Gazzetta n. 120 del 25 maggio 2010 (vai al sommario) |
SENATO DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 18 maggio 2010 |
Modifica al piano di ripartizione dei rimborsi delle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica, di cui alle elezioni del 13 e 14 aprile 2008. |
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IL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 1, 2 e 6-bis della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni; Visti gli articoli 9, 12 e 15, commi 13 e 16, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni; Visto l'art. 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e successive modificazioni; Visti gli articoli 1 e 2 del Regolamento di attuazione approvato dal Consiglio di Presidenza del Senato il 21 luglio 1994, ai sensi dell'art. 20-bis della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificata dall'art. 1 della legge 15 luglio 1994, n. 448; Vista la deliberazione n. 56, con la quale il Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica in data 18 maggio 2010 ha approvato le modifiche al piano di ripartizione dei rimborsi delle spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Senato della Repubblica del 13 e 14 aprile 2008, con riferimento alla erogazione della quota spettante alle candidature individuali ed al gruppo di candidati con i quali il partito Südtiroler Volkspartei - SVP ha partecipato alla consultazione elettorale per il rinnovo del Senato della Repubblica della XVI Legislatura;
Decreta:
E' resa esecutiva la deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica indicata in premessa e allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante. Gli Uffici procederanno all'erogazione dei rimborsi spettanti in base all'anzidetta deliberazione. Roma, 18 maggio 2010
Il Presidente: Schifani Il Segretario generale: Malaschini |
| Allegato
XVI LEGISLATURA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA N. 56/2010. Oggetto: Attribuzione del rimborso delle spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Senato della Repubblica del 13 e 14 aprile 2008, a seguito della presentazione della relativa richiesta entro il termine differito dall'art. 3 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194. (Seduta del 18 maggio 2010).
IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA
Visti gli articoli 1, 2 e 6-bis della legge 3 giugno 1999, n. 157, recante «Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici», e successive modificazioni; Visti gli articoli 9, comma 2, 12 e 15, commi 13 e 16, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante la «Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica», e successive modificazioni; Visto l'art. 39-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; Vista la deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica n. 7 del 10 luglio 2008, pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2008, con la quale veniva approvato il piano di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Senato della Repubblica nelle consultazioni del 13 e 14 aprile 2008, con la specifica determinazione delle quote spettanti ai partiti e movimenti politici aventi titolo sulla base della somma trasferita dal Ministero dell'economia e delle finanze a titolo di rata per l'anno 2008; Vista altresi' la deliberazione n. 41 del Consiglio di Presidenza in data 29 luglio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 30 luglio 2009, con la quale veniva approvato un nuovo piano di ripartizione, con la rideterminazione delle quote spettanti ai partiti e movimenti politici aventi titolo sulla base della somma trasferita dal Ministero dell'economia e delle finanze a titolo di rata per l'anno 2009; Considerato che i predetti piani di ripartizione determinavano anche le quote di rimborso annuo, rispettivamente per il 2008 e per il 2009, spettanti fra gli altri alle candidature individuali ed al gruppo di candidati con i quali il partito «Südtiroler Volkspartei - SVP» aveva concorso nelle predette consultazioni del 2008, tuttavia con una declaratoria di decadenza degli stessi dal diritto al rimborso, ai sensi dell'art. 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, in quanto la richiesta del partito «Südtiroler Volkspartei-SVP» per usufruire dei rimborsi in questione era stata presentata oltre la scadenza tassativamente indicata dalla legge; Visto il comma 8, dell'art. 3 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito in legge n. 25 del 26 febbraio 2010, con il quale il termine di cui al citato art. 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi il 13 e 14 aprile 2008 per il rinnovo del Senato della Repubblica e' stato differito «al trentesimo giorno successivo» alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge; Vista la richiesta presentata al Presidente del Senato della Repubblica il 12 gennaio 2010 dal rappresentante legale del partito «Südtiroler Volkspartei - SVP», ai sensi del menzionato art. 3 del decreto-legge n. 194 del 30 dicembre 2009; Considerato che, per effetto della citata novella legislativa e della presentazione, nei termini, della istanza di accesso al rimborso da parte del partito «Südtiroler Volkspartei-SVP», e' venuta a cessare la causa di decadenza dal diritto al rimborso delle quote spettanti per gli anni 2008 e 2009; Considerato infine che lo stesso comma 8 dell'art. 3 del citato decreto-legge n. 194/2009 stabilisce altresi' che «le quote di rimborso relative all'anno 2008 maturate a seguito della richiesta presentata in applicazione del comma in esame dovranno essere corrisposte in un'unica soluzione entro 45 giorni dalla data di scadenza del nuovo termine e l'erogazione delle successive quote avra' luogo alle scadenze previste dall'art. 1, comma 6, della legge 157/1999»;
Delibera: Art. 1.
1. Le candidature individuali ed il gruppo di candidati con i quali il partito «Südtiroler Volkspartei - SVP» ha partecipato alla consultazione elettorale del 13 e 14 aprile 2008 per il rinnovo del Senato della Repubblica della XVI legislatura, hanno diritto alla erogazione delle quote spettanti, a titolo di rimborso delle spese elettorali, come determinate dai piani di ripartizione approvati rispettivamente con deliberazione n. 7/2008 e n. 41/2009 del Consiglio di Presidenza. Ferme le condizioni previste dai decreti del Presidente del Senato che hanno reso esecutive le deliberazioni appena citate, il 15 marzo 2010 saranno poste a disposizione dei beneficiari le quote di rimborso relative agli anni 2008 e 2009, con il riconoscimento degli eventuali interessi sul deposito bancario maturati successivamente a tale data. 2. Si applicano, qualora non diversamente stabilito dalla presente deliberazione, le disposizioni previste delle deliberazioni n. 7 del 2008 e n. 41 del 2009 indicate in premessa.
Art. 2.
1. Trovano applicazione, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 1189 e 2033 del codice civile.
Art. 3.
1. La presente deliberazione e' efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Parte di provvedimento in formato grafico
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