Gazzetta n. 121 del 26 maggio 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 12 maggio 2010
Disposizioni generali in materia di verifica delle attivita' attribuite ai Consorzi di tutela in agricoltura.


IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita'

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che ha modificato il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);
Visto che le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine costituiscono un bene primario per lo sviluppo della qualita' dei prodotti alimentari e dell'economia nazionale;
Vista la necessita' di garantire lo sviluppo delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche;
Considerato che i suddetti obiettivi sono perseguibili in maniera efficace dai consorzi di tutela in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, con un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visto che i consorzi, tramite il riconoscimento ministeriale ottenuto ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, sono incaricati di svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione al consumatore e cura generali degli interessi relativi alle denominazioni;
Considerato che l'esercizio delle funzioni attribuite ai consorzi di tutela, se svolto in modo adeguato, genera benefici nei confronti della popolazione e dell'economia rurale, aumentando il valore economico delle singole denominazioni d'origine ed indicazioni geografiche, benefici di cui godono anche i soggetti non aderenti al consorzio;
Considerato che ai sensi della legge 22 dicembre 2008, n. 201 i soggetti appartenenti alla categoria dei «produttori ed utilizzatori», al momento della loro immissione nel sistema di controllo, sono tenuti a versare ai consorzi di tutela delle singole produzioni DOP e IGP un contributo di ammissione, permettendo ai consorzi di perseguire i propri fini rafforzando la tutela e la competitivita' delle indicazioni geografiche;
Considerato che i costi relativi all'attivita' svolta dai consorzi di tutela in funzione delle attribuzioni di cui all'art. 14, comma 15 della legge n. 526/1999 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 sono posti a carico di tutti i produttori e gli utilizzatori, anche se non aderenti al consorzio;
Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita', direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, qualita' e tutela del consumatore e' l'autorita' competente a conferire ai consorzi di tutela le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione al consumatore e cura generale degli interessi relativi alle indicazioni geografiche;
Considerato che i consorzi di tutela, ai fini dell'attribuzione dell'incarico, devono dimostrare di essere in grado di espletare le funzione di cui alla legge n. 526/1999 ed al decreto legislativo n. 61/2010;
Considerato che la crescente fama delle denominazioni di origine comporta la necessita' che le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione al consumatore e cura generale degli interessi relativi alle denominazioni siano svolte dai consorzi di tutela dotati di adeguata struttura, tale da consentirgli di espletare in maniera efficace i compiti loro affidati;
Considerato che i consorzi di tutela incaricati devono essere in grado di espletare i compiti loro attribuiti per tutto il periodo di vigenza dell'incarico per il quale viene concesso il riconoscimento;
Considerato che le denominazioni per le quali i consorzi di tutela svolgono le funzioni loro delegate sono strettamente legate al territorio su cui insiste la zona di produzione e sono espressione di quel determinato territorio;
Ritenuto necessario verificare costantemente le modalita' di espletamento del citato incarico da parte dei consorzi, al fine di evitare che la mancata o non corretta esecuzione possa arrecare danno alle denominazioni tutelate ovvero ai soggetti inseriti nel sistema di controllo, nonche' alla/e regione/i su cui insiste la produzione;
Ritenuto necessario verificare che il ruolo svolto dai consorzi e dal quale derivano oneri anche per i soggetti non aderenti al consorzio sia effettivamente posto in essere nonche' idoneo a favorire le denominazioni protette;

Decreta:

Art. 1
Requisiti minimi dei consorzi di tutela

1. Per assicurare il rispetto delle funzioni loro delegate attraverso il riconoscimento ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, i consorzi di tutela dei prodotti DOP/IGP/STG sono tenuti al rispetto di requisiti minimi operativi e requisiti minimi di rappresentativita' individuati ai sensi del presente decreto.
2. I requisiti minimi operativi sono indicati nell'allegato 1 al presente decreto, che ne forma parte integrante e sostanziale. Il requisito minimo di rappresentativita' per i consorzi di tutela delle DOP e delle IGP e' stabilito dall'art. 5 del decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 97 del 27 aprile 2000 o dall'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. Il requisito minimo di rappresentativita' per i consorzi di tutela delle STG e' stabilito dal decreto ministeriale di istituzione degli stessi.
3. La vigilanza sul rispetto dei requisiti minimi operativi e sui requisiti minimi di rappresentativita' di cui al precedente comma 1 e' svolta dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita', direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualita'.
 
Art. 2
Attivita' di verifica annuale sui requisiti minimi operativi

1. L'attivita' di verifica dei requisiti minimi operativi dei consorzi di tutela e' esercitata dal Ministero con cadenza annuale.
2. I consorzi di tutela trasmettono al Ministero, entro il 30 settembre di ogni anno, i documenti e le informazioni di cui all'allegato al presente decreto.
3. I consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG sono inoltre tenuti a trasmettere al Ministero, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto copia del decreto di nomina rilasciato agli agenti vigilatori del consorzio dall'Ufficio territoriale del governo competente per territorio.
4. Nelle ipotesi in cui, alla data di pubblicazione del presente decreto, i consorzi abbiano ancora in corso le pratiche per ottenere il riconoscimento degli agenti vigilatori e non abbiano quindi la possibilita' di adempiere alle prescrizioni di cui al precedente comma relative alla trasmissione del decreto di nomina degli agenti vigilatori, gli stessi sono tenuti a trasmettere, sempre nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, una dichiarazione contenente gli estremi anagrafici dei soggetti per i quali e' stata avanzata la richiesta di riconoscimento della qualifica di agente vigilatore, nonche' la data nella quale e' stata avanzata tale richiesta, con l'impegno a trasmettere al Ministero copia del decreto di nomina entro trenta giorni dal rilascio.
5. In caso di accertata mancanza dei requisiti minimi operativi di cui all'allegato al presente decreto, ovvero di mancata trasmissione da parte dei consorzi dell'organigramma, della pianta organica o della copia del decreto di nomina rilasciato agli agenti vigilatori di cui al comma precedente, il Ministero provvede a porre in essere nei confronti del consorzio inadempiente una o piu' misure di cui all'art. 5, comma 2, del presente decreto, nei modi e nelle forme ivi previste.
 
Art. 3
Attivita' di verifica triennale sui requisiti
minimi di rappresentativita'

1. Il Ministero, alla scadenza del triennio di incarico di ciascun consorzio ed al fine di procedere al rinnovo dello stesso provvede, oltre alla verifica dei requisiti minimi operativi di cui al precedente art. 2, alla verifica dei requisiti minimi di rappresentativita' come descritti al precedente art. 1, comma 2.
2. Il Ministero, alla scadenza del triennio di incarico di ciascun consorzio effettua la verifica dello statuto consortile precedentemente approvato, anche qualora lo stesso non abbia subito modifiche, al fine di uniformare le previsioni in esso contenute alle eventuali sopravvenute esigenze in materia di statuti dei consorzi di tutela.
3. Qualora il Ministero ritenga necessaria una modifica dello statuto, il consorzio di tutela e' tenuto ad effettuarla nel corso della prima assemblea straordinaria utile, senza che cio' comporti - nelle more della convocazione dell'assemblea - il mancato rinnovo dell'incarico, che rimane subordinato solo al rispetto dei requisiti minimi operativi e di rappresentativita' richiesti. Resta inteso che l'assemblea straordinaria per la modifica dello statuto deve tenersi, in ogni caso, non oltre un anno dalla data della comunicazione ministeriale che ha richiesto la modifica statutaria.
4. Qualora il consorzio non provveda ad effettuare la modifica dello statuto ritenuta necessaria dal Ministero nei termini di cui al precedente comma 3, tale inadempimento comportera' l'applicazione di una o piu' misure di cui all'art. 5, comma 2, del presente decreto, nei modi e nelle forme ivi previste.
5. In caso di modifica dello statuto del consorzio di tutela, il Ministero provvedera' alla sua approvazione con decreto dipartimentale ed alla pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Art. 4
Attivita' di vigilanza del Ministero

1. Il Ministero ha facolta', nel corso della durata dell'incarico affidato ai consorzi di tutela, anche su eventuale segnalazione, di effettuare tutte le verifiche, anche documentali, che riterra' opportune relativamente al rispetto dei requisiti minimi di operativita' e/o di rappresentativita' da parte dei consorzi di tutela incaricati.
2. Il Ministero, nell'ambito dei compiti di vigilanza allo stesso spettanti, ha facolta' di inviare propri funzionari presso i consorzi di tutela con il compito di svolgere visite ispettive e verificare la corrispondenza di quanto comunicato dai consorzi stessi ai sensi del precedente art. 2.
 
Art. 5
Misure applicabili in caso di inadempimento

1. Qualora il Ministero accerti in capo ad un consorzio la mancanza di uno o piu' requisiti minimi operativi previsti per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999 ovvero ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 provvede a darne tempestiva comunicazione al consorzio interessato, invitandolo ad uniformarsi - nel termine che verra' indicato dal Ministero stesso - alle prescrizioni legge.
2. Qualora il consorzio di tutela non provveda ad uniformarsi a quanto stabilito in materia di requisiti minimi operativi, il Ministero adotta una o piu' delle seguenti misure:
a) richiamo scritto;
b) inabilitazione ad avanzare al Ministero richieste di contribuzione relative alla valorizzazione e/o promozione delle caratteristiche di qualita' dei prodotti DOP/IGP;
c) accertamento e controllo amministrativo straordinario secondo modalita' che saranno definite con decreto del Ministro;
d) sospensione temporanea dell'incarico;
e) revoca, anche parziale, dell'incarico.
3. In caso di accertata mancanza dei requisiti di rappresentativita', la cui verifica e' effettuata alla scadenza di ciascun triennio di incarico del consorzio, il Ministero provvedera' a non rinnovare l'incarico al consorzio di tutela fino a quando lo stesso non dimostri il possesso di tali requisiti.
4. Decorsi sei mesi dalla scadenza dell'incarico, nel corso dei quali non sia stato possibile rinnovare l'incarico al consorzio per inadempienze dello stesso, sia formali che sostanziali, il Ministero provvede con decreto a revocare l'incarico al consorzio.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 maggio 2010

Il capo Dipartimento: Nezzo
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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