Gazzetta n. 117 del 21 maggio 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 5 maggio 2010
Riconoscimento, alla sig.ra Roias Pajuelo Rocio Cecilia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.


IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Vista l'istanza della sig.ra Roias Pajuelo Rocio Cecilia, nata a Lima (Peru') il 21 dicembre 1976, cittadina peruviana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «ingeniera de computacion y sistemas», di cui e' in possesso, conseguito in Peru' ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «ingegnere», sez. A, settore dell'informazione;
Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002;
Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206/2007 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Preso atto che la richiedente e' in possesso del titolo accademico professionale di «ingeniero de computacion y sistemas» conseguito il 14 febbraio 2007 presso l'«Universidad de San Martin de Porres»;
Considerato che la sig.ra Roias Pajiuelo e' iscritta al colegio de ingenieros del Peru' dal 29 maggio 2009;
Vista la documentazione relativa ad esperienza professionale;
Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 9 marzo 2010;
Preso atto del conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria, nella seduta sopra indicata;
Considerato comunque che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere, sezione A, settore dell'informazione e quella di cui e' in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative;
Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
Visto l'art. 22, n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;
Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Vicenza in data 19 giugno 2009, con scadenza in data 18 giugno 2014, per motivi familiari;

Decreta:

Art. 1

Alla sig.ra Roias Pajuelo Rocio Cecilia, nata a Lima (Peru') il 21 dicembre 1976, cittadina peruviana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione A, settore dell'informazione e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.
 
Art. 2

Il riconoscimento di cui al presente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulla seguente materia: (scritta e orale): 1) impianti e telecomunicazioni, 2) deontologia e ordinamento professionale.
 
Art. 3

Le modalita' di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 5 maggio 2010

Il direttore generale: Saragnano
 
Allegato A
a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 2.
c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, e altresi' sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore «dell'informazione».
 
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