Gazzetta n. 120 del 25 maggio 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 12 aprile 2010
Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Heliocuivre S».


IL DIRETTORE GENERALE
della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
Visto l'art. 4, comma 1, del sopraccitato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in allegato I;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;
Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».
Vista la domanda presentata in data 21 settembre 2006 dall'Impresa Action Pin S.A. con sede legale in Rue Gambetta - 40100 Dax (Francia), diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Heliocuivre S contenente la sostanza attiva rame;
Visto il decreto del 15 settembre 2009 di inclusione della sostanza attiva rame nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 30 novembre 2019, in attuazione della direttiva 2009/37/CE della Commissione del 23 aprile 2009;
Visto il parere favorevole espresso in data 9 giugno 2009 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 relativo all'autorizzazione fino al 30 novembre 2019 del prodotto fitosanitario in questione;
Vista la nota dell'ufficio in data 9 luglio 2009 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;
Vista la nota pervenuta in data 28 dicembre 2009 da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;
Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999.

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 novembre 2019 l'Impresa Action Pin S.A. con sede legale in Rue Gambetta 40100 Dax (Francia), e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Heliocuivre S con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.
Sono fatti salvi gli adeguamenti e gli adempimenti stabiliti in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 con le modalita' definite dalla direttiva d'iscrizione 2009/37/CE del 23 aprile 2009 per la sostanza attiva componente.
Il prodotto e' confezionato nelle taglie da ml 100-250-500 e litri 1-2-5-10-20-50.
Il prodotto in questione e':
importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera SIPC-Rue J. Coste-Courchelettes (Francia);
confezionato nello stabilimento dell'Impresa Zapi Industrie Chimiche Spa Z.I., via Terza Strada 12 - Conselve (Padova).
Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 13521.
E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.
Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 aprile 2010

Il direttore generale: Borrello
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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