sostegno dell'imprenditoria femminile; coordina e monitora le iniziative relative alla programmazione ed utilizzazione dei fondi strutturali europei e delle risorse per le aree sottoutilizzate (FAS) in materia di pari opportunita'; provvede altresi' alle attivita' di comunicazione istituzionale del Dipartimento; alla supervisione editoriale del sito del Dipartimento; a fornire il supporto, con riferimento alle materie di cui sopra, all'Ufficio affari internazionali e per gli interventi in campo sociale per le relazioni con gli altri Paesi europei ed extraeuropei e con gli organismi internazionali; cura le relazioni con il pubblico gestite dall'Ufficio per le relazioni con il pubblico di cui all'art. 8 della legge 7 giugno 2000, n. 150.
2. L'Ufficio si articola in due servizi:
1) «Servizio per le pari opportunita' e gli interventi strategici»: programmazione e gestione delle iniziative, attivita' di conoscenza, formazione e informazione in materia di parita' e di pari opportunita'; attivita' di studio ed elaborazione progettuale sulle problematiche di parita' e di pari opportunita'; promozione, analisi, controllo e sostegno della parita' di trattamento nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura, senza discriminazioni fondate sul sesso; cura dei rapporti istituzionali con i Comitati pari opportunita' e degli altri organismi di parita'; monitoraggio ed attuazione della direttiva interministeriale del 23 maggio 2007 sulle misure per attuare parita' e pari opportunita' tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche; gestione e monitoraggio degli interventi relativi alla programmazione unitaria, ai fondi strutturali, alle pertinenti risorse nazionali e ai fondi comunitari tematici, con particolare riferimento allo sviluppo di azioni di assistenza tecnica, azioni di sistema e progettazione pilota a favore delle altre amministrazioni nazionali e locali; cura delle iniziative volte a garantire l'inclusione sociale e lavorativa delle donne, nell'ambito del Fondo sociale europeo e nel quadro della Strategia europea per l'occupazione; gestione delle procedure relative agli interventi a valere sul Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita', nonche' quelle relative all'attivita' contrattuale concernente le risorse finanziarie attribuite; supporto all'attivita' di coordinamento nelle altre materie di competenza dell'Ufficio;
2) «Servizio per la comunicazione»: attivita' di comunicazione istituzionale; studio, analisi e progettazione del sito internet del Dipartimento; ideazione, coordinamento e attivita' redazionale delle pagine web del Dipartimento; ideazione, progettazione, gestione, supervisione e monitoraggio delle campagne di comunicazione e diffusione; cura dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico; organizzazione, promozione e coordinamento di eventi, mostre e conferenze.
 
Art. 9
Ufficio per la promozione della parita' di trattamento e la rimozione
delle discriminazioni fondate sulla razza e sull'origine etnica
(UNAR).
1. L'Ufficio per la promozione della parita' di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza e sull'origine etnica (UNAR) ha la funzione di garantire, in piena autonomia di giudizio ed in condizioni di imparzialita', l'effettivita' del principio di parita' di trattamento fra le persone, di vigilare sull'operativita' degli strumenti di tutela vigenti contro le discriminazioni nonche' di contribuire a rimuovere le discriminazioni fondate sulla razza e l'origine etnica analizzando il diverso impatto che le stesse hanno sul genere ed il loro rapporto con le altre forme di razzismo di carattere culturale e religioso ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2003, di cui in premesse al presente decreto.
2. L'Ufficio si articola in due servizi:
1) «Servizio per la tutela della parita' di trattamento»: gestione di un sito internet e/o di una linea telefonica gratuita per la raccolta delle segnalazioni in ordine a casi di discriminazione; esame ed analisi delle segnalazioni ricevute; attivita' istruttoria relativa all'assistenza nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi delle persone che si ritengono lesi da comportamenti discriminatori; predisposizione di pareri, consulenze ed osservazioni da rendersi anche in giudizio; promozione di incontri conciliativi informali e proposta di soluzioni per la rimozione delle situazioni discriminatorie; svolgimento di indagini ed inchieste finalizzate ad accertare l'esistenza di comportamenti discriminatori nel pieno rispetto delle prerogative dell'autorita' giudiziaria, anche attraverso la richiesta di informazioni e documentazione rilevante ai soggetti che ne risultino in possesso; segnalazione alle autorita' competenti delle situazioni di abuso, maltrattamento o disagio riscontrate nel corso delle attivita' di ufficio; svolgimento di audizioni periodiche delle associazione e degli enti di cui all'art. 6 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215; attivita' istruttoria relativa alla stipula di accordi o protocolli di intesa con le organizzazioni non governative senza fine di lucro e con gli enti territoriali al fine di promuovere l'adozione di azioni positive nell'ambito del settore privato-sociale e dei diversi livelli territoriali di Governo; gestione di una banca dati per il monitoraggio delle denunce e delle segnalazioni ricevute;
2) «Servizio studi, ricerche e relazioni istituzionali»: promozione di studi, ricerche, corsi di formazione e scambi di esperienze, anche con gli analoghi organismi esteri, in collaborazione con le universita', le associazioni e gli enti di cui all'art. 6 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, con le altre organizzazioni non governative senza fine di lucro e con gli istituti nazionali di rilevazione statistica; elaborazione di linee guida volte a radicare la consapevolezza dei diritti connessi all'attuazione del principio di parita', soprattutto nei settori del lavoro pubblico e privato e delle prestazioni sociali; redazione delle relazioni annuali al Parlamento ed al Presidente del Consiglio dei Ministri; promozione delle campagne di sensibilizzazione, informazione e comunicazione pubblica; elaborazione di proposte di strategie di intervento volte a garantire un'effettiva integrazione sociale e la promozione dei diritti civili e politici degli stranieri; elaborazione di proposte di modifica della normativa vigente.
 
Art. 10
Disposizioni finali

1. E' abrogato il decreto del Ministro per le pari opportunita' del 30 settembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 40 del 18 febbraio 2005.
Il presente decreto e' trasmesso, per gli adempimenti di competenza, alla Corte dei conti ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 febbraio 2010

Il Ministro: Carfagna
Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 2010 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 208
 
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