Gazzetta n. 115 del 19 maggio 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 29 aprile 2010 |
Designazione dell'«Agenzia Laore Sardegna», quale autorita' pubblica incaricata ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pecorino Sardo», registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, come sostituito dal regolamento (CE) n. 510/06. |
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IL DIRETTORE GENERALE della vigilanza per la qualita' e la tutela del consumatore
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992; Visto il regolamento (CE) n. 1263 del 1° luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Pecorino Sardo»; Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 concernente i controlli; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, disponendo l'istituzione di un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le regioni ed individuando nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa; Visto il decreto 27 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 187 dell'11 agosto 1999, con il quale l'organismo di controllo «OCPA», con sede in Macomer, e' stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pecorino Sardo»; Considerato che il regolamento (CE) n. 510/06 prevede che gli organismi di controllo operanti nell'ambito delle produzioni a DOP, IGP e STG, entro il 1° maggio 2010, siano accreditati alla norma EN 45011 da parte dell'organismo unico nazionale, ai sensi del regolamento (CE) n. 765/08; Visto il decreto interministeriale 22 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 20 del 26 gennaio 2010 «Designazione di Accredia quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del mercato in conformita' al regolamento (CE) n. 765/2008, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge 22 luglio 2009, n. 99», che conferisce all'Ente unico nazionale «Accredia» il potere di eseguire l'accreditamento degli organismi di controllo privati; Vista la nota con la quale Accredia in data 26 aprile 2010, ha comunicato l'avvenuto accreditamento di alcuni organismi di controllo gia' iscritti nell'elenco di cui all'art.14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed ha altresi' comunicato che entro il 30 aprile non sono previste altre riunioni del Comitato settoriale di accreditamento per le produzioni agroalimentari; Considerato che l'organismo di controllo «OCPA» non risulta incluso nell'elenco degli organismi accreditati, trasmesso con la nota di cui al precedente capoverso; Considerata l'urgenza di individuare e autorizzare una nuova struttura di controllo, entro il 30 aprile 2010, in considerazione del fatto che la denominazione tutelata in assenza di certificazione non potrebbe essere rivendicata; Vista la nota n. 31 del 26 aprile 2010 con la quale il Consorzio per la tutela formaggio Pecorino Sardo DOP ha proposto per il controllo della denominazione protetta «Pecorino Sardo» «Agris Agenzia regionale per la ricerca e l'innovazione» quale autorita' pubblica; Vista la comunicazione in data 28 aprile 2010, con la quale la regione autonoma Sardegna chiede di autorizzare in sostituzione di «OCPA» l'«Agenzia Laore Sardegna» con sede in Cagliari, via Caprera n. 8, quale autorita' pubblica incaricata ad espletare le funzioni di controllo previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/06 per la denominazione di origine protetta «Pecorino Sardo»; Vista la nota n. 32 del 29 aprile 2010 con la quale il Consorzio per la tutela formaggio Pecorino Sardo DOP prende atto della decisione della regione autonoma Sardegna di designare, quale organismo pubblico di controllo, l'«Agenzia Laore Sardegna», e si riserva di individuare altra struttura di controllo accreditata; Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Pecorino Sardo»;
Decreta:
Art. 1
1. Considerata la situazione di estrema urgenza l'«Agenzia Laore Sardegna» con sede in Cagliari, via Caprera n. 8, e' designata, in via provvisoria, quale autorita' pubblica incaricata ad espletare le funzioni di controllo previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/06 per la denominazione di origine protetta «Pecorino Sardo», registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 1263 del 1° luglio 1996. 2. L'autorizzazione di cui al presente decreto cessera' qualora il Consorzio per la tutela formaggio Pecorino Sardo DOP, incaricato ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999, individui altra struttura di controllo iscritta nell'elenco di cui alle premesse. |
| Art. 2
1. L'«Agenzia Laore Sardegna», entro una settimana dalla data di pubblicazione del presente decreto, trasmettera' il piano di controllo relativo alla denominazione di origine protetta «Pecorino Sardo» comprensivo del prospetto tariffario da sottoporre all'esame del gruppo tecnico di valutazione di cui all'art. 14 della legge n. 526/1999 nella prima riunione utile. 2. Fino alla data di approvazione dei documenti di cui al comma 1 l'«Agenzia Laore Sardegna» operera' sulla base del piano dei controlli e del prospetto tariffario predisposti da «OCPA» ed approvati dal gruppo tecnico di cui al precedente comma. |
| Art. 3
1. L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data del 1° maggio 2010. 2. L'organismo di controllo «OCPA» dovra' rendere disponibile all'«Agenzia Laore Sardegna» la documentazione inerente il controllo della denominazione in questione svolto fino alla data del 30 aprile 2010. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 aprile 2010
Il direttore generale: La Torre |
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