Gazzetta n. 118 del 22 maggio 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 3 maggio 2010
Riconoscimento, al sig. Caruso Antonino, delle qualifiche estere abilitanti all'esercizio in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che svolgono l'attivita' di istallazione di impianti idraulici e distribuzione e utilizzo di gas.


IL DIRETTORE GENERALE per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la
normativa tecnica

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;
Vista la domanda del sig. Caruso Antonino, cittadino italiano, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento dell'attestato di capacita' con la qualifica di «Montatore di impianti sanitari», conseguito nel 2004 presso la scuola professionale del Cantone di Zurigo (Svizzera), per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile tecnico» in imprese che svolgono l'attivita' di installazione di impianti idraulici e distribuzione e utilizzazione di gas, di cui all'art. 1, comma 2, lettere d), e) del decreto del Ministero 22 gennaio 2008, n. 37;
Visto il parere emesso dalla conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 18 giugno 2009, che ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato, idoneo ed attinente all'esercizio dell'attivita' di «Responsabile tecnico» in imprese che esercitano l'attivita' di manutenzione ed installazione di impianti idraulici, di cui all'art. 1, comma 2, lettera d) del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, senza necessita' di applicare alcuna misura compensativa, mentre ha espresso parere sfavorevole per la richiesta di riconoscimento relativa all'attivita' di impianti di distribuzione e utilizzazione di gas, lettera e) del decreto ministeriale n. 37/2008;
Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle associazioni di categoria Confartigianato e CNA - Installazione impianti;
Considerato che il Ministero dello sviluppo economico con nota protocollo n. 67007 del 22 luglio 2009 ha comunicato al richiedente, a norma dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esistenza di cause parzialmente ostative all'accoglimento della domanda;
Verificato che il richiedente, avvalendosi della facolta' di controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 non ha tuttavia presentato nuova documentazione utile alla richiesta;

Decreta:

Art. 1

1. Al sig. Caruso Antonino, cittadino italiano, nato a Wetzikon (Svizzera) il 10 agosto 1983 e' riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, dell'attivita' di manutenzione ed installazione di impianti idraulici di cui all'art. 1, comma 2, lettera d) del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa, mentre non e' riconosciuto, neanche con applicazione di misura compensativa, per l'esercizio delle attivita' di installazione di impianti di distribuzione e utilizzazione di gas di cui all'art. 1, comma 2, lettera e) del decreto ministeriale n. 37/2008.
2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
Roma, 3 maggio 2010

Il direttore generale: Vecchio
 
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