Gazzetta n. 118 del 22 maggio 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 17 maggio 2010 |
Emissione di una diciassettesima tranche di buoni del Tesoro poliennali, con godimento 1° febbraio 2002 e scadenza 1° agosto 2017, finalizzata ad operazioni di concambio. |
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IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro: di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso d'interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita', nonche' il foro competente e la legge applicabile nelle controversie derivanti dalle medesime; di procedere, ai fini della ristrutturazione del debito pubblico interno ed estero, al rimborso anticipato dei titoli, a trasformazione di scadenze, ad operazioni di scambio nonche' a sostituzione tra diverse tipologie di titoli o altri strumenti previsti dalla prassi dei mercati finanziari internazionali; Visto il decreto ministeriale n. 232 del 30 dicembre 2009, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo; Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette; Visti, altresi', gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato; Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato; Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui e' stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato; Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato; Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 192, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso; Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 14 maggio 2010 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia' effettuati, a 58.381 milioni di euro; Visti i decreti in data 8 febbraio, 21 marzo, 5 giugno, 9 luglio, 30 settembre e 15 ottobre 2002, 7 febbraio e 8 aprile 2003, 25 luglio 2007 e 28 novembre 2008, con i quali e' stata disposta l'emissione delle prime sedici tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5,25%, con godimento 1° febbraio 2002 e scadenza 1° agosto 2017; Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una diciassettesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare ad operazioni di concambio, mediante scambio di titoli in circolazione con titoli di nuova emissione effettuato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze; Considerata la necessita' di procedere ad operazioni di acquisto di titoli di Stato in circolazione, al fine di ridurre la consistenza del debito pubblico dell'ammontare corrispondente al valore nominale dei titoli acquistati;
Decreta:
Art. 1
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonche' del decreto ministeriale del 30 dicembre 2009, entrambi citati nelle premesse, e' disposta l'emissione di una diciassettesima tranche di buoni del Tesoro poliennali 5,25%, con godimento 1° febbraio 2002 e scadenza 1° agosto 2017 (codice IT0003242747) fino all'importo massimo di 3.500 milioni di euro, di cui al decreto del 5 giugno 2002, citato nelle premesse, recante l'emissione della terza e quarta tranche dei buoni stessi, e da regolarsi attraverso i titoli di cui all'art. 2, secondo le modalita' previste dall'art. 8. I titoli sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risultera' dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 6 e 7. Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalita' di emissione stabilite dal citato decreto del 5 giugno 2002. I buoni medesimi sono ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attivita' ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping». Le prime sedici cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte. |
| Art. 2
Il regolamento dei titoli di cui all'art. 1 avverra' mediante il versamento, effettuato dagli operatori, dei seguenti «titoli di scambio»: Parte di provvedimento in formato grafico
Il prezzo di scambio dei suddetti titoli sara' determinato, in relazione alla quotazione di mercato, dal direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro, e comunicato agli operatori specialisti tramite i circuiti telematici di informazione finanziaria, entro le ore 10 del giorno dell'asta. |
| Art. 3
L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto e' affidata alla Banca d'Italia. I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola sono regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 10 marzo 2004 ed approvata con decreto n. 25909 del 23 marzo 2004. Sono ammessi a partecipare all'asta esclusivamente gli operatori «Specialisti in titoli di Stato» di cui all'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, citato nelle premesse. La Banca d'Italia e' autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete Nazionale Interbancaria. La provvigione di collocamento prevista dall'art. 5 del citato decreto 5 giugno 2002 non verra' corrisposta. |
| Art. 4
Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di dieci, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che gli operatori stessi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto, nonche' l'indicazione del titolo di scambio a cui si riferisce l'offerta. I prezzi indicati dagli operatori, espressi in termini percentuali, devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso. Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non vengono prese in considerazione. Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore vengono accettate limitatamente all'importo medesimo. Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto. Eventuali offerte non recanti l'indicazione del titolo di scambio o indicanti titoli diversi da quelli previsti dall'art. 2 del presente decreto non vengono prese in considerazione. |
| Art. 5
Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'art. 1 devono pervenire, entro le ore 11 del giorno 20 maggio 2010, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete Nazionale Interbancaria con le modalita' tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima. Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione. In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 3. |
| Art. 6
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto. Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a cio' delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sara' reso noto mediante comunicato stampa. |
| Art. 7
Le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato saranno escluse dall'ufficiale rogante, unicamente in relazione alla valutazione dei prezzi e delle quantita', contenuti nel tabulato derivante dalla procedura automatica d'asta. L'assegnazione dei buoni verra' effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari. Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti. |
| Art. 8
L'importo nominale dei titoli di scambio di cui all'art. 2 del presente decreto, che gli aggiudicatari in asta devono presentare ai fini del regolamento dei titoli di cui all'art. 1, sara' determinato dalla moltiplicazione del rapporto di scambio per l'importo nominale aggiudicato in asta, secondo le modalita' di cui all'art. 7. Il rapporto di scambio di cui al comma precedente e' pari al rapporto tra il prezzo del titolo aggiudicato in asta ed il prezzo di ciascuno dei titoli offerti in cambio, come determinato ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Qualora l'importo nominale dei titoli da riacquistare, determinato con le modalita' di cui al primo comma, non risulti multiplo di 1.000 euro, verra' arrotondato per difetto. |
| Art. 9
Il controvalore dei «titoli di scambio», determinato in base al prezzo di cui all'art. 2 e al valore nominale di cui all'art. 8 del presente decreto, verra' riconosciuto agli aggiudicatari, unitamente ai dietimi d'interesse maturati. La Banca d'Italia provvedera' ad inserire le partite, relative ai titoli di scambio da regolare, nel servizio di compensazione e liquidazione, avente per oggetto strumenti finanziari, denominato «Express II», con valuta pari al giorno di regolamento. I conseguenti oneri per rimborso capitale faranno carico ai capitoli 9502 per i BTP, e 9537 per i CCT (unita' previsionale di base 26.2.9), mentre, per il pagamento degli interessi, ai capitoli 2214 per i BTP, e 2216 per i CCT (unita' previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno in corso. La consegna dei «titoli di scambio» dovra' avvenire nel giorno di regolamento dei titoli in emissione, indicato nell'art. 10. Qualora la consegna dei «titoli di scambio» avvenga entro il quinto giorno lavorativo (computato secondo il calendario Target) successivo a quello previsto per il regolamento, la Banca d'Italia provvedera' a riconoscerne il controvalore agli operatori il giorno in cui e' effettuata la consegna dei titoli stessi. In caso di mancata consegna definitiva dei «titoli di scambio» da parte degli operatori aggiudicatari, troveranno applicazione le disposizioni di cui al decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse. |
| Art. 10
Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta sara' effettuato dagli operatori assegnatari il 25 maggio 2010, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 113 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvedera' ad inserire le partite, relative ai titoli in emissione da regolare, nel servizio di compensazione e liquidazione, avente per oggetto strumenti finanziari, denominato «Express II», con valuta pari al giorno di regolamento. Il 25 maggio 2010 la Banca d'Italia provvedera' a versare presso la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato gli importi predetti. La predetta sezione di Tesoreria rilascera' per detti versamenti separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unita' previsionale di base 4.1.1.1) art. 3, per l'importo relativo ai buoni sottoscritti, ed al capitolo 3240 (unita' previsionale di base 2.1.3.1) art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo. L'eventuale importo non regolato andra' contabilizzato a debito del conto disponibilita' mediante scritturazione in conto sospesi collettivi, dal quale verra' discaricato una volta che gli intermediari avranno provveduto al regolamento. L'eventuale importo non regolato definitivamente entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello previsto per il regolamento verra' ripianato dal Ministero mediante emissione di apposito mandato di pagamento a favore del Capo della sezione di Tesoreria interessata. |
| Art. 11
La Banca d'Italia trasmettera' alla Monte Titoli S.p.A. l'elenco dei titoli di Stato acquistati dal Ministero dell'economia e delle finanze in conseguenza delle operazioni di concambio di cui al presente decreto. L'estinzione dei predetti titoli di Stato sara' avvalorata da apposita scritturazione nei conti accentrati esistenti presso la citata societa'. La Banca d'Italia curera', inoltre, ogni altro adempimento occorrente per l'operazione di concambio in questione. |
| Art. 12
Entro trenta giorni dalla data di regolamento delle operazioni di scambio la Banca d'Italia comunichera' al Dipartimento del Tesoro - Direzione II, l'avvenuta estinzione dei titoli mediante scritturazione nei conti accentrati e comunichera' altresi' l'ammontare residuo del capitale del prestito oggetto delle operazioni medesime. |
| Art. 13
Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2010, faranno carico al capitolo 2214 (unita' previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi. L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2017, fara' carico al capitolo che verra' iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unita' previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 maggio 2010
p. Il direttore generale: Cannata |
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