Gazzetta n. 119 del 24 maggio 2010 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO 1 aprile 2010 |
Bando relativo alla concessione dei finanziamenti per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale. |
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IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO con delega allo sport
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 9 dicembre 2002, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 2003, registro n. 2, foglio n. 6; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed in particolare l'art. 19, nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 maggio 2008 con il quale l'on.le Rocco Crimi e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2008 registro 8, foglio 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2008, concernente l'istituzione, nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Centro di responsabilita' 18 «Sport»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009 «Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali», ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per lo Sport; Visto il comma 1291 dell'art. 1 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007), che al fine del potenziamento degli impianti sportivi e per la promozione e la realizzazione di interventi per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo denominato «Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale». Vista la legge 3 agosto 2009, n. 102 - allegato «Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto legge 1° luglio 2009, n. 78», comma 21-bis, con il quale il predetto Fondo e' incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2010; Ritenuto di dover procedere alla definizione dei criteri di accesso al fondo medesimo, per garantire l'attuazione dei principi costituzionali di imparzialita', efficienza e buon andamento dell'agire amministrativo;
Decreta:
Art. 1
1. Il fondo istituito dall'art. 1, comma 1291, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' destinato a finanziare il potenziamento degli impianti sportivi e la promozione e la realizzazione degli interventi necessari per l'organizzazione di eventi sportivi di rilevanza internazionale. |
| Art. 2
1. Possono proporre domanda di finanziamento a valere sul fondo di cui all'art. 1 i soggetti preposti all'organizzazione degli eventi sportivi di rilevanza internazionale, che saranno considerati gli unici beneficiari dello stesso, anche se non direttamente attuatori dell'evento. 2. Le richieste di finanziamento devono essere riferite ad eventi sportivi di livello almeno europeo, il cui svolgimento sia previsto sul territorio nazionale. 3. Le richieste devono essere riferite ad eventi che presentino carattere di straordinarieta'. 4. Le istanze devono essere supportate da adeguata documentazione illustrativa delle finalita' e delle modalita' di realizzazione e gestione dell'evento, corredata da un piano finanziario che individua e definisce le diverse forme di finanziamento dell'iniziativa da indicare nella scheda allegato 1, di cui al successivo art. 4. 5. Per i campionati europei e i campionati mondiali e' necessario presentare la formale assegnazione all'Italia dell'organizzazione dell'evento da parte dell'Ente Internazionale competente. |
| Art. 3
1. Le richieste di finanziamento, nel rispetto dei principi di imparzialita', trasparenza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, sono valutate sulla base dei seguenti criteri: a) rilevanza dell'evento nell'ambito della disciplina sportiva di riferimento; b) prestigio dell'evento in relazione alle finalita' di valorizzazione dell'immagine dell'Italia nel contesto internazionale e di diffusione della pratica sportiva e della cultura dello Sport; c) qualita' dell'evento per gli aspetti di organizzazione, promozione e comunicazione; d) potenziali benefici e ricadute positive dell'evento sportivo per il Paese, con riferimento alle finalita' di sviluppo sociale ed economico delle aree interessate, avuto riguardo anche al numero delle citta' ospitanti l'evento; e) possibilita' di utilizzazione successiva all'evento delle strutture e degli impianti realizzati o potenziati; f) valutazione dell'incidenza delle fonti di finanziamento pubblico descritte nel piano finanziario allegato alle richieste rispetto all'intervento privato. |
| Art. 4
1. L'Ufficio per lo Sport, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, cura l'istruttoria delle richieste presentate. 2. Le richieste di finanziamento, relative agli eventi programmati dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2014, devono essere inviate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o presentate all'Ufficio per lo Sport sito in via del Corso n. 184 - 00186 Roma, a pena di inammissibilita', entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, utilizzando esclusivamente la scheda di cui all'allegato 1. In caso di invio della richiesta a mezzo plico raccomandato, fara' fede la data del timbro postale di spedizione. La compilazione della scheda, potra' essere effettuata utilizzando il form presente sul sito istituzionale www.sportgoverno.it 3. L'ammontare del finanziamento richiesto deve essere riferito a specifiche voci di spesa da indicare nella scheda di cui all'allegato 1, e non puo' eccedere il limite del 30% del costo totale dell'evento risultante dal piano finanziario complessivo, ferma restando la possibilita' di valutare oggettive e motivate richieste di copertura finanziaria superiore, compatibilmente con le risorse disponibili e comunque nel limite del 50% del costo totale dell'evento. 4. La valutazione delle richieste e' effettuata, sulla base dei criteri di cui all'art. 3, dall'Ufficio per lo Sport che puo' chiedere elementi integrativi, anche di carattere tecnico, avuto riguardo alle richieste avanzate e puo' anche disporre, a tal fine, la convocazione dei soggetti richiedenti. 5. La valutazione da luogo alla formazione di una graduatoria che sara' pubblicata sul sito istituzionale dell'Ufficio per lo Sport. 6. Il numero degli eventi ammessi al finanziamento e' determinato sulla base delle risorse disponibili. |
| Art. 5
1. Ai soggetti ammessi al finanziamento sono comunicate le modalita' ed i termini di erogazione e di rendicontazione delle spese sostenute. 2. Le modalita' di erogazione del finanziamento sono stabilite come di seguito indicato: a) in caso di erogazione successiva alla realizzazione dell'evento dovra' essere prodotta la seguente documentazione debitamente sottoscritta dal beneficiario o dal legale rappresentante: 1. bilancio consuntivo dell'evento ammesso a contributo, contenente nel dettaglio le entrate e le uscite, con allegato l'elenco delle fatture relative alle spese sostenute per la realizzazione dell'evento; 2. copia conforme delle fatture relative al solo importo del contributo; 3. relazione finale dell'evento; 4. documentazione illustrativa dell'evento dalla quale si evinca l'intervento finanziario dello Stato, con particolare riferimento al materiale di promozione della manifestazione; b) in caso di erogazione anticipata rispetto alla realizzazione dell'evento dovra' essere prodotta la seguente documentazione: 1. presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa per l'intero ammontare del contributo; 2. entro i novanta giorni successivi alla conclusione dell'evento, dovra' essere prodotta la documentazione di cui ai punti 1, 2, 3,e 4 della lettera a), comma 2, del presente articolo. 3. La comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo, deve essere sottoscritta per accettazione dal soggetto beneficiario o dal legale rappresentante e restituita in originale all'Ufficio per lo sport, entro il termine richiesto. 4. Puo' essere disposta la revoca totale del finanziamento concesso nei seguenti casi: a. mancata ottemperanza agli adempimenti di rendicontazione richiesti, con le cadenze e le modalita' specificate; b. mancata realizzazione dell'evento sportivo; c. qualora il costo totale dell'evento, a consuntivo, risulti inferiore al piano finanziario allegato alla richiesta; d. qualora i lavori di costruzione o ampliamento delle strutture, programmati in sede di richiesta, non siano stati totalmente realizzati. Per i punti c) e d), l'Ufficio verifichera' che il minor costo totale dell'evento e la incompleta realizzazione dei lavori di costruzione o ampliamento delle strutture non comportino una riduzione del punteggio finale tale da escludere il beneficiario dalla graduatoria. 5. Puo' essere disposta la revoca parziale del finanziamento qualora venga accertato un minor costo sostenuto, rispetto al piano finanziario allegato alla richiesta. Il finanziamento sara' ridotto proporzionalmente. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 1° aprile 2010
Il Sottosegretario di Stato: Crimi |
| Allegato 1 Parte di provvedimento in formato grafico
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