Gazzetta n. 116 del 20 maggio 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 22 aprile 2010 |
Designazione dell'«Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia "A. Mirri"», quale autorita' pubblica incaricata ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Pomodoro di Pachino», registrata in ambito Unione europea. |
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IL DIRETTORE GENERALE della vigilanza per la qualita' e la tutela del consumatore
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992; Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/06 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»; Visto il regolamento (CE) n. 617 del 4 aprile 2003 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Pomodoro di Pachino»; Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 concernente i controlli; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, disponendo l'istituzione di un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Regioni ed individuando nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa; Visto il decreto 3 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 158 del 10 luglio 2009, con il quale l'organismo di controllo «SoCert - Societa' di Certificazione Srl» e' stato autorizzato ad effettuare i controlli della indicazione geografica protetta «Pomodoro di Pachino»; Considerato che il regolamento (CE) n. 510/06 prevede che gli organismi di controllo operanti nell'ambito delle produzioni a DOP, IGP e STG, entro il 1° maggio 2010, siano accreditati alla norma EN 45011 da parte dell'organismo unico nazionale, ai sensi del regolamento (CE) n.765/08; Considerato che l'organismo di controllo «SoCert - Societa' di Certificazione Srl» con nota dell'11 marzo 2010 ha manifestato la volonta' di non accreditarsi alla norma EN 45011; Considerato che il Consorzio di Tutela IGP Pomodoro di Pachino, preso atto della decisione del sopra citato organismo, ha ritenuto di segnalare l'«Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri"» con sede in Palermo, Via Gino Marinuzzi n. 3, quale autorita' pubblica incaricata ad espletare le funzioni di controllo previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/06 per l'indicazione geografica protetta «Pomodoro di Pachino»; Considerato che l'«Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri"» ha predisposto il piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Pomodoro di Pachino» conformemente allo schema tipo di controllo; Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Pomodoro di Pachino»; Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentarie forestali, in quanto Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le Regioni; Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del Gruppo tecnico di valutazione; Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 30 marzo 2010; Vista la documentazione agli atti del Ministero; Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi della comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/99;
Decreta:
Art. 1
L'«Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri"» con sede in Palermo, via Gino Marinuzzi n. 3, e' designata quale autorita' pubblica incaricata ad espletare le funzioni di controllo previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/06 per l'indicazione geografica protetta «Pomodoro di Pachino», registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 617 del 4 aprile 2003. |
| Art. 2
La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'«Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri"» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, con provvedimento dell'autorita' nazionale competente. |
| Art. 3
L'«Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri"» non puo' modificare le modalita' di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Pomodoro di Pachino», cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'. L'«Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri"» e' tenuto a comunicare e sottoporre all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa. |
| Art. 4
L'«Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri"» dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che, sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Pomodoro di Pachino», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art.10 del regolamento (CE) 510/06». |
| Art. 5
L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dal 1° maggio 2010. Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovra' comunicare all'Autorita' nazionale competente, l'intenzione di confermare l'«Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri"» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526. Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, l'organismo di controllo l'«Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri"» e' tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire. |
| Art. 6
L'«Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri"» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Pomodoro di Pachino» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto. |
| Art. 7
L'«Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri"» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa. |
| Art. 8
L'Organismo di controllo «SoCert - Societa' di Certificazione Srl» dovra' rendere disponibile all'organismo autorizzato «Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri"» la documentazione inerente il controllo della indicazione geografica protetta in questione svolto fino alla data del 30 aprile 2010. |
| Art. 9
L'«Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri"» e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Siciliana, ai sensi dell'art.14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 aprile 2010
Il direttore generale: La Torre |
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