Gazzetta n. 120 del 25 maggio 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 19 aprile 2010, n. 74
Regolamento di attuazione della direttiva 2008/67/CE della Commissione del 30 giugno 2008, recante modifica della direttiva 96/98/CE del Consiglio in materia di equipaggiamento marittimo, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
e
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 «Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 96/98/CE del Consiglio relativa all'equipaggiamento marittimo» e successive modifiche e, in particolare, l'articolo 18 concernente l'adozione di modifiche di aggiornamento resesi necessarie in attuazione di nuovi provvedimenti comunitari;
Vista la direttiva 2008/67 della Commissione adottata in data 30 giugno 2008 che apporta modifiche alla direttiva 96/98/CE del Consiglio, aggiornando gli strumenti internazionali di riferimento nonche' l'elenco dell'equipaggiamento inserito nell'allegato A;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi in data 21 ottobre 2009;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi del citato articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n° 400, effettuata con nota n. UL n. 46370 del 18 novembre 2009;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

1. L'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, e' sostituito dall'allegato al presente regolamento.



N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicate e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreto del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitaer la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3 della legge
23 agosto 1988 n. 400, recante «Disciplina dell'attivita'
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri». Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, S.O.
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.»
- Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999 n. 407,
(Regolamento recante norme di attuazione delle direttive
96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento
marittimo), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre
1999, n. 263, S.O.
«Art. 18 (Modifica e aggiornamento). - 1. Con decreto
del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto
con i Ministri dell'ambiente, delle comunicazioni e
dell'interno, per le materie di rispettiva competenza, sono
adottate, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, le modifiche del presente regolamento,
che si rendono necessarie in attuazione di nuove direttive
comunitarie in materia, che concernono:
a) l'aggiornamento in dipendenza di successivi
emendamenti degli strumenti internazionali;
b) l'aggiornamento dell'allegato A, sia per
l'inserimento di nuovi equipaggiamenti che per il
trasferimento di equipaggiamenti fra gli allegati A.1 e
A.2;
c) l'aggiunta nell'allegato A.1 della possibilita' di
esecuzione di ulteriori moduli nella procedura di
valutazione della conformita', per gli equipaggiamenti
indicati nello stesso allegato;
d) l'aggiunta di altri organismi nella definizione di
norme di prova di cui all'art. 1, lettera q)».



 
Art. 2

1. L'equipaggiamento indicato come «nuova voce» nella colonna «denominazione» dell'allegato A.1 al presente regolamento o trasferito dall'allegato A.2 all'allegato A.1, fabbricato anteriormente alla data del 21 luglio 2009, puo' essere immesso sul mercato e sistemato a bordo di una nave nazionale o comunitaria entro i due anni successivi alla data di cui sopra a condizione che sia stato prodotto in conformita' alle procedure di approvazione del tipo in vigore prima del 21 luglio 2009.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 19 aprile 2010

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Matteoli
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Prestigiacomo
Il Ministro dello sviluppo economico
Scajola
Il Ministro dell'interno
Maroni
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2010 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 5, foglio n. 177
 
Allegato

ALLEGATO A.1: EQUIPAGGIAMENTO PER IL QUALE GLI STRUMENTI INTERNAZIONALI GIA' CONTEMPLANO NORME
TECNICHE DI PROVA DETTAGLIATE

Note applicabili all'insieme dell'allegato A.1

a) Informazioni generali: oltre alle norme tecniche di prova internazionali specificamente menzionate, alcune disposizioni - che devono essere controllate all'atto dell'esame del tipo (omologazione) di cui ai moduli per la valutazione della conformita' dell'allegato B - figurano nelle regole delle pertinenti convenzioni internazionali e nelle risoluzioni e circolari IMO applicabili.

b) Colonna 5: laddove si citano le risoluzioni IMO, si intendono le norme contenute nelle relative sezioni degli allegati alle risoluzioni e non le disposizioni contenute nel testo delle risoluzioni.

c) Colonna 5: si applicano le versioni aggiornate delle convenzioni internazionali e delle norme di prova. Al fine della corretta individuazione delle norme pertinenti, i resoconti di prova, i certificati di conformita' e le dichiarazioni di conformita' devono specificare la norma di prova applicata e la relativa versione.

d) Colonna 5: laddove siano indicate due serie di norme di prova separate da un "oppure", ciascuna serie soddisfa tutte le prescrizioni di prova necessarie per conformarsi alle norme di prestazione IMO. La prova di una serie quindi e' sufficiente per dimostrare la conformita' con le prescrizioni dei pertinenti strumenti internazionali. Diversamente, qualora si usino altri separatori (virgola) si applicano tutte le disposizioni menzionate.

e) Colonna 6: laddove e' indicato il modulo H, questo deve essere corredato dell'attestato di valutazione del progetto.

f) I requisiti stabiliti nel presente allegato non incidono sui requisiti di trasporto di cui nelle convenzioni internazionali.

ALLEGATO A

Elenco delle abbreviazioni e sigle usate

Circ., Circolare

COLREG, Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare

COMSAR, Sottocomitato per le radiocomunicazioni e la ricerca e il salvataggio (COMSAR) dell'IMO EN, European Standard (Norma tecnica europea)

ETSI, European Telecommunication Standardisation Institute (Istituto europeo per le norme di telecomunicazione) FSS, International Code for Fire Safety Systems (Codice Internazionale dei sistemi antincendio)

FTP, International Code for Application of Fire Test Procedures (Codice Internazionale delle Procedure per l'esecuzione delle prove al fuoco) HSC, High Speed Craft Code (Codice per le unita' veloci)

IBC, International Bulk Chemical Code (Codice internazionale dei prodotti chimici alla rinfusa) ICAO, International Civil Aviation Organisation (Organizzazione internazionale dell'aviazione civile) IEC, International Electro-technical Commission (CEI, Commissione elettrotecnica internazionale) IMO, International Maritime Organisation (Organizzazione marittima internazionale) ISO, International Standardisation Organisation (Organizzazione internazionale di standardizzazione) ITU, International Telecommunication Union (Unione internazionale delle telecomunicazioni) LSA, Life saving appliance (mezzo di salvataggio).

MARPOL, Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi

MEPC, Marine Environment Protection Committee (Comitato per la protezione dell'ambiente marino) MSC, Maritime Safety Committee (Comitato per la sicurezza marittima)

SOLAS, International Convention for the Safety of Life at Sea (Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare)

Reg., Regola.

Ris., Risoluzione
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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