Gazzetta n. 120 del 25 maggio 2010 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 25 marzo 2010, n. 40
Testo del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 71 del 26 marzo 2010), coordinato con la legge di conversione 22 maggio 2010, n. 73 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti "caroselli" e "cartiere", di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul video sono tra i segni ((.....))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400: (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione, hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1
Disposizioni in materia di contrasto alle frodi fiscali e finanziarie
internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei
cosiddetti «caroselli» e «cartiere»
1. Per contrastare l'evasione fiscale operata nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», anche in applicazione delle nuove regole europee e sulla fatturazione elettronica, i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto comunicano telematicamente all'Agenzia delle entrate, secondo modalita' e termini definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list di cui al decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 107 del 10 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 273 del 23 novembre 2001.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' escludere, con proprio decreto di natura non regolamentare, l'obbligo di cui al comma 1 nei riguardi di Paesi di cui al medesimo comma, ovvero di settori di attivita' svolte negli stessi Paesi; con lo stesso decreto, al fine di prevenire fenomeni a particolare rischio di frode fiscale, l'obbligo puo' essere inoltre esteso anche a Paesi cosiddetti non black list, nonche' a specifici settori di attivita' e a particolari tipologie di soggetti.
3. Per l'omissione delle comunicazioni di cui al comma 1, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica, elevata al doppio, la sanzione di cui all'articolo 11, (( comma 1, )) del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Nella stessa logica non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
4. Ai fini del contrasto degli illeciti fiscali internazionali (( e ai fini della tutela del diritto di credito dei soggetti residenti, )) con decorrenza dal 1º maggio 2010, anche la comunicazione relativa alle deliberazioni di modifica degli atti costitutivi per trasferimento all'estero della sede sociale delle societa' (( nonche' tutte le comunicazioni relative alle altre operazioni straordinarie, quali conferimenti d'azienda, fusioni e scissioni societarie, sono obbligatorie, )) da parte dei soggetti tenuti, mediante la comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, nei confronti degli Uffici del Registro imprese delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dell'Agenzia delle entrate, dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
5. Per gli stessi fini di cui ai commi da 1 a 4, le disposizioni contenute negli articoli 15 e 17 della legge 26 luglio 1984, n. 413, e nell'articolo 156, comma 9, del codice della navigazione, si applicano anche all'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e all'Agenzia delle entrate. Con riferimento a quest'ultima il previo accertamento di cui all'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, deve intendersi riferito all'assenza di carichi pendenti risultanti dall'Anagrafe tributaria concernenti violazioni degli obblighi relativi ai tributi dalla stessa amministrati, ovvero alla prestazione, per l'intero ammontare di detti carichi, di idonea garanzia, mediante fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito o polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione, fino alla data in cui le violazioni stesse siano definitivamente accertate. I crediti per i premi dovuti all'IPSEMA di cui all'articolo 2778, primo comma, numero 8), del codice civile sono collocati, per l'intero ammontare, tra quelli indicati al numero 1) del primo comma del medesimo articolo.
6. Al fine di contrastare fenomeni di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta e per accelerare le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta agevolativi la cui fruizione e' autorizzata da amministrazioni ed enti pubblici, anche territoriali, l'Agenzia delle entrate trasmette a tali amministrazioni ed enti, tenuti al detto recupero, entro i termini e secondo le modalita' telematiche stabiliti con provvedimenti dirigenziali generali adottati d'intesa, i dati relativi ai predetti crediti utilizzati in diminuzione delle imposte dovute, nonche' ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme recuperate sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario. Resta ferma l'alimentazione della contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate-fondi di bilancio» da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici gestori dei crediti d'imposta, sulla base degli stanziamenti previsti a legislazione vigente per le compensazioni esercitate dai contribuenti ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, attraverso i codici tributo appositamente istituiti.
(( 6-bis. Fatta salva la disciplina vigente in materia di indebiti relativi a prestazioni previdenziali e assistenziali, il recupero coattivo delle somme indebitamente erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) nonche' dei crediti vantati dall'Istituto medesimo ai sensi dell'articolo 4, comma 12, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e riconosciuti ai sensi dell'articolo 6, comma 26, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, e' effettuato mediante ruoli ai sensi e con le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
6-ter. L'INPS provvede a determinare i criteri, i termini e le modalita' di gestione delle somme e dei crediti di cui al comma 6-bis nelle fasi antecedenti l'iscrizione a ruolo.
6-quater. All'articolo 3, comma 25-bis, primo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: «l'attivita' di riscossione» sono inserite le seguenti: «, spontanea e coattiva,».
6-quinquies. Il comma 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e' abrogato con effetto dal 1º gennaio 2011. ))




Riferimenti normativi
- Il decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999
reca «Individuazione di Stati e territori aventi un regime
fiscale privilegiato».
- Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
21 novembre 2001 reca «Individuazione degli Stati non
appartenenti all'Unione europea soggetti ad un regime di
tassazione non privilegiato di cui all'articolo 96-bis,
comma 2-ter, del testo unico delle imposte sui redditi (cd.
«white list»)».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 11 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante
«Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di
imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di
riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma
133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662»:
«Art. 11 (Altre violazioni in materia di imposte
dirette e di imposta sul valore aggiunto). - 1. Sono punite
con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a
lire quattro milioni le seguenti violazioni:
a) omissione di ogni comunicazione prescritta dalla
legge tributaria anche se non richiesta dagli uffici o
dalla Guardia di finanza al contribuente o a terzi
nell'esercizio dei poteri di verifica ed accertamento in
materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto
o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non
veritieri;
b) mancata restituzione dei questionari inviati al
contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di cui
alla precedente lettera a) o loro restituzione con risposte
incomplete o non veritiere;
c) inottemperanza all'invito a comparire e a
qualsiasi altra richiesta fatta dagli uffici o dalla
Guardia di finanza nell'esercizio dei poteri loro
conferiti».
- Si riporta il testo dell'articolo 12 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante «Disposizioni
generali in materia di sanzioni amministrative per le
violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3,
comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662»:
«Art. 12 (Concorso di violazioni e continuazione). - 1.
E' punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la
violazione piu' grave, aumentata da un quarto al doppio,
chi, con una sola azione od omissione, viola diverse
disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero
commette, anche con piu' azioni od omissioni, diverse
violazioni formali della medesima disposizione.
2. Alla stessa sanzione soggiace chi, anche in tempi
diversi, commette piu' violazioni che, nella loro
progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la
determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche
periodica del tributo.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, se le violazioni
rilevano ai fini di piu' tributi, si considera quale
sanzione base cui riferire l'aumento, quella piu' grave
aumentata di un quinto.
4. Le previsioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano
separatamente rispetto ai tributi erariali e ai tributi di
ciascun altro ente impositore e, tra i tributi erariali,
alle imposte doganali e alle imposte sulla produzione e sui
consumi.
5. Quando violazioni della stessa indole vengono
commesse in periodi di imposta diversi, si applica la
sanzione base aumentata dalla meta' al triplo. Se l'ufficio
non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione
contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi
provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto
delle violazioni oggetto del precedente provvedimento. Se
piu' atti di irrogazione danno luogo a processi non riuniti
o comunque introdotti avanti a giudici diversi, il giudice
che prende cognizione dell'ultimo di essi ridetermina la
sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni
risultanti dalle sentenze precedentemente emanate.
6. Il concorso e la continuazione sono interrotti dalla
constatazione della violazione.
7. Nei casi previsti dal presente articolo la sanzione
non puo' essere comunque superiore a quella risultante dal
cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.
8. Nei casi di accertamento con adesione, in deroga ai
commi 3 e 5, le disposizioni sulla determinazione di una
sanzione unica in caso di progressione si applicano
separatamente per ciascun tributo e per ciascun periodo
d'imposta. La sanzione conseguente alla rinuncia,
all'impugnazione dell'avviso di accertamento, alla
conciliazione giudiziale e alla definizione agevolata ai
sensi degli articoli 16 e 17 del presente decreto non puo'
stabilirsi in progressione con violazioni non indicate
nell'atto di contestazione o di irrogazione delle
sanzioni.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto-legge
31 gennaio 2007, n. 7, recante «Misure urgenti per la
tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo
sviluppo di attivita' economiche, la nascita di nuove
imprese, la valorizzazione dell'istruzione
tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli»:
«Art. 9 (Comunicazione unica per la nascita
dell'impresa). - 1. Ai fini dell'avvio dell'attivita'
d'impresa, l'interessato presenta all'ufficio del registro
delle imprese, per via telematica o su supporto
informatico, la comunicazione unica per gli adempimenti di
cui al presente articolo.
2. La comunicazione unica vale quale assolvimento di
tutti gli adempimenti amministrativi previsti per
l'iscrizione al registro delle imprese ed ha effetto,
sussistendo i presupposti di legge, ai fini previdenziali,
assistenziali, fiscali individuati con il decreto di cui al
comma 7, secondo periodo, nonche' per l'ottenimento del
codice fiscale e della partita IVA.
3. L'ufficio del registro delle imprese contestualmente
rilascia la ricevuta, che costituisce titolo per
l'immediato avvio dell'attivita' imprenditoriale, ove
sussistano i presupposti di legge, e da' notizia alle
Amministrazioni competenti dell'avvenuta presentazione
della comunicazione unica.
4. Le Amministrazioni competenti comunicano
all'interessato e all'ufficio del registro delle imprese,
per via telematica, immediatamente il codice fiscale e la
partita IVA ed entro i successivi sette giorni gli
ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni
registrate.
5. La procedura di cui al presente articolo si applica
anche in caso di modifiche o cessazione dell'attivita'
d'impresa.
6. La comunicazione, la ricevuta e gli atti
amministrativi di cui al presente articolo sono adottati in
formato elettronico e trasmessi per via telematica. A tale
fine le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura assicurano, gratuitamente, previa intesa con le
associazioni imprenditoriali, il necessario supporto
tecnico ai soggetti privati interessati.
7. Con decreto adottato dal Ministro dello sviluppo
economico, entro quarantacinque giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, di concerto con i Ministri per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia e
delle finanze, e del lavoro e della previdenza sociale, e'
individuato il modello di comunicazione unica di cui al
presente articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri o del Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri
dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, e
del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi
dell'articolo 71 del codice dell'amministrazione digitale
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni, entro quarantacinque giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono individuate le regole tecniche per
l'attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo, le modalita' di presentazione da parte degli
interessati e quelle per l'immediato trasferimento
telematico dei dati tra le Amministrazioni interessate,
anche ai fini dei necessari controlli.
8. La disciplina di cui al presente articolo trova
applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2009.
9. A decorrere dalla data di cui al comma 8, sono
abrogati l'articolo 14, comma 4, della legge 30 dicembre
1991, n. 412, e successive modificazioni, e l'articolo 1
del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, ferma
restando la facolta' degli interessati, per i primi sei
mesi di applicazione della nuova disciplina, di presentare
alle Amministrazioni competenti le comunicazioni di cui al
presente articolo secondo la normativa previgente.
10. Al fine di incentivare l'utilizzo del mezzo
telematico da parte delle imprese individuali,
relativamente agli atti di cui al presente articolo, la
misura dell'imposta di bollo di cui all'articolo 1, comma
1-ter, della tariffa annessa al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita
dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, e
successive modificazioni, e' rideterminata, garantendo
comunque l'invarianza del gettito, con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.».
- Si riporta il testo vigente degli articoli 15 e 17
della legge 26 luglio 1984, n. 413, recante «Riordinamento
pensionistico dei lavoratori marittimi»:
«Art. 15 (Dismissione di bandiera per vendita della
nave a stranieri o per demolizione). - Non puo' essere
accordata dalle autorita' marittime l'autorizzazione alla
dismissione di bandiera per vendita della nave a stranieri
o per demolizione della nave stessa, di cui agli articoli
156 e 160 del codice della navigazione, se non previo
accertamento, presso l'Istituto, dell'avvenuto pagamento di
tutti i crediti contributivi relativi agli equipaggi della
nave interessata dalle procedure anzidette, assistiti dal
privilegio di cui all'articolo 552 del predetto codice, o
dell'avvenuta costituzione a favore dell'Istituto stesso di
un congruo deposito cauzionale o di idonea garanzia dei
crediti stessi nella misura e con le modalita' determinate
dall'Istituto.».
«Art. 17 (Notizie relative alla nave, all'armamento e
alla proprieta'). - 1. Gli Uffici marittimi, nei cui
registri o matricole sono iscritte le navi, sono tenuti a
comunicare all'Istituto, con tempestivita', le notizie
concernenti l'armamento e la proprieta' delle navi stesse,
ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla
presente legge.
2. Quando per provvedimento giudiziale avverso
l'armatore o il proprietario della nave si debba procedere
nei confronti degli stessi, la cancelleria del competente
Ufficio giudiziario deve darne immediatamente avviso
all'Istituto affinche' questo possa provvedere
tempestivamente alla tutela dei suoi crediti.
3. L'obbligo previsto dal comma precedente sussiste a
carico dei consolati per i provvedimenti assunti da
autorita' giudiziarie straniere, di cui siano venuti a
conoscenza, aventi ad oggetto la nave.».
- Si riporta il testo dei commi 9 e 10 dell'articolo
156 del regio decreto 30 marzo 1942: «Codice della
navigazione»:
«9. Il proprietario che intende alienare la nave o che,
mantenendone la proprieta', intende cancellarla dalle
matricole o dai registri nazionali per l'iscrizione in un
registro di un altro Paese dell'Unione europea deve farne
dichiarazione all'ufficio di iscrizione della nave che,
subordinatamente all'assenza o all'avvenuto soddisfacimento
o estinzione dei crediti o diritti reali o di garanzia
risultanti dalle matricole o dai registri, procede alla
cancellazione della nave previo ritiro dei documenti di
bordo e dismissione della bandiera. Della avvenuta
cancellazione deve essere data immediata comunicazione
all'Istituto nazionale della previdenza sociale, nonche'
pubblicita' mediante affissione negli uffici del porto ed
inserzione nel foglio degli annunci legali.
10. I privilegi sulle navi di cui al comma 9 si
estinguono nel termine di un anno a decorrere dalla data di
cancellazione dell'unita'.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2778 del codice
civile:
«Art. 2778 (Ordine degli altri privilegi sui mobili). -
Salvo quanto e' disposto dall'articolo 2777, nel concorso
di crediti aventi privilegio generale o speciale sulla
medesima cosa, la prelazione si esercita nell'ordine che
segue:
1) i crediti per contributi ad istituti, enti o fondi
speciali - compresi quelli sostitutivi o integrativi - che
gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, indicati
dall'articolo 2753;
2) i crediti per le imposte sui redditi immobiliari,
indicati dall'articolo 2771, quando il privilegio si
esercita separatamente sopra i frutti, i fitti e le pigioni
degli immobili;
3)
4) i crediti per prestazioni e spese di conservazione
e miglioramento di beni mobili, indicati dall'articolo
2756;
5) i crediti per le mercedi dovute ai lavoratori
impiegati nelle opere di coltivazione e di raccolta,
indicati dall'articolo 2757;
6) i crediti per sementi e materie fertilizzanti e
antiparassitarie e per somministrazione di acqua per
irrigazione, nonche' i crediti per i lavori di coltivazione
e di raccolta indicati dall'articolo 2757. Qualora tali
crediti vengano in concorso tra loro, sono preferiti quelli
di raccolta, seguono quelli di coltivazione e, infine, gli
altri crediti indicati dallo stesso articolo;
7) i crediti per i tributi indiretti, indicati
dall'articolo 2758, salvo che la legge speciale accordi un
diverso grado di preferenza, e i crediti per le imposte sul
reddito, indicati dall'articolo 2759;
8) i crediti per contributi dovuti a istituti ed enti
per forme di tutela previdenziale e assistenziale indicati
dall'articolo 2754, nonche' gli accessori, limitatamente al
cinquanta per cento del loro ammontare, relativi a tali
crediti ed a quelli indicati dal precedente n. 1) del
presente articolo;
9)
10) i crediti dipendenti da reato, indicati
dall'articolo 2768, sulle cose sequestrate, nei casi e
secondo l'ordine stabiliti dal codice penale e dal codice
di procedura penale;
11) i crediti per risarcimento, indicati
dall'articolo 2767;
12) i crediti dell'albergatore, indicati
dall'articolo 2760;
13) i crediti del vettore, del mandatario, del
depositario e del sequestratario, indicati dall'articolo
2761;
14) i crediti del venditore di macchine o della banca
per le anticipazioni del prezzo, indicati dall'articolo
2762;
15) i crediti per canoni enfiteutici, indicati
dall'articolo 2763;
16) i crediti del locatore e i crediti del concedente
dipendenti dai contratti di mezzadria e colonia, indicati
rispettivamente dagli articoli 2764 e 2765;
17) i crediti per spese funebri, d'infermita', per
somministrazioni ed alimenti, nell'ordine indicato
dall'articolo 2751;
18) i crediti dello Stato per tributi diretti,
indicati dal primo comma dell'articolo 2752;
19) i crediti dello Stato indicati dal terzo comma
dell'articolo 2752;
20) i crediti degli enti locali per tributi, indicati
dal quarto comma dell'articolo 2752.».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme
di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in
sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni»:
«Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle
regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva. La
compensazione del credito annuale o relativo a periodi
inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per
importi superiori a 10.000 euro annui, puo' essere
effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo
a quello di presentazione della dichiarazione o
dell'istanza da cui il credito emerge.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative
addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante
versamento diretto ai sensi dell'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
le ritenute di cui al secondo comma del citato articolo 3
resta ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
tal caso non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'articolo 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'articolo 3, comma 143,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis)
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale ai sensi dell'articolo 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della
legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'articolo 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli
esercenti sale cinematografiche.».
- Si riporta il testo del comma 12 dell'articolo 4
della legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante «Disposizioni
in materia di finanza pubblica»:
«Art. 4 (Assistenza sanitaria). - 1.-11. (omissis).
12. Quanto disposto dall'articolo 2, comma 6, della
legge 28 luglio 1989, n. 262, non si applica nei confronti
delle istituzioni ed enti, non aventi fini di lucro, che
erogano prestazioni di natura sanitaria direttamente o
convenzionalmente sovvenzionate dallo Stato, dalle regioni
o dalle unita' sanitarie locali.
13.-18. (omissis).».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, reca «Disposizioni sulla
riscossione delle imposte sul reddito».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, recante «Misure di contrasto
all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia
tributaria e finanziaria», convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 3 (Disposizioni in materia di servizio nazionale
della riscossione). - 1.- 23. (omissis).
24. Fino al momento dell'eventuale cessione, totale o
parziale, del proprio capitale sociale alla Riscossione
S.p.a., ai sensi del comma 7, o contestualmente alla
stessa, le aziende concessionarie possono trasferire ad
altre societa' il ramo d'azienda relativo alle attivita'
svolte in regime di concessione per conto degli enti
locali, nonche' a quelle di cui all'articolo 53, comma 1,
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In questo
caso:
a) fino al 31 dicembre 2010 ed in mancanza di diversa
determinazione degli stessi enti, le predette attivita'
sono gestite dalle societa' cessionarie del predetto ramo
d'azienda, se queste ultime possiedono i requisiti per
l'iscrizione all'albo di cui al medesimo articolo 53, comma
1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, in presenza dei
quali tale iscrizione avviene di diritto;
b) la riscossione coattiva delle entrate di spettanza
dei predetti enti e' effettuata con la procedura indicata
dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, salvo che per i
ruoli consegnati fino alla data del trasferimento, per i
quali il rapporto con l'ente locale e' regolato dal decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e si procede nei
confronti dei soggetti iscritti a ruolo sulla base delle
disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, applicabili alle
citate entrate ai sensi dell'articolo 18 del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
25. Fino al 31 dicembre 2010, in mancanza di
trasferimento effettuato ai sensi del comma 24 e di diversa
determinazione dell'ente creditore, le attivita' di cui
allo stesso comma 24 sono gestite dalla Riscossione S.p.a.
o dalle societa' dalla stessa partecipate ai sensi del
comma 7, fermo il rispetto di procedure di gara ad evidenza
pubblica. Fino alla stessa data possono essere prorogati i
contratti in corso tra gli enti locali e le societa'
iscritte all'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
25-bis. Salvo quanto previsto al comma 25, le societa'
di cui al comma 24, lettera a), la Riscossione S.p.a. e le
societa' da quest'ultima partecipate possono svolgere
l'attivita' di riscossione, spontanea e coattiva,delle
entrate degli enti pubblici territoriali soltanto a seguito
di affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica e
dal 1° gennaio 2011. Le altre attivita' di cui al comma 4,
lettera b), numero 1), relativamente agli enti pubblici
territoriali, possono essere svolte da Riscossione S.p.a. e
dalle societa' da quest'ultima partecipate a decorrere dal
1° gennaio 2011, e nel rispetto di procedure di gara ad
evidenza pubblica.».
- Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 3 del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante
«Riordino del servizio nazionale della riscossione, in
attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre
1998, n. 337»:
«Art. 3 (Procedura di affidamento). - 1.-5. (omissis).
6. La riscossione coattiva delle entrate di province e
comuni che non abbiano esercitato la facolta' di cui agli
articoli 52 e 59, comma 1, lettera n), del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, viene effettuata dai
concessionari del servizio nazionale della riscossione.
6-bis.-8. (omissis).».



 
Art. 2
Disposizioni in materia di potenziamento dell'amministrazione
finanziaria ed effettivita' del recupero di imposte italiane
all'estero e di adeguamento comunitario
1. In fase di prima applicazione della direttiva Ecofin del 19 gennaio 2010 in materia di recupero all'estero di crediti per imposte italiane:
a) all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il terzo comma sono inseriti i seguenti:
«Salvo quanto previsto dai commi precedenti ed in alternativa a quanto stabilito dall'articolo 142 del codice di procedura civile, la notificazione ai contribuenti non residenti e' validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o a quello della sede legale estera risultante dal registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile. In mancanza dei predetti indirizzi, la spedizione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento e' effettuata all'indirizzo estero indicato dal contribuente nelle domande di attribuzione del numero di codice fiscale o variazione dati e nei modelli di cui al terzo comma, primo periodo. In caso di esito negativo della notificazione si applicano le disposizioni di cui al primo comma, lettera e).
La notificazione ai contribuenti non residenti e' validamente effettuata ai sensi del quarto comma qualora i medesimi non abbiano comunicato all'Agenzia delle entrate l'indirizzo della loro residenza o sede estera o del domicilio eletto per la notificazione degli atti, e le successive variazioni, con le modalita' previste con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. La comunicazione e le successive variazioni hanno effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione.»;
b) le nuove disposizioni in materia di notificazione operano simmetricamente ai fini della riscossione e, conseguentemente, al quinto comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo la parola: «decreto» sono aggiunte le seguenti: «; per la notificazione della cartella di pagamento ai contribuenti non residenti si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».
(( 1-bis. Al fine di contribuire al perseguimento della maggiore efficienza e funzionalita' dell'amministrazione economico-finanziaria, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, i soggetti gia' appartenenti alle diverse categorie di personale dell'amministrazione economico-finanziaria, ivi compreso quello di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso di specifiche esperienze e professionalita', possono essere trasferiti, a domanda, nei ruoli del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, delle Agenzie fiscali o del Ministero dell'economia e delle finanze, con provvedimento adottato dall'Agenzia ovvero dall'amministrazione interessata, d'intesa con l'amministrazione di provenienza, previa verifica della disponibilita' di organico e valutate le esigenze organizzative e funzionali sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. In ogni caso il passaggio di ruolo avviene senza maggiori oneri rispetto alle risorse assegnate a legislazione vigente ai predetti organismi. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico corrisposto all'atto dell'inquadramento. Per le finalita' indicate al presente comma, all'articolo 83, comma 12, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: «Agenzie fiscali», sono inserite le seguenti: «, nonche' tra le predette Agenzie e il Ministero dell'economia e delle finanze,»; nello stesso periodo, dopo le parole: «fascia in servizio» sono inserite le seguenti: «presso il Ministero ovvero»; nel secondo periodo, dopo le parole: «di lavoro in essere presso» sono inserite le seguenti: «il Ministero ovvero presso». La presente disposizione non si applica al personale in servizio a tempo determinato.
1-ter. Al fine di razionalizzare l'assetto organizzativo dell'amministrazione economico-finanziaria, potenziando l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in vista della sua trasformazione, ai sensi dell'articolo 40 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in Agenzia fiscale disciplinata dalla sezione II del capo II del titolo V del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, le direzioni territoriali dell'economia e delle finanze sono soppresse. La riduzione delle dotazioni organiche di livello dirigenziale non generale e di livello non dirigenziale derivante dal presente comma concorre a realizzare gli obiettivi fissati dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. Le funzioni svolte dalle direzioni territoriali dell'economia e delle finanze sono riallocate prioritariamente presso gli uffici centrali del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, ovvero presso le ragionerie territoriali dello Stato, con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze; con i predetti decreti sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni riallocate ai sensi del presente comma e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire. Il personale in servizio presso le direzioni territoriali dell'economia e delle finanze e' trasferito, a domanda, prioritariamente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, anche in soprannumero con riassorbimento al momento della cessazione dal servizio a qualunque titolo, ovvero e' assegnato alle ragionerie territoriali dello Stato. Si applica il comma 5-bis dell'articolo 4-septies del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e successive modificazioni. Nei confronti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le modifiche all'assetto organizzativo interno del Ministero. ))

2. Per garantire il pieno rispetto dei principi comunitari sulla concorrenza in materia di concessioni pubbliche statali generatrici di entrate erariali, si considerano lesivi di tali principi, e conseguentemente vietati, ogni pratica ovvero rapporto negoziale di natura commerciale con soggetti terzi non precedentemente previsti in forma espressa e regolati negli atti di gara; ogni diverso provvedimento di assenso amministrativo di tali pratiche e rapporti, anche se gia' adottato, e' nullo e le somme percepite dai concessionari sono versate all'amministrazione statale concedente. Le amministrazioni statali concedenti, attraverso adeguamenti convenzionali ovvero l'adozione di carte dei servizi, ivi incluse quelle relative alle reti fisiche di raccolta del gioco, assicurano l'effettivita' di clausole idonee a garantire l'introduzione di sanzioni patrimoniali, nel rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalita' e non automaticita', a fronte di casi di inadempimento delle clausole della convenzione imputabile al concessionario, anche a titolo di colpa, la graduazione di tali sanzioni in funzione della gravita' dell'inadempimento, nonche' l'introduzione di meccanismi tesi alla migliore realizzazione del principio di effettivita' della clausola di decadenza dalla concessione, oltre che di maggiore efficienza, efficacia ed economicita' del relativo procedimento nel rispetto del principio di partecipazione e del contraddittorio.
(( 2-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, in materia di raccolta del gioco a distanza e fuori dei casi ivi disciplinati, il gioco con vincita in denaro puo' essere raccolto dai soggetti titolari di valida concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato esclusivamente nelle sedi e con le modalita' previste dalla relativa convenzione di concessione, con esclusione di qualsiasi altra sede, modalita' o apparecchiatura che ne permetta la partecipazione telematica; e' conseguentemente abrogata la lettera b) del comma 11 dell'articolo 11-quinquiesdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
2-ter. L'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la licenza ivi prevista, ove rilasciata per esercizi commerciali nei quali si svolge l'esercizio e la raccolta di giochi pubblici con vincita in denaro, e' da intendersi efficace solo a seguito del rilascio ai titolari dei medesimi esercizi di apposita concessione per l'esercizio e la raccolta di tali giochi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
2-quater. La licenza di cui all'articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e' richiesta altresi' per la gestione delle sale ove si installano gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del predetto testo unico, e successive modificazioni. Nell'ambito del piano straordinario di contrasto del gioco illegale di cui all'articolo 15-ter del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono elaborate specifiche azioni finalizzate al costante monitoraggio e alla repressione dei fenomeni elusivi delle disposizioni di cui all'articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
2-quinquies. Le maggiori entrate derivanti dai commi da 2-bis a 2-quater, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, affluiscono, per l'anno 2010, al fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, per l'anno 2011, sono destinate al rifinanziamento per l'anno 2011 del regime di devoluzione del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. A decorrere dall'anno 2012 le medesime maggiori entrate, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, affluiscono al fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per essere destinate alle esigenze di finanziamento delle missioni internazionali di pace.
2-sexies. Stante il protrarsi, per motivi tecnici, della sperimentazione dei sistemi di gioco di cui all'articolo 12, comma 1, lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e successive modificazioni, e al fine di determinare la certezza delle condizioni di affidamento dell'esercizio e della raccolta agli operatori interessati, le procedure previste dall'articolo 21, comma 7, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono avviate a far data dal 16 maggio 2011. Conseguentemente, al n. 4) del richiamato articolo 12, comma 1, lettera l), del decreto-legge n. 39 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2009, le parole: «30 giugno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2010».
2-septies. Al fine della deflazione del contenzioso e dell'economicita' delle relative procedure, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, possono definire le controversie, pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e relative alle attivita' svolte, fino al 30 giugno 1999, in proprio o da loro partecipate, nell'esercizio in concessione del servizio di riscossione, derivanti dalle contestazioni di cui agli articoli 83 e 90 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, dalle pretese risarcitorie recate da inviti a dedurre di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, e successive modificazioni, ovvero da atti di citazione introduttivi di giudizi di responsabilita'.
2-octies. La definizione di cui al comma 2-septies si realizza con il versamento di un importo pari ad una percentuale delle somme dovute in base alla sentenza impugnata o impugnabile ovvero, in mancanza, all'ultimo atto amministrativo o all'invito a dedurre o all'atto di citazione. Tale percentuale e' individuata, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, in misura pari al rapporto tra il riscosso nel triennio 2006-2008 sui ruoli affidati dall'Agenzia delle entrate e il carico affidato dalla stessa Agenzia negli anni 2006 e 2007, al netto di sgravi e sospensioni. Il decreto individua, altresi', il termine e le modalita' per il versamento.
2-novies. Una copia della ricevuta del versamento di cui al comma 2-octies e' prodotta all'organo amministrativo o giurisdizionale presso il quale pende la controversia.
2-decies. Restano escluse dalla definizione di cui al comma 2-septies le controversie relative all'attivita' di riscossione dei tributi e delle altre entrate delle regioni, degli enti locali e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e di quella delle entrate costituenti risorse proprie dell'Unione europea.
2-undecies. Le maggiori entrate derivanti dai commi da 2-septies a 2-decies, pari a 50 milioni di euro nell'anno 2010, accertate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, affluiscono nel medesimo anno, nel limite di 17 milioni di euro, al fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e nel limite di 3 milioni di euro sono destinate a copertura finanziaria di quota parte degli oneri derivanti dal comma 4-quinquies del presente articolo. La parte residua delle maggiori entrate derivanti dai predetti commi e' destinata ad incrementare, nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2010, lo stanziamento iscritto nella tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, alla rubrica «Ministero dell'economia e delle finanze », missione «comunicazioni», programma «sostegno all'editoria», voce «legge n. 67 del 1987». A tal fine, all'articolo 1 comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, sono soppresse le parole da: «le associazioni le cui pubblicazioni periodiche» fino alla fine del comma. A fronte del citato stanziamento, le tariffe postali a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, come modificato dal presente comma, possono essere ridotte con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri; in ogni caso la tariffa agevolata non deve essere superiore al 50 per cento della tariffa ordinaria e deve comunque rispettare il limite massimo di spesa indicato al presente comma. Il rimborso dovuto a favore della societa' Poste italiane Spa non puo' essere superiore al predetto importo. Il Ministero dello sviluppo economico provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dal presente comma con riguardo alle disposizioni di cui al terzultimo e quartultimo periodo; nel caso in cui l'andamento della spesa sia tale da determinare un possibile superamento della spesa autorizzata, con decreto adottato con le modalita' indicate al presente comma e' stabilita la sospensione o la riduzione dell'agevolazione.
3. Ai fini della rideterminazione dei principi fondamentali della disciplina di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, secondo quanto previsto dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, ed allo scopo di assicurare omogeneita' di applicazione di tale disciplina in ambito nazionale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate, entro e non oltre il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, urgenti disposizioni attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia. Con il suddetto decreto sono, altresi', definiti gli indirizzi generali per l'attivita' di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi.
4. A fini di razionalizzazione della disciplina della liquidita' giacente su conti e rapporti definiti dormienti ai sensi della normativa vigente, fatti salvi gli importi che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, siano stati comunque gia' versati al fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le disposizioni del comma 345-quater del citato articolo 1 si applicano esclusivamente ai contratti per i quali il termine di prescrizione del diritto dei beneficiari scade successivamente al 28 ottobre 2008. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4-bis. Al fine di assicurare il pieno rispetto dei principi comunitari in materia di imposta sul valore aggiunto, il numero 16) del primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«16) le prestazioni del servizio postale universale, nonche' le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne l'esecuzione».
4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; sono fatti salvi i comportamenti posti in essere fino a tale data dal soggetto obbligato a fornire il servizio postale universale in applicazione della norma di esenzione previgente.
4-quater. Al fine di potenziare l'Amministrazione finanziaria, al comma 23-novies dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: «di 3.400.000 euro a decorrere dall'anno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «di 9.300.000 euro a decorrere dall'anno 2011».
4-quinquies. Per favorire la trasparenza dei mercati e promuovere un consumo consapevole anche al fine di garantire ai consumatori un'informazione chiara e inequivoca sull'origine dei prodotti immessi in commercio e proteggerli dai falsi, e' istituito un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2010 destinato a misure di sostegno e incentivazione in favore delle imprese dei distretti del settore tessile e dell'abbigliamento che volontariamente applicano il sistema di etichettatura dei prodotti, di cui alla legge 8 aprile 2010, n. 55. Le modalita' di attuazione del presente comma sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni di categoria delle imprese e le associazioni sindacali e dei consumatori, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 4-quater, pari a 5,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 4-bis. Agli oneri derivanti dal comma 4-quinquies, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, quanto a 3 milioni di euro, a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 2-undecies, e, quanto a 2 milioni di euro, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 4-bis.
4-septies. Al fine di assicurare il pieno rispetto dei principi comunitari, al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14, comma 1, la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
«e) offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse con vincite in denaro, con esclusione del lotto, delle lotterie ad estrazione istantanea o ad estrazione differita e concorsi pronostici, in presenza o in assenza delle autorizzazioni concesse dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 539, della legge 23 dicembre 2005, n. 266»;
b) all'articolo 14, comma 1, la lettera e-bis) e' sostituita dalla seguente:
«e-bis) offerta di giochi o scommesse con vincite in denaro, con esclusione del lotto, delle lotterie ad estrazione istantanea o ad estrazione differita e concorsi pronostici, su rete fisica, da parte di soggetti in possesso delle concessioni rilasciate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato».
4-octies. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con provvedimento dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' stabilita la data entro la quale i soggetti risultati aggiudicatari della gara di cui all'articolo 21 del medesimo decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, effettuano il versamento delle somme dovute all'esito dell'aggiudicazione. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma per l'anno 2010, accertate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, affluiscono al fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4-novies. Per l'anno finanziario 2010, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2009, sulla base dei criteri e delle modalita' di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2006, fermo quanto gia' dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa e' destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalita':
a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonche' delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 460 del 1997;
b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'universita';
c) finanziamento della ricerca sanitaria;
d) sostegno delle attivita' sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
e) sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano a norma di legge, che svolgono una rilevante attivita' di interesse sociale.
4-decies. Resta fermo il meccanismo dell'otto per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.
4-undecies. I soggetti di cui al comma 4-novies ammessi al riparto redigono, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite.
4-duodecies. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, sono stabiliti le modalita' di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalita' del riparto delle somme stesse nonche' le modalita' e i termini del recupero delle somme non spettanti.
4-terdecies. Per le associazioni sportive dilettantistiche, di cui al comma 4-novies, lettera e), ai fini dell'individuazione dei soggetti che possono accedere al contributo, delle modalita' di rendicontazione e dei controlli sui rendiconti si applicano le disposizioni contenute negli articoli 1, 3 e 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2009, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2009. Sono fatti salvi gli effetti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato per la disciplina delle modalita' di ammissione al riparto del cinque per mille per l'anno 2010.
4-quaterdecies. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 4-novies a 4-terdecies si provvedera' solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che integrino le risorse finanziarie rese disponibili ai sensi del comma 2-quinquies.
4-quinquiesdecies. Alla lettera a) del comma 1234 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e delle fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460».
4-sexiesdecies. Alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e delle altre fondazioni riconosciute che senza scopo di lucro operano in via esclusiva o prevalente nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460».
4-septiesdecies. Sono prorogati al 30 giugno 2010 i termini per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive previste dall'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 4 giugno 2007, e dall'articolo 1, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2008, per l'integrazione documentale delle domande tempestivamente presentate in via telematica, rispettivamente per l'esercizio finanziario 2007 e per quello 2008, dagli enti individuati nei commi 4-quinquiesdecies e 4-sexiesdecies. ))




Riferimenti normativi
- La direttiva Ecofin del 19 gennaio 2010 e' confluita
nella direttiva 2010/24/UE del Consiglio del 16 marzo 2010,
concernente l'assistenza reciproca tra Stati membri in
materia di recupero dei crediti risultanti dai dazi,
imposte ed altre misure (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione Europea n. 84 - serie L - del 31
marzo 2010).
- Si riporta il testo dell'articolo 60 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi», come modificato dalla presente
legge:
«Art. 60 (Notificazioni). - La notificazione degli
avvisi e degli altri atti che per legge devono essere
notificati al contribuente e' eseguita secondo le norme
stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di
procedura civile, con le seguenti modifiche:
a) la notificazione e' eseguita dai messi comunali
ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle
imposte;
b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario
l'atto o l'avviso ovvero indicare i motivi per i quali il
consegnatario non ha sottoscritto;
b-bis) se il consegnatario non e' il destinatario
dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la
copia dell'atto da notificare in busta che provvede a
sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della
notificazione, dandone atto nella relazione in calce
all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta
non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa
desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve
sottoscrivere una ricevuta e il messo da' notizia
dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a
mezzo di lettera raccomandata;
c) salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso
in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel
domicilio fiscale del destinatario;
d) e' in facolta' del contribuente di eleggere
domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del
proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o
degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l'elezione di
domicilio deve risultare espressamente dalla dichiarazione
annuale ovvero da altro atto comunicato successivamente al
competente ufficio imposte a mezzo di lettera raccomandata
con avviso di ricevimento;
e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la
notificazione non vi e' abitazione, ufficio o azienda del
contribuente, l'avviso del deposito prescritto
dall'articolo 140 del c.p.c., in busta chiusa e sigillata,
si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini
della decorrenza del termine per ricorrere si ha per
eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di
affissione;
e-bis) e' facolta' del contribuente che non ha la
residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi
della lettera d), o che non abbia costituito un
rappresentante fiscale, comunicare al competente ufficio
locale, con le modalita' di cui alla stessa lettera d),
l'indirizzo estero per la notificazione degli avvisi e
degli altri atti che lo riguardano; salvo il caso di
consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la
notificazione degli avvisi o degli atti e' eseguita
mediante spedizione a mezzo di lettera raccomandata con
avviso di ricevimento;
f) le disposizioni contenute negli articoli 142, 143,
146, 150 e 151 del codice di procedura civile non si
applicano.
L'elezione di domicilio non risultante dalla
dichiarazione annuale ha effetto dal trentesimo giorno
successivo a quello della data di ricevimento delle
comunicazioni previste alla lettera d) ed alla
letterae-bis) del comma precedente.
Le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo non
risultanti dalla dichiarazione annuale hanno effetto, ai
fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno successivo
a quello dell'avvenuta variazione anagrafica, o, per le
persone giuridiche e le societa' ed enti privi di
personalita' giuridica, dal trentesimo giorno successivo a
quello della ricezione da parte dell'ufficio della
comunicazione prescritta nel secondo comma dell'articolo
36. Se la comunicazione e' stata omessa la notificazione e'
eseguita validamente nel comune di domicilio fiscale
risultante dall'ultima dichiarazione annuale.
Salvo quanto previsto dai commi precedenti ed in
alternativa a quanto stabilito dall'articolo 142 del codice
di procedura civile, la notificazione ai contribuenti non
residenti e' validamente effettuata mediante spedizione di
lettera raccomandata con avviso di ricevimento
all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri
dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o a
quello della sede legale estera risultante dal registro
delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile.
In mancanza dei predetti indirizzi, la spedizione della
lettera raccomandata con avviso di ricevimento e'
effettuata all'indirizzo estero indicato dal contribuente
nelle domande di attribuzione del numero di codice fiscale
o variazione dati e nei modelli di cui al terzo comma,
primo periodo. In caso di esito negativo della
notificazione si applicano le disposizioni di cui al primo
comma, lettera e).
La notificazione ai contribuenti non residenti e'
validamente effettuata ai sensi del quarto comma qualora i
medesimi non abbiano comunicato all'Agenzia delle entrate
l'indirizzo della loro residenza o sede estera o del
domicilio eletto per la notificazione degli atti, e le
successive variazioni, con le modalita' previste con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. La
comunicazione e le successive variazioni hanno effetto dal
trentesimo giorno successivo a quello della ricezione.
Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si
considera fatta nella data della spedizione; i termini che
hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in
cui l'atto e' ricevuto.».
- Si riporta il testo dell'articolo 26 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
recante «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul
reddito», come modificato dalla presente legge:
«Art. 26 (Notificazione della cartella di pagamento).
-La cartella e' notificata dagli ufficiali della
riscossione o da altri soggetti abilitati dal
concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero,
previa eventuale convenzione tra comune e concessionario,
dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale.
La notifica puo' essere eseguita anche mediante invio di
raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la
cartella e' notificata in plico chiuso e la notifica si
considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di
ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal
secondo comma o dal portiere dello stabile dove e'
l'abitazione, l'ufficio o l'azienda.
Quando la notificazione della cartella di pagamento
avviene mediante consegna nelle mani proprie del
destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa,
all'ufficio o all'azienda, non e' richiesta la
sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario.
Nei casi previsti dall'articolo 140 del codice di
procedura civile, la notificazione della cartella di
pagamento si effettua con le modalita' stabilite
dall'articolo 60 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita
nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito
e' affisso nell'albo del comune.
Il concessionario deve conservare per cinque anni la
matrice o la copia della cartella con la relazione
dell'avvenuta notificazione o l'avviso del ricevimento ed
ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del
contribuente o dell'amministrazione.
Per quanto non e' regolato dal presente articolo si
applicano le disposizioni dell'articolo 60 del predetto
decreto; per la notificazione della cartella di pagamento
ai contribuenti non residenti si applicano le disposizioni
di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 60del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600.».
- Si riporta il testo dell'articolo 21del decreto legge
1º luglio 2009, n. 78, recante «Provvedimenti anticrisi,
nonche' proroga di termini», convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102:
«Art. 21 (Rilascio di concessioni in materia di
giochi). - 1. Per garantire la tutela di preminenti
interessi pubblici nelle attivita' di raccolta del gioco,
qualora attribuite a soggetti estranei alla pubblica
amministrazione, la gestione di queste attivita' e' sempre
affidata in concessione attribuita, nel rispetto dei
principi e delle regole comunitarie e nazionali, di norma
ad una pluralita' di soggetti scelti mediante procedure
aperte, competitive e non discriminatorie.
Conseguentemente, per assicurare altresi' la maggiore
concorrenzialita', economicita' e capillarita' distributiva
della raccolta delle lotterie nazionali ad estrazione
istantanea e differita, in previsione della prossima
scadenza della vigente concessione per l'esercizio di tale
forma di gioco, entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, il Ministero dell'economia
e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato avvia le procedure occorrenti per conseguire
tempestivamente l'aggiudicazione della concessione,
relativa anche alla raccolta a distanza delle predette
lotterie, ai piu' qualificati operatori di gioco, nazionali
e comunitari, individuati in numero comunque non superiore
a quattro e muniti di idonei requisiti di affidabilita'
morale, tecnica ed economica.
2. La concessione di cui al comma 1 prevede un aggio,
comprensivo del compenso dell'8 per cento dovuto ai punti
vendita per le lotterie ad estrazione istantanea, pari
all'11,90 per cento della raccolta e valori medi di
restituzione della raccolta in vincite, per ciascun
concessionario aggiudicatario, non superiori al 75 per
cento.
3. La selezione concorrenziale per l'aggiudicazione
della concessione e' basata sul criterio dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa, nell'ambito della quale
valore prioritario e' attribuito ai seguenti criteri:
a) rialzo delle offerte rispetto ad una base
predefinita che assicuri, comunque, entrate
complessivamente non inferiori a 500 milioni di euro
nell'anno 2009 e a 300 milioni di euro nell'anno 2010,
indipendentemente dal numero finale dei soggetti
aggiudicatari;
b) offerta di standard qualitativi che garantiscano
la piu' completa sicurezza dei consumatori in termini di
non alterabilita' e non imitabilita' dei biglietti, nonche'
di sicurezza del sistema di pagamento delle vincite;
c) capillarita' della distribuzione attraverso una
rete su tutto il territorio nazionale, esclusiva per
concessionario, costituita da un numero non inferiore a
10.000 punti vendita, da attivare entro il 31 dicembre
2010, fermo restando il divieto, a pena di nullita', di
clausole contrattuali che determinino restrizioni alla
liberta' contrattuale dei fornitori di beni o servizi.
4. Le concessioni di cui al comma 1, eventualmente
rinnovabili per non piu' di una volta, hanno la durata
massima di nove anni, suddivisi in due periodi
rispettivamente di cinque e quattro anni. La prosecuzione
della concessione per il secondo periodo e' subordinata
alla positiva valutazione dell'andamento della gestione da
parte dell'Amministrazione concedente, da esprimere entro
il primo semestre del quinto anno di concessione.
5. Per garantire il mantenimento dell'utile erariale,
le lotterie ad estrazione istantanea indette in costanza
della vigente concessione continuano ad essere distribuite
dalla rete esclusiva dell'attuale concessionario, che le
gestisce, comunque non oltre il 31 gennaio 2012, secondo le
regole vigenti, a condizione che quest'ultimo sia risultato
aggiudicatario anche della nuova concessione.
6. La gestione e l'esercizio delle lotterie nazionali
ad estrazione differita restano in ogni caso riservati al
Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, che vi provvede
direttamente ovvero mediante una societa' a totale
partecipazione pubblica.
7. Per garantire l'esito positivo della concreta
sperimentazione e dell'avvio a regime di sistemi di gioco
costituiti dal controllo remoto del gioco attraverso
videoterminali di cui all'articolo 12, comma 1, lettera l),
del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, entro il
15 settembre 2009 il Ministero dell'economia e delle
finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
avvia le procedure occorrenti per un nuovo affidamento in
concessione della rete per la gestione telematica del gioco
lecito prevista dall'articolo 14-bis, comma 4, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e
successive modificazioni, prevedendo:
a) l'affidamento della concessione agli attuali
concessionari che ne facciano richiesta entro il 20
novembre 2009 e che siano stati autorizzati
all'installazione dei videoterminali, con conseguente
prosecuzione della stessa senza alcuna soluzione di
continuita';
b) l'affidamento della concessione ad ulteriori
operatori di gioco, nazionali e comunitari, di dimostrata
qualificazione morale, tecnica ed economica, mediante una
selezione aperta basata sull'accertamento dei requisiti
definiti dall'Amministrazione concedente in coerenza con
quelli gia' richiesti e posseduti dagli attuali
concessionari. Gli operatori di cui alla presente lettera,
al pari dei concessionari di cui alla lettera a), sono
autorizzati all'installazione dei videoterminali fino a un
massimo del 14 per cento del numero di nulla osta gia'
posseduti per apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6,
lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
e successive modificazioni, e a fronte del versamento di
euro 15.000 per ciascun terminale;
c) la durata delle autorizzazioni all'installazione
dei videoterminali, previste dall'articolo 12, comma 1,
lettera l), numero 4), del decreto-legge 28 aprile 2009, n.
39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno
2009, n. 77, fino al termine delle concessioni di cui alle
lettere a) e b) del presente comma. La perdita di possesso
dei nulla osta di apparecchi di cui all'articolo 110, comma
6, lettera a), del testo unico di cui alregio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, non
determina la decadenza dalle autorizzazioni acquisite.
8. All'articolo 12, comma 1, lettera l), del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il numero
5) e' sostituito dal seguente:
"5) le modalita' con cui le autorizzazioni
all'installazione dei videoterminali di cui al numero 4)
possono essere cedute tra i soggetti affidatari della
concessione e possono essere prestate in garanzia per
operazioni connesse al finanziamento della loro
acquisizione e delle successive attivita' di
installazione".
9. All'articolo 4-septies del decreto-legge 3 giugno
2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
agosto 2008, n. 129, il comma 5 e' sostituito dai seguenti:
"5. Al fine di incrementare l'efficienza e l'efficacia
dell'azione di contrasto dell'illegalita' e dell'evasione
fiscale, con particolare riferimento al settore del gioco
pubblico, anche attraverso l'intensificazione delle
attivita' di controllo sul territorio, e di utilizzare le
risorse ordinariamente previste per la formazione del
personale dell'amministrazione finanziaria a cura della
Scuola di cui al presente articolo, ferme restando le
riduzioni degli assetti organizzativi stabilite
dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, e successive modificazioni, le dotazioni organiche
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e delle
agenzie fiscali possono essere rideterminate con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, diminuendo, in
misura equivalente sul piano finanziario, la dotazione
organica del Ministero dell'economia e delle finanze. Il
personale del Ministero dell'economia e delle finanze
transita prioritariamente nei ruoli dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato e nelle agenzie interessate
dalla rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al
primo periodo del presente comma, anche mediante procedure
selettive.5-bis. Agli eventuali oneri derivanti dal
transito di cui al comma 5 si provvede a valere nei limiti
delle risorse di cui all'articolo 1, comma 14, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; le
predette risorse sono utilizzate secondo le modalita'
previste dall'articolo 1, comma 530, della legge 27
dicembre 2006, n. 296. Il personale interessato dal
transito di cui al comma 5 e' destinatario di un apposito
programma di riqualificazione da effettuare a valere e nei
limiti delle risorse destinate alla formazione a cura della
Scuola di cui al presente articolo".
10. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28
aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo la lettera p) e' aggiunta
la seguente:
"p-bis) disporre, in via sperimentale e fino al 31
dicembre 2010, che, nell'ambito del gioco del bingo,
istituito dal regolamento di cui al decreto del Ministro
delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, le somme giocate
vengano destinate per almeno il 70 per cento a monte premi,
per l'11 per cento a prelievo erariale e per l'1 per cento
a compenso dell'affidatario del controllo centralizzato del
gioco, prevedendo, inoltre, la possibilita' per il
concessionario di versare il prelievo erariale sulle
cartelle di gioco in maniera differita e fino a sessanta
giorni dal ritiro delle stesse, ferma restando la garanzia
della copertura fideiussoria gia' prestata dal
concessionario, eventualmente integrata nel caso in cui la
stessa dovesse risultare incapiente".
11. Al fine di consentire la parita' di trattamento tra
i soggetti che parteciperanno alle selezioni previste
dall'articolo 12, comma 1, lettera l), del decreto-legge 28
aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 giugno 2009, n. 77, nonche' dal presente articolo,
qualora il nuovo aggiudicatario sia gia' concessionario
dello specifico gioco, il trasferimento in proprieta'
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di tutti
i beni materiali e immateriali costituenti la rete
distributiva fisica, previsto dalle concessioni in essere,
e' differito alla scadenza della convenzione di concessione
sottoscritta all'esito delle citate procedure di selezione.
12. Relativamente al gioco istituito dal regolamento di
cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000,
n. 29, e' possibile adottare ulteriori formule di gioco
derivabili dall'estrazione fino ad un massimo di 100
numeri, dall'1 al 100, ambedue inclusi, e stabilire, per
tali formule di gioco, l'aliquota del prelievo erariale in
misura pari all'11 per cento delle cartelle acquistate, la
percentuale delle somme da distribuire in vincite in misura
non inferiore al 70 per cento della raccolta di ogni
partita e il compenso dell'affidatario del controllo
centralizzato del gioco in misura pari allo 0,80 per cento
del valore delle cartelle acquistate.
13. Il termine di pagamento dell'imposta unica sulle
scommesse ippiche e sulle scommesse su eventi diversi dalle
corse dei cavalli e' stabilito, per l'anno 2009, al 31
ottobre con riferimento all'imposta unica dovuta per il
periodo da aprile dell'anno precedente a settembre
dell'anno in corso e, per l'anno 2010, al 30 aprile e al 31
ottobre, rispettivamente, con riferimento all'imposta unica
dovuta per il periodo da ottobre dell'anno precedente a
marzo dell'anno in corso e per quella dovuta da aprile a
settembre dell'anno in corso.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, commi 8 e 8-bis
del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante
«Proroga di termini previsti da disposizioni legislative»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2010, n. 25:
«Art. 2 (Proroga di termini in materia di
comunicazione, di riordino di enti e di pubblicita'
legale). - 1.-7-ter. (omissis).
8. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: "31 dicembre
2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2010".
8-bis. In considerazione di quanto previsto al comma 8,
le amministrazioni indicate nell'articolo 74, comma 1, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, all'esito della riduzione degli
assetti organizzativi prevista dal predetto articolo 74,
provvedono, anche con le modalita' indicate nell'articolo
41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14:
a) ad apportare, entro il 30 giugno 2010,
un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello
non generale, e delle relative dotazioni organiche, in
misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a
seguito dell'applicazione del predetto articolo 74;
b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche
del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle
degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione
non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva
relativa al numero dei posti di organico di tale personale
risultante a seguito dell'applicazione del predetto
articolo 74.
8-ter.-8-decies. (omissis).».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 3, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»:
«Art. 3 (Personale in regime di diritto pubblico). - 1.
In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, rimangono
disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati
ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e
procuratori dello Stato, il personale militare e le Forze
di polizia di Stato, il personale della carriera
diplomatica e della carriera prefettizia nonche' i
dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita' nelle
materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e
dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive
modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287.
1-bis.-2. (omissis).».
- Si riporta il testo del comma 12, dell'articolo 83,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione
tributaria»,convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, come modificato dalla presente legge:
«Art. 83 (Efficienza dell'Amministrazione finanziaria).
- 1.-11. (omissis).
12. Al fine di favorire lo scambio di esperienze
professionali e amministrative tra le Agenzie fiscali,
nonche' tra le predette Agenzie e il Ministero
dell'economia e delle finanze, attraverso la mobilita' dei
loro dirigenti generali di prima fascia, nonche' di
contribuire al perseguimento della maggiore efficienza e
funzionalita' di tali Agenzie, su richiesta nominativa del
direttore di una Agenzia fiscale, che indica altresi'
l'alternativa fra almeno due incarichi da conferire, il
Ministro dell'economia e delle finanze assegna a tale
Agenzia il dirigente generale di prima fascia in servizio
presso il Ministero ovvero presso altra Agenzia fiscale,
sentito il direttore della Agenzia presso la quale e' in
servizio il dirigente generale richiesto. Qualora per il
nuovo incarico sia prevista una retribuzione
complessivamente inferiore a quella percepita dal dirigente
generale in relazione all'incarico gia' ricoperto, per la
differenza sono fatti salvi gli effetti economici del
contratto individuale di lavoro in essere presso il
Ministero ovvero presso l'Agenzia fiscale di provenienza
fino alla data di scadenza di tale contratto, in ogni caso
senza maggiori oneri rispetto alle risorse assegnate a
legislazione vigente alla Agenzia fiscale richiedente. In
caso di rifiuto ad accettare gli incarichi alternativamente
indicati nella richiesta, il dirigente generale e' in
esubero ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
(omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 40 del
decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, recante «Interventi
urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e
l'equita' sociale», convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222:
«Art. 40 (Amministrazione autonoma dei Monopoli di
Stato e disposizioni fiscali). - 1. Al fine di garantire la
continuita' di esercizio del gioco Enalotto e del suo gioco
opzionale, nonche' la tutela dei preminenti interessi
pubblici connessi, considerato che l'assegnazione della
nuova concessione, avviata con il bando di gara del 29
giugno 2007, ai sensi dell'articolo 1, comma 90, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, sara' operativa nel corso
dell'anno 2008, la gestione del gioco continuera' ad essere
assicurata dall'attuale concessionario fino a piena
operativita' della nuova concessione e comunque non oltre
il 30 settembre 2008.
2. Per la gestione delle funzioni esercitate
dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e'
istituita, a decorrere dal 1° marzo 2008, senza oneri
aggiuntivi a carico della finanza pubblica, una Agenzia
fiscale, alla quale sono trasferiti i relativi rapporti
giuridici, poteri e competenze, che vengono esercitati
secondo la disciplina dell'organizzazione interna
dell'Agenzia stessa.
3. In fase di prima applicazione il Ministro
dell'economia e delle finanze stabilisce, sentite le
organizzazioni rappresentative dei dipendenti
dell'Amministrazione e le associazioni di categoria dei
soggetti titolari di concessione alla rivendita di generi
di monopolio, con decreto i servizi da trasferire alla
competenza dell'Agenzia.
4. Entro il termine di quattro mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto vengono nominati il
direttore e il comitato direttivo dell'Agenzia. Con propri
decreti il Ministro dell'economia e delle finanze approva
lo statuto provvisorio e le disposizioni necessarie al
primo funzionamento dell'Agenzia.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce
la data a decorrere dalla quale le funzioni svolte
dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato secondo
l'ordinamento vigente sono esercitate dall'Agenzia. Da tale
data le funzioni cessano di essere esercitate
dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, che e'
soppressa. Con il regolamento previsto dal comma 15
dell'articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286, alcune funzioni gia' esercitate
dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato possono
essere assegnate, senza oneri a carico della finanza
pubblica, ad altre Agenzie fiscali; con il predetto
regolamento sono apportate modifiche all'organizzazione del
Dipartimento per le politiche fiscali.
5-bis. I decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze previsti ai commi 3, 4 e 5 sono adottati sentite le
competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro invia
periodicamente una relazione al Parlamento sul processo di
trasformazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli
di Stato.
6. Si applica l'articolo 73, commi 2, 5 e 6, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
6-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con
propri decreti, definisce, relativamente al gioco a
distanza:
a) per i giochi, concorsi e scommesse il cui
esercizio e' affidato in concessione a piu' concessionari,
i requisiti minimi richiesti ai soggetti affidatari di
concessioni per l'esercizio dei giochi e per la raccolta
dei giochi stessi;
b) per i giochi, concorsi e scommesse il cui
esercizio e' affidato in concessione a un solo
concessionario, i requisiti minimi richiesti ai soggetti
abilitati alla loro raccolta;
c) le modalita' per la partecipazione al gioco da
parte dei consumatori.
6-ter. I provvedimenti di cui al comma 6-bis sono
definiti in conformita' ai seguenti principi e criteri:
a) tutela del consumatore;
b) tutela della concorrenza, anche ai sensi
dell'articolo 49 del Trattato istitutivo della Comunita'
europea, nel rispetto della tutela del consumatore e della
difesa dell'ordine e della sicurezza pubblica, perseguite
in ossequio ai principi di necessita', di proporzionalita'
e di non discriminazione tra soggetti italiani ed esteri;
c) rispetto dei diritti di esercizio e di raccolta di
giochi, concorsi e scommesse determinati dalle concessioni
in essere;
d) esplicita abrogazione delle disposizioni,
concernenti la regolazione dei requisiti minimi per
l'esercizio e per la raccolta del gioco a distanza nonche'
delle relative modalita' di partecipazione, in contrasto
con quelle definite dai provvedimenti di cui al comma
6-bis;
e) pluralita' dei soggetti raccoglitori del gioco,
anche relativamente ai giochi il cui esercizio e' affidato
in concessione ad un unico soggetto;
f) obbligo della nominativita' del gioco a distanza;
g) esercizio della promozione e della pubblicita' dei
prodotti di gioco, nel rispetto dei principi di tutela dei
minori, dell'ordine pubblico e del gioco responsabile.
6-quater. I requisiti minimi richiesti ai concessionari
unici affidatari dell'esercizio dei giochi, concorsi e
scommesse sono definiti dalle specifiche convenzioni di
concessione.
6-quinquies. La regolazione dei singoli giochi
esercitati a distanza e' definita con specifici decreti
direttoriali.
6-sexies. All'articolo 1, comma 287, lettera i), della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed all'articolo 38, comma
4, lettera i), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, le parole: ", previo versamento di un corrispettivo
non inferiore a euro duecentomila" sono soppresse. Il
Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato definisce, in conformita'
con i principi di tutela della concorrenza e di non
discriminazione dei soggetti titolari delle concessioni in
essere, l'importo del corrispettivo a carico dei soggetti
che intendono acquisire il diritto del gioco a distanza, ai
sensi dell'articolo 9, comma 2, della convenzione per
l'affidamento in concessione dei giochi pubblici, di cui al
decreto del direttore generale dell'Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato in data 28 agosto 2006,
adottata ai sensi dell'articolo 38, commi 2 e 4, del
predetto decreto-legge.
7. All'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre
1998, n. 360, l'ultimo periodo del comma 4 e' sostituito
dal seguente: "Ai fini della determinazione dell'acconto,
l'aliquota di cui al comma 3 e la soglia di esenzione di
cui al comma 3-bis sono assunte nella misura vigente
nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della
delibera sia effettuata entro il 31 dicembre precedente
l'anno di riferimento.".
8. All'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Le regioni possono deliberare che la
maggiorazione, se piu' favorevole per il contribuente
rispetto a quella vigente, si applichi anche al periodo di
imposta al quale si riferisce l'addizionale".».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» reca al
titolo V - Disposizioni finali e transitorie - Capo II -
Riforma del Ministero delle finanze e dell'amministrazione
fiscale - Sezione II - Le agenzie fiscali.
- Si riporta il testo dell'articolo 4-septies del
decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, recante «Disposizioni
urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei
meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonche' in
materia fiscale e di proroga di termini.», convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129:
«Art. 4-septies (Disposizioni relative alla Scuola
superiore dell'economia e delle finanze). - 1. La Scuola
superiore dell'economia e delle finanze non puo' promuovere
la partecipazione a societa' e consorzi ne' partecipare a
societa' e consorzi gia' costituiti. Conseguentemente le
partecipazioni societarie detenute dalla Scuola superiore
dell'economia e delle finanze alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto sono
trasferite a titolo gratuito al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento del tesoro.
2. Il ruolo dei professori ordinari di cui all'articolo
5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro
delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, e' soppresso.
L'articolo 19, comma 15, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, nonche' i commi 4-bis e 5-bis dell'articolo 5 del
citato decreto ministeriale 28 settembre 2000, n. 301, sono
abrogati. La Scuola superiore dell'economia e delle finanze
puo' continuare ad avvalersi di personale docente
collocato, per un periodo non superiore a tre anni
eventualmente rinnovabile, in posizione di comando,
aspettativa o fuori ruolo.
3. All'articolo 12, comma 3, secondo periodo, della
legge 18 ottobre 2001, n. 383, dopo le parole: "previa
autorizzazione," sono inserite le seguenti: "per un periodo
non superiore a due anni suscettibile di rinnovo,".
4. I professori ordinari inquadrati nel ruolo di cui
all'articolo 5, comma 5, del citato decreto ministeriale 28
settembre 2000, n. 301, ed i ricercatori della Scuola
superiore dell'economia e delle finanze in servizio alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto sono inseriti in appositi ruoli ad
esaurimento. Qualora essi esercitino il diritto di opzione
per il rientro nei ruoli delle amministrazioni di
provenienza, anche ad ordinamento militare, le risorse
finanziarie per la corresponsione del relativo trattamento
retributivo sono trasferite dalla Scuola superiore
dell'economia e delle finanze all'amministrazione
interessata. In tal caso, entro trenta giorni dal rientro,
il militare ha diritto alla ricostruzione di carriera,
anche con eventuale collocamento in posizione di
soprannumero. La ricostruzione di carriera avviene
conferendo le promozioni con la stessa decorrenza
attribuita al primo dei militari promossi che lo seguiva
nel ruolo di provenienza. Ai fini del posizionamento in
ruolo, il dipendente e' collocato in posizione
immediatamente antecedente a quella conseguita dal pari
grado promosso che ha ottenuto il miglior posizionamento
nella graduatoria tra coloro che lo seguivano nel ruolo di
provenienza. Per il conseguimento del grado vertice il
militare e' sottoposto al giudizio della Commissione
superiore di avanzamento.
5. Al fine di incrementare l'efficienza e l'efficacia
dell'azione di contrasto dell'illegalita' e dell'evasione
fiscale, con particolare riferimento al settore del gioco
pubblico, anche attraverso l'intensificazione delle
attivita' di controllo sul territorio, e di utilizzare le
risorse ordinariamente previste per la formazione del
personale dell'amministrazione finanziaria a cura della
Scuola di cui al presente articolo, ferme restando le
riduzioni degli assetti organizzativi stabilite
dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, e successive modificazioni, le dotazioni organiche
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e delle
agenzie fiscali possono essere rideterminate con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, diminuendo, in
misura equivalente sul piano finanziario, la dotazione
organica del Ministero dell'economia e delle finanze. Il
personale del Ministero dell'economia e delle finanze
transita prioritariamente nei ruoli dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato e nelle agenzie interessate
dalla rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al
primo periodo del presente comma, anche mediante procedure
selettive.
5-bis. Agli eventuali oneri derivanti dal transito di
cui al comma 5 si provvede a valere nei limiti delle
risorse di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge
3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; le predette risorse
sono utilizzate secondo le modalita' previste dall'articolo
1, comma 530, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il
personale interessato dal transito di cui al comma 5 e'
destinatario di un apposito programma di riqualificazione
da effettuare a valere e nei limiti delle risorse destinate
alla formazione a cura della Scuola di cui al presente
articolo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 74 del citato
decreto-legge 112 del 2008:
«Art. 74 (Riduzione degli assetti organizzativi). - 1.
Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui
agli articoli 62, 63e 64 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, gli
enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, nonche'
gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, provvedono entro il 30
novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti:
a) a ridimensionare gli assetti organizzativi
esistenti, secondo principi di efficienza, razionalita' ed
economicita', operando la riduzione degli uffici
dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non
generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e
al 15 per cento di quelli esistenti. A tal fine le
amministrazioni adottano misure volte:
alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni
istituzionali, attraverso il riordino delle competenze
degli uffici;
all'unificazione delle strutture che svolgono
funzioni logistiche e strumentali, salvo specifiche
esigenze organizzative, derivanti anche dalle connessioni
con la rete periferica, riducendo, in ogni caso, il numero
degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli
di livello non generale adibiti allo svolgimento di tali
compiti.
Le dotazioni organiche del personale con qualifica
dirigenziale sono corrispondentemente ridotte, ferma
restando la possibilita' dell'immissione di nuovi
dirigenti, nei termini previsti dall'articolo 1, comma 404,
lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) a ridurre il contingente di personale adibito allo
svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto
in misura non inferiore al dieci per cento con contestuale
riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite
negli uffici che svolgono funzioni istituzionali;
c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche
del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle
degli enti di ricerca, apportando una riduzione non
inferiore al dieci per cento della spesa complessiva
relativa al numero dei posti di organico di tale personale.
2. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al comma
1, le amministrazioni possono disciplinare, mediante
appositi accordi, forme di esercizio unitario delle
funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del
personale, nonche' l'utilizzo congiunto delle risorse umane
in servizio presso le strutture centrali e periferiche.
3. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, le
amministrazioni dello Stato rideterminano la rete
periferica su base regionale o interregionale, oppure, in
alternativa, provvedono alla riorganizzazione delle
esistenti strutture periferiche nell'ambito delle
prefetture-uffici territoriali del Governo nel rispetto
delle procedure previste dall'articolo 1, comma 404,
lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Ai fini dell'attuazione delle misure previste dal
comma 1, lettera a), da parte dei Ministeri possono essere
computate altresi' le riduzioni derivanti dai regolamenti
emanati, nei termini di cui al comma 1, ai sensi
dell'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27
dicembre 2006, n. 296, avuto riguardo anche ai Ministeri
esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore del
decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. In ogni
caso per le amministrazioni che hanno gia' adottato i
predetti regolamenti resta salva la possibilita' di
provvedere alla copertura dei posti di funzione
dirigenziale generale previsti in attuazione delle relative
disposizioni, nonche' nelle disposizioni di rango primario
successive alla data di entrata in vigore della citata
legge n. 296 del 2006. In considerazione delle esigenze
generali di compatibilita' nonche' degli assetti
istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri
assicura il conseguimento delle economie, corrispondenti a
una riduzione degli organici dirigenziali pari al 7 per
cento della dotazione di livello dirigenziale generale e al
15 per cento di quella di livello non generale, con
l'adozione di provvedimenti specifici del Presidente del
Consiglio dei Ministri ai sensi del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, che
tengono comunque conto dei criteri e dei principi di cui al
presente articolo.
5. Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al
comma 1 le dotazioni organiche sono provvisoriamente
individuate in misura pari ai posti coperti alla data del
30 settembre 2008. Sono fatte salve le procedure
concorsuali e di mobilita' avviate alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
5-bis. Al fine di assicurare il rispetto della
disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva
proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli uffici
periferici delle amministrazioni dello Stato, inclusi gli
enti previdenziali situati sul territorio della provincia
autonoma di Bolzano, sono autorizzati per l'anno 2008 ad
assumere personale risultato vincitore o idoneo a seguito
di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari
a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui all'articolo
1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
6. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a
quanto previsto dai commi 1 e 4 e' fatto divieto di
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e
con qualsiasi contratto.
6-bis. Restano escluse dall'applicazione del presente
articolo le strutture del comparto sicurezza, delle Forze
Armate e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, fermi
restando gli obiettivi fissati ai sensi del presente
articolo da conseguire da parte di ciascuna
amministrazione.».
- Si riporta il testo del comma 4-bis dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri»:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1.-4. (omissis).
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. (omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 24 della legge 7
luglio 2009, n. 88, recante «Disposizioni per l'adempimento
di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee - Legge comunitaria 2008»:
«Art. 24 (Adeguamento comunitario di disposizioni
tributarie). - 1. Il comma 3 dell'articolo 27 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e' sostituito dal seguente:
"3. La ritenuta e' operata a titolo d'imposta e con
l'aliquota del 27 per cento sugli utili corrisposti a
soggetti non residenti nel territorio dello Stato diversi
dalle societa' ed enti indicati nel comma 3-ter, in
relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di
cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai contratti
di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109,
comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relative
a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.
L'aliquota della ritenuta e' ridotta al 12,50 per cento per
gli utili pagati ad azionisti di risparmio. L'aliquota
della ritenuta e' ridotta all'11 per cento sugli utili
corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati membri
dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo
sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui
al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I soggetti non
residenti, diversi dagli azionisti di risparmio, dai fondi
pensione di cui al periodo precedente e dalle societa' ed
enti indicati nel comma 3-ter, hanno diritto al rimborso,
fino a concorrenza dei quattro noni della ritenuta,
dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero in
via definitiva sugli stessi utili mediante certificazione
del competente ufficio fiscale dello Stato estero".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli
utili distribuiti a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
3. Fino all'emanazione del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo
168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, ai fini dell'applicazione delle disposizioni
del comma 3 dell'articolo 27 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato
dal comma 1 del presente articolo, gli Stati aderenti
all'Accordo sullo spazio economico europeo sono quelli
inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle
finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, n. 220 del 19 settembre 1996, emanato in
attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del
decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.
4. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 7, quarto comma, la lettera
f-quinquies) e' sostituita dalla seguente:
"f-quinquies) le prestazioni di intermediazione,
relative ad operazioni diverse da quelle di cui alla
lettera d) del presente comma e da quelle di cui
all'articolo 40, commi 5 e 6, del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, si considerano effettuate nel
territorio dello Stato quando le operazioni oggetto
dell'intermediazione si considerano ivi effettuate, a meno
che non siano commesse da soggetto passivo in un altro
Stato membro dell'Unione europea; le suddette prestazioni
si considerano in ogni caso effettuate nel territorio dello
Stato se il committente delle stesse e' ivi soggetto
passivo d'imposta, sempre che le operazioni cui le
intermediazioni si riferiscono siano effettuate nel
territorio della Comunita'";
b) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente:
"Art. 13 (Base imponibile). - 1. La base imponibile
delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi e'
costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi
dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni
contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti
all'esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi
accollati al cessionario o al committente, aumentato delle
integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi
dovuti da altri soggetti.
2. Agli effetti del comma 1 i corrispettivi sono
costituiti:
a) per le cessioni di beni e le prestazioni di
servizi dipendenti da atto della pubblica autorita',
dall'indennizzo comunque denominato;
b) per i passaggi di beni dal committente al
commissionario o dal commissionario al committente, di cui
al numero 3) del secondo comma dell'articolo 2,
rispettivamente dal prezzo di vendita pattuito dal
commissionario, diminuito della provvigione, e dal prezzo
di acquisto pattuito dal commissionario, aumentato della
provvigione; per le prestazioni di servizi rese o ricevute
dai mandatari senza rappresentanza, di cui al terzo periodo
del terzo comma dell'articolo 3, rispettivamente dal prezzo
di fornitura del servizio pattuito dal mandatario,
diminuito della provvigione, e dal prezzo di acquisto del
servizio ricevuto dal mandatario, aumentato della
provvigione;
c) per le cessioni indicate ai numeri 4), 5) e 6) del
secondo comma dell'articolo 2, dal prezzo di acquisto o, in
mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili,
determinati nel momento in cui si effettuano tali
operazioni; per le prestazioni di servizi di cui al primo e
al secondo periodo del terzo comma dell'articolo 3, dalle
spese sostenute dal soggetto passivo per l'esecuzione dei
servizi medesimi;
d) per le cessioni e le prestazioni di servizi di cui
all'articolo 11, dal valore normale dei beni e dei servizi
che formano oggetto di ciascuna di esse;
e) per le cessioni di beni vincolati al regime della
temporanea importazione, dal corrispettivo della cessione
diminuito del valore accertato dall'ufficio doganale
all'atto della temporanea importazione.
3. In deroga al comma 1:
a) per le operazioni imponibili effettuate nei
confronti di un soggetto per il quale l'esercizio del
diritto alla detrazione e' limitato a norma del comma 5
dell'articolo 19, anche per effetto dell'opzione di cui
all'articolo 36-bis, la base imponibile e' costituita dal
valore normale dei beni e dei servizi se e' dovuto un
corrispettivo inferiore a tale valore e se le operazioni
sono effettuate da societa' che direttamente o
indirettamente controllano tale soggetto, ne sono
controllate o sono controllate dalla stessa societa' che
controlla il predetto soggetto;
b) per le operazioni esenti effettuate da un soggetto
per il quale l'esercizio del diritto alla detrazione e'
limitato a norma del comma 5 dell'articolo 19, la base
imponibile e' costituita dal valore normale dei beni e dei
servizi se e' dovuto un corrispettivo inferiore a tale
valore e se le operazioni sono effettuate nei confronti di
societa' che direttamente o indirettamente controllano tale
soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla
stessa societa' che controlla il predetto soggetto;
c) per le operazioni imponibili, nonche' per quelle
assimilate agli effetti del diritto alla detrazione,
effettuate da un soggetto per il quale l'esercizio del
diritto alla detrazione e' limitato a norma del comma 5
dell'articolo 19, la base imponibile e' costituita dal
valore normale dei beni e dei servizi se e' dovuto un
corrispettivo superiore a tale valore e se le operazioni
sono effettuate nei confronti di societa' che direttamente
o indirettamente controllano tale soggetto, ne sono
controllate o sono controllate dalla stessa societa' che
controlla il predetto soggetto;
d) per la messa a disposizione di veicoli stradali a
motore nonche' delle apparecchiature terminali per il
servizio radiomobile pubblico terrestre di
telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione
effettuata dal datore di lavoro nei confronti del proprio
personale dipendente la base imponibile e' costituita dal
valore normale dei servizi se e' dovuto un corrispettivo
inferiore a tale valore.
4. Ai fini della determinazione della base imponibile i
corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in
valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno
in cui e' stata effettuata l'operazione e, in mancanza,
secondo il cambio del giorno antecedente piu' prossimo.
5. Per le cessioni che hanno per oggetto beni per il
cui acquisto o importazione la detrazione e' stata ridotta
ai sensi dell'articolo 19-bis.1 o di altre disposizioni di
indetraibilita' oggettiva, la base imponibile e'
determinata moltiplicando per la percentuale detraibile ai
sensi di tali disposizioni l'importo determinato ai sensi
dei commi precedenti";
c) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente:
"Art. 14 (Determinazione del valore normale). - 1. Per
valore normale si intende l'intero importo che il
cessionario o il committente, al medesimo stadio di
commercializzazione di quello in cui avviene la cessione di
beni o la prestazione di servizi, dovrebbe pagare, in
condizioni di libera concorrenza, ad un cedente o
prestatore indipendente per ottenere i beni o servizi in
questione nel tempo e nel luogo di tale cessione o
prestazione.
2. Qualora non siano accertabili cessioni di beni o
prestazioni di servizi analoghe, per valore normale si
intende:
a) per le cessioni di beni, il prezzo di acquisto dei
beni o di beni simili o, in mancanza, il prezzo di costo,
determinati nel momento in cui si effettuano tali
operazioni;
b) per le prestazioni di servizi, le spese sostenute
dal soggetto passivo per l'esecuzione dei servizi medesimi.
3. Per le operazioni indicate nell'articolo 13, comma
3, lettera d), con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze sono stabiliti appositi criteri per
l'individuazione del valore normale";
d) all'articolo 17, il terzo comma e' sostituito dal
seguente:
"Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle
prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello
Stato da soggetti non residenti, che non si siano
identificati direttamente ai sensi dell'articolo 35-ter,
ne' abbiano nominato un rappresentante fiscale ai sensi del
secondo comma, sono adempiuti dai cessionari o committenti,
residenti nel territorio dello Stato, che acquistano i beni
o utilizzano i servizi nell'esercizio di imprese, arti o
professioni. La disposizione non si applica relativamente
alle operazioni imponibili ai sensi dell'articolo 7, quarto
comma, lettera f), effettuate da soggetti domiciliati o
residenti o con stabili organizzazioni operanti nei
territori esclusi a norma del primo comma, lettera a),
dello stesso articolo 7. Gli obblighi relativi alle
cessioni di cui all'articolo 7, secondo comma, terzo
periodo, ed alle prestazioni di servizi di cui all'articolo
7, quarto comma, lettere d) e f-quinquies), rese da
soggetti non residenti a soggetti domiciliati nel
territorio dello Stato, a soggetti ivi residenti che non
abbiano stabilito il domicilio all'estero ovvero a stabili
organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati e
residenti all'estero, sono adempiuti dai cessionari e dai
committenti medesimi qualora agiscano nell'esercizio di
imprese, arti o professioni";
e) all'articolo 38-ter, primo comma, il primo periodo
e' sostituito dal seguente:
"I soggetti domiciliati e residenti negli Stati membri
dell'Unione europea, che non si siano identificati
direttamente ai sensi dell'articolo 35-ter e che non
abbiano nominato un rappresentante ai sensi del secondo
comma dell'articolo 17, assoggettati all'imposta nello
Stato in cui hanno il domicilio o la residenza, che non
hanno effettuato operazioni in Italia, ad eccezione delle
prestazioni di trasporto e relative prestazioni accessorie
non imponibili ai sensi dell'articolo 9, nonche' delle
operazioni indicate nell'articolo 17, commi terzo, quinto,
sesto e settimo, e nell'articolo 74, commi settimo ed
ottavo, del presente decreto e nell'articolo 44, comma 2,
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, possono
ottenere, in relazione a periodi inferiori all'anno, il
rimborso dell'imposta, se detraibile a norma dell'articolo
19 del presente decreto, relativa ai beni mobili e ai
servizi importati o acquistati, sempreche' di importo
complessivo non inferiore a duecento euro";
f) all'articolo 54, il terzo comma e' sostituito dal
seguente:
"L'ufficio puo' tuttavia procedere alla rettifica
indipendentemente dalla previa ispezione della contabilita'
del contribuente qualora l'esistenza di operazioni
imponibili per ammontare superiore a quello indicato nella
dichiarazione, o l'inesattezza delle indicazioni relative
alle operazioni che danno diritto alla detrazione, risulti
in modo certo e diretto, e non in via presuntiva, da
verbali, questionari e fatture di cui ai numeri 2), 3) e 4)
del secondo comma dell'articolo 51, dagli elenchi allegati
alle dichiarazioni di altri contribuenti o da verbali
relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri
contribuenti, nonche' da altri atti e documenti in suo
possesso".
5. Il primo comma dell'articolo 39 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e'
sostituito dal seguente: "Per i redditi d'impresa delle
persone fisiche l'ufficio procede alla rettifica:
a) se gli elementi indicati nella dichiarazione non
corrispondono a quelli del bilancio, del conto dei profitti
e delle perdite e dell'eventuale prospetto di cui al comma
1 dell'articolo 3;
b) se non sono state esattamente applicate le
disposizioni del titolo I, capo VI, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni;
c) se l'incompletezza, la falsita' o l'inesattezza
degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi
allegati risulta in modo certo e diretto dai verbali e dai
questionari di cui ai numeri 2) e 4) del primo comma
dell'articolo 32, dagli atti, documenti e registri esibiti
o trasmessi ai sensi del numero 3) dello stesso comma,
dalle dichiarazioni di altri soggetti previste negli
articoli 6 e 7, dai verbali relativi ad ispezioni eseguite
nei confronti di altri contribuenti o da altri atti e
documenti in possesso dell'ufficio;
d) se l'incompletezza, la falsita' o l'inesattezza
degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi
allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e
dalle altre verifiche di cui all'articolo 33 ovvero dal
controllo della completezza, esattezza e veridicita' delle
registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli
altri atti e documenti relativi all'impresa nonche' dei
dati e delle notizie raccolti dall'ufficio nei modi
previsti dall'articolo 32. L'esistenza di attivita' non
dichiarate o la inesistenza di passivita' dichiarate e'
desumibile anche sulla base di presunzioni semplici,
purche' queste siano gravi, precise e concordanti".
6. Il decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come
modificato dal comma 4, lettera c), del presente articolo,
e' emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Fino alla data dalla quale
trovano applicazione le disposizioni del suddetto decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, per la messa a
disposizione di veicoli stradali a motore da parte del
datore di lavoro nei confronti del personale dipendente si
assume come valore normale quello determinato a norma
dell'articolo 51, comma 4, lettera a), del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comprensivo
delle somme eventualmente trattenute al dipendente e al
netto dell'imposta sul valore aggiunto compresa in detto
importo.
7. Nel decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 38:
1) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
"4-bis. Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto,
costituiscono prodotti soggetti ad accisa l'alcole, le
bevande alcoliche, i tabacchi lavorati ed i prodotti
energetici, esclusi il gas fornito dal sistema di
distribuzione di gas naturale e l'energia elettrica, quali
definiti dalle disposizioni comunitarie in vigore";
2) al comma 5, la lettera c) e' sostituita dalla
seguente:
"c) gli acquisti di beni, diversi dai mezzi di
trasporto nuovi e da quelli soggetti ad accisa, effettuati
dai soggetti indicati nel comma 3, lettera c), dai soggetti
passivi per i quali l'imposta e' totalmente indetraibile a
norma dell'articolo 19, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dai
produttori agricoli di cui all'articolo 34 dello stesso
decreto che non abbiano optato per l'applicazione
dell'imposta nei modi ordinari se l'ammontare complessivo
degli acquisti intracomunitari e degli acquisti di cui
all'articolo 40, comma 3, del presente decreto, effettuati
nell'anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro e
fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non e'
superato. L'ammontare complessivo degli acquisti e' assunto
al netto dell'imposta sul valore aggiunto e al netto degli
acquisti di mezzi di trasporto nuovi di cui al comma 4 del
presente articolo e degli acquisti di prodotti soggetti ad
accisa";
b) all'articolo 40:
1) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano:
a) alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi e a
quelle di beni da installare, montare o assiemare ai sensi
dell'articolo 7, secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
b) alle cessioni di beni, diversi da quelli soggetti
ad accisa, effettuate nel territorio dello Stato, fino ad
un ammontare nel corso dell'anno solare non superiore a
35.000 euro e sempreche' tale limite non sia stato superato
nell'anno precedente. La disposizione non opera per le
cessioni di cui al comma 3 effettuate da parte di soggetti
passivi in altro Stato membro che hanno ivi optato per
l'applicazione dell'imposta nel territorio dello Stato";
2) il comma 8 e' abrogato;
3) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
"9. Non si considerano effettuate nel territorio dello
Stato le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41
nonche' le prestazioni di servizio, le prestazioni di
trasporto intracomunitario, quelle accessorie e le
prestazioni di intermediazione di cui ai commi 4-bis, 5 e 6
rese a soggetti passivi d'imposta in altro Stato membro";
c) all'articolo 41, comma 1, la lettera b) e'
sostituita dalla seguente:
"b) le cessioni in base a cataloghi, per
corrispondenza e simili, di beni diversi da quelli soggetti
ad accisa, spediti o trasportati dal cedente o per suo
conto nel territorio di altro Stato membro nei confronti di
cessionari ivi non tenuti ad applicare l'imposta sugli
acquisti intracomunitari e che non hanno optato per
l'applicazione della stessa. La disposizione non si applica
per le cessioni di mezzi di trasporto nuovi e di beni da
installare, montare o assiemare ai sensi della lettera c).
La disposizione non si applica altresi' se l'ammontare
delle cessioni effettuate in altro Stato membro non ha
superato nell'anno solare precedente e non supera in quello
in corso 100.000 euro, ovvero l'eventuale minore ammontare
al riguardo stabilito da questo Stato a norma dell'articolo
34 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28
novembre 2006. In tal caso e' ammessa l'opzione per
l'applicazione dell'imposta nell'altro Stato membro dandone
comunicazione all'ufficio nella dichiarazione, ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto, relativa all'anno
precedente ovvero nella dichiarazione di inizio
dell'attivita' o comunque anteriormente all'effettuazione
della prima operazione non imponibile. L'opzione ha
effetto, se esercitata nella dichiarazione relativa
all'anno precedente, dal 1° gennaio dell'anno in corso e,
negli altri casi, dal momento in cui e' esercitata, fino a
quando non sia revocata e, in ogni caso, fino al compimento
del biennio successivo all'anno solare nel corso del quale
e' esercitata; la revoca deve essere comunicata all'ufficio
nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in
corso";
d) l'articolo 43 e' sostituito dal seguente:
"Art. 43 (Base imponibile ed aliquota). - 1. Per gli
acquisti intracomunitari di beni la base imponibile e'
determinata secondo le disposizioni di cui agli articoli
13, escluso il comma 4, 14 e 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Per i beni
soggetti ad accisa concorre a formare la base imponibile
anche l'ammontare di detta imposta, se assolta o esigibile
in dipendenza dell'acquisto.
2. La base imponibile, nell'ipotesi di cui all'articolo
40, comma 2, primo periodo, e' ridotta dell'ammontare
assoggettato ad imposta nello Stato membro di destinazione
del bene.
3. Ai fini della determinazione della base imponibile i
corrispettivi, le spese e gli oneri di cui all'articolo 13
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, in valuta estera sono computati secondo il
cambio del giorno, se indicato nella fattura, di
effettuazione dell'operazione o, in mancanza di tale
indicazione, della data della fattura.
4. Per le introduzioni di cui all'articolo 38, comma 3,
lettera b), e per gli invii di cui all'articolo 41, comma
2, lettera c), la base imponibile e' costituita dal prezzo
di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o
di beni simili, determinati nel momento in cui si
effettuano tali operazioni.
5. Per gli acquisti intracomunitari di beni si applica
l'aliquota relativa ai beni, secondo le disposizioni di cui
all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633";
e) all'articolo 44, il comma 2 e' sostituito dal
seguente:
"2. In deroga al comma 1, l'imposta e' dovuta:
a) per le cessioni di cui al comma 7 dell'articolo
38, dal cessionario designato con l'osservanza degli
adempimenti di cui agli articoli 46, 47 e 50, comma 6;
b) per le prestazioni di cui all'articolo 40, commi
4-bis, 5 e 6, rese da soggetti passivi d'imposta non
residenti, dal committente se soggetto passivo nel
territorio dello Stato";
f) l'articolo 46 e' sostituito dal seguente:
"Art. 46 (Fatturazione delle operazioni
intracomunitarie). - 1. La fattura relativa all'acquisto
intracomunitario deve essere numerata e integrata dal
cessionario o committente con l'indicazione del
controvalore in euro del corrispettivo e degli altri
elementi che concorrono a formare la base imponibile
dell'operazione, espressi in valuta estera, nonche'
dell'ammontare dell'imposta, calcolata secondo l'aliquota
dei beni o servizi acquistati. La disposizione si applica
anche alle fatture relative alle prestazioni di cui
all'articolo 40, commi 4-bis, 5 e 6, rese a soggetti
passivi d'imposta nel territorio dello Stato. Se trattasi
di acquisto intracomunitario senza pagamento dell'imposta o
non imponibile o esente, in luogo dell'ammontare
dell'imposta nella fattura deve essere indicato il titolo
unitamente alla relativa norma.
2. Per le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo
41 e per le prestazioni di cui all'articolo 40, commi
4-bis, 5 e 6, non soggette all'imposta, deve essere emessa
fattura numerata a norma dell'articolo 21 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con
l'indicazione, in luogo dell'ammontare dell'imposta, che
trattasi di operazione non imponibile o non soggetta
all'imposta, con la specificazione della relativa norma. La
fattura deve inoltre contenere l'indicazione del numero di
identificazione attribuito, agli effetti dell'imposta sul
valore aggiunto, al cessionario o committente dallo Stato
membro di appartenenza; in caso di consegna del bene al
cessionario di questi in diverso Stato membro, dalla
fattura deve risultare specifico riferimento. La fattura
emessa per la cessione di beni, spediti o trasportati da
uno Stato membro in altro Stato membro, acquistati senza
pagamento dell'imposta a norma dell'articolo 40, comma 2,
secondo periodo, deve contenere il numero di
identificazione attribuito al cessionario dallo Stato
membro di destinazione dei beni e la designazione dello
stesso quale debitore dell'imposta.
3. La fattura di cui al comma 2, se trattasi di beni
spediti o trasportati dal soggetto passivo o per suo conto,
ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera c), nel
territorio di altro Stato membro, deve recare anche
l'indicazione del numero di identificazione allo stesso
attribuito da tale Stato; se trattasi di cessioni di beni
in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di cui
all'articolo 41, comma 1, lettera b), non si applica la
disposizione di cui al secondo periodo del comma 2.
4. Se la cessione riguarda mezzi di trasporto nuovi di
cui all'articolo 38, comma 4, nella fattura devono essere
indicati anche i dati di identificazione degli stessi; se
la cessione non e' effettuata nell'esercizio di imprese,
arti e professioni tiene luogo della fattura l'atto
relativo alla cessione o altra documentazione equipollente.
5. Il cessionario o committente di un acquisto
intracomunitario di cui all'articolo 38, commi 2 e 3,
lettere b) e c), o committente delle prestazioni di cui
all'articolo 40, commi 4-bis, 5 e 6, che non ha ricevuto la
relativa fattura entro il mese successivo a quello di
effettuazione dell'operazione deve emettere entro il mese
seguente, in unico esemplare, la fattura di cui al comma 1
con l'indicazione anche del numero di identificazione
attribuito, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto,
al cedente o prestatore dallo Stato membro di appartenenza;
se ha ricevuto una fattura indicante un corrispettivo
inferiore a quello reale deve emettere fattura integrativa
entro il quindicesimo giorno successivo alla registrazione
della fattura originaria";
g) all'articolo 50, il comma 1 e' sostituito dal
seguente:
"1. Le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo
41, commi 1, lettera a), e 2, lettera c), e le prestazioni
di cui all'articolo 40, commi 4-bis, 5 e 6, sono effettuate
senza applicazione dell'imposta nei confronti dei
cessionari e dei committenti che abbiano comunicato il
numero di identificazione agli stessi attribuito dallo
Stato membro di appartenenza";
h) all'articolo 50, il comma 3 e' sostituito dal
seguente:
"3. Chi effettua acquisti intracomunitari o commette le
prestazioni di cui all'articolo 40, commi 4-bis, 5 e 6,
soggetti all'imposta deve comunicare all'altra parte
contraente il proprio numero di partita IVA, come integrato
agli effetti delle operazioni intracomunitarie, tranne che
per l'ipotesi di acquisto di mezzi di trasporto nuovi da
parte di persone fisiche non operanti nell'esercizio di
imprese, arti e professioni".
8. Le disposizioni di cui al comma 4, lettere b) e c),
e al comma 7, lettera d), si applicano alle operazioni
effettuate dal sessantesimo giorno successivo a quello di
entrata in vigore della presente legge.
9. Le altre disposizioni di cui ai commi 4 e 7 si
applicano a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente
legge; tuttavia, per le operazioni effettuate a decorrere
dal 1° gennaio 2008 per le quali sia stata gia' applicata
la disciplina risultante da tali disposizioni, resta fermo
il trattamento fiscale applicato.
10. Il Governo, entro il termine di cui all'articolo 1,
comma 1, ultimo periodo, della presente legge, puo'
adottare decreti legislativi contenenti disposizioni
modificative ed integrative di quelle di cui ai commi da 4
a 9 del presente articolo, al fine di effettuare ulteriori
coordinamenti con la normativa comunitaria in tema di
imposta sul valore aggiunto.
11. Al fine di contrastare in Italia la diffusione del
gioco irregolare ed illegale, nonche' di perseguire la
tutela dei consumatori e dell'ordine pubblico, la tutela
dei minori e la lotta al gioco minorile ed alle
infiltrazioni della criminalita' organizzata nel settore
dei giochi, tenuto conto del monopolio statale in materia
di giochi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14
aprile 1948, n. 496, e nel rispetto degli articoli 43 e 49
del Trattato CE, oltre che delle disposizioni del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonche' dei principi di non
discriminazione, necessita', proporzionalita' e
trasparenza, i commi da 12 a 26 del presente articolo
recano disposizioni in materia di esercizio e di raccolta a
distanza dei seguenti giochi:
a) scommesse, a quota fissa e a totalizzatore, su
eventi, anche simulati, sportivi, inclusi quelli relativi
alle corse dei cavalli, nonche' su altri eventi;
b) concorsi a pronostici sportivi e ippici;
c) giochi di ippica nazionale;
d) giochi di abilita';
e) scommesse a quota fissa con interazione diretta
tra i giocatori;
f) bingo;
g) giochi numerici a totalizzatore nazionale;
h) lotterie ad estrazione istantanea e differita.
12. La disciplina dei giochi di cui al comma 11 e'
introdotta ovvero adeguata con regolamenti emanati ai sensi
degli articoli 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e
successive modificazioni, e 12 della legge 18 ottobre 2001,
n. 383, e successive modificazioni. Nel rispetto della
predetta disciplina, con provvedimenti del direttore
generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato si provvede alla istituzione di singoli giochi, alla
definizione delle condizioni generali di gioco e delle
relative regole tecniche, anche d'infrastruttura, della
posta unitaria di partecipazione al gioco, anche sotto
forma di prezzo di acquisto del titolo di legittimazione
alla partecipazione al gioco, nonche' della relativa
variazione in funzione dell'andamento del gioco,
considerato singolarmente ovvero in rapporto ad altri, alla
individuazione della misura di aggi, diritti o proventi da
corrispondere in caso di organizzazione indiretta del
gioco, alla variazione della misura del prelievo, anche per
imposte, nell'ambito della misura massima prevista per
ciascun gioco ed in funzione del predetto andamento.
13. L'esercizio e la raccolta a distanza di uno o piu'
dei giochi di cui al comma 11, lettere da a) a f), ferma la
facolta' dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato di stabilire, ai sensi del comma 26, in funzione
delle effettive esigenze di mercato, in un numero massimo
di duecento, le concessioni di cui alla lettera a) del
presente comma da attribuire in fase di prima applicazione,
e' consentito:
a) ai soggetti in possesso dei requisiti e che
assumono gli obblighi di cui al comma 15, ai quali
l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
attribuisce concessione per la durata di nove anni;
b) ai soggetti che, alla data di entrata in vigore
della presente legge, sono gia' titolari di concessione per
l'esercizio e la raccolta di uno o piu' dei giochi di cui
al comma 11 attraverso rete fisica, rete di raccolta a
distanza, ovvero entrambe.
14. L'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di
cui al comma 11, lettere g) e h), sono effettuati fino alla
data di scadenza delle relative concessioni dai soggetti
che, alla data di entrata in vigore della presente legge,
sono titolari unici di concessione per la gestione e lo
sviluppo dei medesimi giochi. Su autorizzazione
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la
raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 11, lettere
g) e h), e' altresi' consentita ai soggetti di cui al comma
13 ai quali i titolari unici di concessione abbiano dato
licenza con la previsione di un aggio non inferiore a
quello percepito dai titolari di punti di vendita dei
medesimi giochi che fanno parte della rete fisica di
raccolta dei predetti titolari unici di concessione.
15. La concessione richiesta dai soggetti di cui al
comma 13, lettera a), e' rilasciata subordinatamente al
rispetto di tutti i seguenti requisiti e condizioni:
a) esercizio dell'attivita' di gestione e di raccolta
di giochi, anche a distanza, in uno degli Stati dello
Spazio economico europeo, avendovi sede legale ovvero
operativa, sulla base di valido ed efficace titolo
abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti
nell'ordinamento di tale Stato, con un fatturato
complessivo, ricavato da tale attivita', non inferiore ad
euro 1.500.000 nel corso degli ultimi due esercizi chiusi
anteriormente alla data di presentazione della domanda;
b) fuori dai casi di cui alla lettera a), possesso di
una capacita' tecnico-infrastrutturale non inferiore a
quella richiesta dal capitolato tecnico sottoscritto dai
soggetti di cui al comma 16, lettera b), comprovata da
relazione tecnica sottoscritta da soggetto indipendente,
nonche' rilascio all'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato di una garanzia bancaria ovvero assicurativa, a
prima richiesta e di durata biennale, di importo non
inferiore ad euro 1.500.000;
c) costituzione in forma giuridica di societa' di
capitali, con sede legale in uno degli Stati dello Spazio
economico europeo, anteriormente al rilascio della
concessione ed alla sottoscrizione della relativa
convenzione accessiva;
d) possesso da parte del presidente, degli
amministratori e dei procuratori dei requisiti di
affidabilita' e professionalita' richiesti alle
corrispondenti figure dei soggetti di cui al comma 16,
lettera b);
e) residenza delle infrastrutture tecnologiche,
hardware e software, dedicate alle attivita' oggetto di
concessione in uno degli Stati dello Spazio economico
europeo;
f) versamento all'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato di un corrispettivo una tantum, per la
durata della concessione e a titolo di contributo spese per
la gestione tecnica ed amministrativa dell'attivita' di
monitoraggio e controllo, pari ad euro 300.000, piu' IVA,
per le domande di concessione riferite ai giochi di cui al
comma 11, lettere da a) ad e), e ad euro 50.000, piu' IVA,
per le domande di concessione riferite al gioco di cui al
comma 11, lettera f);
g) sottoscrizione dell'atto d'obbligo di cui al comma
17.
16. I soggetti di cui al comma 13, lettera b), che
chiedono la concessione per l'esercizio e la raccolta a
distanza dei giochi di cui al comma 11, lettere da a) a f),
al fine di ampliare ovvero completare la gamma dei giochi
per i quali gli stessi sono gia' abilitati all'esercizio e
alla raccolta a distanza, versano all'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato il contributo di cui al
comma 15, lettera f), nelle seguenti misure:
a) euro 300.000, per i concessionari del gioco
previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro
delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, relativamente a
domande di concessione riferite ai giochi di cui al comma
11, lettere da a) ad e);
b) euro 50.000, per i concessionari di esercizio a
distanza dei giochi di cui all'articolo 1, comma 287, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni,
e all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, relativamente a domande di concessione
riferite al gioco di cui al comma 11, lettera f);
c) euro 350.000, per i concessionari di rimanenti
giochi, non gia' abilitati alla loro raccolta a distanza,
relativamente a domande di concessione riferite ai giochi
di cui al comma 11, lettere da a) a f).
17. La sottoscrizione della domanda di concessione, il
cui modello e' reso disponibile dall'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato sul proprio sito web,
implica altresi' l'assunzione da parte del soggetto
richiedente dei seguenti obblighi valevoli per l'intera
durata della concessione:
a) dimostrazione, su richiesta dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, della persistenza dei
requisiti e delle condizioni di cui al comma 15, lettere da
a) a e);
b) comunicazione all'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato di ogni variazione relativa ai requisiti
ed alle condizioni di cui al comma 15, lettere da a) ad e);
c) accesso dei giocatori all'area operativa del sito
web del concessionario dedicata all'offerta dei giochi di
cui al comma 11, lettere da a) a f), esclusivamente sub
registrazione telematica da parte del sistema centrale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
d) esclusione dei consumatori residenti in Italia
dall'offerta dei giochi di cui al comma 11, lettere da a) a
f), attraverso siti diversi da quelli gestiti dai
concessionari in aderenza a quanto previsto dalla
concessione, ancorche' gestiti dallo stesso concessionario,
direttamente ovvero attraverso societa' controllanti,
controllate o collegate;
e) adozione ovvero messa a disposizione di strumenti
ed accorgimenti per l'autolimitazione ovvero per
l'autoesclusione dal gioco, l'esclusione dall'accesso al
gioco da parte di minori, nonche' l'esposizione del
relativo divieto in modo visibile negli ambienti virtuali
di gioco gestiti dal concessionario;
f) promozione di comportamenti responsabili di gioco
e vigilanza sulla loro adozione da parte dei giocatori,
nonche' di misure a tutela del consumatore previste dal
codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206;
g) nell'ambito dell'esercizio e della raccolta dei
giochi di cui al comma 11, svolgimento dell'eventuale
attivita' di commercializzazione esclusivamente mediante il
canale prescelto;
h) trasmissione al sistema centrale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle
informazioni anonime relative alle singole giocate, ai
prelievi ed ai versamenti effettuati sui singoli conti di
gioco, ai relativi saldi, nonche', utilizzando protocolli
di comunicazione stabiliti con provvedimento
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai
movimenti, da identificare con apposita codifica, relativi
ad attivita' di gioco effettuate dal giocatore mediante
canali che non prevedono la sub registrazione da parte del
sistema centrale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato;
i) messa a disposizione, nei tempi e con le modalita'
indicati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato all'atto della sua richiesta, di tutti i documenti e
le informazioni occorrenti per l'espletamento delle
attivita' di vigilanza e controllo della medesima
Amministrazione;
l) consenso all'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato per l'accesso, nei tempi e con le modalita'
indicati dalla stessa Amministrazione, di suoi dipendenti o
incaricati alle sedi del concessionario a fini di controllo
e ispezione, nonche', ai medesimi fini, impegno di massima
assistenza e collaborazione a tali dipendenti o incaricati;
m) utilizzo di conti correnti bancari o postali
dedicati alla gestione delle somme depositate sui conti di
gioco di titolarita' dei giocatori.
18. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
effettua l'istruttoria delle domande di concessione entro
novanta giorni dalla data del loro ricevimento complete di
tutta la documentazione occorrente per il riscontro dei
requisiti e delle condizioni di cui al comma 15. In caso di
incompletezza della domanda ovvero della relativa
documentazione, il termine e' sospeso fino alla data della
sua regolarizzazione. Il termine e' altresi' sospeso, in
caso di richiesta di integrazioni documentali ovvero di
chiarimenti chiesti dall'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, dalla data della richiesta e fino alla
loro ricezione. In deroga alle disposizioni del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, fatti, stati e qualita' relativi ai
requisiti ovvero alle condizioni di cui al comma 15 non
possono essere attestati nella forma
dell'autocertificazione ovvero della dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta'. In caso di decorso del
termine per l'istruttoria senza l'adozione di un
provvedimento conclusivo espresso da parte
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la
domanda di concessione si intende respinta.
19. La raccolta a distanza dei giochi di cui al comma
11 e' subordinata alla stipula, anche per via telematica,
di un contratto di conto di gioco tra il giocatore e il
concessionario. Lo schema di riferimento del contratto di
conto di gioco, reso disponibile dall'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato sul proprio sito web, e'
predisposto nel rispetto delle seguenti condizioni minime,
cui restano senz'altro soggetti i contratti di conto di
gioco in essere alla data di entrata in vigore della
presente legge:
a) accettazione da parte del concessionario della
regolazione del contratto secondo la legge dello Stato
italiano e che italiano sia il foro competente per le
eventuali controversie, nel rispetto delle norme vigenti
anche di fonte comunitaria, con esclusione di forme di
risoluzione arbitrale delle controversie medesime;
b) utilizzo del conto di gioco in osservanza delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE
concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di
attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo,
nonche' della direttiva 2006/70/CE recante disposizioni per
la relativa esecuzione;
c) unicita' del contratto di conto di gioco con
ciascun giocatore, divieto di utilizzazione del conto di
gioco di un giocatore per la raccolta o l'intermediazione
di giocate altrui, improduttivita' di frutti del conto di
gioco per il giocatore, nonche' gratuita' della relativa
utilizzazione per il giocatore;
d) indisponibilita' da parte del concessionario delle
somme depositate sul conto di gioco, fatte salve le
operazioni di addebito e di accredito direttamente connesse
all'esercizio dei giochi oggetto di concessione;
e) tempestiva contabilizzazione e messa a
disposizione al giocatore delle vincite e delle relative
somme, comunque non oltre un'ora dalla certificazione
ufficiale del verificarsi dell'evento che determina la
vincita, salvo specifica diversa disposizione prevista dal
regolamento di un singolo gioco;
f) accredito al giocatore, entro e non oltre sette
giorni dalla richiesta e con valuta corrispondente al
giorno della richiesta, delle somme giacenti sul conto di
gioco di cui il giocatore chieda al concessionario il
prelievo;
g) durata del contratto di conto di gioco non
superiore alla data di scadenza della concessione;
h) informativa relativa al trattamento dei dati
personali rispettosa della normativa vigente in materia;
i) assenso preventivo ed incondizionato del giocatore
alla trasmissione da parte del concessionario
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, su
richiesta di quest'ultima, di tutti i dati relativi ai
movimenti e ai saldi del conto di gioco;
l) devoluzione all'erario dell'intero saldo del conto
di gioco decorsi tre anni dalla data della sua ultima
movimentazione.
20. Con provvedimento del direttore generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato i
contributi di cui ai commi 15, lettera f), e 16 possono
essere adeguati in aumento ogni tre anni sulla base
dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera
collettivita' (NIC) pubblicato dall'I-STAT.
21. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
adotta la carta dei servizi in materia di giochi al fine di
assicurare la piu' corretta informazione dei giocatori,
anche in tema di doveri di condotta dei concessionari, con
particolare riguardo a quelli di cui al comma 17, lettera
e).
22. Entro novanta giorni dalla data stabilita ai sensi
del comma 26, i soggetti di cui al comma 13, lettera b), ai
quali sono gia' consentiti l'esercizio e la raccolta a
distanza dei giochi di cui al comma 11, sottoscrivono
l'atto di integrazione della convenzione accessiva alla
concessione occorrente per adeguarne i contenuti alle
disposizioni dei commi da 11 a 26.
23. All'articolo 4, comma 1, della legge 13 dicembre
1989, n. 401, e successive modificazioni, sono aggiunti, in
fine, i seguenti periodi: "E' punito altresi' con la
reclusione da sei mesi a tre anni chiunque organizza,
esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta
concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato
dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
Chiunque, ancorche' titolare della prescritta concessione,
organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco
istituito o disciplinato dall'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato con modalita' e tecniche diverse da
quelle previste dalla legge e' punito con l'arresto da tre
mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000".
24. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di
inadempimento da parte del concessionario delle
disposizioni di cui ai commi 17 e 19, l'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato dispone:
a) per l'inadempimento delle disposizioni di cui al
comma 17, lettere a), b), d), e), f), i) e l), nonche'
delle disposizioni di cui al comma 19, la sospensione della
concessione fino alla data in cui il concessionario non
ottemperi alle prescrizioni comunicate dalla
Amministrazione, e, nel caso in cui l'inadempimento perduri
per i trenta giorni successivi alla comunicazione, la
revoca della concessione;
b) per l'inadempimento delle disposizioni di cui al
comma 17, lettera h), la sospensione della concessione fino
alla data in cui il concessionario non ottemperi alle
prescrizioni comunicate dalla Amministrazione, e, nel caso
in cui l'inadempimento perduri per i dieci giorni
successivi alla comunicazione, la revoca della concessione;
c) al primo inadempimento delle disposizioni di cui
al comma 17, lettera m), la sospensione della concessione
per la durata di quindici giorni; al secondo inadempimento
delle medesime disposizioni, la sospensione della
concessione per trenta giorni; al terzo inadempimento la
revoca della concessione;
d) in ogni caso al terzo inadempimento delle
disposizioni di cui ai commi 17 e 19 l'Amministrazione
dispone la revoca della concessione.
25. I termini di cui alle lettere a) e b) del comma 24
sono ridotti a meta' in caso di nuovo inadempimento
rilevato prima che siano trascorsi dodici mesi dalla
notifica del primo. In caso di terzo inadempimento
nell'arco di dodici mesi, e' disposta la revoca della
concessione.
26. Con provvedimento del direttore generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sulla
base di apposito progetto di fattibilita' tecnica redatto
dal partner tecnologico, e' stabilita la data dalla quale
decorrono, in tutto o in parte, gli obblighi di cui ai
commi da 11 a 25. Fino a tale data i concessionari
continuano ad effettuare al partner tecnologico
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la
trasmissione dei dati in conformita' alla disciplina a tale
riguardo vigente anteriormente alla data di entrata in
vigore della presente legge.
27. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 16,
comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, adottato di
concerto con il Ministro dell'interno, sono disciplinati i
tornei non a distanza di poker sportivo; con il medesimo
regolamento sono altresi' determinati l'importo massimo
della quota di modico valore di partecipazione al torneo e
le modalita' che escludono i fini di lucro e la ulteriore
partecipazione al torneo una volta esaurita la predetta
quota, nonche' l'impossibilita' per gli organizzatori di
prevedere piu' tornei nella stessa giornata e nella stessa
localita'.
28. Nel rispetto dell'articolo 1 del decreto
legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato con legge 22
aprile 1953, n. 342, della direttiva 2005/60/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005,
recepita con il decreto legislativo 21 novembre 2007, n.
231, e degli articoli 43 e 49 del Trattato istitutivo della
Comunita' europea, l'esercizio e la raccolta dei tornei di
poker sportivo non a distanza sono consentiti ai soggetti
titolari di concessione per l'esercizio e la raccolta di
uno o piu' dei giochi di cui al comma 11 attraverso rete
fisica nonche' ai soggetti che rispettino i requisiti e le
condizioni di cui al comma 15 previa autorizzazione
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
29. Il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'
integrato di 6 milioni di euro per l'anno 2009 e di 15
milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Al relativo
onere nonche' alle minori entrate recate dai commi da 1 a 3
del presente articolo, valutate in 22 milioni di euro
dall'anno 2009, si provvede mediante utilizzo delle
maggiori entrate derivanti dai commi da 11 a 26 del
presente articolo, al netto dei costi sostenuti
dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la
realizzazione e la gestione degli strumenti informatici
occorrenti.
30. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede
al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo,
anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di
cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni.
31. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti
variazioni di bilancio.
32. All'articolo 1, comma 287, lettera h), della legge
30 dicembre 2004, n. 311, come sostituita dall'articolo 38,
comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, le parole: "venticinquemila" e
"settemilacinquecento" sono sostituite dalle seguenti:
"cinquantamila" e "diciassettemilacinquecento".».
- Si riporta il testo del comma 11 dell'articolo
11-quinquiesdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n.
203, recante «Misure di contrasto all'evasione fiscale e
disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248, come modificato dalla presente legge:
«Art. 11-quinquiesdecies (Contrasto alla diffusione del
gioco illegale). - 1.-10. (omissis).
11. Ferme restando le previsioni dell'articolo 1, commi
290 e 291, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, entro il
31 gennaio 2006 il Ministero dell'economia e delle finanze
- Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definisce,
con propri provvedimenti, misure per la regolamentazione
della raccolta a distanza delle scommesse, del bingo e
delle lotterie attraverso Internet, televisione digitale,
terrestre e satellitare, nonche' attraverso la telefonia
fissa e mobile. I provvedimenti, nel quadro di modalita' di
gioco atte a garantire la sicurezza del giocatore, la
tutela dell'ordine pubblico e la possibilita' di
connessione a tutti gli altri operatori, prevedono in
particolare:
a) la possibilita' di raccolta da parte dei soggetti
titolari di concessione per l'esercizio di giochi, concorsi
o scommesse riservati allo Stato, i quali dispongano di un
sistema di raccolta conforme ai requisiti tecnici ed
organizzativi stabiliti dall'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, delle lotterie differite ed istantanee
con partecipazione a distanza previste dall'articolo 1,
comma 292, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per tale
attivita' e' riconosciuto un aggio pari all'8 per cento
della raccolta effettuata;
b) (soppressa);
c) le modalita' di estrazione centralizzata, di
gestione gioco e di raccolta a distanza, affidata agli
attuali concessionari, del gioco previsto dal regolamento
di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio
2000, n. 29.
12.-13. (omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo88 del regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, recante «Approvazione del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza»:
«Art. 88(Articolo 86 T.U. 1926). - 1. La licenza per
l'esercizio delle scommesse puo' essere concessa
esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da
parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge
riserva la facolta' di organizzazione e gestione delle
scommesse, nonche' a soggetti incaricati dal concessionario
o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa
concessione o autorizzazione».
- Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 110 del
citato regio decreto 18 giugno 1931, n. 773:
«Art. 10.1 (Articolo 108 T.U. 1926). - 1.-5- (omissis).
6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco
lecito:
a) quelli che, dotati di attestato di conformita'
alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla
rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
640, e successive modificazioni, si attivano con
l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi
strumenti di pagamento elettronico definiti con
provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali
insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche
elementi di abilita', che consentono al giocatore la
possibilita' di scegliere, all'avvio o nel corso della
partita, la propria strategia, selezionando appositamente
le opzioni di gara ritenute piu' favorevoli tra quelle
proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1
euro, la durata minima della partita e' di quattro secondi
e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque
di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina.
Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non
predeterminabile su un ciclo complessivo di non piu' di
140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per
cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non
possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue
regole fondamentali;
a-bis) con provvedimento del Ministero dell'economia
e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di
Stato puo' essere prevista la verifica dei singoli
apparecchi di cui alla lettera a).
b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui
all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive
modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza
di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete
stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro
dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti,
tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:
1) il costo e le modalita' di pagamento di ciascuna
partita;
2) la percentuale minima della raccolta da
destinare a vincite;
3) l'importo massimo e le modalita' di riscossione
delle vincite;
4) le specifiche di immodificabilita' e di
sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui
tali apparecchi sono connessi;
5) le soluzioni di responsabilizzazione del
giocatore da adottare sugli apparecchi;
6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi
pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di
giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi
di cui alla presente lettera.
7.-11. (omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 15-ter del citato
decreto-legge 78 del 2009:
«Art. 15-ter (Piano straordinario di contrasto del
gioco illegale). - 1. Il Ministero dell'economia e delle
finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
promuove un piano straordinario di contrasto del gioco
illegale.
2. Ai fini di cui al comma 1 opera presso
l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato un
apposito comitato, presieduto dal Direttore generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di cui
fanno parte rappresentanti di vertice della Polizia di
Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia
di finanza e della stessa Amministrazione autonoma. Il
comitato, che puo' avvalersi dell'ausilio della societa'
SOGEI Spa, di altri organi della pubblica amministrazione,
di enti pubblici e di associazioni rappresentative,
sovraintende alla definizione, secondo principi di
efficienza, efficacia ed economicita', di strategie e
indirizzi, alla pianificazione e al coordinamento di
interventi organici, sistematici e capillari sull'intero
territorio nazionale, per la prevenzione e la repressione
del gioco illegale, la sicurezza del gioco e la tutela dei
minori. Particolare e specifica attenzione e' dedicata dal
comitato all'attivita' di prevenzione e repressione dei
giochi on line illegali. Ai componenti del comitato non
spetta alcun compenso ne' rimborso spese a qualsiasi titolo
dovuto.
3. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2 e' istituita,
senza maggiori oneri per la finanza pubblica, presso
l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
un'apposita banca dati, alimentata da tutte le informazioni
derivanti dall'ordinaria gestione dei giochi pubblici,
nonche' dall'attivita' di controllo da chiunque effettuata
e da qualunque altra fonte conoscitiva. Lo studio e
l'elaborazione, anche tecnico-statistica, degli elementi
informativi della banca dati sono utilizzati per la
rilevazione di possibili indici di anomalia e di rischio,
quali fonti di innesco delle attivita' di cui al comma 2.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1240,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007):
«1240. E' autorizzata, per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009, la spesa di euro 1 miliardo per il
finanziamento della partecipazione italiana alle missioni
internazionali di pace. A tal fine e' istituito un apposito
fondo nell'ambito dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'economia e delle finanze.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7-quinquies, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante «Misure
urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi,
nonche' disposizioni in materia di produzione lattiera e
rateizzazione del debito nel settore
lattiero-caseario.»convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 aprile 2009, n. 33:
«Art. 7-quinquies (Fondi). - 1. Al fine di assicurare
il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, con
particolare riguardo ai settori dell'istruzione e agli
interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi, e'
istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, con una dotazione, per
l'anno 2009, di 400 milioni di euro.
2. L'utilizzo del fondo di cui al comma 1 e' disposto
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con
il quale sono individuati gli interventi da finanziare e i
relativi importi, indicando ove necessario le modalita' di
utilizzo delle risorse.
3. Una quota del fondo di cui all'articolo 1, comma
343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, pari a 400
milioni di euro, e' trasferita per l'anno 2009 al fondo di
cui al comma 1 del presente articolo. La dotazione del
fondo di cui al citato articolo 1, comma 343, della legge
n. 266 del 2005e' incrementata, nell'anno 2012, di 400
milioni di euro.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 400 milioni
di euro per l'anno 2009, si provvede con le risorse di cui
al primo periodo del comma 3. Agli oneri derivanti dal
secondo periodo del comma 3, pari a 400 milioni di euro per
l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma
1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo
per le aree sottoutilizzate, per il medesimo anno.
5. In aggiunta a quanto previsto dal comma 8 del
presente articolo, dall'articolo 8, comma 1, lettera a),
terzo periodo, nonche' dall'articolo 11, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sino
all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 1, comma
848, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni, con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, la dotazione del Fondo di garanzia di cui
all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, puo'
essere incrementata anche mediante l'assegnazione di
risorse rientranti nella dotazione del Fondo per la finanza
d'impresa ai sensi del comma 847 dell'articolo 1 della
citata legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni, e
riguardanti:
a) le risorse destinate alle imprese innovative ai
sensi dell'articolo 106 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e successive modificazioni, gestita da Mediocredito
Centrale sul conto di tesoreria n. 23514;
b) le risorse del Fondo rotativo nazionale per gli
interventi nel capitale di rischio, di cui all'articolo 4,
comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, depositate
sul conto corrente n. 22047 di tesoreria centrale,
intestato all'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e
dello sviluppo d'impresa Spa. Le risorse di cui al presente
comma possono essere reintegrate con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, a valere sulle eventuali
disponibilita' del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15
della legge 7 agosto 1997, n. 266.
6. Le disponibilita' dei conti di tesoreria accesi per
gli interventi di cui alle lettere a) e b) sono trasferite
al conto di tesoreria intestato al Fondo di garanzia di cui
all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, negli
importi indicati dal decreto di cui al medesimo comma 5.
7. Le risorse versate all'entrata del bilancio dello
Stato nell'ambito dell'unita' previsionale di base 2.2.1.2,
da far affluire sul fondo per gli interventi previsti
dall'articolo 1, commi 343, 344, 345-bis, 345-decies, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dall'articolo 3, comma 2,
del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166, possono
essere destinate annualmente ad apposita contabilita'
speciale, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio
dello Stato negli anni successivi, per essere destinate
agli interventi previsti a legislazione vigente.
8. La dotazione del Fondo di garanzia di cui
all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, in
aggiunta a quanto previsto ai sensi del comma 5 del
presente articolo, nonche' dell'articolo 8, comma 1,
lettera a), terzo periodo, e dall'articolo 11, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e'
incrementata per l'anno 2010 di 200 milioni di euro, per
l'anno 2011 di 300 milioni di euro, nonche', per l'anno
2012, di ulteriori 500 milioni di euro. Agli oneri
derivanti dal presente comma, pari a 200 milioni di euro
per l'anno 2010, a 300 milioni di euro per l'anno 2011 e a
500 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per
i medesimi anni.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
10. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, la lettera b-bis) e'
sostituita dalla seguente:
"b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno
dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri".
11. La dotazione finanziaria del Fondo strategico per
il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo
18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, come prevista in forza della delibera
del Comitato interministeriale per la programmazione
economica del 6 marzo 2009, e' corrispondentemente
rideterminata tenendo conto di quanto previsto ai sensi del
comma 4, secondo periodo, e del comma 8, secondo periodo,
del presente articolo, nonche' dell'articolo 7-octies.
12. In relazione a future assegnazioni di diritti d'uso
di frequenze radio o di risorse di numerazione, per l'anno
2009 la quota del 20 per cento delle maggiori entrate
conseguenti alle assegnazioni medesime, al netto delle
somme corrisposte dagli operatori come contributi per i
diritti d'uso delle frequenze nonche' degli importi stimati
nei saldi di finanza pubblica, e' riassegnata, entro un
mese dalla data in cui le stesse sono disponibili, ad
appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico per far fronte alle esigenze di
razionalizzazione e sviluppo delle infrastrutture di reti
di comunicazione elettronica, agli oneri amministrativi
relativi alla gestione delle gare di affidamento nonche'
per l'incremento del Fondo per il passaggio al digitale di
cui all'articolo 1, commi 927, 928e 929, della legge 27
dicembre 2006, n. 296.».
- Si riporta il testo dell'articolo 12 del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e
ulteriori interventi urgenti di protezione
civile.»,convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2009, n. 77, come modificato dalla presente legge:
«Art. 12 (Norme di carattere fiscale in materia di
giochi). - 1. Al fine di assicurare maggiori entrate non
inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2009, il Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri
decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto puo':
a) indire nuove lotterie ad estrazione istantanea;
b) adottare ulteriori modalita' di gioco del Lotto,
nonche' dei giochi numerici a totalizzazione nazionale,
inclusa la possibilita' di piu' estrazioni giornaliere;
c) concentrare le estrazioni del Lotto, in forma
automatizzata, anche in una o piu' citta' gia' sedi di
ruota;
d) consentire l'apertura delle tabaccherie anche nei
giorni festivi;
e) disporre l'assegnazione del 65 per cento della
posta di gioco a montepremi, del 5,71 per cento alle
attivita' di gestione, dell'8 per cento come compenso per
l'attivita' dei punti di vendita, del 15 per cento come
entrate erariali sotto forma di imposta unica e del 6,29
per cento a favore dell'UNIRE, relativamente al gioco
istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge
27 dicembre 2006, n. 296;
f) adeguare, nel rispetto dei criteri gia' previsti
dall'ordinamento interno, nonche' delle procedure
comunitarie vigenti in materia, il regolamento emanato con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17
settembre 2007, n. 186, prevedendovi, altresi', la raccolta
a distanza di giochi di sorte a quota fissa e di giochi di
carte organizzati in forma diversa dal torneo,
relativamente ai quali l'aliquota di imposta unica
applicata sulle somme giocate e', per ciascun gioco, pari
al 20 per cento delle somme che, in base al regolamento di
gioco, non risultano restituite al giocatore;
g) relativamente alle scommesse a distanza a quota
fissa con modalita' di interazione diretta tra i singoli
giocatori, stabilire l'aliquota di imposta unica nel 20 per
cento della raccolta, al netto delle somme che, in base al
regolamento di gioco, sono restituite in vincite e rimborsi
al consumatore, disponendo altresi' in cinquanta centesimi
di euro la posta unitaria di gioco. Conseguentemente, a
decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del relativo decreto
dirigenziale all'articolo 4, comma 1, lettera b), numero
3), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e
successive modificazioni, le parole: "e per le scommesse
con modalita' di interazione diretta tra i singoli
giocatori", ovunque ricorrano, e le parole: "e per quelle
con modalita' di interazione diretta tra i singoli
giocatori" sono soppresse;
h) per le scommesse a quota fissa di cui all'articolo
1, comma 88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, disporre
che l'aliquota d'imposta unica sulle giocate, di cui alla
lettera d) del predetto comma, sia pari al 20 per cento
della raccolta al netto delle somme che, in base al
regolamento di gioco, sono restituite in vincite al
consumatore, nonche' la fissazione della posta unitaria di
gioco in 1 euro. Conseguentemente, all'articolo 1, comma
88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nell'alinea, le
parole "introduce con uno o piu' provvedimenti" sono
sostituite dalle seguenti: "disciplina con uno o piu'
provvedimenti" e la lettera b) e' sostituita dalla
seguente: "b) proposizione delle scommesse da parte dei
concessionari di cui alla lettera a) all'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato che valuta l'aderenza della
scommessa proposta ai principi definiti dai provvedimenti
che disciplinano la materia";
i) determinare i poteri di controllo dei
concessionari della rete telematica per la gestione degli
apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonche' l'eventuale
esclusione dalle sanzioni relative alle irregolarita'
riscontrate dai medesimi concessionari, nel rispetto dei
seguenti ulteriori criteri:
1) potere, per i concessionari della rete
telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, di
disporre l'accesso di propri incaricati nei locali
destinati all'esercizio di raccolta di gioco per procedere
ad ispezioni tecniche ed amministrative per la verifica del
corretto esercizio degli apparecchi stessi;
2) obbligo, per i soggetti incaricati delle
attivita' ispettive di cui al numero 1), di segnalare
tempestivamente all'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato e agli organi di polizia le illiceita'
riscontrate, anche qualora esse si riferiscano ad
apparecchi collegati alla rete di altri concessionari;
3) previsione, in relazione agli illeciti accertati
con le procedure di cui ai punti precedenti,
dell'esclusione delle responsabilita' previste
dall'articolo 39-quater, comma 2, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
4) applicabilita' dell'articolo 22 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in relazione alle
somme dovute a qualunque titolo dai responsabili in via
principale o in solido, a norma dell'articolo 39-quater del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. In
tali casi l'iscrizione di ipoteca ed il sequestro
conservativo, di cui al citato articolo 22, sono richiesti
sui beni dell'impresa e sui beni personali
dell'imprenditore individuale o dell'amministratore, se
responsabile e' persona giuridica, ed i medesimi
provvedimenti sono richiesti, altresi', sui beni di ogni
altro soggetto, anche non titolare d'impresa, responsabile
a qualunque titolo;
l) attuare la concreta sperimentazione e l'avvio a
regime di sistemi di gioco costituiti dal controllo remoto
del gioco attraverso videoterminali in ambienti dedicati,
dalla generazione remota e casuale di combinazioni
vincenti, anche numeriche, nonche' dalla restituzione di
vincite ciclicamente non inferiori all'ottantacinque per
cento delle somme giocate, definendo:
1) il prelievo erariale unico applicabile con una
aliquota massima non superiore al 4 per cento delle somme
giocate, con la possibilita' di graduare, nel tempo, le
percentuali di tassazione in modo crescente, per favorire
le fasi di avvio dei nuovi sistemi di gioco;
2) le caratteristiche degli ambienti dedicati,
assicurando che i videoterminali siano collocati in
ambienti destinati esclusivamente ad attivita' di gioco
pubblico, nonche' il rapporto tra loro superficie e numero
di videoterminali;
3) i requisiti dei sistemi di gioco, i giochi
offerti, nonche' le modalita' di verifica della loro
conformita', tramite il partner tecnologico, coerente agli
standard di sicurezza ed affidabilita' vigenti a livello
internazionale;
4) le procedure di autorizzazione dei concessionari
all'installazione, previo versamento di euro 15.000
ciascuno, di videoterminali fino ad un massimo del
quattordici per cento del numero di nulla osta dagli stessi
gia' posseduti. Il versamento di cui al periodo precedente
e' eseguito con due rate di euro 7.500 da versare
rispettivamente entro il 30 ottobre 2009 ed entro il 30
novembre 2010;
5) le modalita' con cui le autorizzazioni
all'installazione dei videoterminali di cui al numero 4)
possono essere cedute tra i soggetti affidatari della
concessione e possono essere prestate in garanzia per
operazioni connesse al finanziamento della loro
acquisizione e delle successive attivita' di installazione;
m) fissare le modalita' con le quali i concessionari
delle scommesse a quota fissa su sport e su altri eventi
offrono propri programmi di avvenimenti personalizzati e
complementari a quello ufficiale, fermo il potere
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di
certificare i relativi esiti, nel rispetto dei seguenti
ulteriori criteri:
1) asseverazione preventiva, da parte
dell'Amministrazione, degli eventi del programma
complementare del concessionario;
2) acquisizione in tempo reale, da parte del
totalizzatore nazionale, degli eventi del programma
complementare e dei loro esiti;
n) stabilire la posta unitaria di gioco e l'importo
minimo per ogni biglietto giocato per le scommesse a quota
fissa su sport e su altri eventi che comunque non possono
essere inferiori ad 1 euro, nonche' il limite della vincita
potenziale per il quale e' consentita l'accettazione di
scommesse che comunque non puo' essere superiore a 50.000
euro;
o) rideterminare, di concerto con il Ministero dello
sviluppo economico, le forme della comunicazione preventiva
di avvio dei concorsi a premio, prevedendosi in ogni caso
che i soggetti che intendono svolgere un concorso a premio
ne danno comunicazione, almeno quindici giorni prima
dell'inizio, al Ministero dello sviluppo economico mediante
compilazione e trasmissione di apposito modulo, dallo
stesso predisposto, esclusivamente secondo le modalita'
telematiche previste dall'articolo 39, comma 13-quater, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
fornendo altresi' il regolamento del concorso, nonche' la
documentazione comprovante l'avvenuto versamento della
cauzione. Conseguentemente, in caso di effettuazione di
concorsi ed operazioni a premio di cui e' vietato lo
svolgimento si applica la sanzione amministrativa da euro
cinquantamila ad euro cinquecentomila. La sanzione e'
raddoppiata nel caso in cui i concorsi e le operazioni a
premio siano continuati quando ne e' stato vietato lo
svolgimento. La sanzione e' altresi' applicabile nei
confronti di tutti i soggetti che in qualunque modo
partecipano all'attivita' distributiva di materiale di
concorsi a premio e di operazioni a premio vietati. Il
Ministero dello sviluppo economico dispone che sia data
notizia al pubblico, a spese del soggetto promotore e
attraverso i mezzi di informazione individuati dal
Ministero stesso, dell'avvenuto svolgimento della
manifestazione vietata;
p) disporre l'attivazione di nuovi giochi di sorte
legati al consumo;
p-bis) disporre, in via sperimentale e fino al 31
dicembre 2010, che, nell'ambito del gioco del bingo,
istituito dal regolamento di cui al decreto del Ministro
delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, le somme giocate
vengano destinate per almeno il 70 per cento a monte premi,
per l'11 per cento a prelievo erariale e per l'1 per cento
a compenso dell'affidatario del controllo centralizzato del
gioco, prevedendo, inoltre, la possibilita' per il
concessionario di versare il prelievo erariale sulle
cartelle di gioco in maniera differita e fino a sessanta
giorni dal ritiro delle stesse, ferma restando la garanzia
della copertura fideiussoria gia' prestata dal
concessionario, eventualmente integrata nel caso in cui la
stessa dovesse risultare incapiente.
2.».
- Si riporta il testo vigente dei commi 7 e 10,
dell'articolo 3, del decreto-legge 30 settembre 2005, n.
203, recante «Misure di contrasto all'evasione fiscale e
disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.»,
convertito, con modificazione, dalla 2 dicembre 2005, n.
248:
«Art. 3 (Disposizioni in materia di servizio nazionale
della riscossione). - 1.- 6. (omissis).
7. La Riscossione S.p.a., previa formulazione di
apposita proposta diretta alle societa' concessionarie del
servizio nazionale della riscossione, puo' acquistare una
quota non inferiore al 51 per cento del capitale sociale di
tali societa' ovvero il ramo d'azienda delle banche che
hanno operato la gestione diretta dell'attivita' di
riscossione, a condizione che il cedente, a sua volta,
acquisti una partecipazione al capitale sociale della
stessa Riscossione S.p.a.; il rapporto proporzionale tra i
prezzi di acquisto determina le percentuali del capitale
sociale della Riscossione S.p.a. da assegnare ai soggetti
cedenti, ferma restando la partecipazione dell'Agenzia
delle entrate e dell'INPS, nelle medesime proporzioni
previste nell'atto costitutivo, in misura non inferiore al
51 per cento. Decorsi ventiquattro mesi dall'acquisto, le
azioni della Riscossione S.p.a. cosi' trasferite ai
predetti soci privati possono essere alienate a terzi, con
diritto di prelazione a favore dei soci pubblici.
8.-9. (omissis).
10. A seguito degli acquisti delle societa'
concessionarie previsti dal comma 7, si trasferisce ai
cedenti l'obbligo di versamento delle somme da
corrispondere a qualunque titolo in conseguenza
dell'attivita' di riscossione svolta fino alla data
dell'acquisto, nonche' di quelle dovute per l'eventuale
adesione alla sanatoria prevista dall'articolo 1, commi 426
e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.».
- Si riporta il testo degli articoli 83 e 90 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.
43, recante «Istituzione del Servizio di riscossione dei
tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti
pubblici, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, legge 4
ottobre 1986, n. 657»:
«Art. 83 (Ammissione o diniego del rimborso). - 1.
L'ufficio dell'amministrazione finanziaria o l'ente che ha
emesso il ruolo e al quale e' stata presentata la domanda
dispone, entro il termine di dodici mesi, il rimborso, per
ciascuna rata iscritta a ruolo, dell'ammontare delle quote
inesigibili che non risultano gia' rimborsate. Il
provvedimento dell'ufficio finanziario contenente la
dichiarazione che le quote ammesse al rimborso non sono
state gia' rimborsate, e' trasmesso all'intendente di
finanza, il quale lo rende esecutorio.
2. L'ufficio finanziario o l'ente impositore, per le
quote di cui non ritiene documentata la inesigibilita',
annota le proprie osservazioni sulla domanda che trasmette
con la relativa documentazione all'intendente di finanza,
restituendone un esemplare al concessionario che puo'
presentare deduzioni e documenti.
3. L'intendente di finanza provvede al rimborso ai
sensi dell'articolo 84. In caso di rigetto della domanda di
rimborso trasmette il provvedimento motivato all'ufficio
finanziario o all'ente impositore, che lo notifica al
concessionario.».
«Art. 90 (Discarico di quote inesigibili). - 1. Le
norme del presente Titolo, ad eccezione degli articoli 84 e
86, si applicano per il discarico delle quote inesigibili
delle entrate affidate in riscossione al concessionario
senza obbligo del non riscosso come riscosso.
2. In caso di diniego del discarico il concessionario
e' tenuto al versamento delle somme di cui non si e'
provveduto al discarico entro dieci giorni dalla notifica
del provvedimento ministeriale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge
15 novembre 1993, n. 453, recante «Disposizioni in materia
di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»,
convertito, con modificazione, dalla legge 14 gennaio 1994,
n. 19:
«Art. 5 (Giudizi di responsabilita'). - 1. Prima di
emettere l'atto di citazione in giudizio, il procuratore
regionale invita il presunto responsabile del danno a
depositare, entro un termine non inferiore a trenta giorni
dalla notifica della comunicazione dell'invito, le proprie
deduzioni ed eventuali documenti. Nello stesso termine il
presunto responsabile puo' chiedere di essere sentito
personalmente. Il procuratore regionale emette l'atto di
citazione in giudizio entro centoventi giorni dalla
scadenza del termine per la presentazione delle deduzioni
da parte del presunto responsabile del danno. Eventuali
proroghe di quest'ultimo termine sono autorizzate dalla
sezione giurisdizionale competente, nella camera di
consiglio a tal fine convocata; la mancata autorizzazione
obbliga il procuratore ad emettere l'atto di citazione
ovvero a disporre l'archiviazione entro i successivi
quarantacinque giorni.
2. Quando ne ricorrano le condizioni, anche
contestualmente all'invito di cui al comma 1, il
procuratore regionale puo' chiedere, al presidente della
sezione competente a conoscere del merito del giudizio, il
sequestro conservativo di beni mobili e immobili del
convenuto, comprese somme e cose allo stesso dovute, nei
limiti di legge.
3. Sulla domanda il presidente della sezione
giurisdizionale regionale provvede con decreto motivato e
procede contestualmente a:
a) fissare l'udienza di comparizione delle parti
innanzi al giudice designato, entro un termine non
superiore a quarantacinque giorni;
b) assegnare al procuratore regionale un termine
perentorio non superiore a trenta giorni per la
notificazione della domanda e del decreto.
4. All'udienza di cui alla lettera a) del comma 3, il
giudice, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i
provvedimenti emanati con il decreto. Nel caso in cui la
notificazione debba effettuarsi all'estero, i termini di
cui al comma 3 sono quadruplicati.
5. Con l'ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia
stata proposta prima dell'inizio della causa di merito,
viene fissato un termine non superiore a sessanta giorni
per il deposito, presso la segreteria della sezione
giurisdizionale regionale, dell'atto di citazione per il
correlativo giudizio di merito. Il termine decorre dalla
data di comunicazione del provvedimento all'ufficio del
procuratore regionale.
6. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 4
dell'articolo 2, il procuratore regionale, nelle
istruttorie di sua competenza, puo' disporre:
a) l'esibizione di documenti, nonche' ispezioni ed
accertamenti diretti presso le pubbliche amministrazioni ed
i terzi contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie
a carico dei bilanci pubblici;
b) il sequestro dei documenti;
c) audizioni personali;
d) perizie e consulenze.
7.
8. Il limite di somma di cui all'articolo 55 del testo
unico delle leggi sulla Corte dei conti, di cui al regio
decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e all'articolo 49 del
regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, e' elevato ad euro
5000 e puo' essere aggiornato, in relazione alle variazioni
dell'indice ISTAT sul costo della vita, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Presidente della Corte dei conti.».
- Si riporta la tabella C della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2010)»:
Tabella C
STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI
LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA
LEGGE FINANZIARA
N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente
tabella riportano il riferimento alla unita' previsionale
di base, con il relativo codice, sotto la quale e'
ricompreso il capitolo.


Parte di provvedimento in formato grafico


- Si riporta il testo dell'articolo 1 comma 2, del
decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, recante
«Disposizioni urgenti in materia di tariffe postali
agevolate per i prodotti editoriali»,convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Agevolazioni tariffarie postali per le
spedizioni di prodotti editoriali). - 1. A decorrere dal 1°
gennaio 2004, le imprese editrici di quotidiani e periodici
iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC)
e le imprese editrici di libri possono usufruire di tariffe
agevolate postali per la spedizione di prodotti editoriali.
Le tariffe agevolate sono determinate, anche in funzione
del rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 3, con
decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, applicando la
tariffa piu' bassa per le spedizioni di stampe periodiche
la cui tiratura per singolo numero non superi le 20.000
copie. Per l'anno 2004, l'entita' dell'agevolazione
tariffaria per i soggetti identificati dal presente decreto
resta quella definita dal decreto del Ministro delle
comunicazioni 13 novembre 2002.
2. Accedono altresi' alle tariffe agevolate le
associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro.
3. Ai fini dell'applicazione del presente decreto per
associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro si
intendono quelle di cui all'articolo 10 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive
modificazioni, le organizzazioni di volontariato di cui
alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive
modificazioni, le organizzazioni non governative
riconosciute ai sensi dell'articolo 28 della legge 26
febbraio 1987, n. 49, le associazioni di promozione sociale
di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, le fondazioni ed
associazioni senza fini di lucro aventi scopi religiosi,
nonche' gli enti ecclesiastici, le associazioni storiche
operanti, per statuto, da almeno cinquanta anni per la
conoscenza, la difesa e la valorizzazione dell'ambiente
naturale, le associazioni riconosciute a carattere
nazionale aventi per oggetto statutario, da piu' di
quaranta anni, lo svolgimento o la promozione di attivita'
di ricerca oncologica e le associazioni dei profughi
istriani, fiumani e dalmati.
3-bis. A decorrere dall'anno 2005, i soggetti aventi
titolo presentano domanda per ogni anno entro il 30
settembre dell'anno precedente.».
- La legge 15 gennaio 1992, n. 21, reca «Legge quadro
per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici
non di linea».
- Si riporta il testo dell'articolo 7-bis, comma 1 del
citato decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33:
«Art. 7-bis (Sospensione dell'efficacia di disposizioni
in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non
di linea). - 1. Nelle more della ridefinizione della
disciplina dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, in
materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di
linea, da effettuare nel rispetto delle competenze
attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle
regioni e agli enti locali, l'efficacia dell'articolo 29,
comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14, e' sospesa fino al 31 marzo 2010.»
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca
«Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali».
- Si riporta il testo dei commi da 343 a 345-quater,
dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2006)»:
«343. Per indennizzare i risparmiatori che, investendo
sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi
finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non
altrimenti risarcito, e' costituito, a decorrere dall'anno
2006, un apposito fondo nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze. Il fondo e'
alimentato con le risorse di cui al comma 345, previo loro
versamento al bilancio dello Stato.
344. Ai benefici di cui al comma 343 sono ammessi anche
i risparmiatori che hanno sofferto il predetto danno in
conseguenza del default dei titoli obbligazionari della
Repubblica argentina.
345. Il fondo e' alimentato dall'importo dei conti
correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti
all'interno del sistema bancario nonche' del comparto
assicurativo e finanziario, definiti con regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze; con lo stesso
regolamento sono altresi' definite le modalita' di
rilevazione dei predetti conti e rapporti.
345-bis. Quota parte del fondo di cui al comma 345,
stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, e' destinata al finanziamento della carta
acquisti, di cui all'articolo 81, comma 32, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, finalizzata
all'acquisto di beni e servizi a favore dei cittadini
residenti che versano in condizione di maggior disagio
economico.
345-ter. Gli importi degli assegni circolari non
riscossi entro il termine di prescrizione del relativo
diritto, di cui all'articolo 84, secondo comma, del regio
decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, entro il 31 marzo di
ogni anno sono comunicati dagli istituti emittenti al
Ministero dell'economia e delle finanze e versati al fondo
di cui al comma 343, entro il 31 maggio dell'anno
successivo a quello in cui scade il termine di
prescrizione. Resta impregiudicato nei confronti del fondo
di diritto del richiedente l'emissione dell'assegno
circolare non riscosso alla restituzione del relativo
importo.
345-quater. Gli importi dovuti ai beneficiari dei
contratti di cui all'articolo 2, comma 1, del codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, che non sono reclamati entro il
termine di prescrizione del relativo diritto, sono devoluti
al fondo di cui al comma 343 entro il 31 maggio dell'anno
successivo a quello in cui scade il termine di
prescrizione. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 14,
comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,
in materia di forme pensionistiche complementari».
- Si riporta il testo del numero 16) del primo comma,
dell'articolo 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione e
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto», come
sostituito dalla presente legge:
«Art. 10 (Operazioni esenti dall'imposta). - Sono
esenti dall'imposta:
1.-15. (omissis);
16) le prestazioni del servizio postale universale,
nonche' le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a
queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad
assicurarne l'esecuzione
(omissis).».
- Si riporta il testo del comma 23-novies dell'articolo
1 del citato decreto-legge 194 del 2009, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1 (Proroga di termini tributari, nonche' in
materia economico-finanziaria). - (omissis).
23-novies. L'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, come rideterminata dalla Tabella C della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, e' incrementata di
2.000.000 di euro per l'anno 2010 e di 9.300.000 euro a
decorrere dall'anno 2011.
(omissis).».
- La legge 8 aprile 2010, n. 55, reca «Disposizioni
concernenti la commercializzazione di prodotti tessili,
della pelletteria e calzaturieri».
- Si riporta il testo dell'articolo 14, del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante «Attuazione
della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di
finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione», come
modificato dalla presente legge:
«Art. 14 (Altri soggetti). - 1. Ai fini del presente
decreto per «altri soggetti» si intendono gli operatori che
svolgono le attivita' di seguito elencate, il cui esercizio
resta subordinato al possesso delle licenze,
autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla
preventiva dichiarazione di inizio attivita'
specificatamente richieste dalla norme a fianco di esse
riportate:
a) recupero di crediti per conto terzi, in presenza
della licenza di cui all'articolo 115 del TULPS;
b) custodia e trasporto di denaro contante e di
titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in
presenza della licenza di cui all'articolo 134 del TULPS;
c) trasporto di denaro contante, titoli o valori
senza l'impiego di guardie particolari giurate, in presenza
dell'iscrizione nell'albo delle persone fisiche e
giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto
di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298;
d) gestione di case da gioco, in presenza delle
autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore, nonche' al
requisito di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge
30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30;
e) offerta, attraverso la rete internet e altre reti
telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse
con vincite in denaro, con esclusione del lotto, delle
lotterie ad estrazione istantanea o ad estrazione differita
e concorsi pronostici, in presenza o in assenza delle
autorizzazioni concesse dal Ministero dell'economia e delle
finanze -Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai
sensi dell'articolo 1, comma 539, della legge 23 dicembre
2005, n. 266;
e-bis) offerta di giochi o scommesse con vincite in
denaro, con esclusione del lotto, delle lotterie ad
estrazione istantanea o ad estrazione differita e concorsi
pronostici, su rete fisica, da parte di soggetti in
possesso delle concessioni rilasciate dal Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato.
f) agenzia di affari in mediazione immobiliare, in
presenza dell'iscrizione nell'apposita sezione del ruolo
istituito presso la camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, ai sensi della legge 3 febbraio
1989, n. 39.».
- Si riporta il testo del comma 1, lettera a),
dell'articolo 16, del citato decreto-legge n. 78 del 2009:
«Art. 16 (Flussi finanziari). - 1. Alle minori entrate
e alle maggiori spese derivanti dall'articolo 5,
dall'articolo 7, dall'articolo 19, comma 4, dall'articolo
24, commi 74 e 76, e dall'articolo 25, commi 1, 2 e 3, pari
complessivamente a 1.334,7 milioni di euro per l'anno 2009,
a 2.141,5 milioni di euro per l'anno 2010, a 2.469 milioni
di euro per l'anno 2011, a 336 milioni di euro per l'anno
2012, a 275 milioni di euro per l'anno 2013, a 315 milioni
di euro per l'anno 2014, a 478 milioni di euro per l'anno
2015, a 652 milioni di euro per l'anno 2016 e a 360 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede:
a) mediante utilizzo di quota parte delle maggiori
entrate recate dall'articolo 5, dall'articolo 12, commi 1 e
2, dall'articolo 13, dall'articolo 14, dall'articolo 15,
commi 2 e 7, dall'articolo 21e dall'articolo 25, commi 2 e
3, pari a 1.184,4 milioni di euro per l'anno 2009, a
1.534,4 milioni di euro per l'anno 2010, a 1.371,9 milioni
di euro per l'anno 2011, a 336 milioni di euro per l'anno
2012, a 275 milioni di euro per l'anno 2013, a 315 milioni
di euro per l'anno 2014, a 478 milioni di euro per l'anno
2015, a 652 milioni di euro per l'anno 2016 e a 360 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2017;
(omissis).».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
20 gennaio 2006, reca la «Definizione della modalita' di
destinazione della quota pari al cinque per mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, in base
alla scelta del contribuente, per finalita' di
volontariato, ricerca scientifica e dell'universita',
ricerca sanitaria e attivita' sociali svolte dal comune di
residenza».
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, recante«Riordino della
disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale»:
«Art. 10 (Organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale). - 1. Sono organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le
fondazioni, le societa' cooperative e gli altri enti di
carattere privato, con o senza personalita' giuridica, i
cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma
dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o
registrata, prevedono espressamente:
a) lo svolgimento di attivita' in uno o piu' dei
seguenti settori:
1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
2) assistenza sanitaria;
3) beneficenza;
4) istruzione;
5) formazione;
6) sport dilettantistico;
7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose
d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno
1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409;
8) tutela e valorizzazione della natura e
dell'ambiente, con esclusione dell'attivita', esercitata
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
9) promozione della cultura e dell'arte;
10) tutela dei diritti civili;
11) ricerca scientifica di particolare interesse
sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse
affidata ad universita', enti di ricerca ed altre
fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e
secondo modalita' da definire con apposito regolamento
governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400;
b) l'esclusivo perseguimento di finalita' di
solidarieta' sociale;
c) il divieto di svolgere attivita' diverse da quelle
menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse
direttamente connesse;
d) il divieto di distribuire, anche in modo
indiretto, utili e avanzi di gestione nonche' fondi,
riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a
meno che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte per legge o siano effettuate a favore di altre
ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte
della medesima ed unitaria struttura;
e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di
gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali
e di quelle ad esse direttamente connesse;
f) l'obbligo di devolvere il patrimonio
dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per
qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale o a fini di pubblica utilita', sentito
l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge;
g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto
annuale;
h) disciplina uniforme del rapporto associativo e
delle modalita' associative volte a garantire
l'effettivita' del rapporto medesimo, escludendo
espressamente la temporaneita' della partecipazione alla
vita associativa e prevedendo per gli associati o
partecipanti maggiori d'eta' il diritto di voto per
l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei
regolamenti e per la nomina degli organi direttivi
dell'associazione;
i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia
segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della
locuzione "organizzazione non lucrativa di utilita'
sociale" o dell'acronimo "ONLUS".
2. Si intende che vengono perseguite finalita' di
solidarieta' sociale quando le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi relative alle attivita' statutarie
nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione,
della formazione, dello sport dilettantistico, della
promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei
diritti civili non sono rese nei confronti di soci,
associati o partecipanti, nonche' degli altri soggetti
indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad
arrecare benefici a:
a) persone svantaggiate in ragione di condizioni
fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
b) componenti collettivita' estere, limitatamente
agli aiuti umanitari.
2-bis. Si considera attivita' di beneficenza, ai sensi
del comma 1, lettera a), numero 3), anche la concessione di
erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme
provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni
appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di
lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al
medesimo comma 1, lettera a), per la realizzazione diretta
di progetti di utilita' sociale.
3. Le finalita' di solidarieta' sociale s'intendono
realizzate anche quando tra i beneficiari delle attivita'
statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci,
associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla
lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nelle
condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del comma
2.
4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e
3, si considerano comunque inerenti a finalita' di
solidarieta' sociale le attivita' statutarie istituzionali
svolte nei settori della assistenza sociale e
sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione
e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico
di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le
biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, della tutela e
valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione
dell'attivita', esercitata abitualmente, di raccolta e
riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di
cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, della ricerca scientifica di particolare interesse
sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse
affidate ad universita', enti di ricerca ed altre
fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e
secondo modalita' da definire con apposito regolamento
governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, nonche' le attivita' di promozione
della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti
apporti economici da parte dell'amministrazione centrale
dello Stato.
5. Si considerano direttamente connesse a quelle
istituzionali le attivita' statutarie di assistenza
sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico,
promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti
civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma
1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni previste
ai commi 2 e 3, nonche' le attivita' accessorie per natura
a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative
delle stesse. L'esercizio delle attivita' connesse e'
consentito a condizione che, in ciascun esercizio e
nell'ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera
a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a
quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino
il 66 per cento delle spese complessive
dell'organizzazione.
6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta
di utili o di avanzi di gestione:
a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a
soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti
gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a
qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano
parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a
favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo
grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonche'
alle societa' da questi direttamente o indirettamente
controllate o collegate, effettuate a condizioni piu'
favorevoli in ragione della loro qualita'. Sono fatti
salvi, nel caso delle attivita' svolte nei settori di cui
ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi
accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti
che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari,
aventi significato puramente onorifico e valore economico
modico;
b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi
che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al
loro valore normale;
c) la corresponsione ai componenti gli organi
amministrativi e di controllo di emolumenti individuali
annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto
del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e
dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla
legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e
integrazioni, per il presidente del collegio sindacale
delle societa' per azioni;
d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche
e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi
passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie,
superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di
salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a
quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le
medesime qualifiche.
7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1
non si applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle
lettere h) ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli
enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali
lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.
8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto
della loro struttura e delle loro finalita', gli organismi
di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266,
iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni
non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26
febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui alla
legge 8 novembre 1991, n. 381, nonche' i consorzi di cui
all'articolo 8 della predetta legge n. 381 del 1991 che
abbiano la base sociale formata per il cento per cento da
cooperative sociali. Sono fatte salve le previsioni di
maggior favore relative agli organismi di volontariato,
alle organizzazioni non governative e alle cooperative
sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266
del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.
9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose
con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese
e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli
enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della
legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalita'
assistenziali siano riconosciute dal Ministero
dell'interno, sono considerati ONLUS limitatamente
all'esercizio delle attivita' elencate alla lettera a) del
comma 1; fatta eccezione per la prescrizione di cui alla
lettera c) del comma 1, agli stessi enti e associazioni si
applicano le disposizioni anche agevolative del presente
decreto, a condizione che per tali attivita' siano tenute
separatamente le scritture contabili previste all'articolo
20-bis del decreto del Presidente delle Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 25, comma
1.
10. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti
pubblici, le societa' commerciali diverse da quelle
cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge 30
luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici, le
organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di
lavoro e le associazioni di categoria.».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 7 della
legge 7 dicembre 2000, n. 383, recante «Disciplina delle
associazioni di promozione sociale»:
«Art. 7 (Registri). - 1. Presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari
sociali e' istituito un registro nazionale al quale possono
iscriversi, ai fini dell'applicazione della presente legge,
le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale
in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, costituite
ed operanti da almeno un anno. Alla tenuta del registro si
provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e
strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.
2. Per associazioni di promozione sociale a carattere
nazionale si intendono quelle che svolgono attivita' in
almeno cinque regioni ed in almeno venti province del
territorio nazionale.
3. L'iscrizione nel registro nazionale delle
associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di
automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi
livelli di organizzazione territoriale e dei circoli
affiliati, mantenendo a tali soggetti i benefici connessi
alla iscrizione nei registri di cui al comma 4.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano istituiscono, rispettivamente, registri su scala
regionale e provinciale, cui possono iscriversi tutte le
associazioni in possesso dei requisiti di cui all'articolo
2, che svolgono attivita', rispettivamente, in ambito
regionale o provinciale.».
- La legge 20 maggio 1985, n. 222, reca «Disposizioni
sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il
sostentamento del clero cattolico in servizio nelle
diocesi».
- Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
16 aprile 2009, reca «Modalita' di ammissione delle
associazioni sportive dilettantistiche al riparto di una
quota pari al 5 per mille dell'IRPEF.».
- Si riporta il testo del comma 1234 dell'articolo 1
della citata legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria
2007), come modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - 1.-1233. (omissis).
1234. Per l'anno finanziario 2007, fermo quanto gia'
dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito
delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille
dell'imposta stessa e' destinata in base alla scelta del
contribuente alle seguenti finalita':
a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale di cui all'articolo 10 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive
modificazioni, nonche' delle associazioni di promozione
sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e
provinciali, previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4,
della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni
riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo
10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre
1997, n. 460, nonche' delle fondazioni nazionali di
carattere culturale e delle fondazioni riconosciute che
operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.
460;
b) finanziamento agli enti della ricerca scientifica
e dell'universita';
c) finanziamento agli enti della ricerca sanitaria.
1235.-1364. (omissis).».
- Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 3 della
citata legge n. 244 del 2007, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 3 (Disposizioni in materia di: Fondi da
ripartire; Contenimento e razionalizzazione delle spese



 
(continuazione)



valide per tutte le missioni; Pubblico impiego; Norme
finali). - 1.-4. (omissis).
5. Per l'anno finanziario 2008, fermo quanto gia'
dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito
delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille
dell'imposta netta, diminuita del credito d'imposta per
redditi prodotti all'estero e degli altri crediti d'imposta
spettanti, e' destinata, nel limite dell'importo di cui al
comma 8, in base alla scelta del contribuente, alle
seguenti finalita':
a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale di cui all'articolo 10 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive
modificazioni, nonche' delle associazioni di promozione
sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e
provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4,
della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni
riconosciute che senza scopo di lucro operano in via
esclusiva o prevalente nei settori di cui all'articolo 10,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre
1997, n. 460, nonche' delle fondazioni nazionali di
carattere culturale e delle altre fondazioni riconosciute
che senza scopo di lucro operano in via esclusiva o
prevalente nei settori di cui all'articolo 10, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.
460;
b) finanziamento agli enti della ricerca scientifica
e dell'universita';
c) finanziamento agli enti della ricerca sanitaria;
c-bis) sostegno alle associazioni sportive
dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a
norma di legge.
6.-164. (omissis).».



 
Art. 3
Deflazione del contenzioso
e razionalizzazione della riscossione

1. Al fine di potenziare il contrasto all'evasione concentrando e razionalizzando le risorse dell'Amministrazione finanziaria, si dispone quanto segue per deflazionare e semplificare il contenzioso tributario in essere e accelerarne la riscossione:
a) all'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole: «a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile» sono sostituite dalle seguenti: «a norma dell'articolo 16» e, dopo le parole: «dell'originale notificato,», sono inserite le seguenti: «ovvero copia autentica della sentenza consegnata o spedita per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale unitamente all'avviso di ricevimento»;
b) all'articolo 48, comma 3, del predetto decreto legislativo, dopo le parole: «previa prestazione» sono inserite le seguenti: «, se l'importo delle rate successive alla prima e' superiore a 50.000 euro,» e, coerentemente, all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dopo le parole: «e per il versamento di tali somme» sono inserite le seguenti: «, se superiori a 50.000 euro,»;
c) il comma 2 dell'articolo 52 del predetto decreto legislativo e' abrogato.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, relative alle sentenze delle commissioni tributarie regionali, si intendono applicabili alle decisioni della Commissione tributaria centrale.
(( 2-bis. Al fine di contenere la durata dei processi tributari nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della predetta Convenzione, le controversie tributarie pendenti che originano da ricorsi iscritti a ruolo nel primo grado, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, da oltre dieci anni, per le quali risulti soccombente l'Amministrazione finanziaria dello Stato nei primi due gradi di giudizio, sono definite con le seguenti modalita':
a) le controversie tributarie pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale, con esclusione di quelle aventi ad oggetto istanze di rimborso, sono automaticamente definite con decreto assunto dal presidente del collegio o da altro componente delegato. Il compenso in misura variabile previsto per i componenti della Commissione tributaria centrale e' riconosciuto solo nei confronti dell'estensore del provvedimento di definizione. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria stabilisce i carichi di lavoro minimi per garantire che l'attivita' delle sezioni di cui all'articolo 1, comma 351, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sia esaurita entro il 31 dicembre 2012; il mancato rispetto dei predetti carichi e' motivo di decadenza dall'incarico. Entro il 30 settembre 2010 il predetto Consiglio provvede alle eventuali applicazioni alle citate sezioni, su domanda da presentare al medesimo Consiglio entro il 31 luglio 2010, anche dei presidenti di sezione, dei vice presidenti di sezione e dei componenti delle commissioni tributarie provinciali istituite nelle sedi delle sezioni stesse;
b) le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione possono essere estinte con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e contestuale rinuncia ad ogni eventuale pretesa di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89. A tal fine, il contribuente puo' presentare apposita istanza alla competente segreteria o cancelleria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con attestazione del relativo pagamento. I procedimenti di cui alla presente lettera restano sospesi fino alla scadenza del termine di cui al secondo periodo e sono definiti con compensazione integrale delle spese del processo. In ogni caso non si fa luogo a rimborso. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, affluiscono al fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per essere destinate alle esigenze di finanziamento delle missioni internazionali di pace.
2-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'agente della riscossione non puo' iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, se l'importo complessivo del credito per cui procede e' inferiore complessivamente ad 8.000 euro. ))

3. In caso di crisi di societa' di riscossione delle entrate degli enti locali, le societa' che, singolarmente ovvero appartenendo ad un medesimo gruppo di imprese, hanno esercitato le funzioni di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per conto di non meno di cinquanta enti locali e che siano cancellate, con deliberazione ancorche' non dotata di definitivita', dall'albo di cui all'articolo 53 del predetto decreto legislativo n. 446 del 1997 ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289, sono ammesse di diritto, su domanda della societa' ovvero della societa' capogruppo, alle procedure di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39. Sono altresi' ammesse di diritto a tali procedure, anche in assenza di domanda, le predette societa' per le quali venga dichiarato dal tribunale lo stato di insolvenza. In tali casi il commissario e' nominato dal Ministro dello sviluppo economico, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. L'ammissione alle procedure, fino all'esaurimento delle stesse, comporta la persistenza nei riguardi delle predette societa' delle convenzioni vigenti con gli enti locali immediatamente prima della data di cancellazione dall'albo di cui al citato articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, ferme in ogni caso le riaggiudicazioni eventualmente effettuate nel frattempo con gara, nonche' dei poteri, anche di riscossione, di cui le predette societa' disponevano anteriormente alla medesima data di cancellazione. (( Sono comunque fatte salve le disdette, le revoche o le risoluzioni degli affidamenti o delle convenzioni gia' intervenute, o che interverranno nel corso della procedura, per cause diverse dalla cancellazione delle medesime societa' dall'albo di cui al citato articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997. )) Su istanza degli enti locali, creditori di somme dovute in adempimento delle predette convenzioni, il commissario puo' certificare, secondo modalita' e termini di attuazione stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire all'ente locale la cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. (( Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, possono essere corrispondentemente ridefiniti i termini di approvazione dei bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, nonche' del rendiconto. )) I regolamenti emanati in attuazione dell'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997 sono aggiornati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto prevedendo, fra l'altro, i requisiti per l'iscrizione all'albo di cui al medesimo articolo, in particolare quelli tecnico-finanziari, di onorabilita', professionalita' e di assenza di cause di incompatibilita', che sono disciplinati graduandoli in funzione delle dimensioni e della natura, pubblica o privata, del soggetto che chiede l'iscrizione, del numero degli enti locali per conto dei quali il medesimo soggetto, singolarmente ovvero in gruppo di imprese, svolge le funzioni di cui all'articolo 52 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997, nonche' dell'eventuale sospensione, cancellazione o decadenza dall'albo in precedenza disposta nei riguardi di tale soggetto. (( Gli amministratori delle societa' ammesse, secondo le disposizioni di cui al presente comma, alle procedure di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, non possono esercitare le funzioni di amministratore e di revisore di societa' di riscossione di tributi per un periodo di dieci anni.
3-bis. All'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «costituisce titolo esecutivo» sono inserite le seguenti: «, fatto salvo il diritto del debitore di dimostrare, con apposita documentazione rilasciata ai sensi del comma 1-bis, l'avvenuto pagamento delle somme dovute ovvero lo sgravio totale riconosciuto dall'ente creditore»;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. I pagamenti delle somme dovute all'ente creditore ovvero il riconoscimento dello sgravio da parte dell'ente creditore, effettuati in una data successiva a quella di iscrizione a ruolo, devono essere tempestivamente comunicati dall'ente creditore al concessionario della riscossione. L'ente creditore rilascia al debitore, in triplice copia, una dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento ovvero lo sgravio totale riconosciuto; la dichiarazione e' opponibile al concessionario.
1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis ed e' approvato il modello di dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento o lo sgravio totale. La dichiarazione deve essere rilasciata dall'ente creditore in triplice copia.
1-quater. Nei casi di opposizione all'attivita' di riscossione di cui al comma 1-bis, il concessionario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'attivita' di riscossione qualora l'ente creditore non abbia inviato la comunicazione dell'avvenuto pagamento o dello sgravio totale riconosciuto al debitore». ))




Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 38, 48 e 52 del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante
«Disposizioni sul processo tributario in attuazione della
delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30
dicembre 1991, n. 413», come modificati dalla presente
legge:
«Art. 38 (Richiesta di copie e notificazione della
sentenza). - 1. Ciascuna parte puo' richiedere alla
segreteria copie autentiche della sentenza e la segreteria
e' tenuta a rilasciarle entro cinque giorni dalla
richiesta, previa corresponsione delle spese.
2. Le parti hanno l'onere di provvedere direttamente
alla notificazione della sentenza alle altre parti a norma
dell'articolo 16 depositando, nei successivi trenta giorni,
l'originale o copia autentica dell'originale notificato,
ovvero copia autentica della sentenza consegnata o spedita
per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della
spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale
unitamente all'avviso di ricevimento nella segreteria, che
ne rilascia ricevuta e l'inserisce nel fascicolo d'ufficio.
3. Se nessuna delle parti provvede alla notificazione
della sentenza, si applica l'articolo 327, comma 1, del
codice di procedura civile. Tale disposizione non si
applica se la parte non costituita dimostri di non avere
avuto conoscenza del processo per nullita' della
notificazione del ricorso e della comunicazione dell'avviso
di fissazione d'udienza.».
«Art. 48 (Conciliazione giudiziale). - 1. Ciascuna
delle parti con l'istanza prevista dall'articolo 33, puo'
proporre all'altra parte la conciliazione totale o parziale
della controversia.
2. La conciliazione puo' aver luogo solo davanti alla
commissione provinciale e non oltre la prima udienza, nella
quale il tentativo di conciliazione puo' essere esperito
d'ufficio anche dalla commissione.
3. Se la conciliazione ha luogo, viene redatto apposito
processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute a
titolo d'imposta, di sanzioni e di interessi. Il processo
verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme
dovute mediante versamento diretto in un'unica soluzione
ovvero in forma rateale, in un massimo di otto rate
trimestrali di pari importo, ovvero in un massimo di dodici
rate trimestrali se le somme dovute superano i cento
milioni di lire, previa prestazione, se l'importo delle
rate successive alla prima e' superiore a 50.000 euro, di
idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o
fideiussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di
garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli
elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni. La conciliazione si perfeziona con il
versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di
redazione del processo verbale, dell'intero importo dovuto
ovvero della prima rata e con la prestazione della predetta
garanzia sull'importo delle rate successive, comprensivo
degli interessi al saggio legale calcolati con riferimento
alla stessa data, e per il periodo di rateazione di detto
importo aumentato di un anno. Per le modalita' di
versamento si applica l'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 592. Le
predette modalita' possono essere modificate con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro.
3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola
delle rate successive, se il garante non versa l'importo
garantito entro trenta giorni dalla notificazione di
apposito invito, contenente l'indicazione delle somme
dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della
pretesa, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate
provvede all'iscrizione a ruolo delle predette somme a
carico del contribuente e dello stesso garante.
4. Qualora una delle parti abbia proposto la
conciliazione e la stessa non abbia luogo nel corso della
prima udienza, la commissione puo' assegnare un termine non
superiore a sessanta giorni, per la formazione di una
proposta ai sensi del comma 5.
5. L'ufficio puo', sino alla data di trattazione in
camera di consiglio, ovvero fino alla discussione in
pubblica udienza, depositare una proposta di conciliazione
alla quale l'altra parte abbia previamente aderito. Se
l'istanza e' presentata prima della fissazione della data
di trattazione, il presidente della commissione, se ravvisa
la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di
ammissibilita', dichiara con decreto l'estinzione del
giudizio. La proposta di conciliazione ed il decreto
tengono luogo del processo verbale di cui al comma 3. Il
decreto e' comunicato alle parti ed il versamento
dell'intero importo o della prima rata deve essere
effettuato entro venti giorni dalla data della
comunicazione. Nell'ipotesi in cui la conciliazione non sia
ritenuta ammissibile il presidente della commissione fissa
la trattazione della controversia. Il provvedimento del
presidente e' depositato in segreteria entro dieci giorni
dalla data di presentazione della proposta.
6. In caso di avvenuta conciliazione le sanzioni
amministrative si applicano nella misura di un terzo delle
somme irrogabili in rapporto dell'ammontare del tributo
risultante dalla conciliazione medesima. In ogni caso la
misura delle sanzioni non puo' essere inferiore ad un terzo
dei minimi edittali previsti per le violazioni piu' gravi
relative a ciascun tributo.».
«Art. 52 (Giudice competente e legittimazione ad
appellare). - 1. La sentenza della commissione provinciale
puo' essere appellata alla commissione regionale competente
a norma dell'articolo 4, comma 2.
2. (abrogato).».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 8 del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, recante
«Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di
conciliazione giudiziale», come modificato dalla presente
legge:
«Art. 8 (Adempimenti successivi). - 1. (omissis).
2. Le somme dovute possono essere versate anche
ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari
importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le
somme dovute superano i cento milioni di lire. L'importo
della prima rata e' versato entro il termine indicato nel
comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli
interessi al saggio legale, calcolati dalla data di
perfezionamento dell'atto di adesione, e per il versamento
di tali somme, se superiori a 50.000 euro, il contribuente
e' tenuto a prestare idonea garanzia mediante polizza
fideiussoria o fideiussione bancaria ovvero rilasciata dai
consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti
negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni, per il periodo di rateazione del
detto importo, aumentato di un anno.
3.-4.(omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 68 del citato
decreto legislativo n. 546 del 1992:
«Art. 68 (Pagamento del tributo in pendenza del
processo). - 1. Anche in deroga a quanto previsto nelle
singole leggi d'imposta, nei casi in cui e' prevista la
riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio
davanti alle commissioni, il tributo, con i relativi
interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato:
a) per i due terzi, dopo la sentenza della
commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso;
b) per l'ammontare risultante dalla sentenza della
commissione tributaria provinciale, e comunque non oltre i
due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso;
c) per il residuo ammontare determinato nella
sentenza della commissione tributaria regionale.
Per le ipotesi indicate nelle precedenti lettere a), b)
e c) gli importi da versare vanno in ogni caso diminuiti di
quanto gia' corrisposto.
2. Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto
in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza
della commissione tributaria provinciale, con i relativi
interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere
rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla
notificazione della sentenza.
3. Le imposte suppletive debbono essere corrisposte
dopo l'ultima sentenza non impugnata o impugnabile solo con
ricorso in cassazione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6 della legge 4
agosto 1955, n. 848, recante «Ratifica ed esecuzione della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle liberta' fondamentali firmata a Roma il 4 novembre
1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa,
firmato a Parigi il 20 marzo 1952»:
«Art. 6 (Diritto ad un processo equo). - 1. Ogni
persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un
termine ragionevole, davanti ad un tribunale indipendente e
imparziale e costituito per legge, che decide sia in ordine
alla controversia sui suoi diritti e obblighi di natura
civile, sia sul fondamento di ogni accusa in materia penale
derivata contro di lei. La sentenza deve essere resa
pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza puo' essere
vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte
del processo nell'interesse della morale, dell'ordine
pubblico o della sicurezza nazionale in una societa'
democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o
la tutela della vita privata delle parti in causa, nella
misura ritenuta strettamente necessaria dal tribunale
quando, in speciali circostanze, la pubblicita' potrebbe
pregiudicare gli interessi della giustizia.
2. Ogni persona accusata di un reato si presume
innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata
legalmente accertata.
3. Ogni accusato ha diritto soprattutto a:
a) essere informato, nel piu' breve tempo possibile, in
una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della
natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico;
b) disporre del tempo e dei mezzi necessari per
preparare la sua difesa;
c) difendersi personalmente o con l'assistenza di un
difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per pagare
un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un
avvocato d'ufficio, quando lo esigono gli interessi della
giustizia;
d) interrogare o far interrogare i testimoni a carico
ed ottenere la citazione e l'interrogatorio dei testimoni a
discarico a pari condizioni dei testimoni a carico;
e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se
non comprende o non parla la lingua usata nell'udienza.
- Si riporta il testo del comma 351 dell'articolo 1
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante: «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato» (legge finanziaria 2008):
«351. Allo scopo di ridurre le spese a carico del
bilancio dello Stato e di giungere ad una rapida
definizione delle controversie pendenti presso la
Commissione tributaria centrale, a decorrere dal 1° maggio
2008, il numero delle sezioni della predetta Commissione e'
ridotto a 21; le predette sezioni hanno sede presso
ciascuna commissione tributaria regionale avente sede nel
capoluogo di ogni regione e presso le commissioni
tributarie di secondo grado di Trento e di Bolzano. A tali
sezioni sono applicati come componenti, su domanda da
presentare al Consiglio di presidenza della giustizia
tributaria entro il 31 gennaio 2008, i presidenti di
sezione, i vice presidenti di sezione e i componenti delle
commissioni tributarie regionali istituite nelle stesse
sedi. In difetto di domande, il Consiglio di presidenza
della giustizia tributaria provvede d'ufficio entro il 31
marzo 2008. Qualora un componente della Commissione
tributaria centrale sia assegnato ad una delle sezioni di
cui al primo periodo, ne assume la presidenza. Le funzioni
di segreteria sono svolte dal personale di segreteria delle
commissioni tributarie regionali e delle commissioni di
secondo grado di Trento e di Bolzano. I presidenti di
sezione ed i componenti della Commissione tributaria
centrale, nonche' il personale di segreteria, sono
assegnati, anche in soprannumero rispetto a quanto previsto
dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 636, su domanda da presentare,
rispettivamente, al Consiglio di presidenza della giustizia
tributaria ed al Dipartimento per le politiche fiscali
entro il 31 gennaio 2008, a una delle sezioni di cui al
primo periodo. Ai presidenti di sezione, ai componenti e al
personale di segreteria della Commissione tributaria
centrale trasferiti di sede ai sensi del periodo precedente
non spetta il trattamento di missione».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 16
della legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante: «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato» (legge finanziaria 2003):
«Art. 16 (Chiusura delle liti fiscali pendenti). -
1.-2. (omissis).
3. Ai fini del presente articolo si intende:
a) per lite pendente, quella in cui e' parte
l'Amministrazione finanziaria dello Stato avente ad oggetto
avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle
sanzioni e ogni altro atto di imposizione, per i quali alla
data di entrata in vigore della presente legge, e' stato
proposto l'atto introduttivo del giudizio, nonche' quella
per la quale l'atto introduttivo sia stato dichiarato
inammissibile con pronuncia non passata in giudicato. Si
intende, comunque, pendente la lite per la quale, alla data
del 29 settembre 2002, non sia intervenuta sentenza passata
in giudicato;
b) per lite autonoma, quella relativa a ciascuno
degli atti indicati alla lettera a)e comunque quella
relativa all'imposta sull'incremento del valore degli
immobili;
c) per valore della lite, da assumere a base del
calcolo per la definizione, l'importo dell'imposta che ha
formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto
degli interessi, delle indennita' di mora e delle eventuali
sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con
separato provvedimento; in caso di liti relative alla
irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle
stesse si tiene conto ai fini del valore della lite; il
valore della lite e' determinato con riferimento a ciascun
atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal
numero di soggetti interessati e dai tributi in esso
indicati.
4.-10. (omissis).».
- La legge 24 marzo 2001, n. 89, reca «Previsione di
equa riparazione in caso di violazione del termine
ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del
codice di procedura civile».
- Per il testo dell'articolo 7-quinquies del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, si veda nei
riferimenti normativi all'articolo 2.
- Si riporta il testo dell'articolo 77 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e
successive modificazioni recante: «Disposizioni sulla
riscossione delle imposte sul reddito»:
«Art. 77 (Iscrizione di ipoteca). - 1. Decorso
inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il
ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli
immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari
al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si
procede.
2. Se l'importo complessivo del credito per cui si
procede non supera il cinque per cento del valore
dell'immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a
norma dell'articolo 79, il concessionario, prima di
procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi
sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato
estinto, il concessionario procede all'espropriazione.».
- Si riporta il testo degli articoli 52 e 53 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante:
«Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e
delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino
della disciplina dei tributi locali»:
«Art. 52 (Potesta' regolamentare generale delle
province e dei comuni). - 1. Le province ed i comuni
possono disciplinare con regolamento le proprie entrate,
anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili,
dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non
regolamentato si applicano le disposizioni di legge
vigenti.
2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del
comune e della provincia non oltre il termine di
approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto
prima del 1° gennaio dell'anno successivo. I regolamenti
sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla
relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle
finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono
divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso
nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto dei Ministeri delle
finanze e della giustizia e' definito il modello al quale i
comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via
telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle
entrate tributarie, nonche' di ogni altra deliberazione
concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di
tributi.
3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i
regolamenti sono adottati in conformita' alle disposizioni
dello statuto e delle relative norme di attuazione.
4. Il Ministero delle finanze puo' impugnare i
regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di
legittimita' avanti gli organi di giustizia amministrativa.
5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e
alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono
informati ai seguenti criteri:
a) l'accertamento dei tributi puo' essere effettuato
dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli
articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche
disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi
e di tutte le entrate, le relative attivita' sono affidate,
nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle
procedure vigenti in materia di affidamento della gestione
dei servizi pubblici locali, a:
1) i soggetti iscritti nell'albo di cui
all'articolo 53, comma 1;
2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un
Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate
attivita', i quali devono presentare una certificazione
rilasciata dalla competente autorita' del loro Stato di
stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di
requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa
italiana di settore;
3) la societa' a capitale interamente pubblico, di
cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni, mediante convenzione, a
condizione: che l'ente titolare del capitale sociale
eserciti sulla societa' un controllo analogo a quello
esercitato sui propri servizi; che la societa' realizzi la
parte piu' importante della propria attivita' con l'ente
che la controlla; che svolga la propria attivita' solo
nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la
controlla;
4) le societa' di cui all'articolo 113, comma 5,
lettera b), del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui
all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci
privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei
principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e
2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento
dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e
delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza
pubblica;
c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b)
non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;
d) il visto di esecutivita' sui ruoli per la
riscossione dei tributi e delle altre entrate e' apposto,
in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile
della relativa gestione.».
«Art. 53 (Albo per l'accertamento e riscossione delle
entrate degli enti locali). - 1. Presso il Ministero delle
finanze e' istituito l'albo dei soggetti privati abilitati
ad effettuare attivita' di liquidazione e di accertamento
dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre
entrate delle province e dei comuni.
2. L'esame delle domande di iscrizione, la revisione
periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo, la
revoca e la decadenza della gestione sono effettuate da una
apposita commissione in cui sia prevista una adeguata
rappresentanza dell'ANCI e dell'UPI.
3. Con decreti del Ministro delle finanze, da emanare
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, tenuto conto delle esigenze di trasparenza e
di tutela del pubblico interesse, sentita la conferenza
Stato-citta', sono definiti le condizioni ed i requisiti
per l'iscrizione nell'albo, al fine di assicurare il
possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari, la
sussistenza di sufficienti requisiti morali e l'assenza di
cause di incompatibilita' da parte degli iscritti, ed
emanate disposizioni in ordine alla composizione, al
funzionamento e alla durata in carica dei componenti della
commissione di cui al comma 2, alla tenuta dell'albo, alle
modalita' per l'iscrizione e la verifica dei presupposti
per la sospensione e la cancellazione dall'albo nonche' ai
casi di revoca e decadenza della gestione. Per i soggetti
affidatari di servizi di liquidazione, accertamento e
riscossione di tributi e altre entrate degli enti locali,
che svolgano i predetti servizi almeno dal 1° gennaio 1997,
puo' essere stabilito un periodo transitorio, non superiore
a due anni, per l'adeguamento alle condizioni e ai
requisiti per l'iscrizione nell'albo suddetto.
4. Sono abrogati gli articoli da 25 a 34 del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507, concernenti la
gestione del servizio di accertamento e riscossione
dell'imposta comunale sulla pubblicita'.».
- Si riporta il testo dell'articolo 11 del decreto del
Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289 recante:
«Regolamento relativo all'albo dei soggetti abilitati ad
effettuare attivita' di liquidazione e di accertamento dei
tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre
entrate delle province e dei comuni, da emanarsi ai sensi
dell'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446»:
«Art. 11 (Cancellazione dall'albo). - 1. La
cancellazione dall'albo puo' essere richiesta dalla
societa' iscritta in qualsiasi momento.
2. Si procede alla cancellazione d'ufficio per i
seguenti motivi:
a) per aver fornito da parte dei legali
rappresentanti o dei soci false attestazioni in ordine a
quanto prescritto dall'articolo 5 del presente regolamento
ovvero aver effettuato, anche successivamente
all'iscrizione, attivita' di commercializzazione della
pubblicita' come imprenditore individuale od aver
esercitato, direttamente o indirettamente, nei confronti di
soggetti iscritti nell'albo o che effettuano attivita' di
commercializzazione della pubblicita' influenza dominante
ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
b) per aver conferito il servizio in subappalto a
terzi;
c) per la scoperta preesistenza od il verificarsi,
durante l'iscrizione, di una delle cause di
incompatibilita' previste dall'articolo 9 del presente
regolamento;
d) per il mancato versamento delle somme dovute agli
enti affidanti i servizi alle prescritte scadenze;
e) per gravi irregolarita' o reiterati abusi commessi
nell'acquisizione o nella conduzione dei servizi;
f) per il venir meno dei requisiti finanziari e di
onorabilita';
g) per aver rifiutato l'esibizione della
documentazione richiesta.
3. La cancellazione dall'albo comporta la decadenza da
tutte le gestioni».
- Il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, reca:
«Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di
grandi imprese in stato di insolvenza»ed e' stato
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
2004, n. 39.
- Si riporta il testo dell'articolo 49 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 49 (Espropriazione forzata). - 1. Per la
riscossione delle somme non pagate il concessionario
procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che
costituisce titolo esecutivo, fatto salvo il diritto del
debitore di dimostrare, con apposita documentazione
rilasciata ai sensi del comma 1-bis, l'avvenuto pagamento
delle somme dovute ovvero lo sgravio totale riconosciuto
dell'ente creditore il concessionario puo' altresi'
promuovere azioni cautelari e conservative, nonche' ogni
altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del
creditore.
1-bis. I pagamenti delle somme dovute all'ente
creditore ovvero il riconoscimento dello sgravio da parte
dell'ente creditore, effettuati in una data successiva a
quella di iscrizione a ruolo, devono essere tempestivamente
comunicati dall'ente creditore al concessionario della
riscossione. L'ente creditore rilascia al debitore, in
triplice copia, una dichiarazione attestante l'avvenuto
pagamento ovvero lo sgravio totale riconosciuto; la
dichiarazione e' opponibile al concessionario.
1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, sono
stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni di
cui al comma 1-bis ed e' approvato il modello di
dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento o lo sgravio
totale. La dichiarazione deve essere rilasciata dall'ente
creditore in triplice copia.
1-quater. Nei casi di opposizione all'attivita' di
riscossione di cui al comma 1-bis, il concessionario ha
diritto al rimborso delle spese sostenute per l'attivita'
di riscossione qualora l'ente creditore non abbia inviato
la comunicazione dell'avvenuto pagamento o dello sgravio
totale riconosciuto al debitore.
2. Il procedimento di espropriazione forzata e'
regolato dalle norme ordinarie applicabili in rapporto al
bene oggetto di esecuzione, in quanto non derogate dalle
disposizioni del presente capo e con esso compatibili; gli
atti relativi a tale procedimento sono notificati con le
modalita' previste dall'articolo 26.
3. Le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari sono
esercitate dagli ufficiali della riscossione.».



 
Art. 3-bis
Capitale sociale delle societa' di riscossione dei tributi

(( 1. Per l'iscrizione all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attivita' di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono richieste le seguenti misure minime di capitale interamente versato:
a) 1 milione di euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attivita' nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, con un numero di comuni contemporaneamente gestiti che, in ogni caso, non superino complessivamente 100.000 abitanti;
b) 5 milioni di euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attivita' di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nei comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti;
c) 10 milioni di euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attivita' di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti.
2. I soggetti iscritti all'albo di cui al comma 1 devono adeguare alle predette misure minime il proprio capitale sociale entro il 30 giugno 2010; in ogni caso, fino all'adeguamento non possono ricevere nuovi affidamenti o partecipare a gare indette a tale fine.
3. E' abrogato il comma 7-bis dell'articolo 32 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. ))




Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 53 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
dei tributi locali):
«Art. 53 (Albo per l'accertamento e riscossione delle
entrate degli enti locali). - 1. Presso il Ministero delle
finanze e' istituito l'albo dei soggetti privati abilitati
ad effettuare attivita' di liquidazione e di accertamento
dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre
entrate delle province e dei comuni.
2. L'esame delle domande di iscrizione, la revisione
periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo, la
revoca e la decadenza della gestione sono effettuate da una
apposita commissione in cui sia prevista una adeguata
rappresentanza dell'ANCI e dell'UPI.
3. Con decreti del Ministro delle finanze, da emanare
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, tenuto conto delle esigenze di trasparenza e
di tutela del pubblico interesse, sentita la conferenza
Stato-citta', sono definiti le condizioni ed i requisiti
per l'iscrizione nell'albo, al fine di assicurare il
possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari, la
sussistenza di sufficienti requisiti morali e l'assenza di
cause di incompatibilita' da parte degli iscritti, ed
emanate disposizioni in ordine alla composizione, al
funzionamento e alla durata in carica dei componenti della
commissione di cui al comma 2, alla tenuta dell'albo, alle
modalita' per l'iscrizione e la verifica dei presupposti
per la sospensione e la cancellazione dall'albo nonche' ai
casi di revoca e decadenza della gestione. Per i soggetti
affidatari di servizi di liquidazione, accertamento e
riscossione di tributi e altre entrate degli enti locali,
che svolgano i predetti servizi almeno dal 1° gennaio 1997,
puo' essere stabilito un periodo transitorio, non superiore
a due anni, per l'adeguamento alle condizioni e ai
requisiti per l'iscrizione nell'albo suddetto.
4. Sono abrogati gli articoli da 25 a 34 del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507, concernenti la
gestione del servizio di accertamento e riscossione
dell'imposta comunale sulla pubblicita'.».



 
Art. 4
Fondo per interventi a sostegno della domanda
in particolari settori

1. E' istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo per il sostegno della domanda finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica, (( anche con riferimento al parco immobiliare esistente, )) ecocompatibilita' e di miglioramento della sicurezza sul lavoro, con una dotazione pari a 300 milioni di euro per l'anno 2010. Il fondo e' finanziato, per 200 milioni di euro, ai sensi del comma 9, nonche' per 50 milioni di euro a valere sulle risorse destinate alle finalita' di cui all'articolo 1, comma 847, della legge (( 27 dicembre 2006, )) n. 296, disponibili iscritte in conto residui e che a tale fine vengono versate all'entrata (( del bilancio dello Stato )) per essere riassegnate al medesimo Fondo, e per ulteriori 50 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2010, di cui all'articolo 2, comma 236, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per gli obiettivi di efficienza energetica e di ecocompatibilita', con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le modalita' di erogazione mediante contributi delle risorse del fondo definendo un tetto di spesa massima per ciascuna tipologia di contributi e prevedendo la possibilita' di avvalersi della collaborazione di organismi esterni alla pubblica amministrazione, nonche' ogni ulteriore disposizione applicativa.
(( 1-bis. Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al comma 1 per l'acquisto di gru a torre nel settore dell'edilizia, previa rottamazione, secondo le modalita' stabilite dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 6 aprile 2010, il contributo e' riconosciuto anche nel caso di acquisto tramite locazione finanziaria e il certificato di rottamazione richiesto e' prodotto a cura dell'acquirente, ovvero del conduttore nei casi di acquisto tramite locazione finanziaria.
1-ter. I contributi previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 6 aprile 2010, per l'acquisto di motocicli si intendono applicabili anche all'acquisto di biciclette a pedalata assistita, nell'ambito delle risorse disponibili a tale fine.
1-quater. Qualora l'acquirente sia un'impresa, i contributi di cui al comma 1 sono fruibili nei limiti di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2009, e alla decisione della Commissione europea n. C(2009)4277 del 28 maggio 2009, con cui e' stato approvato il regime di aiuti temporanei di importo limitato previsto dalla comunicazione n. 2009/C 83/01 della Commissione, del 7 aprile 2009, relativa al quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 83 del 7 aprile 2009.
1-quinquies. Presso il Ministero dello sviluppo economico e' istituito un fondo con una dotazione pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, finalizzato all'efficientamento del parco dei generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna rientranti nelle categorie C, D ed E di cui al titolo IV della regola tecnica allegata al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, e generata da pannelli solari, aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole centraline idroelettriche, impianti fotovoltaici, gruppi elettrogeni funzionanti a gas metano biologico, con potenza elettrica non superiore a 30 kW. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per gli obiettivi di efficienza energetica e di ecocompatibilita', con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le modalita' di erogazione mediante contributo delle risorse del fondo, definendo un tetto di spesa massima per ciascun rifugio di cui al presente comma.
1-sexies. All'onere derivante dal comma 1-quinquies, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 39-ter del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.
1-septies. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))

2. E' escluso dall'imposizione sul reddito di impresa, nel limite complessivo di settanta milioni di euro, il valore degli investimenti in attivita' di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo finalizzate alla realizzazione di campionari fatti nell'Unione europea dalle imprese che svolgono le attivita' di cui alle divisioni 13, 14, 15 o 32.99.20 in relazione all'attivita' di fabbricazione di bottoni della tabella ATECO di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate in data 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2010. L'agevolazione di cui al presente comma puo' essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta di effettuazione degli investimenti. Per il periodo di imposta successivo a quello di effettuazione degli investimenti l'acconto dell'IRPEF e dell'IRES e' calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al presente comma.
(( 3. L'agevolazione di cui al comma 2 e' fruibile nei limiti di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2009, e alla decisione della Commissione europea n. C(2009)4277 del 28 maggio 2009, con cui e' stato approvato il regime di aiuti temporanei di importo limitato previsto dalla comunicazione n. 2009/C 83/01 della Commissione, del 7 aprile 2009, relativa al quadro di riferimento dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 83 del 7 aprile 2009. ))
4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti criteri e modalita' di attuazione dell'agevolazione di cui al comma 2, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo di risorse stanziate.
5. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare limitatamente alle attivita' di cui all'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono stabiliti i criteri e le modalita' di ripartizione e destinazione (( delle risorse disponibili iscritte in conto residui di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle pertinenti unita' previsionali di base con riguardo alle seguenti finalita': ))
a) realizzazione di piattaforme navali multiruolo da destinare, prioritariamente, ad operazioni di soccorso costruite con avanzate tecnologie duali;
b) interventi per il settore dell'alta tecnologia, per le finalita' ed i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, e applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
c) interventi di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonche' per l'avvio di attivita' di cui all'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99. All'articolo 2, comma 238, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l'ultimo periodo e' soppresso.
(( 5-bis. Per l'anno 2010, al fine di agevolare il rinnovo della flotta di navigli impiegati per il trasporto di persone sui laghi, attraverso l'acquisto di battelli solari a ridotto impatto ambientale, e' riconosciuto alle imprese esercenti attivita' di trasporto di persone sui laghi un contributo di 40.000 euro per ogni acquisto di battelli solari a ridotto impatto ambientale effettuato entro il 31 dicembre 2010, nel limite massimo di spesa di 700.000 euro per l'anno 2010. Tale contributo e' riconosciuto a condizione che, per ogni battello acquistato, le predette imprese provvedano contestualmente alla cessazione dell'attivita' e alla demolizione di un battello con propulsione a vapore e privo dei requisiti ambientali che sono definiti con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il quale sono altresi' stabiliti gli standard ambientali che devono possedere i battelli solari per accedere all'agevolazione.
5-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 5-bis, pari a 700.000 euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. ))

6. E' istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il «Fondo per le infrastrutture portuali», destinato a finanziare le opere infrastrutturali nei porti di rilevanza nazionale. Il Fondo e' ripartito, previo parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Al fondo e' trasferito, con il decreto di cui al comma 8, una quota non superiore al cinquanta per cento delle risorse destinate all'ammortamento del finanziamento statale revocato ai sensi del comma 7, ancora disponibili, da utilizzare come spesa ripartita in favore delle Autorita' portuali che abbiano speso, alla data del 31 dicembre 2009, una quota superiore almeno all'80 per cento dei finanziamenti ottenuti fino a tale data. Inoltre le predette risorse devono essere destinate a progetti, gia' approvati, diretti alla realizzazione di opere immediatamente cantierabili, finalizzate a rendere le strutture operative funzionali allo sviluppo dei traffici.
(( 6-bis. Gli stanziamenti nei limiti della quota relativa alla concessione del finanziamento per l'incentivazione e il sostegno dell'alta formazione professionale nel settore nautico prevista dal fondo di cui all'articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, ivi compresi quelli iscritti nel capitolo 2246 istituito nell'ambito dell'unita' previsionale di base 4.1.2 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti impegnati nel triennio 2007-2009, sono utilizzati a decorrere dall'anno 2010 per finanziare l'incentivazione, il sostegno e i recuperi infrastrutturali per l'alta formazione professionale realizzati dagli istituti per le professionalita' nautiche le cui richieste siano state dichiarate ammissibili, con relativa convenzione, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2003. ))
7. E' revocato il finanziamento statale previsto per l'opera «Sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata per la citta' di Parma», fatta salva la quota necessaria agli adempimenti di cui al terzo e quarto periodo del presente comma. Gli effetti della revoca si estendono, determinandone lo scioglimento, a tutti i rapporti convenzionali stipulati dal soggetto aggiudicatore con il contraente generale. Il contraente generale puo' richiedere, nell'ambito di una transazione e a tacitazione di ogni diritto e pretesa, al soggetto attuatore, un indennizzo. L'indennizzo e' corrisposto a valere sulla quota parte del finanziamento non ancora erogata. Il contratto di mutuo stipulato dal soggetto attuatore continua ad avere effetto nei suoi confronti nei limiti della quota del finanziamento erogata, anche per le finalita' di cui al terzo e quarto periodo del presente comma. (( Qualora la transazione di cui al presente comma non sia stipulata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' comunque accantonato, ai fini innanzitutto della transazione e sull'eventuale residuo per quelli previsti dal comma 8, primo periodo, l'8 per cento della quota parte del finanziamento statale non ancora erogata. La disciplina introdotta dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 20 marzo 2010, n. 53, non si applica per i collegi arbitrali gia' costituiti alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo e il comma 6 dell'articolo 15 del citato decreto legislativo e' abrogato. ))
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro competente, la quota di finanziamento statale residua all'esito della destinazione delle risorse per le finalita' di cui ai commi 6 e 7 puo' essere devoluta integralmente, su richiesta dell'ente pubblico di riferimento del beneficiario originario, ad altri investimenti pubblici. Qualora, ai sensi del presente comma, quota parte del finanziamento sia devoluta all'ente pubblico territoriale di riferimento del beneficiario originario, il predetto ente puo' succedere parzialmente nel contratto di mutuo. Per la residua parte il mutuo si risolve e le corrispondenti risorse destinate al suo ammortamento sono utilizzate per le finalita' del comma 6, ivi incluse le quote gia' erogate al soggetto finanziatore e non necessarie all'ammortamento del contratto di mutuo rimasto in essere.
(( 8-bis. I fondi statali trasferiti o assegnati alle Autorita' portuali per la realizzazione di opere infrastrutturali, se non utilizzati entro il quinto anno dall'avvenuto trasferimento o assegnazione, possono essere revocati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con conseguente obbligo, a carico delle Autorita' interessate, di procedere alla restituzione dei fondi ad esse erogati e non utilizzati. Nel caso in cui la revoca riguardi finanziamenti realizzati mediante operazioni finanziarie di mutuo con oneri di ammortamento a carico dello Stato, con il suddetto decreto e' disposta la cessione della parte di finanziamento ancora disponibile presso il soggetto finanziatore ad altra Autorita' portuale, fermo restando che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti continua a corrispondere alla banca mutuante, fino alla scadenza quindicennale, la quota del contributo dovuta in relazione all'ammontare del finanziamento erogato. L'eventuale risoluzione dei contratti di mutuo non deve comportare oneri per la finanza pubblica.
8-ter. Le somme restituite dalle Autorita' portuali ai sensi del comma 8-bis sono versate in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la programmazione e il finanziamento di ulteriori interventi infrastrutturali nei porti.
8-quater. Le somme riassegnate ai sensi del comma 8-ter e quelle rivenienti dalle operazioni di surrogazione di cui al comma 8-bis, secondo periodo, sono ripartite fra le Autorita' portuali sulla base di un indice di capacita' di spesa per gli investimenti infrastrutturali determinato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dei pagamenti da esse effettivamente sostenuti a tale titolo tra il 1º gennaio 2000 e il 31 dicembre 2009, nonche' sulla base della capacita' di autofinanziamento di ciascuna Autorita' portuale.
8-quinquies. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono dettati, ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i principi e i criteri di registrazione delle operazioni finanziarie di cui ai commi da 8-bis a 8-quater nei bilanci delle Autorita' portuali. ))

(( 9. A quota parte degli oneri derivanti )) dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2010, e dal comma 2, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante utilizzo di una quota delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione degli articoli 1, 2 e 3. (( In attuazione dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, )) a compensazione del minor versamento sull'apposita contabilita' speciale n. 5343, di complessivi 307 milioni di euro, dei residui iscritti nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, sul capitolo 7342, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, una ulteriore quota delle predette maggiori entrate pari a 111,1 milioni di euro per l'anno 2011 e 100 milioni di euro per l'anno 2014, rimane acquisita all'entrata del bilancio dello Stato ed una quota pari a 95,9 milioni di euro per l'anno 2012 viene versata sulla contabilita' speciale n. 5343 per le finalita' di cui all'ultimo periodo del medesimo articolo 8, comma 1, lettera a). La restante parte delle maggiori entrate derivanti dal presente provvedimento concorre alla realizzazione degli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e dei saldi di finanza pubblica.



Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 847 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007):
«847. In attesa della riforma delle misure a favore
dell'innovazione industriale, e' istituito il Fondo per la
finanza d'impresa, al quale sono conferite le risorse del
Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n.
266, del Fondo di cui all'articolo 4, comma 106, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, che vengono soppressi,
nonche' le risorse destinate all'attuazione dell'articolo
106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni, e dell'articolo 1, comma 222, della legge 30
dicembre 2004, n. 311. Al Fondo e' altresi' conferita la
somma di 50 milioni di euro per l'anno 2007, di 100 milioni
di euro per l'anno 2008 e di 150 milioni di euro per l'anno
2009. Il Fondo opera con interventi mirati a facilitare
operazioni di concessione di garanzie su finanziamenti e di
partecipazione al capitale di rischio delle imprese anche
tramite banche o societa' finanziarie sottoposte alla
vigilanza della Banca d'Italia e la partecipazione a
operazioni di finanza strutturata, anche tramite
sottoscrizione di fondi di investimento chiusi,
privilegiando gli interventi di sistema in grado di
attivare ulteriori risorse finanziarie pubbliche e private
in coerenza con la normativa nazionale in materia di
intermediazione finanziaria. Con riferimento alle
operazioni di partecipazione al capitale di rischio gli
interventi del Fondo per la finanza di impresa sono
prioritariamente destinati al finanziamento di programmi di
investimento per la nascita ed il consolidamento delle
imprese operanti in comparti di attivita' ad elevato
contenuto tecnologico, al rafforzamento patrimoniale delle
piccole e medie imprese localizzate nelle aree
dell'obiettivo 1 e dell'obiettivo 2 di cui al regolamento
(CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999,
nonche' a programmi di sviluppo posti in essere da piccole
e medie imprese e per sostenere la creazione di nuove
imprese femminili ed il consolidamento aziendale di piccole
e medie imprese femminili.».
- Si riporta il testo del comma 236 dell'articolo 2
della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2010):
«236. Per le finalita' di cui all'articolo 29, comma 1,
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e'
autorizzata l'ulteriore spesa di 200 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2010 e 2011. Con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da
emanare sentite le associazioni di categoria, sono
stabilite le modalita' di utilizzo del predetto
stanziamento e degli stanziamenti, pari a 654 milioni di
euro per l'anno 2010 e a 65,4 milioni di euro per l'anno
2011, iscritti nel bilancio dello Stato ai sensi della
citata disposizione, anche al fine di stabilire i criteri
di individuazione e di finanziamento di nuovi investimenti
dei privati in ricerca e sviluppo; il predetto decreto puo'
individuare le tipologie di interventi suscettibili di
agevolazione, le modalita' di fruizione del credito
d'imposta e i soggetti beneficiari meritevoli di
agevolazione. Alla relativa copertura finanziaria si
provvede, per l'anno 2010, mediante riduzione del Fondo per
le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e,
per l'anno 2011, mediante riduzione del fondo di cui
all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 aprile 2009, n. 33.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 39-ter
del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, recante
«Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per
lo sviluppo e l'equita' sociale», convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222:
«2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo con lo
stanziamento di euro 100.000 per l'anno 2007 e di euro
24.300.000 a decorrere dall'anno 2008, finalizzato al
miglioramento dell'efficienza energetica e alla riduzione
delle emissioni ambientali delle autovetture da noleggio da
piazza, compresi i motoscafi che in talune localita'
sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali,
adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto
di persone. Con regolamento da adottare con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sono stabiliti i criteri e le modalita' di ripartizione del
fondo ai soggetti beneficiari.».
- Si riporta il testo dell'articolo 29 della legge 23
luglio 2009, n. 99 recante «Disposizioni per lo sviluppo e
l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia»:
«Art. 29(Agenzia per la sicurezza nucleare). - 1. E'
istituita l'Agenzia per la sicurezza nucleare. L'Agenzia
svolge le funzioni e i compiti di autorita' nazionale per
la regolamentazione tecnica, il controllo e
l'autorizzazione ai fini della sicurezza delle attivita'
concernenti gli impieghi pacifici dell'energia nucleare, la
gestione e la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei
materiali nucleari provenienti sia da impianti di
produzione di elettricita' sia da attivita' mediche ed
industriali, la protezione dalle radiazioni, nonche' le
funzioni e i compiti di vigilanza sulla costruzione,
l'esercizio e la salvaguardia degli impianti e dei
materiali nucleari, comprese le loro infrastrutture e la
logistica.
2. L'Agenzia e' composta dalle strutture dell'attuale
Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale
dell'ISPRA e dalle risorse dell'Ente per le nuove
tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), attualmente
preposte alle attivita' di competenza dell'Agenzia che le
verranno associate.
3. L'Agenzia svolge le funzioni di cui al comma 1 senza
nuovi o maggiori oneri ne' minori entrate a carico della
finanza pubblica e nel limite delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente di cui al comma 17.
4. L'Agenzia vigila sulla sicurezza nucleare e sulla
radioprotezione nel rispetto delle norme e delle procedure
vigenti a livello nazionale, comunitario e internazionale,
applicando le migliori efficaci ed efficienti tecniche
disponibili, nell'ambito di priorita' e indirizzi di
politica energetica nazionale e nel rispetto del diritto
alla salute e all'ambiente ed in ossequio ai principi di
precauzione suggeriti dagli organismi comunitari. L'Agenzia
presenta annualmente al Parlamento una relazione sulla
sicurezza nucleare. L'Agenzia mantiene e sviluppa relazioni
con le analoghe agenzie di altri Paesi e con le
organizzazioni europee e internazionali d'interesse per lo
svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnati, anche
concludendo accordi di collaborazione.
5. L'Agenzia e' la sola autorita' nazionale
responsabile per la sicurezza nucleare e la
radioprotezione. In particolare:
a) le autorizzazioni rilasciate da amministrazioni
pubbliche in riferimento alle attivita' di cui al comma 1
sono soggette al preventivo parere obbligatorio e
vincolante dell'Agenzia;
b) l'Agenzia ha la responsabilita' del controllo e
della verifica ambientale sulla gestione dei rifiuti
radioattivi;
c) l'Agenzia svolge ispezioni sugli impianti nucleari
nazionali e loro infrastrutture, al fine di assicurare che
le attivita' non producano rischi per le popolazioni e
l'ambiente e che le condizioni di esercizio siano
rispettate;
d) gli ispettori dell'Agenzia, nell'esercizio delle
loro funzioni, sono legittimati ad accedere agli impianti e
ai documenti e a partecipare alle prove richieste;
e) ai fini della verifica della sicurezza e delle
garanzie di qualita', l'Agenzia richiede ai soggetti
responsabili del progetto, della costruzione e
dell'esercizio degli impianti nucleari, nonche' delle
infrastrutture pertinenziali, la trasmissione di dati,
informazioni e documenti;
f) l'Agenzia emana e propone regolamenti, standard e
procedure tecniche e pubblica rapporti sulle nuove
tecnologie e metodologie, anche in conformita' alla
normativa comunitaria e internazionale in materia di
sicurezza nucleare e di radioprotezione;
g) l'Agenzia puo' imporre prescrizioni e misure
correttive, diffidare i titolari delle autorizzazioni e, in
caso di inosservanza dei propri provvedimenti, o in caso di
mancata ottemperanza da parte dei medesimi soggetti alle
richieste di esibizione di documenti ed accesso agli
impianti o a quelle connesse all'effettuazione dei
controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni o i
documenti acquisiti non siano veritieri, irrogare, salvo
che il fatto costituisca reato, sanzioni amministrative
pecuniarie non inferiori nel minimo a 25.000 euro e non
superiori nel massimo a 150 milioni di euro, nonche'
disporre la sospensione delle attivita' di cui alle
autorizzazioni e proporre alle autorita' competenti la
revoca delle autorizzazioni medesime. Alle sanzioni non si
applica quanto previsto dall'articolo 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Gli
importi delle sanzioni irrogate dall'Agenzia sono versati,
per il funzionamento dell'Agenzia stessa, al conto di
tesoreria unica, ad essa intestato, da aprire presso la
tesoreria dello Stato ai sensi dell'articolo 1, primo
comma, della legge 29 ottobre 1984, n. 720. L'Agenzia
comunica annualmente all'Amministrazione vigilante e al
Ministero dell'economia e delle finanze gli importi delle
sanzioni complessivamente incassati. Il finanziamento
ordinario annuale a carico del bilancio dello Stato di cui
ai commi 17 e 18 del presente articolo e'
corrispondentemente ridotto per pari importi. L'Agenzia e'
tenuta a versare, nel medesimo esercizio, anche
successivamente all'avvio dell'ordinaria attivita',
all'entrata del bilancio dello Stato le somme rivenienti
dal pagamento delle sanzioni da essa incassate ed eccedenti
l'importo del finanziamento ordinario annuale ad essa
riconosciuto a legislazione vigente;
h) l'Agenzia informa il pubblico con trasparenza
circa gli effetti sulla popolazione e sull'ambiente delle
radiazioni ionizzanti dovuti alle operazioni degli impianti
nucleari ed all'utilizzo delle tecnologie nucleari, sia in
situazioni ordinarie che straordinarie;
i) l'Agenzia definisce e controlla le procedure che i
titolari dell'autorizzazione all'esercizio o allo
smantellamento di impianti nucleari o alla detenzione e
custodia di materiale radioattivo devono adottare per la
sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali
nucleari irraggiati e lo smantellamento degli impianti a
fine vita nel rispetto dei migliori standard
internazionali, fissati dall'Agenzia internazionale
dell'energia atomica (AIEA);
l) l'Agenzia ha il potere di proporre ad altre
istituzioni l'avvio di procedure sanzionatorie.
6. Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'Agenzia
puo' avvalersi, previa la stipula di apposite convenzioni,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della
collaborazione delle agenzie regionali per l'ambiente.
7. Per l'esercizio delle attivita' connesse ai compiti
ed alle funzioni dell'Agenzia, gli esercenti interessati
sono tenuti al versamento di un corrispettivo da
determinare, sulla base dei costi effettivamente sostenuti
per l'effettuazione dei servizi, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico e con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, sentito il parere
delle competenti Commissioni parlamentari.
8. L'Agenzia e' organo collegiale composto dal
presidente e da quattro membri. I componenti dell'Agenzia
sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica,
su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Il
Presidente del Consiglio dei Ministri designa il presidente
dell'Agenzia, due membri sono designati dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
due dal Ministro dello sviluppo economico. Prima della
deliberazione del Consiglio dei Ministri, le competenti
Commissioni parlamentari esprimono il loro parere e possono
procedere all'audizione delle persone individuate. In
nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza
del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni.
Il presidente e i membri dell'Agenzia sono scelti tra
persone di indiscusse moralita' e indipendenza, di
comprovata professionalita' ed elevate qualificazione e
competenza nel settore della tecnologia nucleare, della
gestione di impianti tecnologici, della sicurezza nucleare,
della radioprotezione, della tutela dell'ambiente e della
sicurezza sanitaria. La carica di componente dell'Agenzia
e' incompatibile con incarichi politici elettivi, ne'
possono essere nominati componenti coloro che abbiano
interessi di qualunque natura in conflitto con le funzioni
dell'Agenzia. Il Governo trasmette annualmente al
Parlamento una relazione sulla sicurezza nucleare
predisposta dall'Agenzia.
9. Il presidente dell'Agenzia ha la rappresentanza
legale dell'Agenzia, ne convoca e presiede le riunioni. Per
la validita' delle riunioni e' richiesta la presenza del
presidente e di almeno due membri. Le decisioni
dell'Agenzia sono prese a maggioranza dei presenti.
10. Sono organi dell'Agenzia il presidente e il
collegio dei revisori dei conti. Il direttore generale e'
nominato collegialmente dall'Agenzia all'unanimita' dei
suoi componenti e svolge funzioni di direzione,
coordinamento e controllo della struttura. Il collegio dei
revisori dei conti, nominato dal Ministro dell'economia e
delle finanze, e' composto da tre componenti effettivi, di
cui uno con funzioni di presidente scelto tra dirigenti del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del
Ministero dell'economia e delle finanze, e da due
componenti supplenti. Il collegio dei revisori dei conti
vigila, ai sensi dell'articolo 2403 del codice civile,
sull'osservanza delle leggi e verifica la regolarita' della
gestione.
11. I compensi spettanti ai componenti dell'Agenzia e
dei suoi organi sono determinati con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
con il Ministro dello sviluppo economico. Con il medesimo
decreto e' definita e individuata anche la sede
dell'Agenzia. Gli oneri derivanti dall'attuazione del
presente comma sono coperti con le risorse dell'ISPRA e
dell'ENEA allo stato disponibili ai sensi del comma 18.
12. Gli organi dell'Agenzia e i suoi componenti durano
in carica sette anni.
13. A pena di decadenza il presidente, i membri
dell'Agenzia e il direttore generale non possono
esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attivita'
professionale o di consulenza, essere amministratori o
dipendenti di soggetti pubblici o privati ne' ricoprire
altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli
incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti
politici, ne' avere interessi diretti o indiretti nelle
imprese operanti nel settore. I dipendenti delle
amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo o in
aspettativa, in ogni caso senza assegni, per l'intera
durata dell'incarico.
14. Per almeno dodici mesi dalla cessazione
dell'incarico, il presidente, i membri dell'Agenzia e il
direttore generale non possono intrattenere, direttamente o
indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o
di impiego con le imprese operanti nel settore di
competenza, ne' con le relative associazioni. La violazione
di tale divieto e' punita, salvo che il fatto costituisca
reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad
un'annualita' dell'importo del corrispettivo percepito.
All'imprenditore che abbia violato tale divieto si applica
la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per
cento del fatturato e, comunque, non inferiore a euro
150.000 e non superiore a euro 10 milioni, e, nei casi piu'
gravi o quando il comportamento illecito sia stato
reiterato, la revoca dell'atto autorizzativo. I limiti
massimo e minimo di tali sanzioni sono rivalutati secondo
il tasso di variazione annuo dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato
dall'ISTAT.
15. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, e' approvato lo
statuto dell'Agenzia, che stabilisce i criteri per
l'organizzazione, il funzionamento, la regolamentazione e
la vigilanza della stessa in funzione dei compiti
istituzionali definiti dalla legge.
16. Entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto
di cui al comma 15 e secondo i criteri da esso stabiliti,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, e' approvato il regolamento che definisce
l'organizzazione e il funzionamento interni dell'Agenzia.
17. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare sono individuate le
risorse di personale dell'organico del Dipartimento
nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA, che
verranno trasferite all'Agenzia nel limite di 50 unita'.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono
individuate le risorse di personale dell'organico dell'ENEA
e di sue societa' partecipate, che verranno trasferite
all'Agenzia nel limite di 50 unita'. Il personale conserva
il trattamento giuridico ed economico in godimento all'atto
del trasferimento. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare e il Ministro
dello sviluppo economico, sono trasferite all'Agenzia le
risorse finanziarie, attualmente in dotazione alle
amministrazioni cedenti, necessarie alla copertura degli
oneri derivanti dall'attuazione del presente comma,
assicurando in ogni caso l'invarianza della spesa mediante
corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di
cui al comma 18. Con lo stesso decreto sono apportate le
corrispondenti riduzioni della dotazione organica delle
amministrazioni cedenti.
18. Nelle more dell'avvio dell'ordinaria attivita'
dell'Agenzia e del conseguente afflusso delle risorse
derivanti dai diritti che l'Agenzia e' autorizzata ad
applicare e introitare in relazione alle prestazioni di cui
al comma 5, agli oneri relativi al funzionamento
dell'Agenzia, determinati in 500.000 euro per l'anno 2009 e
in 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si
provvede, quanto a 250.000 euro per l'anno 2009 e a 750.000
euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, e successive modificazioni, come rideterminata
dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n.
203, e, quanto a 250.000 euro per l'anno 2009 e a 750.000
euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui alla legge 25 agosto 1991, n. 282, come rideterminata
dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n.
203.
19. Per l'amministrazione e la contabilita'
dell'Agenzia si applicano le disposizioni del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27
febbraio 2003, n. 97. I bilanci preventivi, le relative
variazioni e i conti consuntivi sono trasmessi al Ministero
dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione
finanziaria e' approvato entro il 30 aprile dell'anno
successivo ed e' soggetto al controllo della Corte dei
conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della
gestione finanziaria sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale.
20. Fino alla data di pubblicazione del regolamento di
cui al comma 16, le funzioni trasferite all'Agenzia per la
sicurezza nucleare per effetto del presente articolo
continuano ad essere esercitate dal Dipartimento nucleare,
rischio tecnologico e industriale dell'Agenzia per la
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici gia'
disciplinata dall'articolo 38 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, o
dall'articolazione organizzativa dell'ISPRA nel frattempo
eventualmente individuata con il decreto di cui
all'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133. Sono fatti salvi gli atti adottati e i
procedimenti avviati o conclusi dallo stesso Dipartimento o
dall'articolazione di cui al precedente periodo sino alla
medesima data.
21. L'Agenzia puo' essere sciolta per gravi e motivate
ragioni, inerenti al suo corretto funzionamento e al
perseguimento dei suoi fini istituzionali, con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
dello sviluppo economico. In tale ipotesi, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, e' nominato un
commissario straordinario, per un periodo non superiore a
diciotto mesi, che esercita le funzioni del presidente e
dei membri dell'Agenzia, eventualmente coadiuvato da due
vice commissari.
22. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
- Si riporta il testo del comma 847 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007):
«847. In attesa della riforma delle misure a favore
dell'innovazione industriale, e' istituito il Fondo per la
finanza d'impresa, al quale sono conferite le risorse del
Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n.
266, del Fondo di cui all'articolo 4, comma 106, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, che vengono soppressi,
nonche' le risorse destinate all'attuazione dell'articolo
106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni, e dell'articolo 1, comma 222, della legge 30
dicembre 2004, n. 311. Al Fondo e' altresi' conferita la
somma di 50 milioni di euro per l'anno 2007, di 100 milioni
di euro per l'anno 2008 e di 150 milioni di euro per l'anno
2009. Il Fondo opera con interventi mirati a facilitare
operazioni di concessione di garanzie su finanziamenti e di
partecipazione al capitale di rischio delle imprese anche
tramite banche o societa' finanziarie sottoposte alla
vigilanza della Banca d'Italia e la partecipazione a
operazioni di finanza strutturata, anche tramite
sottoscrizione di fondi di investimento chiusi,
privilegiando gli interventi di sistema in grado di
attivare ulteriori risorse finanziarie pubbliche e private
in coerenza con la normativa nazionale in materia di
intermediazione finanziaria. Con riferimento alle
operazioni di partecipazione al capitale di rischio gli
interventi del Fondo per la finanza di impresa sono
prioritariamente destinati al finanziamento di programmi di
investimento per la nascita ed il consolidamento delle
imprese operanti in comparti di attivita' ad elevato
contenuto tecnologico, al rafforzamento patrimoniale delle
piccole e medie imprese localizzate nelle aree
dell'obiettivo 1 e dell'obiettivo 2 di cui al regolamento
(CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999,
nonche' a programmi di sviluppo posti in essere da piccole
e medie imprese e per sostenere la creazione di nuove
imprese femminili ed il consolidamento aziendale di piccole
e medie imprese femminili.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 1985, n. 808 recante «Interventi per lo sviluppo e
l'accrescimento di competitivita' delle industrie operanti
nel settore aeronautico»:
«Art. 1 (Finalita' e beneficiari degli interventi). -
Ai fini di promuovere lo sviluppo tecnologico
dell'industria aeronautica, di consolidare ed aumentare i
livelli di occupazione e di perseguire il saldo positivo
della bilancia dei pagamenti del settore, sono autorizzati
gli interventi di cui alla presente legge in relazione alla
partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali
aeronautici in collaborazione internazionale.
Ai sensi della presente legge sono considerati
preminenti i programmi che comportino per l'industria
italiana:
1) l'accrescimento dell'autonomia tecnologica
dell'industria;
2) l'ampliamento dell'occupazione qualificata con
particolare riferimento alle aree meridionali del Paese;
3) l'accrescimento di competitivita' in campo
internazionale;
4) l'accrescimento della capacita' di collaborazione
con tutti i Paesi incoraggiando, in particolare, lo
sviluppo di nuove intese sul piano produttivo e tecnologico
tra le imprese nell'ambito della CEE;
5) l'accrescimento, per i nuovi programmi, delle
quote di produzione civile rispetto a quelle militari delle
imprese nazionali.
Possono accedere ai benefici della presente legge le
imprese la cui attivita' principale riguarda la
costruzione, trasformazione e revisione di aeromobili,
motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici nonche' di
parti degli stessi.».
- Si riporta il testo del comma 100 dell'articolo 2
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 recante «Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica»:
«100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99,
escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle
risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare:
a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di
lire per il finanziamento di un fondo di garanzia
costituito presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo
di assicurare una parziale assicurazione ai crediti
concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e
medie imprese;
b) una somma fino ad un massimo di 100 miliardi di
lire per l'integrazione del Fondo centrale di garanzia
istituito presso l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre
1964, n. 1068. Nell'ambito delle risorse che si renderanno
disponibili per interventi nelle aree depresse, sui fondi
della manovra finanziaria per il triennio 1997-1999, il
CIPE destina una somma fino ad un massimo di lire 600
miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento degli
interventi di cui all'articolo 1 della legge del 23 gennaio
1992, n. 32, e di lire 300 miliardi nel triennio 1997-1999
per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo
17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 45
della legge 23 dicembre 1998, n. 448 recante» Misure di
finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»:
«3. Nell'ambito delle misure di sostegno all'emittenza
previste dall'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993,
n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
ottobre 1993, n. 422, ed anche al fine di incentivare
l'adeguamento degli impianti in base al piano nazionale di
assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione
televisiva approvato dall'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni il 30 ottobre 1998, e' stanziata la somma di
lire 24 miliardi per l'anno 1999. Detta somma e' erogata
entro il 30 giugno di ciascuno degli anni del triennio dal
Ministero delle comunicazioni alle emittenti televisive
locali titolari di concessione che siano state ammesse alle
provvidenze di cui all'articolo 7 del citato decreto-legge
n. 323 del 1993 ed ai sensi del regolamento emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996,
n. 680, in base ad apposito regolamento adottato dal
Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sentite le competenti Commissioni parlamentari. Per una
quota degli oneri recati dal presente comma, pari a lire 5
miliardi nel 1999 ed a lire 2 miliardi nel 2000, si
provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti
dall'attuazione dell'articolo 8.».
- Si riporta il testo del comma 18 dell'articolo 52
della legge 28 dicembre 20001, n. 448, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)»:
«18. Il finanziamento annuale di cui all'articolo 27,
comma 10, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n.
488, e successive modificazioni, e' incrementato, a
decorrere dal 2002, di un importo pari a 20 milioni di euro
in ragione di anno. La previsione di cui all'articolo 145,
comma 19, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, si estende agli esercizi finanziari 1999 e 2000. Delle
misure di sostegno di cui al presente comma possono
beneficiare, a decorrere dall'anno 2002, anche le emittenti
radiofoniche locali legittimamente esercenti alla data di
entrata in vigore della presente legge, nella misura
complessivamente non superiore ad un decimo dell'ammontare
globale dei contributi stanziati. Per queste ultime
emittenti, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, vengono stabiliti le modalita'
e i criteri di attribuzione ed erogazione.».
- Si riporta il testo del comma 238 dell'articolo 2
della legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2010)», come modificato dalla
presente legge:
«238. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma
237 si provvede con le disponibilita' conseguenti alle
revoche totali o parziali delle agevolazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992,
n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni, al netto
delle risorse necessarie per far fronte agli impegni gia'
assunti per avvenuta sottoscrizione di atti convenzionali e
compatibilmente con gli effetti stimati in ciascun anno in
termini di indebitamento netto.».
- Si riporta il testo del comma 40 dell'articolo 145
della legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante »Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2001)»:
«40. E' istituito un fondo di lire 1,5 miliardi nel
2001 e 5.164.589,99 euro a decorrere dall'anno 2002, per la
promozione di trasporti marittimi sicuri, anche mediante il
finanziamento di studi e ricerche. A tale fine, per la
razionalizzazione degli interventi previsti ai sensi del
presente comma e per la valorizzazione delle
professionalita' connesse con l'utilizzo delle risorse
nautiche, negli anni successivi le risorse del fondo, in
misura non inferiore all'80 per cento delle dotazioni
complessive per ciascun anno, sono destinate a misure di
sostegno e incentivazione per incentivazione per l'alta
formazione professionale tramite l'istituzione di un forum
permanente realizzato da una o piu' ONLUS per la
professionalita' nautica partecipate da istituti di
istruzione universitaria o convenzionate con gli stessi.
Tali misure, in una percentuale non superiore al 50 per
cento, possono essere destinate dai citati enti alla
realizzazione, tramite il recupero di beni pubblici, di
idonee infrastrutture. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita'
di attuazione delle disposizioni del presente comma.».
- Si riporta il testo degli articoli 4 e 5 del decreto
legislativo 20 marzo 2010, n. 53, recante «Attuazione della
direttiva 2007/66/CE che modifica le direttive 89/665/CEE e
92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento
dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia
d'aggiudicazione degli appalti pubblici»:
«Art. 4 (Misure di incentivazione dell'accordo bonario
- articolo 44, comma 3, lettera m), n. 1, legge n.
88/2009). - 1. All'articolo 240 del decreto legislativo n.
163 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la rubrica dell'articolo, nelle indicazioni
tra parentesi, dopo le parole: "decreto del Presidente
della Repubblica n. 554/1999", sono aggiunte le seguenti:
"; articolo 44, comma 3, lettera m), n. 1), legge n.
88/2009";
b) al comma 5 le parole: "apposizione dell'ultima
delle riserve di cui al comma" sono sostituite dalle
seguenti: "costituzione della commissione»;
c) dopo il comma 9 e' inserito il seguente:
"9-bis. Il terzo componente assume le funzioni di
presidente della commissione ed e' nominato, in ogni caso,
tra i magistrati amministrativi o contabili, tra gli
avvocati dello Stato o i componenti del Consiglio superiore
dei lavori pubblici, tra i dirigenti di prima fascia delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano
svolto le funzioni dirigenziali per almeno cinque anni,
ovvero tra avvocati e tecnici in possesso del diploma di
laurea in ingegneria ed architettura, iscritti ai
rispettivi ordini professionali in possesso dei requisiti
richiesti dall'articolo 241, comma 5, per la nomina a
presidente del collegio arbitrale.";
d) al comma 10, le parole: "del 50%" sono sostituite
dalle seguenti: "di un terzo";
e) il comma 16 e' sostituito dal seguente: "16.
Possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario in
caso di fallimento del tentativo di accordo bonario,
risultante dal rifiuto espresso della proposta da parte dei
soggetti di cui al comma 12, nonche' in caso di inutile
decorso dei termini di cui al comma 12 e al comma 13".».
«Art. 5 (Disposizioni razionalizzatrici dell'arbitrato
- articolo 44, comma 3, lettera m), numeri 2, 3, 4, 5,
legge n. 88/2009). - 1. All'articolo 241 del decreto
legislativo n. 163 del 2006 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo la rubrica dell'articolo, nelle indicazioni
tra parentesi, dopo le parole: "legge n. 266/2005", sono
aggiunte le seguenti: "; articolo 44, comma 2, lettera m),
n. 2, 3), 4) e 5), legge n. 88/2009";
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. La stazione appaltante indica nel bando o
nell'avviso con cui indice la gara ovvero, per le procedure
senza bando, nell'invito, se il contratto conterra', o
meno, la clausola compromissoria. L'aggiudicatario puo'
ricusare la clausola compromissoria, che in tale caso non
e' inserita nel contratto, comunicandolo alla stazione
appaltante entro venti giorni dalla conoscenza
dell'aggiudicazione. E' vietato in ogni caso il
compromesso.";
c) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ", muniti di precipui requisiti di indipendenza, e
comunque tra coloro che nell'ultimo triennio non hanno
esercitato le funzioni di arbitro di parte o di difensore
in giudizi arbitrali disciplinati dal presente articolo, ad
eccezione delle ipotesi in cui l'esercizio della difesa
costituisca adempimento di dovere d'ufficio del difensore
dipendente pubblico. La nomina del presidente del collegio
effettuata in violazione del presente articolo determina la
nullita' del lodo ai sensi dell'articolo 829, primo comma,
n. 3, del codice di procedura civile";
d) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ", anche ai sensi dell'articolo 240";
e) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
"9. Il lodo si ha per pronunciato con la sua ultima
sottoscrizione e diviene efficace con il suo deposito
presso la camera arbitrale per i contratti pubblici. Entro
quindici giorni dalla pronuncia del lodo va corrisposta, a
cura degli arbitri e a carico delle parti una somma pari
all'uno per mille del valore della relativa controversia.
Detto importo e' direttamente versato all'Autorita'.";
f) il comma 10 e' sostituito dal seguente:
"10. Il deposito del lodo effettuato ai sensi
dell'articolo 825 del codice di procedura civile e'
preceduto dal suo deposito presso la camera arbitrale per i
contratti pubblici. Il deposito del lodo presso la camera
arbitrale e' effettuato, a cura del collegio arbitrale, in
tanti originali quante sono le parti, oltre a uno per il
fascicolo d'ufficio. Su richiesta di parte il rispettivo
originale e' restituito, con attestazione dell'avvenuto
deposito, ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 825
del codice di procedura civile.";
g) il comma 11 e' abrogato;
h) al comma 12 sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Il
collegio arbitrale determina nel lodo definitivo ovvero con
separata ordinanza il valore della controversia e il
compenso degli arbitri con i criteri stabiliti dal decreto
del Ministro dei lavori pubblici 2 dicembre 2000, n. 398, e
applica le tariffe fissate in detto decreto.";
2) dopo il terzo periodo e' inserito il seguente:
"Il compenso per il collegio arbitrale, comprensivo
dell'eventuale compenso per il segretario, non puo'
comunque superare l'importo di 100 mila euro, da
rivalutarsi ogni tre anni con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti.";
3) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:
"L'ordinanza di liquidazione del compenso e delle spese
arbitrali, nonche' del compenso e delle spese per la
consulenza tecnica, costituisce titolo per l'ingiunzione di
cui all'articolo 633 del codice di procedura civile.";
i) dopo il comma 12 e' inserito il seguente:
"12-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 92,
secondo comma, del codice di procedura civile, il collegio
arbitrale, se accoglie parzialmente la domanda, compensa le
spese del giudizio in proporzione al rapporto tra il valore
della domanda e quello dell'accoglimento.";
l) il comma 13 e' sostituito dal seguente:
"13. Il compenso del consulente tecnico e di ogni altro
ausiliario nominato dal collegio arbitrale e' liquidato,
dallo stesso collegio, ai sensi degli articoli da 49a58 del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nella
misura derivante dall'applicazione delle tabelle ivi
previste.";
m) dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:
"15-bis. Il lodo e' impugnabile, oltre che per motivi
di nullita', anche per violazione delle regole di diritto
relative al merito della controversia. L'impugnazione e'
proposta nel termine di novanta giorni dalla notificazione
del lodo e non e' piu' proponibile dopo il decorso di
centoottanta giorni dalla data del deposito del lodo presso
la Camera arbitrale.
15-ter. Su istanza di parte la Corte d'appello puo'
sospendere, con ordinanza, l'efficacia del lodo, se
ricorrono gravi e fondati motivi. Si applica l'articolo 351
del codice di procedura civile. Quando sospende l'efficacia
del lodo, o ne conferma la sospensione disposta dal
presidente, il collegio verifica se il giudizio e' in
condizione di essere definito. In tal caso, fatte precisare
le conclusioni, ordina la discussione orale nella stessa
udienza o camera di consiglio, ovvero in una udienza da
tenersi entro novanta giorni dall'ordinanza di sospensione;
all'udienza pronunzia sentenza a norma dell'articolo
281-sexies del codice di procedura civile. Se ritiene
indispensabili incombenti istruttori, il collegio provvede
su di essi con la stessa ordinanza di sospensione e ne
ordina l'assunzione in una udienza successiva di non oltre
novanta giorni; quindi provvede ai sensi dei periodi
precedenti.".
2. All'articolo 243 del decreto legislativo n. 163 del
2006 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la rubrica dell'articolo, nelle indicazioni
tra parentesi, dopo le parole: "legge n. 266/2005", sono
aggiunte le seguenti: "; articolo 44, comma 2, lettera m),
n. 4), legge n. 88/2009)";
b) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Si applicano le disposizioni di cui all'articolo
241, comma 12, secondo, terzo, quarto e quinto periodo.";
c) al comma 7 le parole: «nomina il segretario» sono
sostituite dalle seguenti: "nomina, se necessario, il
segretario";
d) al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ", con i criteri di cui all'articolo 241, comma
13".».
- Si riporta il testo dell'articolo 15 del gia' citato
decreto legislativo 20 marzo 2010, n. 53, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 15 (Abrogazioni, norme di coordinamento e norme
transitorie - articolo 44, comma 3, lettera c), e comma 4,
legge n. 88/2009). - 1. Salvo quanto previsto dal comma 4,
e' abrogato l'articolo 20, commi 8 e 8-bis, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;l'articolo
11, commi 10, 10-bis e 10-ter, del decreto legislativo n.
163 del 2006, cosi' come modificato dall'articolo 1, si
applica anche ai contratti di cui all'articolo 20 del
citato decreto-legge n. 185 del 2008, se l'aggiudicazione
definitiva sia successiva alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
2. All'articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n.
1034, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) sono soppresse le lettere a) e c) del comma 1;
b) la lettera b) del comma 1 e' sostituita dalla
seguente: "b) i provvedimenti relativi alle procedure di
occupazione e di espropriazione delle aree destinate alla
realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilita';".
3. All'articolo 13, comma 6-bis, del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: «per i
predetti ricorsi in materia di affidamento di lavori,
servizi e forniture» sono sostituite dalle seguenti: "per i
ricorsi in materia di procedure di affidamento di lavori,
servizi e forniture, ivi compresi quelli per motivi
aggiunti e quelli incidentali contenenti domande nuove".
4. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 20,
comma 8, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, limitatamente agli interventi previsti nel citato
articolo 20, per i quali siano gia' stati nominati i
relativi commissari o vengano nominati entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. E' abrogato l'articolo 3, commi 19, 20e 21, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
6. (Abrogato).».
- Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 31
dicembre 2009, n. 196 recante «Legge di contabilita' e
finanza pubblica»:
«Art. 2 (Delega al Governo per l'adeguamento dei
sistemi contabili). - 1. Per consentire il perseguimento
degli obiettivi di cui all'articolo 1, il Governo e'
delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi per l'armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche,
ad esclusione delle regioni e degli enti locali, e dei
relativi termini di presentazione e approvazione, in
funzione delle esigenze di programmazione, gestione e
rendicontazione della finanza pubblica. I sistemi e gli
schemi di cui al primo periodo sono raccordabili con quelli
adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i
disavanzi eccessivi.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati
nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) adozione di regole contabili uniformi e di un
comune piano dei conti integrato al fine di consentire il
consolidamento e il monitoraggio in fase di previsione,
gestione e rendicontazione dei conti delle amministrazioni
pubbliche;
b) definizione di una tassonomia per la
riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le
amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilita'
civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili
uniformi di cui alla lettera a);
c) adozione di comuni schemi di bilancio articolati
in missioni e programmi coerenti con la classificazione
economica e funzionale individuata dagli appositi
regolamenti comunitari in materia di contabilita' nazionale
e relativi conti satellite, al fine di rendere piu'
trasparenti e significative le voci di bilancio dirette
all'attuazione delle politiche pubbliche, e adozione di un
sistema unico di codifica dei singoli provvedimenti di
spesa correlati alle voci di spesa riportate nei bilanci;
d) affiancamento, ai fini conoscitivi, al sistema di
contabilita' finanziaria di un sistema e di schemi di
contabilita' economico-patrimoniale che si ispirino a
comuni criteri di contabilizzazione;
e) adozione di un bilancio consolidato delle
amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, societa'
o altri organismi controllati, secondo uno schema tipo
definito dal Ministro dell'economia e delle finanze
d'intesa con i Ministri interessati;
f) definizione di un sistema di indicatori di
risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del
bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni
alle diverse amministrazioni individuati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri.
3. Ai decreti legislativi di cui al comma 1 e' allegato
un nomenclatore che illustra le definizioni degli istituti
contabili e le procedure finanziarie per ciascun comparto o
tipologia di enti, a cui si conformano i relativi
regolamenti di contabilita'.
4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere
delle Commissioni parlamentari competenti entro sessanta
giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine per
l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque
adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai
pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le
proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende
comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta
giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti
possono comunque essere adottati in via definitiva dal
Governo. I decreti legislativi che comportino riflessi di
ordine finanziario devono essere corredati della relazione
tecnica di cui all'articolo 17, comma 3.
5. Ai fini della predisposizione dei decreti
legislativi di cui al comma 1 e' istituito, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, senza oneri a carico della finanza pubblica, il
comitato per i principi contabili delle amministrazioni
pubbliche, composto da ventitre' componenti, cosi'
suddivisi:
a) quattro rappresentanti del Ministero dell'economia
e delle finanze, uno dei quali con funzioni di presidente,
e un rappresentante per ciascuno dei Ministeri
dell'interno, della difesa, dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del lavoro, della salute
e delle politiche sociali, nonche' un rappresentante della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
b) un rappresentante tecnico dell'amministrazione
della Camera dei deputati e uno dell'amministrazione del
Senato della Repubblica, designati dai rispettivi
Presidenti, come invitati permanenti, e un rappresentante
della Corte dei conti;
c) un rappresentante dell'ISTAT;
d) sette rappresentanti degli enti territoriali, di
cui tre designati dalla Conferenza dei presidenti delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano,
uno dei quali per le autonomie speciali, uno designato
dall'Unione delle province d'Italia (UPI), uno designato
dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), uno
designato dall'Unione nazionale comuni, comunita', enti
montani (UNCEM) e uno designato dalle Assemblee legislative
regionali e delle province autonome, d'intesa tra di loro
nell'ambito della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea,
dei Consigli regionali e delle province autonome di cui
agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;
e) tre esperti in materia
giuridico-contabile-economica.
6. Alla legge 5 maggio 2009, n. 42, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: "nonche' al fine di armonizzare i
sistemi contabili e gli schemi di bilancio dei medesimi
enti e i relativi termini di presentazione e approvazione,
in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e
rendicontazione della finanza pubblica";
b) all'articolo 2, comma 2, la lettera h) e'
sostituita dalla seguente:
"h) adozione di regole contabili uniformi e di un
comune piano dei conti integrato; adozione di comuni schemi
di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con
la classificazione economica e funzionale individuata dagli
appositi regolamenti comunitari in materia di contabilita'
nazionale e relativi conti satellite; adozione di un
bilancio consolidato con le proprie aziende, societa' o
altri organismi controllali, secondo uno schema comune;
affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di
contabilita' finanziaria di un sistema e di schemi di
contabilita' economico-patrimoniale ispirati a comuni
criteri di contabilizzazione; raccordabilita' dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio degli enti
territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai fini
della procedura per i disavanzi eccessivi; definizione di
una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili
e di bilancio per le amministrazioni pubbliche di cui alla
presente legge tenute al regime di contabilita'
civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili
uniformi; definizione di un sistema di indicatori di
risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del
bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai
diversi enti territoriali; al fine di dare attuazione agli
articoli 9 e 13, individuazione del termine entro il quale
regioni ed enti locali devono comunicare al Governo i
propri bilanci preventivi e consuntivi, come approvati, e
previsione di sanzioni ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
lettera e), in caso di mancato rispetto di tale termine";
c) all'articolo 2, il comma 6 e' sostituito dal
seguente:
"6. Almeno uno dei decreti legislativi di cui al comma
1 e' adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Un decreto legislativo, da
adottare entro il termine previsto al comma 1 del presente
articolo, disciplina la determinazione dei costi e dei
fabbisogni standard sulla base dei livelli essenziali delle
prestazioni di cui al comma 2 dell'articolo 20. Il Governo
trasmette alle Camere, entro il 30 giugno 2010, una
relazione concernente il quadro generale di finanziamento
degli enti territoriali e ipotesi di definizione su base
quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti
finanziari tra lo Stato, le regioni, le province autonome
di Trento e di Bolzano e gli enti locali, con l'indicazione
delle possibili distribuzioni delle risorse. Tale relazione
e' comunque trasmessa alle Camere prima degli schemi di
decreto legislativo concernenti i tributi, le
compartecipazioni e la perequazione degli enti
territoriali";
d) all'articolo 3, comma 6, terzo periodo, dopo le
parole: "l'esercizio della delega" sono inserite le
seguenti: "o successivamente";
e) all'articolo 4, comma 1, primo periodo, le parole:
"trenta componenti e" sono sostituite dalle seguenti:
"trentadue componenti, due dei quali rappresentanti
dell'ISTAT, e, per i restanti trenta componenti,".
7. Il comitato per i principi contabili agisce in
reciproco raccordo con la Commissione tecnica paritetica
per il federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della
legge 5 maggio 2009, n. 42, per le attivita' di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera h), della medesima legge
con lo scambio di tutte le risultanze relative alla
armonizzazione dei bilanci pubblici.
8. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti
legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate entro
tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti
medesimi, tenendo anche conto dei decreti legislativi da
adottare ai sensi degli articoli 40 e 42, nel rispetto dei
principi e criteri direttivi e con le stesse modalita'
previsti dal presente articolo.».
- Si riporta il testo del comma 13 dell'articolo 17
della predetta legge 31 dicembre 2009, n. 196:
«13. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
allorche' riscontri che l'attuazione di leggi rechi
pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative
legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo
81, quarto comma, della Costituzione. La medesima procedura
e' applicata in caso di sentenze definitive di organi
giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti
interpretazioni della normativa vigente suscettibili di
determinare maggiori oneri, fermo restando quanto disposto
in materia di personale dall'articolo 61 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».
- Si riporta il testo del comma 1, lettera a),
dell'articolo 8 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5,
recante «Misure urgenti a sostegno dei settori industriali
in crisi, nonche' disposizioni in materia di produzione
lattiera e rateizzazione del debito nel settore
lattiero-caseario», convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 aprile 2009, n. 33:
«Art. 8 (Copertura finanziaria). - 1. Agli oneri
derivanti dall'articolo 1, commi da 1 a 4 e 5,
limitatamente alla parte non coperta ai sensi dell'articolo
7, comma 1-ter, dall'articolo 2, dall'articolo 4, ad
eccezione del comma 7-bis, e dall'articolo 5, comma 1,
valutati in 1.087 milioni di euro per l'anno 2009, 270,1
milioni di euro per l'anno 2010, 356,9 milioni di euro per
l'anno 2011, 258,4 milioni di euro per ciascuno degli anni
2012 e 2013, 289,1 milioni di euro per l'anno 2014, e 77,7
milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, e dagli
articoli 1, comma 11, e 3, pari a 21 milioni di euro per
l'anno 2009 e a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno
2010, si provvede:
a) quanto ad euro 311,1 milioni per l'anno 2009, euro
130,5 milioni per l'anno 2010, euro 205,8 milioni per
l'anno 2011 e quanto a euro 77,8 milioni per l'anno 2014,
mediante utilizzazione delle somme iscritte nel conto dei
residui al 31 dicembre 2008 e non piu' dovute, conseguenti
alle revoche totali o parziali delle agevolazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992,
n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1992, n. 488, quantificate in euro 933 milioni
complessivi, iscritte nello stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico, sul capitolo 7342. A
valere su tali somme di euro 933 milioni, nell'anno 2009,
rispettivamente, una quota di 311,1 milioni di euro e'
versata all'entrata del bilancio dello Stato e una quota
pari a 621,9 milioni di euro e' versata su apposita
contabilita' speciale, ai fini del riversamento all'entrata
del bilancio dello Stato nell'anno 2010 per 211 milioni di
euro, nell'anno 2011 per 215 milioni di euro, nell'anno
2012 per 95,9 milioni di euro e nell'anno 2014 per 100
milioni di euro. Una quota delle somme riversate
all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del periodo
precedente pari a 80,5 milioni di euro nell'anno 2010 e a
95,9 milioni di euro nell'anno 2012 e' riassegnata negli
stessi anni al fondo di garanzia di cui al comma 2 del
presente articolo, in aggiunta a quanto previsto ai sensi
dei commi 5 e 8 dell'articolo 7-quinquies del presente
decreto, nonche' dell'articolo 11, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;».



 
Art. 5
Attivita' edilizia libera

1. L'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e' sostituito dal seguente:
«Art. 6. (L) - (Attivita' edilizia libera). - 1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonche' delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
c) le opere temporanee per attivita' di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attivita' di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attivita' agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attivita' agricola.
2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unita' immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;
b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessita' e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;
c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilita', ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
d) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
3. L'interessato agli interventi di cui al comma 2 allega alla comunicazione di inizio dei lavori le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e, limitatamente agli interventi di cui alla lettera a) del medesimo comma 2, i dati identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori.
4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera a), l'interessato, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori, trasmette all'amministrazione comunale una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiari preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa ne´ con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilita', che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.
5. Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l'interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale nel termine di cui all'articolo 34-quinquies, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.
6. Le regioni a statuto ordinario:
a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dai commi 1 e 2;
b) possono individuare ulteriori interventi edilizi, tra quelli indicati nel comma 2, per i quali e' fatto obbligo all'interessato di trasmettere la relazione tecnica di cui al comma 4;
c) possono stabilire ulteriori contenuti per la relazione tecnica di cui al comma 4, nel rispetto di quello minimo fissato dal medesimo comma.
7. La mancata comunicazione dell'inizio dei lavori ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica, di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo, comportano la sanzione pecuniaria pari a 258 euro. Tale sanzione e' ridotta di due terzi se la comunicazione e' effettuata spontaneamente quando l'intervento e' in corso di esecuzione.
8. Al fine di semplificare il rilascio del certificato di prevenzione incendi per le attivita' di cui ai commi 1 e 2, il certificato stesso, ove previsto, e' rilasciato in via ordinaria con l'esame a vista. Per le medesime attivita', il termine previsto dal primo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, e' ridotto a trenta giorni».
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Riferimenti normativi
- Il decreto del Presidente della Repubblica del 6
giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia (Testo A)» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 20 ottobre 2001, n. 245, supplemento ordinario.



 
Art. 5-bis
Modifiche alla disciplina in materia di installazione
di reti e di impianti di comunicazione elettronica

1. Nel codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, dopo l'articolo 87 e' inserito il seguente:
«Art. 87-bis (Procedure semplificate per determinate tipologie di impianti). - 1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 87 nonche' di quanto disposto al comma 3-bis del medesimo articolo, e' sufficiente la denuncia di inizio attivita', conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all'allegato n. 13. Qualora entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell'ente locale o un parere negativo da parte dell'organismo competente di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, la denuncia e' priva di effetti».
2. Il comma 15-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' sostituito dal seguente:
«15-bis. Per gli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, la profondita' minima dei lavori di scavo, anche in deroga a quanto stabilito dalla normativa vigente, puo' essere ridotta, salvo che l'ente gestore dell'infrastruttura civile non comunichi specifici motivi ostativi entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto di cui al comma 4».



Riferimenti normativi
- Il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante
«Codice delle comunicazioni elettroniche» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2003, n. 214,
supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 2 (Banda larga). - 1. Gli interventi di
installazione di reti e impianti di comunicazione
elettronica in fibra ottica sono realizzabili mediante
denuncia di inizio attivita'.
2. L'operatore della comunicazione ha facolta' di
utilizzare per la posa della fibra nei cavidotti, senza
oneri, le infrastrutture civili gia' esistenti di
proprieta' a qualsiasi titolo pubblica o comunque in
titolarita' di concessionari pubblici. Qualora
dall'esecuzione dell'opera possa derivare un pregiudizio
alle infrastrutture civili esistenti le parti, senza che
cio' possa cagionare ritardo alcuno all'esecuzione dei
lavori, concordano un equo indennizzo, che, in caso di
dissenso, e' determinato dal giudice.
3. Nei casi di cui al comma 2 resta salvo il potere
regolamentare riconosciuto, in materia di coubicazione e
condivisione di infrastrutture, all'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni dall'articolo 89, comma 1, del
codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259. All'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni compete altresi' l'emanazione
del regolamento in materia di installazione delle reti
dorsali.
4. L'operatore della comunicazione, almeno trenta
giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta
allo sportello unico dell'Amministrazione territoriale
competente la denuncia, accompagnata da una dettagliata
relazione e dagli elaborati progettuali, che asseveri la
conformita' delle opere da realizzare alla normativa
vigente. Con il medesimo atto, trasmesso anche al gestore
interessato, indica le infrastrutture civili esistenti di
cui intenda avvalersi ai sensi del comma 2 per la posa
della fibra.
5. Le infrastrutture destinate all'installazione di
reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra
ottica sono assimilate ad ogni effetto alle opere di
urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7,
del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
6. La denuncia di inizio attivita' e' sottoposta al
termine massimo di efficacia di tre anni. L'interessato e'
comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data
di ultimazione dei lavori.
7. Qualora l'immobile interessato dall'intervento sia
sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in
via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il
termine di trenta giorni antecedente l'inizio dei lavori
decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale
atto non sia favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
8. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia
sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete
all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del
soggetto preposto alla tutela non sia stato allegato alla
denuncia il competente ufficio comunale convoca una
conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis,
14-ter, 14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il
termine di trenta giorni di cui al comma 4 decorre
dall'esito della conferenza. In caso di esito non
favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
9. La sussistenza del titolo e' provata con la copia
della denuncia di inizio attivita' da cui risulti la data
di ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto
presentato a corredo del progetto nonche' gli atti di
assenso eventualmente necessari.
10. Il dirigente o il responsabile del competente
ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 4
sia riscontrata l'assenza di una o piu' delle condizioni
legittimanti, ovvero qualora esistano specifici motivi
ostativi di sicurezza, incolumita' pubblica o salute,
notifica all'interessato l'ordine motivato di non
effettuare il previsto intervento, contestualmente
indicando le modifiche che si rendono necessarie per
conseguire l'assenso dell'Amministrazione. E' comunque
salva la facolta' di ripresentare la denuncia di inizio
attivita', con le modifiche e le integrazioni necessarie
per renderla conforme alla normativa vigente.
11. L'operatore della comunicazione decorso il termine
di cui al comma 4 e nel rispetto dei commi che precedono
da' comunicazione dell'inizio dell'attivita' al Comune.
12. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico
abilitato rilascia un certificato di collaudo finale che va
presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la
conformita' dell'opera al progetto presentato con la
denuncia di inizio attivita'.
13. Per gli aspetti non regolati dal presente articolo
si applica l'articolo 23 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonche' il regime
sanzionatorio previsto dal medesimo decreto. Possono
applicarsi, ove ritenute piu' favorevoli dal richiedente,
le disposizioni di cui all'articolo 45.
14. Salve le disposizioni di cui agli articoli 90 e 91
del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, i soggetti
pubblici non possono opporsi alla installazione nella loro
proprieta' di reti e impianti interrati di comunicazione
elettronica in fibra ottica, ad eccezione del caso che si
tratti di beni facenti parte del patrimonio indisponibile
dello Stato, delle province e dei comuni e che tale
attivita' possa arrecare concreta turbativa al pubblico
servizio. L'occupazione e l'utilizzo del suolo pubblico per
i fini di cui alla presente norma non necessitano di
autonomo titolo abilitativi.
15. Gli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259 si applicano anche alle opere
occorrenti per la realizzazione degli impianti di
comunicazione elettronica in fibra ottica su immobili di
proprieta' privata, senza la necessita' di alcuna
preventiva richiesta di utenza.
15-bis. Per gli interventi di installazione di reti e
impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, la
profondita' minima dei lavori di scavo, anche in deroga a
quanto stabilito dalla normativa vigente, puo' essere
ridotta, salvo che l'ente gestore dell'infrastruttura
civile non comunichi specifici motivi ostativi entro trenta
giorni dal ricevimento dell'atto di cui al comma 4.».



 
Art. 6
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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