IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente l'istituzione del Servizio nazionale di protezione civile; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare il comma 2 dell'art. 107; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, ed in particolare l'art. 5; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recante «Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti», ed in particolare l'art. 121; Ritenuto necessario dare compiuta attuazione al predetto art. 121; Acquisiti i pareri del Ministero dell'interno, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero della difesa, del Ministero della salute, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero degli affari esteri, del Ministero per le politiche europee, dell'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA); Sulla proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 2010;
Decreta:
E' approvato l'allegato Piano nazionale delle misure protettive contro le emergenze radiologiche. Il Dipartimento della protezione civile curera' periodicamente e comunque ogni tre anni la verifica e l'aggiornamento delle funzioni operative previste per le strutture pubbliche coinvolte nell'attuazione del Piano nazionale introducendo altresi' le eventuali modifiche relative alle denominazioni e alla terminologia usate. L'aggiornamento a cura del Dipartimento della protezione civile non concerne quanto previsto esplicitamente dai commi 2 e 3 dell'art. 121 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modifiche e integrazioni. Il Dipartimento della protezione civile, in attuazione di quanto previsto dal comma 2 del citato art. 121, curera' la trasmissione del Piano a tutte le Amministrazioni interessate all'intervento di emergenza ed alle Prefetture - Uffici territoriali del Governo affinche' sviluppino la pianificazione operativa e predispongano i relativi strumenti di attuazione per quanto di loro competenza. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 marzo 2010
Il Presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi |