Gazzetta n. 121 del 26 maggio 2010 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 29 aprile 2010, n. 75
Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed, in particolare, l'articolo 13;
Visto il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi;
Visto i regolamenti (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, e n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 2010;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Considerato che la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non ha reso il parere di competenza nel previsto termine;
Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 2010;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico;


Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai:
a) prodotti immessi sul mercato come concimi CE, definiti dal regolamento (CE) n. 2003/2003;
b) concimi nazionali, ammendanti, correttivi e prodotti correlati immessi sul mercato di seguito definiti, descritti e classificati negli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 13.



NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE)
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- L'articolo 13, della legge 7 luglio 2009, n. 88,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2009, n. 161,
S.O., cosi' recita:
«Art. 13. (Delega al Governo per il riordino e la
revisione della disciplina in materia di fertilizzanti). -
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge e con le
modalita' di cui all'articolo 1, un decreto legislativo di
riordino e revisione della disciplina in materia di
fertilizzanti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) adeguamento e ammodernamento delle definizioni di
«concime» e delle sue molteplici specificazioni, di
«fabbricante» e di «immissione sul mercato», ai sensi dell'
articolo 2 del regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003;
b) utilizzo della forma delle indicazioni
obbligatorie come stabilita dall'articolo 6 del citato
regolamento (CE) n. 2003/2003 per i concimi immessi sul
mercato con l'indicazione «concimi CE»;
c) individuazione delle misure ufficiali di controllo
per valutare la conformita' dei concimi, ai sensi
dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.
2003/2003;
d) revisione delle sanzioni da irrogare in base ai
principi di effettivita', proporzionalita' e dissuasivita',
ai sensi dell' articolo 36 del regolamento (CE) n.
2003/2003.
2. Dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui al comma 1 e' abrogato il decreto
legislativo 29 aprile 2006, n. 217.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate a
carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni
interessate svolgono le attivita' previste dal presente
articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.».
- Il regolamento (CE) n. 2003/2003 e' pubblicato
nella G.U.C.E. 21 novembre 2003 n. L 304.
- Il regolamento (CE) n. 834/2007 e' pubblicato nella
G.U.C.E. 20 luglio 2007, n. L 189.
- Il regolamento (CE) n. 889/2008 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 20 luglio 2007, n. L 189.
Note all'art. 1:
- Per il regolamento (CE) n. 2003/2003, si veda nelle
note alle premesse.



 
Art. 2
Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto si intendono per «fertilizzanti» i prodotti e i materiali di seguito definiti:
a) «concimi»: prodotti la cui funzione principale e' fornire elementi nutritivi alle piante; i concimi si suddividono in «concimi CE» e «concimi nazionali» i cui tipi e caratteristiche sono riportati rispettivamente nel regolamento (CE) n. 2003/2003 e nell'allegato 1;
b) «elementi chimici della fertilita'», sono considerati:
1) «elementi nutritivi principali»: esclusivamente gli elementi azoto, fosforo e potassio;
2) «elementi nutritivi secondari»: gli elementi calcio, magnesio, sodio e zolfo;
c) «microelementi»: gli elementi boro, cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno e zinco, essenziali alle piante in quantita' esigue in confronto a quelle degli elementi nutritivi principali e secondari;
d) «carbonio organico di origine biologica»: il carbonio organico costituente di prodotti di origine vegetale o animale o derivante direttamente da detti prodotti con esclusione di qualsiasi forma di carbonio organico di sintesi;
e) «azoto organico»: l'azoto contenuto in composti chimici organici di origine vegetale oppure animale o derivante direttamente da detti prodotti;
f) «concime minerale»: un concime nel quale gli elementi nutritivi dichiarati sono presenti sotto forma di composti minerali ottenuti mediante estrazione o processi fisici e chimici industriali, o processi fisici o chimici industriali; per convenzione possono essere classificati come concimi minerali la calciocianammide e l'urea e i suoi prodotti di condensazione e associazione, nonche' i concimi contenenti microelementi chelati o complessati;
g) «microelemento chelato»: un microelemento legato ad una delle molecole organiche elencate nel regolamento (CE) n. 2003/2003 e nell'allegato 1;
h) «microelemento complessato»: un microelemento legato ad una delle molecole elencate nel regolamento (CE) n. 2003/2003 e nell'allegato 1;
i) «tipo di fertilizzante»: fertilizzanti che hanno la medesima denominazione tipologica, quale specificata nel regolamento (CE) n. 2003/2003 e negli allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6;
l) «concime semplice»: un concime azotato, fosfatico o potassico per il quale sia dichiarabile unicamente il titolo di uno degli elementi nutritivi principali;
m) «concime composto»: un concime per il quale sia dichiarabile il titolo di almeno due degli elementi nutritivi principali, ottenuto per via chimica o per miscelazione ovvero mediante una combinazione di questi due metodi;
n) «concime complesso»: un concime composto, ottenuto per reazione chimica, per soluzione od allo stato solido per granulazione, per il quale sia dichiarabile il titolo di almeno due degli elementi nutritivi principali; per i concimi di questo tipo allo stato solido ogni granello contiene tutti gli elementi nutritivi dichiarati;
o) «concime ottenuto da miscelazione»: un concime ottenuto miscelando a secco piu' concimi, senza che si producano reazioni chimiche;
p) «concime organico»: un concime derivato da materiali organici di origine animale o vegetale, costituito da composti organici ai quali gli elementi principali della fertilita' sono chimicamente legati in forma organica o comunque fanno parte integrante della matrice;
q) «concime organo-minerale»: un concime ottenuto per reazione o miscela di uno o piu' concimi organici o di una o piu' matrici organiche, all'uopo autorizzate nell'allegato 5, o di entrambi, con uno o piu' concimi minerali;
r) «matrice organica»: prodotto organico di origine naturale, merceologicamente identificabile con uno di quelli descritti fra i tipi dell'allegato 5 e destinato alla produzione di concimi organici ed organo-minerali;
s) «concime fogliare»: un concime adatto per l'applicazione e l'assunzione dell'elemento nutritivo all'apparato fogliare di una coltura;
t) «concime fluido»: un concime in sospensione o in soluzione;
u) «concime in soluzione»: un concime fluido privo di particelle solide;
v) «concime in sospensione»: un concime bifase nel quale le particelle solide sono mantenute in sospensione nella fase liquida;
z) «ammendanti»: i materiali da aggiungere al suolo in situ, principalmente per conservarne o migliorarne le caratteristiche fisiche o chimiche o l'attivita' biologica, disgiuntamente o unitamente tra loro, i cui tipi e caratteristiche sono riportati nell'allegato 2;
aa) «correttivi»: i materiali da aggiungere al suolo in situ principalmente per modificare e migliorare proprieta' chimiche anomale del suolo dipendenti da reazione, salinita', tenore in sodio, i cui tipi e caratteristiche sono riportati nell'allegato 3;
bb) «substrati di coltivazione»: i materiali diversi dai suoli in situ, dove sono coltivati vegetali, i cui tipi e caratteristiche sono riportati nell'allegato 4;
cc) «prodotti ad azione specifica»: i prodotti che apportano ad un altro fertilizzante o al suolo o alla pianta, sostanze che favoriscono o regolano l'assorbimento degli elementi nutritivi o correggono determinate anomalie di tipo fisiologico, i cui tipi e caratteristiche sono riportati nell'allegato 6.
2. Inoltre, ai sensi del presente decreto, si intendono per:
a) «dichiarazione per i prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a)»: precisazione della concentrazione di elementi nutritivi, incluse le forme e la solubilita', garantita entro tolleranze specificate;
b) «dichiarazione per i prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b)»: la precisazione della concentrazione dei parametri quantitativi garantita entro tolleranze specificate e dei parametri o caratteristiche qualitativi altrimenti garantiti;
c) «fertilizzanti per l'agricoltura biologica»: i fertilizzanti per i quali e' consentito l'uso, secondo il metodo di produzione biologico di cui ai regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008, e successive modificazioni, individuati e definiti nell'allegato 13;
d) «titolo dichiarato per i prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a)»: titolo di un elemento o di un suo ossido che a norma della legislazione comunitaria e' indicato su un'etichetta o su un documento di accompagnamento di un concime CE;
e) «titolo dichiarato per i prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b)»: la percentuale di peso della caratteristica o delle caratteristiche del prodotto cosi' come viene commercializzato, salvo casi espressamente indicati negli allegati; per i prodotti fluidi e' ammessa in aggiunta alla dichiarazione del titolo in peso-peso, anche la dichiarazione del titolo in peso-volume a 20 °C;
f) «tolleranza»: la deviazione consentita del valore misurato del titolo dal suo valore dichiarato;
g) «norme europee»: norme CEN (Comitato europeo di normalizzazione) ufficialmente riconosciute dalla Comunita', i cui numeri di riferimento sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea;
h) «imballaggio»: l'involucro chiudibile ermeticamente, utilizzato per contenere, proteggere, maneggiare e fornire fertilizzanti con una capacita' non superiore ai 1000 kg;
i) «sfuso»: un fertilizzante non imballato;
l) «immissione sul mercato»: la fornitura di fertilizzante a titolo oneroso o gratuita, o immagazzinamento finalizzato alla fornitura. L'importazione di un fertilizzante nel territorio doganale della Comunita' europea e' considerata immissione sul mercato;
m) «fabbricante»: la persona fisica o giuridica responsabile dell'immissione del fertilizzante sul mercato; in particolare, e' considerato fabbricante il produttore, l'importatore, il confezionatore che lavora per conto proprio, o ogni persona che modifichi le caratteristiche di un fertilizzante; tuttavia, non e' considerato fabbricante un distributore che non modifichi le caratteristiche del fertilizzante.



Note all'art. 2:
- Per il regolamento (CE) n. 2003/2003, si veda nelle
note alle premesse.
- Per i regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008, si
veda nelle note alle premesse.



 
Art. 3
Limiti di tolleranza

1. I titoli dichiarati nei concimi CE, nei concimi nazionali e negli altri fertilizzanti devono essere conformi ai limiti di tolleranza stabiliti nell'allegato 7.
2. I limiti di tolleranza di cui al comma 1, devono tenere conto delle variazioni in termini di fabbricazione, campionamento e analisi; pertanto, le tolleranze includono le incertezze di misura associate ai metodi analitici utilizzati ai fini del controllo.
3. Il fabbricante non puo' trarre sistematicamente profitto dai limiti di tolleranza indicati nell'allegato 7.
4. Le modalita' di accertamento dello sfruttamento sistematico delle tolleranze sono stabilite nell'allegato 12.
 
Art. 4
Immissione sul mercato

1. I fertilizzanti possono essere immessi in commercio se sono adempiute le prescrizioni riportate nel regolamento (CE) n. 2003/2003 e nel presente decreto.
2. I prodotti di cui agli allegati 1, 2, 5, 6 e 13, che utilizzano nella composizione prodotti trasformati di origine animale, possono essere immessi sul mercato purche' questi ultimi siano conformi ai requisiti ed alle norme di trasformazione previsti dal regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, e successive modificazioni, sempre che tali prodotti di origine animale ricadano nel campo di applicazione del citato regolamento.
3. Per i concimi a base di nitrato ammonico valgono le indicazioni previste dalla decisione n. 1348/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008.



Note all'art. 4:
- Per il regolamento (CE) 2003/2003, si veda nelle note
alle premesse.
- Il regolamento (CE) n. 1774/2002 e' pubblicato nella
G.U.C.E. 10 ottobre 2002, n. L 273.
- La decisione n. 1348/2008/CE e' pubblicata nella
G.U.U.E. 24 dicembre 2008, n. L 348.



 
Art. 5
Clausola di salvaguardia

1. La circolazione e l'immissione sul mercato dei fertilizzanti conformi alle disposizioni del presente decreto possono essere vietate o subordinate a condizioni particolari con provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri interessati, se i predetti fertilizzanti hanno caratteristiche che possono rappresentare un rischio per la sicurezza o la salute delle persone, degli animali o delle piante ovvero un rischio per l'ambiente o per la pubblica sicurezza.
2. Nei casi previsti al comma 1, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione europea, motivando la sua decisione.
 
Art. 6
Norme per il controllo delle caratteristiche

1. I fertilizzanti immessi in commercio sono sottoposti al controllo per l'accertamento della conformita' alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2003/2003 e del presente decreto.
2. L'osservanza delle disposizioni per quanto concerne la conformita' rispetto ai tipi di fertilizzanti e l'osservanza dei titoli dichiarati di elementi fertilizzanti oppure dei titoli dichiarati delle forme e delle solubilita' di tali elementi e' accertata, all'atto dei controlli ufficiali, con i metodi di campionamento ed analisi adottati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 44 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, tenendo conto delle tolleranze indicate nell'allegato 7. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere della Commissione di cui all'articolo 44 della citata legge n. 82 del 2006, aggiorna le modalita' necessarie per evitare lo sfruttamento sistematico delle tolleranze, di cui all'allegato 12.
3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali pubblica annualmente l'elenco dei laboratori presenti nel territorio nazionale che sono competenti a prestare i servizi necessari per verificare la conformita' dei prodotti di cui al campo di applicazione del presente decreto. Tali laboratori devono rispondere ai requisiti di cui all'allegato 11.
4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette al Ministero dello sviluppo economico, per la successiva notifica alla Commissione europea, l'elenco dei laboratori competenti a prestare servizi necessari per verificare la rispondenza dei concimi CE.



Note all'art. 6:
- Per il regolamento (CE) n. 2003/2003, si veda nelle
note alle premesse.
- L'articolo 44, della legge 20 febbraio 2006, n. 82,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 2006, n. 60,
S.O., cosi' recita:
«Art. 44. (Commissione consultiva per l'aggiornamento
dei metodi ufficiali di analisi). - 1. Presso il Ministero
delle politiche agricole e forestali e' istituita la
commissione consultiva per l'aggiornamento dei metodi
ufficiali di analisi relativi ai prodotti disciplinati dal
regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito
dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive
modificazioni, per gli aspetti per i quali non esistono
metodi di analisi comunitari ufficiali o metodi
riconosciuti dall'Organizzazione internazionale della vigna
e del vino (OIV), in relazione all'articolo 46, paragrafo
3, terzo comma, lettera c), del citato regolamento (CE) n.
1493/1999.
2. La commissione di cui al comma 1, i cui componenti
sono nominati con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali, e' composta da rappresentanti dei
Ministeri delle politiche agricole e forestali,
dell'economia e delle finanze, della salute e delle
attivita' produttive, nonche' eventualmente di enti o
istituti specializzati nei particolari settori.
3. In relazione alle esigenze derivanti dallo
svolgimento dei lavori, il Ministro delle politiche
agricole e forestali puo', con proprio decreto, articolare
la commissione di cui al comma 1 in piu' sottocommissioni,
determinandone la composizione.
4. Le mansioni di segreteria della commissione di cui
al comma 1 e delle sottocommissioni di cui al comma 3 sono
esercitate da funzionari del Ministero delle politiche
agricole e forestali.».



 
Art. 7
Concimi CE e nazionali a base di nitrato ammonico
ad elevato titolo di azoto

1. Ai fini del presente articolo, per concimi a base di nitrato ammonico ad elevato titolo d'azoto, semplici o composti, si intendono prodotti a base di nitrato ammonico fabbricati per l'impiego in quanto concimi e contenenti piu' del 28 per cento di azoto in termini di massa in relazione al nitrato ammonico. Questo tipo di concimi puo' contenere sostanze inorganiche o inerti. Qualsiasi sostanza impiegata nella fabbricazione di questo tipo di concimi non deve aumentarne la sensibilita' al calore o la tendenza alla detonazione.
2. Il fabbricante garantisce che i concimi semplici o composti a base di nitrato ammonico ad elevato titolo d'azoto rispettino le disposizioni di cui all'allegato 9.
3. Il fabbricante garantisce altresi' che ogni tipo di concime CE a base di nitrato ammonico ad elevato titolo di azoto abbia superato la prova di detonabilita', eseguita secondo le modalita' previste nell'allegato 9.
4. Le verifiche, l'analisi e la sperimentazione a fini ufficiali di controllo dei concimi semplici o composti a base di nitrato ammonico ad elevato titolo d'azoto di cui al presente articolo sono eseguite secondo i metodi di cui all'allegato 9.
5. Per garantire la tracciabilita' dei concimi CE a base di nitrato ammonico ad elevato titolo d'azoto immessi sul mercato, il fabbricante conserva la registrazione dei nomi e degli indirizzi dei siti e degli operatori dei siti presso i quali sono prodotti i concimi e i loro principali componenti. Tale registrazione e' resa disponibile per fini ispettivi da parte degli Stati membri, fino a quando il concime e' immesso sul mercato e per altri due anni dopo che il fabbricante ne ha cessato l'immissione sul mercato.
6. I concimi a base di nitrato ammonico ad elevato titolo di azoto sono forniti agli utenti finali unicamente in appositi imballaggi.
 
Art. 8
Tracciabilita'

1. Ai fini della tracciabilita' dei prodotti di cui al presente decreto, sono istituiti presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Direzione generale dello sviluppo rurale, infrastrutturale e dei servizi, il «Registro dei fertilizzanti» di cui all'allegato 13, che contiene una sezione specifica per quelli consentiti in agricoltura biologica, ed il «Registro dei fabbricanti di fertilizzanti» di cui all'allegato 14. L'iscrizione al Registro dei fabbricanti di fertilizzanti deve essere richiesta dal fabbricante prima dell'immissione del fertilizzante sul mercato. L'iscrizione al Registro dei fertilizzanti deve essere richiesta dal fabbricante prima dell'immissione del fertilizzante sul mercato limitatamente ai fertilizzanti di cui agli allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, commi 2 e 3, il fabbricante per garantire la tracciabilita' dei concimi CE e degli altri fertilizzanti, conserva la registrazione sull'origine dei concimi. Essa e' messa a disposizione degli Stati membri per fini ispettivi, fino a quando il concime e' immesso sul mercato e per altri due anni dopo che il fabbricante ne ha cessato l'immissione sul mercato.
3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti di cui all'articolo 9, provvede alle iscrizioni nel Registro dei fertilizzanti e nel Registro dei fabbricanti di fertilizzanti.
4. L'istituzione, la gestione e la conservazione dei Registri di cui al comma 1, sono effettuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
 
Art. 9
Commissione

1. E' istituita una Commissione tecnico-consultiva presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con il compito di esprimere il proprio parere su questioni di particolare rilevanza a livello comunitario e nazionale attinenti al settore dei fertilizzanti, nonche' sulle modifiche da apportare agli allegati al presente decreto composta da:
a) quattro rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui uno con funzioni di presidente e due appartenenti al Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari;
b) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
c) due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico;
d) un rappresentante del Ministero della salute;
e) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze (Agenzia delle dogane);
f) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
g) un rappresentante dell'Istituto superiore di sanita';
h) un rappresentante dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale;
i) tre rappresentanti delle organizzazioni di produttori di fertilizzanti, designati dalle Associazioni nazionali di categoria piu' rappresentative;
l) tre rappresentanti dei produttori agricoli, designati dalle Associazioni di categoria piu' rappresentative;
m) un rappresentante dei commercianti, designato dall'Associazione nazionale di categoria piu' rappresentativa;
n) un rappresentante degli importatori di fertilizzanti, designato dall'Associazione nazionale di categoria piu' rappresentativa;
o) un rappresentante regionale designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
p) cinque esperti in materia di fertilizzanti, cosi' suddivisi: quattro docenti universitari ed uno in rappresentanza del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura - Centro di ricerca per lo studio delle relazioni tra pianta e suolo, scelti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
2. I componenti della Commissione, ad eccezione di quelli di cui al comma 1, lettera p), in caso di impedimento possono delegare formalmente loro sostituti, di volta in volta.
3. La Commissione, nello svolgimento delle attivita' di competenza, puo' avvalersi dei dipartimenti universitari o degli istituti di ricerca dei membri esperti ed in caso di necessita' di strutture esterne.
4. Alla Commissione di cui al presente articolo si applicano gli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2007, n. 70. I componenti della Commissione possono essere riconfermati non piu' di una volta. Ove le designazioni non pervengano in tempo utile, la Commissione puo' regolarmente espletare le funzioni di competenza, se e' stata nominata la meta' piu' uno dei componenti. Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, coadiuvato da un membro della Commissione stessa.
5. Ai componenti della Commissione ed ai loro sostituti non spetta alcun compenso o rimborso spese.



Note all'art. 9:
- Gli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 4 aprile 2007, n. 70, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 13 giugno 2007, n. 135, cosi' recitano:
«Art. 3. (Riordino degli altri organismi esistenti). -
1. Ai sensi dell'articolo 29, commi 1 e 4, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono
confermati e continuano ad operare i seguenti organismi,
istituiti presso il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali:
a) Comitato gruppo tecnico di valutazione di
rispondenza degli organismi di controllo DOP, IGP, e STG,
istituito ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 526;
b) Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale,
istituito dall'articolo 8, della legge 11 febbraio 1992, n.
157;
c) Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione
delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini, istituito dall'articolo 17,
della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
d) Comitato tecnico-scientifico nazionale per il
sughero, istituito ai sensi dell'articolo 12, del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
e) Commissione tecnica per la elaborazione delle
proposte ai fini dell'adozione del piano assicurativo
agricolo annuale, istituito dall'articolo 4, del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102;
f) Commissione sementi, istituita ai sensi
dell'articolo 19, della legge 25 novembre 1971, n. 1096;
g) Commissione per la promozione dell'energia elettrica
prodotta da fonti energetiche rinnovabili, istituita ai
sensi dell'articolo 5, del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387;
h) Osservatorio nazionale dell'agriturismo, istituito
dall'articolo 13, della legge 20 febbraio 2006, n. 96;
i) Osservatorio per la cooperazione agricola, istituito
dall'articolo 2, del decreto-legge 9 settembre 2005, n.
182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2005, n. 231;
j) Osservatorio nazionale del mercato dei prodotti e
dei servizi forestali, istituito dall'articolo 12, del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
k) Commissioni provinciali per l'accertamento dei
requisiti necessari per il riconoscimento dei centri di
imballaggio delle uova da consumo, istituite ai sensi
dell'articolo 1, della legge 3 maggio 1971, n. 419;
l) Tavolo agroalimentare, istituito dall'articolo 20,
del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
m) Tavoli di filiera, istituiti ai sensi dell'articolo
9, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102;
n) Tavolo azzurro, istituito dall'articolo 2, del
decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154;
o) Commissione consultiva per l'aggiornamento dei
metodi ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e
mezzi tecnici di produzione, istituita dall'articolo 44
,della legge 20 febbraio 2006, n. 82;
p) Comitato di coordinamento per il servizio di
repressione frodi, istituito dall'articolo 45, della legge
20 febbraio 2006, n. 82;
q) Comitato Nazionale Italiano per il Codex
Alimentarius, di cui all'articolo 4, della legge 27 marzo
2001, n. 122;
r) Comitato per la ricerca applicata alla pesca e
all'acquacoltura, istituito dall'articolo 9, del decreto
legislativo 26 maggio 2004, n. 154;
s) Commissione nazionale per il pioppo, istituita ai
sensi della legge 3 dicembre 1962, n. 1799;
t) Comitato tecnico di cui all'articolo 4, del
regolamento ministeriale 13 febbraio 2003, n. 44, per una
piu' efficace operativita' dell'azione istituzionale
dell'Ispettorato centrale repressione frodi;
u) Comitato tecnico di cui all'articolo 5, del
regolamento ministeriale 13 febbraio 2003, n. 44, per una
piu' energica lotta alle frodi ed un migliore controllo del
territorio;
v) Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti,
istituita dall'articolo 9, del decreto legislativo 29
aprile 2006, n. 217.
2. Le spese di funzionamento degli organismi di cui al
comma 1, sono ridotte del 30 per cento rispetto
all'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006, la
riduzione prevista dall'articolo 29, opera in misura
proporzionale rispetto al periodo corrente tra la data di
entrata in vigore del citato decreto-legge n. 223 del 2006
ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa
gia' assunti alla medesima data di entrata in vigore del
decreto.».
«Art. 4. (Disposizioni comuni). - 1. Gli organismi di
cui agli articoli 1, 2 e 3 durano in carica tre anni,
decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento. Tre mesi prima della scadenza del termine di
durata, i predetti organismi presentano una relazione
sull'attivita' svolta al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali che la trasmette alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione congiunta
della perdurante utilita' dei singoli organismi e della
conseguente eventuale proroga della loro durata, comunque
non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati
secondo la medesima procedura. I componenti dei suddetti
organismi possono essere confermati una sola volta nel caso
di proroga della durata degli stessi. In caso di nomina di
nuovi componenti, si tiene conto del principio di pari
opportunita' tra uomini e donne.»



 
Art. 10
Inserimento di nuovi fertilizzanti
e modifiche degli allegati

1. All'inserimento di nuovi concimi nazionali, ammendanti, correttivi, substrati di coltura, matrici organiche, prodotti ad azione specifica, rispettivamente negli allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6, alla definizione di nuovi tipi di fertilizzanti ed alle altre modifiche degli allegati 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere della Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti di cui all'articolo 9.
2. La domanda di inserimento di nuovi prodotti o la richiesta di definizione di nuovi tipi deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, corredata della necessaria documentazione tecnica, di cui all'allegato 10, nonche' della specifica indicazione dei metodi di analisi. I metodi di analisi presentati a corredo della domanda devono essere esaminati dalla Commissione di cui all'articolo 44 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, al fine di verificarne l'applicabilita' al prodotto in corso di inserimento ed iniziare o meno l'attivita' necessaria per la successiva ufficializzazione.



Note all'art. 10:
- Per l'art. 44 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, si
veda nelle note all'articolo 6.



 
Art. 11
Misure di controllo

1. L'attivita' di vigilanza sull'applicazione delle disposizioni del presente decreto e' esercitata dal Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, secondo i principi dello sportello unico di cui all'articolo 4, comma 58, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dall'Agenzia delle dogane che accerta le violazioni al presente decreto, esercitando i poteri e le facolta' attribuiti dal regolamento (CEE) n. 2913 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario e dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (TULD). A tale fine, il Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari e l'Agenzia delle dogane utilizzano le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
2. All'accertamento delle violazioni si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le relative norme di attuazione.



Note all'art. 11:
- L'articolo 4, comma 58, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre
2003, n. 299, S.O., cosi' recita:
«58. Ferme tutte le competenze di legge, lo sportello
unico doganale concentra tutte le istanze inviate anche in
via telematica dagli operatori interessati e inoltra i
dati, cosi' raccolti, alle amministrazioni interessate per
un coordinato svolgimento dei rispettivi procedimenti ed
attivita'.».
- Il regolamento CEE n. 2913 del 12 ottobre 1992, e'
pubblicato nella G.U.C.E. 19 ottobre 1992, n. L 302.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28
marzo 1973, n. 80, S.O.
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O.



 
Art. 12
Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce o immette sul mercato fertilizzanti non compresi nel regolamento (CE) n. 2003/2003, nel presente decreto e nei suoi allegati e nella legislazione vigente nel Paese dell'Unione europea di produzione, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da seimila euro a trentamila euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce o immette sul mercato fertilizzanti non conformi al regolamento (CE) n. 2003/2003 ed al presente decreto ed ai suoi allegati e' punito con le sanzioni amministrative pecuniarie per ciascuna delle violazioni di seguito riportate:
a) da duemilacinquecento euro a seimila euro per i concimi CE, per i concimi minerali nazionali, per i concimi organo-minerali e per gli altri tipi di fertilizzanti nazionali, quando la composizione non corrisponde alle indicazioni obbligatorie ovvero facoltative previste dal presente decreto e dai suoi allegati ovvero alle altre indicazioni facoltative non previste; nel caso in cui venga calcolato il grado di irregolarita' espresso come \varepsilon secondo i criteri riportati nell'allegato 12, per i fertilizzanti per i quali questo e' applicabile, fermo restando che i criteri riportati nel citato allegato, al punto 4, lettera c), si applicano al singolo campione, la sanzione amministrativa pecuniaria viene irrogata secondo gli importi di seguito riportati:
1) valore di \varepsilon fino a - 4 (incluso): da duemilacinquecento euro a seimila euro;
2) valore di \varepsilon compreso tra - 4 e - 8 (incluso): da cinquemila euro a ventunomila euro;
3) valore di \varepsilon compreso tra - 8 e - 12 (incluso): da seimilacinquecento euro a trentamila euro;
4) valore di \varepsilon inferiore a - 12: da sedicimila euro a settantottomila euro;
b) da duemilacinquecento euro a seimila euro, se le indicazioni obbligatorie da riportare in etichetta ovvero sui documenti previste dal presente decreto e dai suoi allegati, in tutto o in parte, mancano o non sono conformi a quanto prescritto;
c) da ottomila euro a ventunomila euro, se risulta che le tolleranze di cui all'allegato 7 sono state sistematicamente messe a profitto; in particolare, per il controllo dello sfruttamento delle tolleranze da parte di un fabbricante per i concimi minerali semplici e composti, sia CE che nazionali e per i concimi organo-minerali, si applicano i criteri di calcolo previsti dal citato allegato 12;
d) da cinquemila euro a dodicimila euro, ivi comprese le spese di messa in sicurezza della partita di fertilizzante da addebitare al fabbricante, se sono immessi sul mercato concimi CE e nazionali a base di nitrato di ammonio ad elevato titolo di azoto in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 e all'allegato 9. Se si rinviene una partita di fertilizzante sprovvista del certificato relativo alla prova di detonabilita' il fabbricante e' perseguibile penalmente;
e) da cinquemila euro a diecimila euro, se non ha ottemperato all'obbligo di cui all'articolo 8, comma 1;
f) da seimila euro a dodicimila euro, se non ha ottemperato all'obbligo di cui all'articolo 8, comma 2;
g) da duemila euro a seimila euro nell'ipotesi di irregolarita' delle registrazioni di cui all'articolo 8, comma 2;
h) da seimila euro a dodicimila euro se non esibisce la documentazione di cui all'articolo 8, comma 2, richiesta dell'organo di controllo o non la conserva per almeno due anni.
3. Le sanzioni amministrative previste dal comma 2, non si applicano al commerciante che detiene, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo, fertilizzanti in confezioni originali, se la non osservanza delle norme del presente decreto e dei suoi allegati riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti, purche' la confezione originale non presenti alterazione ovvero il commerciante non sia a conoscenza dell'avvenuta alterazione o manomissione del fertilizzante.
4. Gli organi di controllo di cui all'articolo 11, ove constatino le irregolarita' di cui alle lettere f), g), ed h) del comma 2, diffidano l'interessato ad adempiere alle prescrizioni contenute nelle norme violate entro il termine di quindici giorni dalla data di ricezione dell'atto di diffida. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida, entro il suddetto termine, gli organi di controllo procedono ad effettuare la contestazione, ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689; in tale ipotesi e' escluso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della citata legge.



Note all'art. 12:
- Per il regolamento (CE) n. 2003/2003, si veda nelle
note alle premesse.
- L'articolo 14 della citata legge 24 novembre 1981, n.
689, cosi' recita:
«Art. 14 (Contestazione e notificazione). - La
violazione, quando e' possibile, deve essere contestata
immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona
che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta
per la violazione stessa.
Se non e' avvenuta la contestazione immediata per tutte
o per alcune delle persone indicate nel comma precedente,
gli estremi della violazione debbono essere notificati agli
interessati residenti nel territorio della Repubblica entro
il termine di novanta giorni e a quelli residenti
all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni
dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi
all'autorita' competente con provvedimento dell'autorita'
giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono
dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della
notificazione si applicano le disposizioni previste dalle
leggi vigenti. In ogni caso la notificazione puo' essere
effettuata, con le modalita' previste dal codice di
procedura civile, anche da un funzionario
dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando
la notificazione non puo' essere eseguita in mani proprie
del destinatario, si osservano le modalita' previste
dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la
dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non e'
obbligatoria e resta salva la facolta' del pagamento in
misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel
secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di
opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la
violazione si estingue per la persona nei cui confronti e'
stata omessa la notificazione nel termine prescritto.».



 
Art. 13
Autorita' competente ad irrogare le sanzioni

1. L'autorita' competente ad irrogare le sanzioni amministrative indicate all'articolo 12 e' il Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che provvede utilizzando a tale fine le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le relative norme di attuazione.



Note all'art. 13:
- Per la legge 24 novembre 1981, n. 689, si veda nelle
note all'articolo 11.



 
Art. 14
Tariffe

1. Agli oneri derivanti dallo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 10 si provvede con gli introiti derivanti dal pagamento delle tariffe di cui al comma 2, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite, sulla base del costo effettivo del servizio, le tariffe per le attivita' previste dal comma 1 e le relative modalita' di versamento. Le tariffe sono aggiornate, con lo stesso criterio, almeno ogni tre anni.
3. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, si applica l'importo forfettario pari a tremila euro.
4. Le tariffe di cui ai commi 2 e 3 sono corrisposte prima dello svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 10.
 
Art. 15
Norme transitorie e finali

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' concesso un periodo di dodici mesi per lo smaltimento dei fertilizzanti nazionali la cui produzione e' avvenuta in conformita' alla normativa vigente prima di tale data.
2. Resta valido il principio del mutuo riconoscimento esteso ai prodotti legittimamente fabbricati ovvero commercializzati in altri Paesi della UE, nei Paesi sottoscrittori dell'Accordo sullo Spazio economico europeo e in Turchia.
3. Alle norme comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico recepite con il presente decreto, e' data attuazione con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
 
Art. 16
Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali, disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 17
Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 29 aprile 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Ronchi, Ministro per le politiche
europee

Galan, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali

Frattini, Ministro degli affari
esteri

Alfano, Ministro della giustizia

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Fazio, Ministro della salute

Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del
mare

Scajola, Ministro dello sviluppo
economico
Visto, il Guardasigilli: Alfano




Note all'art. 17:
- Il decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217
(Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti),
abrogato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 20 giugno 2006, n. 141, S.O.



 
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