Gazzetta n. 116 del 20 maggio 2010 (vai al sommario)
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
DELIBERAZIONE 13 maggio 2010
Modifiche al regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni. (Deliberazione n. 17326).


LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;
Vista la delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, con la quale e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli emittenti in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002, n. 13616 del 12 giugno 2002, n. 13924 del 4 febbraio 2003, n. 14002 del 27 marzo 2003, n. 14372 del 23 dicembre 2003, n. 14692 dell'11 agosto 2004, n. 14743 del 13 ottobre 2004, n.14990 del 14 aprile 2005, n. 15232 del 29 novembre 2005, n. 15510 del 21 luglio 2006, n. 15520 del 27 luglio 2006, n. 15586 del 12 ottobre 2006, n. 15915 del 3 maggio 2007, n. 15960 del 30 maggio 2007, n. 16515 del 18 giugno 2008, n. 16709 del 27 novembre 2008, n. 16840 del 19 marzo 2009, n. 16850 del 1° aprile 2009, n. 16893 del 14 maggio 2009, n. 17002 del 17 agosto 2009 e n. 17221 del 12 marzo 2010;
Considerata l'esigenza di perfezionare alcune disposizioni regolamentari, tenuto conto dell'esperienza applicativa, dell'evoluzione della normativa primaria nonche' del mutato contesto dei mercati finanziari, nelle materie riguardanti: l'informazione societaria, con particolare riguardo alla procedura per la scelta dello Stato membro di origine, alla disciplina delle informazioni su operazioni straordinarie e alle esenzioni dagli obblighi di informazione periodica; la pubblicita' dei patti parasociali; gli organi di amministrazione e controllo, con particolare riguardo ai criteri per la definizione delle quote di partecipazione per la presentazione delle liste di candidati, agli obblighi di pubblicita' sui componenti degli organi sociali e agli obblighi di informativa sugli incarichi assunti dai componenti degli organi di controllo di emittenti quotati e diffusi;
Ritenuta l'opportunita' di semplificare alcuni obblighi in capo agli operatori e di chiarire la portata di alcune disposizioni che hanno dato luogo a dubbi interpretativi;
Ritenuta la necessita' di prevedere un'entrata in vigore differita delle disposizioni relative agli obblighi di informativa sugli incarichi assunti dai componenti degli organi di controllo di emittenti quotati e diffusi, al fine di consentire ai soggetti interessati di provvedere al conseguente adeguamento;
Considerate le osservazioni formulate dai soggetti e dagli organismi consultati ai fini della predisposizione della presente normativa;

Delibera:

I. Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno2002, n. 13616 del 12 giugno 2002, n. 13924 del 4 febbraio 2003, n. 14002 del 27 marzo 2003, n. 14372 del 23 dicembre 2003, n. 14692 dell'11 agosto 2004, n. 14743 del 13 ottobre 2004, n.14990 del 14 aprile 2005, n. 15232 del 29 novembre 2005, n. 15510 del 21 luglio 2006, n. 15520 del 27 luglio 2006, n. 15586 del 12 ottobre 2006, n. 15915 del 3 maggio 2007, n. 15960 del 30 maggio 2007, n. 16515 del 18 giugno 2008, n. 16709 del 27 novembre 2008, n. 16840 del 19 marzo 2009, n. 16850 del 1° aprile 2009, n. 16893 del 14 maggio 2009, n. 17002 del 17 agosto 2009 e n. 17221 del 12 marzo 2010, e' modificato come segue:
1) nel Capo I, Titolo II, Parte III, l'art. 65-decies e' modificato come segue:
al comma 1:
nell'alinea, le parole «che hanno scelto» sono sostituite dalla parola «scelgono»;
nella lettera a), dopo l'espressione «nei casi di presentazione della», e' inserita la parola «prima»;
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Gli emittenti indicati al comma 1 comunicano alla Consob, senza indugio, l'eventuale variazione in ordine alla scelta dello Stato membro d'origine con le modalita' previste all'art. 65-novies, comma 2.»;
2) nella Sezione IV, Capo II, Titolo II, Parte III, gli articoli 70, comma 4, e 71 sono modificati come segue:
l'espressione «secondo criteri generali predeterminati dalla Consob» e' sostituita dall'espressione «secondo i criteri generali indicati nell'Allegato 3B»;
l'espressione «o su richiesta di quest'ultima,» e' sostituita dall'espressione «o su richiesta della Consob,»;
3) nella Sezione V, Capo II, Titolo II, Parte III, l'alinea del comma 1 dell'art. 83 e' sostituito dal seguente:
« 1. Gli obblighi di predisposizione e di pubblicazione delle relazioni finanziarie previste dall'art. 154-ter del Testo unico non si applicano a:»;
4) nella Sezione VI, Capo II, Titolo II, Parte III, al comma 4 dell'art. 89-ter le parole «dell'art. 89-bis, comma 4» sono sostituite dalle parole «dell'art. 89-bis, comma 3»;
5) nella Sezione II, Capo III, Titolo II, Parte III, dopo l'art. 97 e' inserito il seguente articolo:
«Art. 97-bis (Esenzioni). - 1. Le disposizioni della presente Sezione non si applicano ai soggetti indicati nell'art. 83.»;
6) nella Sezione I, Capo II, Titolo III, Parte III, l'art. 127 e' modificato come segue:
il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Gli aderenti a un patto parasociale previsto dall'art. 122 del Testo unico, avente ad oggetto partecipazioni complessivamente pari o superiori alla soglia indicata all'art. 120, comma 2, del Testo unico, sono solidalmente obbligati a darne comunicazione alla Consob.»;
il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La comunicazione e' effettuata, entro cinque giorni dalla stipulazione, mediante trasmissione di:
a) copia integrale del patto dichiarata conforme all'originale;
b) copia dell'estratto pubblicato ai sensi della Sezione II del presente Capo con l'indicazione del quotidiano dove l'estratto e' pubblicato e la data di pubblicazione; ove non ancora pubblicato, l'estratto e le predette informazioni sono trasmessi alla Consob entro due giorni dalla pubblicazione dell'estratto;
c) informazioni concernenti:
gli elementi di identificazione, compreso il codice fiscale, degli aderenti al patto e dei soggetti ai quali fa capo il controllo degli stessi;
la data di deposito presso il registro delle imprese; se il deposito non e' stato ancora effettuato, la data e' comunicata entro due giorni dal deposito stesso.»;
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente comma:
«3-bis. Gli obblighi di comunicazione alla Consob previsti dal presente Capo possono essere assolti, entro i termini ivi indicati, per il tramite dell'emittente azioni quotate oggetto del patto, attraverso l'utilizzo del sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalita' indicate dalla Consob con propria comunicazione, ferma restando la responsabilita' in capo agli aderenti al patto.»;
7) nella Sezione I, Capo II, Titolo III, Parte III, al comma 2 dell'art. 128, le parole «entro il giorno di» sono sostituite dalle parole «entro due giorni dalla»;
8) nella Sezione II, Capo II, Titolo III, Parte III, l'art. 130 e' modificato come segue:
nel comma 1, lettera e), l'espressione «e, se gia' noti» e' soppressa;
il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le informazioni previste dal comma 1, lettera c), sono integrate, se oggetto di previsione nell'accordo, dall'indicazione:
a) del tipo di patto tra quelli previsti dall'art. 122, commi 1 e 5, del Testo unico;
b) degli organi del patto, dei compiti ad essi attribuiti e delle modalita' di composizione e di funzionamento;
c) della disciplina del rinnovo del patto e del recesso dallo stesso;
d) delle clausole penali;
e) del soggetto presso il quale gli strumenti finanziari sono depositati.»;
9) nella Sezione II, Capo II, Titolo III, Parte III, ai commi 2 e 3 dell'art. 131 le parole «dieci giorni» sono sostituite dalle parole «cinque giorni»;
10) nella Sezione II, Capo I, Titolo V-bis, Parte III, l'art. 144-quater e' modificato come segue:
il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Salva la minore percentuale prevista nello statuto, la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 147-ter del Testo unico:
a) e' pari allo 0,5% del capitale sociale per le societa' la cui capitalizzazione di mercato e' maggiore di euro quindici miliardi;
b) e' pari all'1% del capitale sociale per le societa' la cui capitalizzazione di mercato e' maggiore di euro tre miliardi e settecentocinquanta milioni e inferiore o uguale a euro quindici miliardi;
c) e' pari all'1,5% del capitale sociale per le societa' la cui capitalizzazione di mercato e' maggiore di euro un miliardo e ottocentosettantacinque milioni e inferiore o uguale a euro tre miliardi e settecentocinquanta milioni;
d) e' pari al 2% del capitale sociale per le societa' la cui capitalizzazione di mercato e' maggiore di euro settecentocinquanta milioni e inferiore o uguale a euro un miliardo e ottocentosettantacinque milioni;
e) e' pari al 2,5% del capitale sociale per le societa' la cui capitalizzazione di mercato e' maggiore di euro trecentosettantacinque milioni e inferiore o uguale a euro settecentocinquanta milioni.»;
al comma 2 le parole «cinquecento milioni» sono sostituite con le parole «trecentosettantacinque milioni»;
11) nella Sezione IV, Capo I, Titolo V-bis, Parte III, la lettera b.2) del comma 1 dell'art. 144-octies e' sostituita dalla seguente: «b.2) della dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del Testo unico e/o dei requisiti di indipendenza previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attivita' svolta dalla societa' e/o, se lo statuto lo prevede, dei requisiti di indipendenza previsti da codici di comportamento redatti da societa' di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria;»;
12) nella Sezione IV, Capo I, Titolo V-bis, Parte III, l'art. 144-novies e' modificato come segue:
nel comma 1, la lettera b), e' sostituita dalla seguente: «b) gli amministratori che hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del Testo unico e/o dei requisiti d'indipendenza previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attivita' svolta dalla societa' e/o, se lo statuto lo prevede, dei requisiti di indipendenza previsti da codici di comportamento redatti da societa' di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.»;
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi: «1-bis. Le societa' indicate nel comma 1, a seguito delle nomine dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, informano il pubblico, con le modalita' previste nel Titolo II, Capo I, degli esiti delle valutazioni effettuate, sulla base delle informazioni fornite dagli interessati o comunque a disposizione delle societa', in merito:
a) al possesso in capo ad uno o piu' dei componenti dell'organo di amministrazione dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del Testo unico come richiesto dagli articoli 147-ter, comma 4, e 147-quater del medesimo Testo unico e dei requisiti d'indipendenza previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attivita' svolta;
b) al possesso in capo ai componenti dell'organo di controllo dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del Testo unico e dei requisiti d'indipendenza previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attivita' svolta;
1-ter. I sindaci e i componenti degli organi di amministrazione interessati comunicano all'organo di amministrazione e all'organo di controllo le informazioni necessarie ad effettuare in modo completo e adeguato le valutazioni previste nel comma 1-bis.»;
13) nella Sezione IV, Capo I, Titolo V-bis, Parte III, l'art. 144-decies e' sostituito dal seguente:
«Art. 144-decies (Informazione periodica). - 1. Le informazioni indicate negli articoli 144-octies e 144-novies, commi 1 e 1-bis, riferite ai candidati eletti sono riportate nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari prevista dall'art. 123-bis del Testo unico.»;
14) nel Capo II, Titolo V-bis, Parte III, l'art. 144-duodecies e' modificato come segue:
al comma 1, lettera h), il punto 3 e' sostituito dal seguente: « 3) e' di nuova costituzione e non ha ancora approvato il suo primo bilancio di esercizio;»;
il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
«1-bis. Fermo quanto previsto nel comma 1, lettera h), ai fini dell'attribuzione dei pesi previsti dall'Allegato 5-bis, Schema 1, e' considerata «societa' piccola» la societa' di interesse pubblico che, alternativamente:
a) e' assoggettata al procedimento di cui al Libro V, Titolo V, Capo VIII del codice civile o ai procedimenti previsti dall'art. 2409, comma 4, del codice civile o alle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dalle leggi speciali;
b) non ha ancora dato inizio allo svolgimento della propria attivita'.»;
15) nel Capo II, Titolo V-bis, Parte III, dopo il comma 4 dell'art. 144-terdecies sono aggiunti i seguenti commi:
«4-bis. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il componente dell'organo di controllo che superi per cause a lui non imputabili tali limiti, entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza di detto superamento, rassegna le dimissioni da uno o piu' degli incarichi precedentemente ricoperti. La presente disposizione si applica anche ai supplenti che subentrano nell'organo di controllo a decorrere dalla data della delibera dell'assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell'art. 2401 del codice civile.
4-ter. La Consob fornisce al componente dell'organo di controllo conferma dell'avvenuto superamento dei limiti al cumulo degli incarichi secondo le modalita' e nei tempi stabiliti nell'apposito Manuale Tecnico.»;
16) nel Capo II, Titolo V-bis, Parte III, l'art. 144-quaterdecies e' sostituito dal seguente:
«Art. 144-quaterdecies (Obblighi di informativa alla Consob). - 1. Entro dieci giorni dall'assunzione o dalla cessazione, a qualunque titolo, di un incarico di amministrazione o controllo, il componente dell'organo di controllo comunica alla Consob, secondo le istruzioni contenute nell'Allegato 5-bis, rispettivamente Schema 1 e Schema 3, l'incarico o gli incarichi assunti e/o cessati.
2. Il componente dell'organo di controllo comunica alla Consob, secondo le istruzioni contenute nell'Allegato 5-bis, Schema 2:
a) entro dieci giorni dall'evento, le variazioni attinenti agli incarichi in essere nonche' le variazioni dei propri dati anagrafici;
b) entro dieci giorni dall'approvazione del bilancio di riferimento, i dati dimensionali della societa' nella quale e' ricoperto l'incarico;
c) entro dieci giorni dal momento in cui viene a conoscenza dell'evento, le variazioni nei rapporti di controllo rilevanti ai sensi dell'art. 144-duodecies, comma 1, lettera i).
3. Il soggetto che per la prima volta assume l'incarico di componente dell'organo di controllo di un emittente, entro novanta giorni dall'assunzione dell'incarico, comunica alla Consob, secondo le istruzioni contenute nell'Allegato 5-bis, Schema 1, i dati relativi agli incarichi di cui al comma 1.»;
17) nel Capo II, Titolo V-bis, Parte III, l'art. 144-quinquiesdecies e' sostituito dal seguente:
«Art. 144-quinquiesdecies (Informativa al pubblico). - 1. La Consob pubblica, in luogo dei componenti degli organi di controllo degli emittenti, le informazioni acquisite ai sensi dell'art. 144-quaterdecies, rendendole disponibili nel proprio sito internet secondo le modalita' indicate nell'apposito Manuale Tecnico.»;
18) nella Parte IV, l'art. 156, e' modificato come segue:
la lettera u-bis e' sostituita dalla seguente: «u-bis) la comunicazione Consob n. 98081334 del 19 ottobre 1998;»;
dopo la lettera u-bis) e' inserita la seguente lettera: «u-ter) la comunicazione Consob n. 11508 del 15 febbraio 2000;
19) l'Allegato 3B e' modificato come segue:
dopo il titolo e' inserita la seguente parte: «I. Criteri generali per valutare la significativita' di operazioni di fusione, scissione, aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura, acquisizione e cessione ai fini dell'adempimento dell'obbligo di pubblicazione del documento informativo di cui agli articoli 70 e 71 del Regolamento Emittenti. A. Principi generali.
Per stabilire se per un'operazione di fusione, scissione, aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura, acquisizione e cessione effettuata da un emittente azioni, anche tramite societa' da esso controllate, debba essere pubblicato il documento informativo previsto dagli articoli 70 e 71 del Regolamento Emittenti («il documento informativo»), ne deve essere preliminarmente valutata la significativita' rispetto alle dimensioni dell'emittente. Nel successivo paragrafo, per ogni tipologia di operazione, sono individuati i parametri sulla cui base svolgere tale verifica. Di norma, quando almeno uno dei parametri applicabili risulti non inferiore al 25%, l'operazione e' da ritenersi significativa.
Gli emittenti potranno a loro volta richiedere di essere dispensati dalla redazione del documento informativo qualora, pur risultando raggiunta la soglia di significativita' per almeno uno dei parametri previsti dal presente Allegato, l'applicazione di tali parametri sia da ritenere inappropriata alle specifiche circostanze del caso ovvero vi siano altri fattori idonei ad escludere la necessita' del documento informativo.
L'emittente azioni e' tenuto alla redazione del documento informativo anche qualora nel corso dell'esercizio concluda con la medesima controparte o con soggetti controllanti o controllati dalla stessa o rispetto ai quali abbia gia' evidenze della correlazione con detta controparte piu' operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario che, pur non essendo singolarmente significative, considerate in forma aggregata superino i parametri di significativita' specificati al paragrafo successivo. Nell'ipotesi in cui il superamento della soglia di rilevanza sia determinato dal cumulo di piu' operazioni, l'emittente dovra' pubblicare un unico documento informativo. Le operazioni che, per effetto del cumulo, hanno determinato l'obbligo di pubblicazione del documento informativo non concorreranno alla valutazione di significativita' di ulteriori eventuali operazioni straordinarie successive. In caso di operazioni straordinarie poste in essere con parti correlate si fa rinvio all'art. 5 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010.
Devono ritenersi escluse dall'obbligo di pubblicazione del documento informativo le operazioni:
effettuate tra l'emittente quotato e societa' da esso interamente controllate;
effettuate tra due o piu' societa' interamente controllate dall'emittente. B. Parametri di significativita'.
Si forniscono di seguito i parametri di significativita' per la redazione dei menzionati documenti informativi, specificando che, qualora almeno uno dei sotto indicati parametri risulti uguale o superiore al 25%, le operazioni di fusione/scissione ovvero di acquisizione/cessione saranno in via generale qualificate come significative e, pertanto, gli emittenti saranno tenuti alla redazione dei documenti informativi di cui agli articoli 70 e 71 del Regolamento Emittenti. B1. Fusioni e scissioni.
a - Attivita': totale attivo della societa' incorporata (fusa) ovvero delle attivita' oggetto di scissione/totale attivo dell'emittente (1) ;
b - Redditivita': risultato prima delle imposte e dei risultati delle attivita' cessate della societa' incorporata (fusa) ovvero delle attivita' da scindere/risultato prima delle imposte e delle attivita' cessate dell'emittente azioni (2) ;
c - Patrimonio netto: totale patrimonio netto della societa' incorporata (fusa) ovvero del ramo d'azienda oggetto di scissione/totale patrimonio netto dell'emittente azioni (3) ;
d - Passivita': totale delle passivita' della societa' incorporata (fusa) ovvero delle passivita' oggetto di scissione/totale attivo dell'emittente azioni

(4) .
Si precisa, in via generale, che la Consob ritiene comunque necessaria la redazione del documento informativo in caso di fusione (per incorporazione o per unione) tra emittenti azioni nonche' di fusione di un emittente azioni in una societa' non avente azioni ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato.
B2. Acquisizioni e dismissioni.
a - Controvalore: controvalore dell'operazione/capitalizzazione dell'emittente rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del piu' recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione). Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione e':
i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il fair value determinato, alla data dell'operazione, in conformita' ai principi contabili internazionali adottati con regolamento (CE) n. 1606/2002.
Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione e' il valore massimo determinabile ai sensi dell'accordo.
b - Attivita': totale attivo della societa' (o del ramo d'azienda) acquisita (o ceduta)/totale attivo dell'emittente azioni

(5) .

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in societa' che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore e' il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.
Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in societa' che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore e':
i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passivita' della societa' acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attivita' ceduta.
Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attivita' (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore e':
i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verra' attribuito all'attivita';
ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attivita'.
c - Redditivita': risultato prima delle imposte e dei risultati delle attivita' cessate della societa' (o del ramo d'azienda) acquisita (o ceduta)/risultato prima delle imposte e dei risultati delle attivita' cessate dell'emittente azioni

(6) ;

d - Patrimonio netto: totale patrimonio netto della societa' (o del ramo d'azienda) acquisita (o ceduta)/totale patrimonio netto dell'emittente

(7) ;

e - Passivita': totale passivita' dell'entita'/ramo d'azienda acquisita-o/ceduta-o/totale attivo dell'emittente azioni

(8) .

Ove l'operazione di cessione/acquisizione abbia ad oggetto un'attivita', l'unico parametro applicabile e' quello sopra individuato al punto a).»;
dopo la parte I e' inserito il seguente titolo: «II. Schemi di documenti informativi»;
20. nell'Allegato 3L, al punto 3.2., in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «Nell'ipotesi in cui sia comunicata una variazione in ordine alla scelta dello Stato membro d'origine ai sensi dell'art. 65-decies, comma 3-bis, del Regolamento Emittenti, il gestore del meccanismo di stoccaggio deve indicare i dati relativi al nuovo gestore (ad esempio, attraverso l'inserimento di un link al sito) e mantenerli per almeno un anno.»;
21) l'Allegato 5-bis e' sostituito con un nuovo Allegato 5-bis (Allegato n. 1 alla presente delibera).
II. La presente delibera e' pubblicata nel Bollettino della Consob e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
III. In sede di prima applicazione delle disposizioni contenute nei novellati articoli 144-quaterdecies e 144-quinquiesdecies, al fine di consentire il completo aggiornamento delle informazioni sugli incarichi in essere in capo a ciascun componente degli organi di controllo e un'attivita' di prima verifica da parte della Consob sulle informazioni ricevute:
i componenti degli organi di controllo aggiornano la situazione degli incarichi in essere e delle informazioni ad essi relative, secondo le istruzioni contenute nell'Allegato 5-bis, entro il ventesimo giorno dall'entrata in vigore della presente delibera;
l'informativa al pubblico prevista dall'art. 144-quinquiesdecies e' resa dalla Consob entro il trentesimo giorno dall'entrata in vigore della presente delibera.
Roma, 13 maggio 2010

Il presidente: Cardia
(1) Dati tratti dal piu' recente stato patrimoniale consolidato
pubblicato ovvero dal piu' recente stato patrimoniale individuale
qualora la societa' non sia tenuta alla redazione dei conti
consolidati.

(2) Cfr nota 1

(3) Cfr nota 1

(4) Cfr nota 1

(5) Cfr nota 1

(6) Cfr nota 1

(7) Cfr nota 1

(8) Cfr nota 1
 
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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