Gazzetta n. 117 del 21 maggio 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 7 aprile 2010 |
Certificazione, fino a tutto il 2009, del maggior gettito dell'Imposta comunale sugli immobili (ICI). |
|
|
IL DIRETTORE GENERALE delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per gli affari territoriali del Ministero dell'interno
Visto l'art. 2, commi da 33 a 35, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che stabilisce la procedura attraverso la quale l'Agenzia del territorio, in collaborazione con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), provvede ad inserire nei propri atti i nuovi redditi relativi agli immobili oggetto delle variazioni colturali; Visto l'art. 2, comma 36, del decreto-legge n. 262 del 2006, che determina la procedura per l'individuazione dei fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralita' ai fini fiscali, nonche' di quelli che non risultano dichiarati al catasto; Visto l'art. 2, comma 38, del decreto-legge n. 262 del 2006, che prevede la denuncia in catasto dei fabbricati per i quali vengono meno i requisiti per il riconoscimento della ruralita' a seguito delle modifiche, introdotte dal comma 37 dello stesso art. 2, relative ai requisiti di cui all'art. 9, comma 3, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133; Visto l'art. 2, commi da 40 a 44, del citato decreto-legge n. 262 del 2006, il quale stabilisce la procedura per l'iscrizione nel catasto delle unita' immobiliari, destinate ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, censite nelle categorie catastali E1, E2, E3, E4, E5, E6 ed E9, che, pero', presentano autonomia funzionale e reddituale; Visto l'art. 2, comma 45, del menzionato decreto-legge n. 262 del 2006, in base al quale a decorrere dal 3 ottobre 2006, il moltiplicatore previsto dal comma 5 dell'art. 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, da applicare alle rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo catastale B, e' rivalutato nella misura del 40 per cento; Visto l'art. 2, comma 24, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, il quale dispone che ai fini della riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai commi 39 e 46 dell'art. 2 del decreto-legge n. 262 del 2006, i comuni trasmettono, entro il termine del 31 maggio 2010, al Ministero dell'interno un'apposita certificazione del maggior gettito accertato a tutto l'anno 2009 dell'imposta comunale sugli immobili, derivante dall'applicazione dei commi da 33 a 38, nonche' da 40 a 45 del medesimo art. 2 del decreto-legge n. 262 del 2006, con modalita' e termini stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno; Visti gli ultimi periodi dell'art. 2, comma 24, della legge n. 191 del 2009, aggiunti dall'art. 4, comma 4-quater, lettera a), numero 2), del decreto-legge n. 2 del 2010, i quali stabiliscono per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano la procedura per la trasmissione della certificazione del maggior gettito accertato a tutto l'anno 2009, evidenziando anche quello relativo al solo anno 2007, al fine di effettuarne il recupero a carico delle somme trasferite alla stessa regione o provincia autonoma a titolo di rimborso del minor gettito dell'imposta comunale sugli immobili riferita alle abitazioni principali; Visto il comma 24-bis dell'art. 2 della legge n. 191 del 2009, aggiunto dall'art. 4, comma 4-quater, lettera b), del decreto-legge n. 2 del 2010, il quale introduce la sanzione della sospensione dell'ultima rata del contributo ordinario dell'anno 2010, in caso di mancata presentazione della certificazione; Visto il Capo I del Titolo I del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che disciplina l'imposta comunale sugli immobili (ICI); Considerata la necessita' di certificare la variazione del maggior gettito ICI registrato dall'anno 2007 a tutto l'anno 2009; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Decreta:
Art. 1 Oggetto del provvedimento
1. Con il presente decreto sono individuate le modalita' operative per la presentazione, da parte dei comuni, compresi quelli delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, della certificazione del maggior gettito ICI registrato dall'anno 2007 a tutto l'anno 2009 derivante dall'applicazione dell'art. 2, commi da 33 a 38 e da 40 a 45, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. |
| Art. 2 Quantificazione del maggior gettito
1. Le maggiori entrate dei comuni corrispondono all'incremento del gettito ICI calcolato tenendo conto del reale incremento della base imponibile per singolo ente, risultante dall'applicazione degli specifici coefficienti moltiplicativi alle maggiori rendite/redditi iscritti nella banca dati catastale, derivanti dalle disposizioni di cui all'art. 2, commi da 33 a 38 e da 40 a 45, del decreto-legge n. 262 del 2006. |
| Art. 3 Modelli di certificazione
1. Sono approvati gli allegati modelli A e B di certificazione che fanno parte integrante del presente decreto. Il modello A deve essere utilizzato da tutti i comuni, ad eccezione di quelli delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per certificare l'incremento del gettito ICI di cui al precedente art. 2, accertato a tutto l'anno 2009 e suddiviso in relazione alle fattispecie imponibili individuate ai sensi dell'art. 2, commi da 33 a 38 e da 40 a 45, del decreto-legge n. 262 del 2006. Il modello B deve essere utilizzato esclusivamente dai comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per certificare l'incremento del gettito ICI di cui al precedente art. 2, accertato a tutto l'anno 2009, evidenziando anche il gettito relativo al solo anno 2007, e suddiviso in relazione alle fattispecie imponibili individuate ai sensi dell'art. 2, commi da 33 a 38 e da 40 a 45, del decreto-legge n. 262 del 2006. 2. I modelli A e B di certificazione sono sottoscritti dal responsabile dell'ICI o dal responsabile dei tributi e dal responsabile del servizio finanziario, i quali attestano che gli importi ivi contenuti sono riferiti esclusivamente alle maggiori entrate determinate secondo le modalita' stabilite dalle disposizioni del presente decreto. 3. Nel caso in cui il comune abbia affidato a terzi il servizio di gestione dell'ICI a norma dell'art. 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la sottoscrizione dei modelli di certificazione deve essere effettuata, oltre che dal responsabile del servizio finanziario del comune, anche dall'affidatario del servizio di gestione del tributo. La sottoscrizione dell'affidatario del servizio di gestione del tributo non deve essere effettuata nel caso in cui l'affidamento sia limitato alla sola riscossione dell'ICI. |
| Art. 4 Trasmissione della certificazione
1. I comuni, ad eccezione di quelli delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, trasmettono, entro il termine del 31 maggio 2010, la certificazione di cui al modello A alla Prefettura - Ufficio territoriale del governo competente che provvede ad inoltrarla, in via telematica, entro dieci giorni dalla data di ricezione della stessa, al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale. La trasmissione della certificazione deve avvenire, secondo istruzioni impartite dal Ministero dell'interno. 2. I comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono la certificazione di cui al modello B rispettivamente alla regione o alla provincia autonoma nel cui ambito territoriale ricadono, secondo modalita' stabilite dalla stessa regione o provincia autonoma. Le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano, entro il termine del 30 giugno 2010, al Ministero dell'interno le maggiori entrate complessivamente certificate dai comuni ricadenti nel proprio territorio, evidenziando anche quelle relative al solo anno 2007, al fine di permetterne il recupero a carico delle somme trasferite alla stessa regione o provincia autonoma a titolo di rimborso del minor gettito dell'ICI riferita alle abitazioni principali. 3. Nel caso in cui il comune abbia affidato a terzi il servizio di gestione dell'ICI, a norma dell'art. 52, comma 5, del decreto legislativo n. 446 del 1997, la trasmissione delle certificazioni di cui ai modelli A e B, rispettivamente al Ministero dell'interno o alle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano, e' comunque effettuata dal comune. |
| Art. 5 Sanzione per la mancata trasmissione della certificazione
1. La mancata presentazione della certificazione comporta la sospensione dell'ultima rata del contributo ordinario dell'anno 2010 fino al perdurare dell'inadempienza. 2. La stessa sanzione si applica ai comuni che non hanno ancora provveduto alla presentazione dell'analoga certificazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 4 aprile 2008. 3. Per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, la mancata presentazione della certificazione comporta la sospensione delle somme da trasferire a titolo di rimborso del minor gettito dell'ICI riferita alle abitazioni principali. A tale ultimo fine le predette regioni e province autonome comunicano al Ministero dell'interno, unitamente alle maggiori entrate complessivamente certificate dai propri comuni ai sensi dell'art. 4 del presente decreto, l'elenco dei comuni che non hanno provveduto a trasmettere la certificazione in questione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 7 aprile 2010 Il direttore generale delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze Lapecorella Il Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno Pria Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2010 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 45 |
| Allegato Parte di provvedimento in formato grafico
|
|
|
|