IL DIRETTORE GENERALE della vigilanza per la qualita' e la tutela del consumatore
Visto il regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alle specialita' tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazione di origine dei prodotti agricoli e alimentari; Visti in particolare gli articoli 15 del regolamento (CE) n. 509/2006 e 11 del regolamento (CE) n. 510/200 che prevedono che gli organismi di certificazione siano conformi alla norma europea EN 45011 e che a decorrere dal 1° maggio 2010 siano accreditati in conformita' della stessa; Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento; Visto il decreto interministeriale 22 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 20 del 26 gennaio 2010, «Designazione di Accredia quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del mercato in conformita' al regolamento (CE) n. 765/2008, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge 22 luglio 2009, n. 99», che conferisce all'ente unico nazionale «Accredia» il potere di eseguire l'accreditamento degli organismi di controllo privati; Vista la nota con la quale Accredia in data 26 aprile 2010, ha comunicato l'avvenuto accreditamento di alcuni organismi di controllo gia' iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed ha altresi' comunicato che entro il 30 aprile non sono previste altre riunioni del Comitato settoriale di accreditamento per le produzioni agroalimentari;
Decreta:
Art. 1
1. E' confermata l'iscrizione degli organismi di controllo, individuati nell'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto, nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7 della legge n. 526 del 21 dicembre 1999, e per gli effetti restano valide le autorizzazioni concesse agli stessi per il controllo sulle produzioni ad indicazione geografica e specialita' tradizionali garantite. 2. La presente iscrizione ha validita' diciotto mesi a decorrere dalla data del 1° maggio 2010 ed e' sottoposta alla condizione risolutiva della cancellazione dall'elenco e della revoca delle autorizzazioni concesse nel caso in cui la documentazione di sistema non risulti conforme alla normativa vigente a seguito del riesame effettuato dall'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari. Roma, 27 aprile 2010
Il direttore generale: La Torre |