Gazzetta n. 122 del 27 maggio 2010 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 febbraio 2010, n. 76
Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 33, sesto comma, e 117, commi secondo, lettera g), e sesto della Costituzione;
Visto l'articolo 2, commi 138 e 139, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
Visto, in particolare, il comma 140 del citato articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006, il quale stabilisce che con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati la struttura e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), nonche' la nomina e la durata in carica dei componenti dell'organo direttivo;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto l'articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
Visto l'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;
Visto l'articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370;
Visto l'articolo 2, commi 7 e 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2008, n. 64;
Visto l'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 2009;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 16 settembre 2009;
Sentite le competenti Commissioni parlamentari;
Considerato che la VII Commissione della Camera dei deputati ha richiesto, quale condizione, che all'articolo 3, comma 2, venga soppresso l'avverbio «principalmente» allo scopo di rendere la valutazione tra pari l'unico ed esclusivo parametro di valutazione del prodotto della qualita' della ricerca;
Ritenuto di non accogliere la predetta condizione considerando che la scelta del metodo di valutazione della qualita' dei prodotti della ricerca debba essere rimessa all'apprezzamento discrezionale dell'Agenzia, in quanto ci possono essere settori e casi in cui e' ammissibile la valutazione metrica; ritenuto altresi' di non accogliere la predetta condizione in quanto, se la stessa venisse accolta, sarebbe impossibile utilizzare, per le predette finalita', l'anagrafe nominativa dei professori e dei ricercatori, contenente per ciascun soggetto l'elenco delle pubblicazioni scientifiche di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1;
Considerato, altresi', che la VII Commissione della Camera dei deputati ha chiesto, quale condizione, di chiarire se il Direttore, di cui all'articolo 6, e il Comitato consultivo, di cui all'articolo 11, facciano parte degli organi dell'Agenzia;
Ritenuto che il Direttore e il Comitato consultivo non debbano essere inclusi nel novero degli organi dell'Agenzia in attuazione del principio generale di separazione tra attivita' di indirizzo e attivita' di gestione affermato dall'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , cui devono adeguarsi le pubbliche amministrazioni;
Considerato che il Consiglio di Stato e la 1ª e la 7 ª Commissione del Senato hanno formulato osservazioni in ordine alla opportunita' di prevedere la diversificazione del mandato dei componenti del primo Consiglio direttivo, previsto dall'articolo 6, comma 4;
Ritenuto che lo scopo dell'articolo 6, comma 4, e' quello di garantire «a regime» il periodico rinnovo parziale dell'organo assicurando nel contempo una continuita' nella composizione dello stesso al fine di recuperare le esperienze maturate;
Considerato, altresi', che tale meccanismo e' gia' stato sperimentato con successo con il Consiglio universitario nazionale, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 16 gennaio 2006, n. 18, e che il ricorso al sorteggio, quale criterio per la selezione dei mandati «a durata differenziata», fornisce garanzie di trasparenza, si ritiene di non accogliere le predette osservazioni per le suesposte considerazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1
Disposizioni preliminari

1. Il presente regolamento disciplina la struttura, il modello organizzativo e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
2. Agli effetti del presente regolamento si intendono:
a) per Ministro e Ministero, rispettivamente il Ministro e il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
b) per Agenzia, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) di cui al comma 1;
c) per universita', tutte le istituzioni universitarie italiane statali e non statali, comunque denominate, ivi compresi gli istituti universitari ad ordinamento speciale;
d) per enti di ricerca, tutti gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca non universitari, di esclusiva vigilanza del Ministero, e gli enti privati di ricerca destinatari di finanziamenti pubblici, relativamente alle somme erogate dal Ministero.
3. L'Agenzia ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed ha sede in Roma. E' dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato e opera ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. E' sottoposta alla vigilanza del Ministro e al controllo sulla gestione da parte della Corte dei conti.
4. Le attivita' dell'Agenzia disciplinate nel presente regolamento possono essere svolte, sulla base di apposite convenzioni stipulate tra il Ministro e gli altri Ministri vigilanti, in tutto o in parte, anche nei confronti degli enti di ricerca non sottoposti alla vigilanza esclusiva del Ministero. Sono fatte salve le competenze del Ministero per i beni e le attivita' culturali, di cui all'articolo 29, commi 7, 8 e 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e quelle degli altri Ministeri previste dalla normativa vigente.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il sesto comma dell'art. 33 e commi
secondo, lettera g), e sesto dell'art. 117 della
Costituzione:
«Le istituzioni di alta cultura, universita' ed
accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi
nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.».
«Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a)-f) (omissis);
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;».
«La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.».
- Si riporta il testo dell'art. 2, commi 138, 139 e 140
del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286:
«138. Al fine di razionalizzare il sistema di
valutazione della qualita' delle attivita' delle
universita' e degli enti di ricerca pubblici e privati
destinatari di finanziamenti pubblici, nonche'
dell'efficienza ed efficacia dei programmi statali di
finanziamento e di incentivazione delle attivita' di
ricerca e di innovazione, e' costituita l'Agenzia nazionale
di valutazione del sistema universitario e della ricerca
(ANVUR), con personalita' giuridica di diritto pubblico,
che svolge le seguenti attribuzioni:
a) valutazione esterna della qualita' delle attivita'
delle universita' e degli enti di ricerca pubblici e
privati destinatari di finanziamenti pubblici, sulla base
di un programma annuale approvato dal Ministro
dell'universita' e della ricerca;
b) indirizzo, coordinamento e vigilanza delle
attivita' di valutazione demandate ai nuclei di valutazione
interna degli atenei e degli enti di ricerca;
c) valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei
programmi statali di finanziamento e di incentivazione
delle attivita' di ricerca e di innovazione.
139. I risultati delle attivita' di valutazione
dell'ANVUR costituiscono criterio di riferimento per
l'allocazione dei finanziamenti statali alle universita' e
agli enti di ricerca.
140. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro dell'universita' e della ricerca, previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono
disciplinati:
a) la struttura e il funzionamento dell'ANVUR,
secondo principi di imparzialita', professionalita',
trasparenza e pubblicita' degli atti, e di autonomia
organizzativa, amministrativa e contabile, anche in deroga
alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato;
b) la nomina e la durata in carica dei componenti
dell'organo direttivo, scelti anche tra qualificati esperti
stranieri, e le relative indennita'».
- Il comma 2, dell'art. 17, della Legge 23 agosto 1988,
n. 400, concernente: «Disciplina dell'attivita' di Governo
e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»
cosi' recita:
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».
- La legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente:
«Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 11 maggio 1989, n. 108, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 5, del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204, concernente:
«Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la
valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca
scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1,
lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59»:
«Art. 5. - 1. E' istituito, presso il MURST, il
comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca
(CIVR), composto da non piu' di 7 membri, anche stranieri,
di comprovata qualificazione ed esperienza, scelti in una
pluralita' di ambiti metodologici e disciplinari. Il
comitato, sulla base di un programma annuale da esso
approvato:
a) svolge attivita' per il sostegno alla qualita' e
alla migliore utilizzazione della ricerca scientifica e
tecnologica nazionale. A tal fine promuove la
sperimentazione, l'applicazione e la diffusione di
metodologie, tecniche e pratiche di valutazione della
ricerca;
b) determina i criteri generali per le attivita' di
valutazione svolte dagli enti di ricerca, dalle istituzioni
scientifiche e di ricerca e dell'ASI, verificandone
l'applicazione;
c) d'intesa con le pubbliche amministrazioni,
progetta ed effettua attivita' di valutazione esterna di
enti di ricerca da esse vigilati o finanziati, nonche' di
progetti e programmi di ricerca da esse coordinati o
finanziati;
d) predispone rapporti periodici sulle attivita'
svolte e una relazione annuale in materia di valutazione
della ricerca, che trasmette al Ministero dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica, ai Ministri
interessati e al CIPE;
e) determina criteri e modalita' per la costituzione,
da parte di enti di ricerca e dell'ASI, ove cio' sia
previsto dalla normativa vigente, di un apposito comitato
incaricato della valutazione dei risultati scientifici e
tecnologici dell'attivita' complessiva dell'ente e, ove
ricorrano, degli istituti in cui si articola.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, sono nominati i componenti del comitato e ne
e' determinata la durata del mandato. I dipendenti pubblici
possono essere collocati in aspettativa per la durata del
mandato. Il comitato elegge nel suo seno il presidente.
3. ...
4. Le indennita' spettanti ai membri del comitato sono
determinate con decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, a valere sullo
stato di previsione del MURST.
5. ...
6. Le competenze di indirizzo e di promozione del
comitato non possono essere delegate ad altri soggetti. Il
comitato si avvale della segreteria tecnica di cui all'art.
2, comma 3, del presente decreto e puo' ricorrere,
limitatamente a specifici adempimenti strumentali, a
societa' od enti prescelti ai sensi del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 157 e successive modificazioni ed
integrazioni, in materia di appalti di servizi.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni concernente: «Riforma dell'organizzazione del
Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59»:
«Art. 2. - 1. I Ministeri sono i seguenti:
1) Ministero degli affari esteri;
2) Ministero dell'interno;
3) Ministero della giustizia;
4) Ministero della difesa;
5) Ministero dell'economia e delle finanze;
6) Ministero dello sviluppo economico;
7) Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali;
8) Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare;
9) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
10) Ministero del lavoro, e delle politiche sociali;
11) Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;
12) Ministero per i beni e le attivita' culturali;
13) Ministero della salute.
2. I Ministeri svolgono, per mezzo della propria
organizzazione, nonche' per mezzo delle agenzie
disciplinate dal presente decreto legislativo, le funzioni
di spettanza statale nelle materie e secondo le aree
funzionali indicate per ciascuna amministrazione dal
presente decreto, nel rispetto degli obblighi derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea.
3. Sono in ogni caso attribuiti ai Ministri, anche con
riferimento alle agenzie dotate di personalita' giuridica,
la titolarita' dei poteri di indirizzo politico di cui agli
articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e la
relativa responsabilita'.
4. I Ministeri intrattengono, nelle materie di
rispettiva competenza, i rapporti con l'Unione europea e
con le organizzazioni e le agenzie internazionali di
settore, fatte salve le competenze del Ministero degli
affari esteri.».
- Il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, concernente:
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di
Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244» (convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2008, n. 14.
- Si riporta il testo dell'art. 2, della legge 19
ottobre 1999, n. 370, concernente: «Disposizioni in materia
di universita' e di ricerca scientifica e tecnologica»:
«Art. 2. - 1. E' istituito il Comitato nazionale per la
valutazione del sistema universitario, costituito da nove
membri, anche stranieri, di comprovata qualificazione ed
esperienza nel campo della valutazione, scelti in una
pluralita' di settori metodologici e disciplinari, anche in
ambito non accademico e nominati con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
Con distinto decreto dello stesso Ministro, previo parere
delle competenti Commissioni parlamentari, sono
disciplinati il funzionamento del Comitato e la durata in
carica dei suoi componenti secondo principi di autonomia
operativa e di pubblicita' degli atti (). Il Comitato:
a) fissa i criteri generali per la valutazione delle
attivita' delle universita' previa consultazione della
Conferenza dei rettori delle universita' italiane (CRUI),
del Consiglio universitario nazionale (CUN) e del Consiglio
nazionale degli studenti universitari (CNSU), ove
costituito;
b) promuove la sperimentazione, l'applicazione e la
diffusione di metodologie e pratiche di valutazione;
c) determina ogni triennio la natura delle
informazioni e i dati che i nuclei di valutazione degli
atenei sono tenuti a comunicare annualmente;
d) predispone ed attua, sulla base delle relazioni
dei nuclei di valutazione degli atenei e delle altre
informazioni acquisite, un programma annuale di valutazioni
esterne delle universita' o di singole strutture
didattiche, approvato dal Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, con particolare
riferimento alla qualita' delle attivita' universitarie,
sulla base di standard riconosciuti a livello
internazionale, nonche' della raccomandazione 98/561/CE del
Consiglio, del 24 settembre 1998, sulla cooperazione in
materia di garanzia della qualita' nell'istruzione
superiore;
e) predispone annualmente una relazione sulle
attivita' di valutazione svolte;
f) svolge i compiti assegnati dalla normativa
vigente, alla data di entrata in vigore della presente
legge, all'Osservatorio per la valutazione del sistema
universitario di cui al decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
5 maggio 1999, n. 229;
g) svolge, su richiesta del Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica, ulteriori
attivita' consultive, istruttorie, di valutazione, di
definizione di standard, di parametri e di normativa
tecnica, anche in relazione alle distinte attivita' delle
universita', nonche' ai progetti e alle proposte presentati
dalle medesime.
2. A decorrere dall'anno 2000 il Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
sentiti il CUN, il CNSU e la CRUI, riserva, con proprio
decreto, unitamente alla quota di riequilibrio di cui
all'art. 5, commi 3 e 8, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, e successive modificazioni, un'ulteriore quota del
fondo per il finanziamento ordinario delle universita' per
l'attribuzione agli atenei di appositi incentivi, sulla
base di obiettivi predeterminati ed in relazione agli esiti
dell'attivita' di valutazione di cui all'art. 1 e al
presente articolo.
3. Alla data di insediamento del Comitato nazionale per
la valutazione del sistema universitario e' soppresso
l'Osservatorio per la valutazione del sistema
universitario. Al Comitato nazionale per la valutazione del
sistema universitario si applicano le disposizioni di cui
all'art. 1, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
la relativa autorizzazione di spesa, da intendere riferita
alle attivita' del Comitato, e' integrata di lire 2
miliardi a decorrere dal 1° gennaio 1999.
4. Alla data di cui al comma 3, primo periodo, sono
abrogati il secondo e il terzo periodo del comma 23
dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.».
- Il testo dell'art. 2, commi 7 e 8 della legge 21
dicembre 1999, n. 508, concernente: «Riforma delle
Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza,
dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti
superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di
musica e degli Istituti musicali pareggiati» e' il
seguente:
«7. Con uno o piu' regolamenti emanati ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della
pubblica istruzione, sentiti il CNAM e le competenti
Commissioni parlamentari, le quali si esprimono dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge, sono
disciplinati:
a) i requisiti di qualificazione didattica,
scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti;
b) i requisiti di idoneita' delle sedi;
c) le modalita' di trasformazione di cui al comma 2;
d) i possibili accorpamenti e fusioni, nonche' le
modalita' di convenzionamento con istituzioni scolastiche e
universitarie e con altri soggetti pubblici e privati;
e) le procedure di reclutamento del personale;
f) i criteri generali per l'adozione degli statuti di
autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare;
g) le procedure, i tempi e le modalita' per la
programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta
didattica nel settore;
h) i criteri generali per l'istituzione e
l'attivazione dei corsi, ivi compresi quelli di cui
all'art. 4, comma 3, per gli ordinamenti didattici e per la
programmazione degli accessi;
i) la valutazione dell'attivita' delle istituzioni di
cui all'art. 1.
8. I regolamenti di cui al comma 7 sono emanati sulla
base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) valorizzazione delle specificita' culturali e
tecniche dell'alta formazione artistica e musicale e delle
istituzioni del settore, nonche' definizione di standard
qualitativi riconosciuti in ambito internazionale;
b) rapporto tra studenti e docenti, nonche' dotazione
di strutture e infrastrutture, adeguati alle specifiche
attivita' formative;
c) programmazione dell'offerta formativa sulla base
della valutazione degli sbocchi professionali e della
considerazione del diverso ruolo della formazione del
settore rispetto alla formazione tecnica superiore di cui
all'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e a quella
universitaria, prevedendo modalita' e strumenti di raccordo
tra i tre sistemi su base territoriale;
d) previsione, per le istituzioni di cui all'art. 1,
della facolta' di attivare, fino alla data di entrata in
vigore di specifiche norme di riordino del settore, corsi
di formazione musicale o coreutica di base, disciplinati in
modo da consentirne la frequenza agli alunni iscritti alla
scuola media e alla scuola secondaria superiore;
e) possibilita' di prevedere, contestualmente alla
riorganizzazione delle strutture e dei corsi esistenti e,
comunque, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato,
una graduale statizzazione, su richiesta, degli attuali
Istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle
arti legalmente riconosciute, nonche' istituzione di nuovi
musei e riordino di musei esistenti, di collezioni e
biblioteche, ivi comprese quelle musicali, degli archivi
sonori, nonche' delle strutture necessarie alla ricerca e
alle produzioni artistiche.
Nell'ambito della graduale statizzazione si terra'
conto, in particolare nei capoluoghi sprovvisti di
istituzioni statali, dell'esistenza di Istituti non statali
e di Istituti pareggiati o legalmente riconosciuti che
abbiano fatto domanda, rispettivamente, per il
pareggiamento o il legale riconoscimento, ovvero per la
statizzazione, possedendone i requisiti alla data di
entrata in vigore della presente legge;
f) definizione di un sistema di crediti didattici
finalizzati al riconoscimento reciproco dei corsi e delle
altre attivita' didattiche seguite dagli studenti, nonche'
al riconoscimento parziale o totale degli studi effettuati
qualora lo studente intenda proseguirli nel sistema
universitario o della formazione tecnica superiore di cui
all'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
g) facolta' di convenzionamento, nei limiti delle
risorse attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni
scolastiche per realizzare percorsi integrati di istruzione
e di formazione musicale o coreutica anche ai fini del
conseguimento del diploma di istruzione secondaria
superiore o del proseguimento negli studi di livello
superiore;
h) facolta' di convenzionamento, nei limiti delle
risorse attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni
universitarie per lo svolgimento di attivita' formative
finalizzate al rilascio di titoli universitari da parte
degli atenei e di diplomi accademici da parte delle
istituzioni di cui all'art. 1;
i) facolta' di costituire, sulla base della
contiguita' territoriale, nonche' della complementarieta' e
integrazione dell'offerta formativa, Politecnici delle
arti, nei quali possono confluire le istituzioni di cui
all'art. 1 nonche' strutture delle universita'. Ai
Politecnici delle arti si applicano le disposizioni del
presente articolo;
l) verifica periodica, anche mediante l'attivita'
dell'Osservatorio per la valutazione del sistema
universitario, del mantenimento da parte di ogni
istituzione degli standard e dei requisiti prescritti; in
caso di non mantenimento da parte di istituzioni statali,
con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica le stesse sono trasformate in
sedi distaccate di altre istituzioni e, in caso di gravi
carenze strutturali e formative, soppresse; in caso di non
mantenimento da parte di istituzioni pareggiate o
legalmente riconosciute, il pareggiamento o il
riconoscimento e' revocato con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 21
febbraio 2008, n. 64, concernente: «Regolamento concernente
la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di
valutazione del sistema universitario e della ricerca
(ANVUR)», abrogato dal presente regolamento, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 9 aprile 2008, n. 84.
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 634, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente: «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2008)»:
«634. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilita'
e crescita, di ridurre il complesso della spesa di
funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di
incrementare l'efficienza e di migliorare la qualita' dei
servizi, con uno o piu' regolamenti, da emanare entro il 31
ottobre 2009, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro o dei
Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per
la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione
del programma di Governo e il Ministro dell'economia e
delle finanze sentite le organizzazioni sindacali in
relazione alla destinazione del personale, sono riordinati,
trasformati o soppressi e messi in liquidazione, enti ed
organismi pubblici statali, nonche' strutture pubbliche
statali o partecipate dallo Stato, anche in forma
associativa, nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche
comunque denominate che svolgono attivita' analoghe o
complementari, con conseguente riduzione della spesa
complessiva e corrispondente riduzione del contributo
statale di funzionamento;
b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici
che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse
pubblico in soggetti di diritto privato, ovvero
soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo
le modalita' previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404,
e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto
dalla lettera e) del presente comma, nonche' dall'art. 9,
comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno
2002, n. 112;
c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti
che svolgono attivita' in materie devolute alla competenza
legislativa regionale ovvero attivita' relative a funzioni
amministrative conferite alle regioni o agli enti locali;
d) razionalizzazione degli organi di indirizzo
amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del
numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30
per cento, con salvezza della funzionalita' dei predetti
organi;
e) previsione che, per gli enti soppressi e messi in
liquidazione, lo Stato risponde delle passivita' nei limiti
dell'attivo della singola liquidazione in conformita' alle
norme sulla liquidazione coatta amministrativa;
f) abrogazione delle disposizioni legislative che
prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico
del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni
pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e
posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto
privato ai sensi della lettera b);
g) trasferimento, all'amministrazione che riveste
preminente competenza nella materia, delle funzioni di
enti, organismi e strutture soppressi;
h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali
esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione
degli organici del personale dirigenziale e non
dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla
logistica ed al funzionamento;
i) la riduzione da parte delle amministrazioni
vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con
corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del
personale dirigenziale e non dirigenziale nonche' il
contenimento della spesa per la logistica ed il
funzionamento.».
- Si riporta il testo dell'art. 3-bis, del
decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180 concernente:
«Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la
valorizzazione del merito e la qualita' del sistema
universitario e della ricerca», convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1:
«Art. 3-bis. - 1. A decorrere dall'anno 2009, con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca sono individuati modalita' e criteri per la
costituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, presso il Ministero, di una Anagrafe nazionale
nominativa dei professori ordinari e associati e dei
ricercatori, contenente per ciascun soggetto l'elenco delle
pubblicazioni scientifiche prodotte. L'Anagrafe e'
aggiornata con periodicita' annuale.».
- Si riporta il testo dell'art. 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»:
«Art 4. - 1. Gli organi di Governo esercitano le
funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo
gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli
altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e
verificano la rispondenza dei risultati dell'attivita'
amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
Ad essi spettano, in particolare:
a) le decisioni in materia di atti normativi e
l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed
applicativo;
b) la definizione di obiettivi, priorita', piani,
programmi e direttive generali per l'azione amministrativa
e per la gestione;
c) la individuazione delle risorse umane, materiali
ed economico-finanziarie da destinare alle diverse
finalita' e la loro ripartizione tra gli uffici di livello
dirigenziale generale;
d) la definizione dei criteri generali in materia di
ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe,
canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi
attribuiti da specifiche disposizioni;
f) le richieste di pareri alle autorita'
amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e
provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che
impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la
gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante
autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse
umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili
in via esclusiva dell'attivita' amministrativa, della
gestione e dei relativi risultati.
3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2
possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera
di specifiche disposizioni legislative.
4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice
non siano direttamente o indirettamente espressione di
rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al
principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da
un lato, e attuazione e gestione dall'altro. A tali
amministrazioni e' fatto divieto di istituire uffici di
diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze
dell'organo di vertice dell'ente.».
- Il testo dell'art. 4, comma 2 della legge 16 gennaio
2006, n. 18, concernente: «Riordino del Consiglio
universitario nazionale» e' il seguente:
«22. Al fine di assicurare la continuita'
dell'attivita' del CUN, in sede di prima applicazione della
presente legge, i rappresentanti di meta' delle aree di cui
all'art. 1, comma 1, lettera a), determinate per sorteggio
prima dell'elezione, restano in carica per sei anni in
deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 6. Qualora il
numero delle aree di cui all'art. 1, comma 1, lettera a),
sia dispari, il numero dei rappresentanti che restano in
carica per sei anni ai sensi del presente comma e'
arrotondato all'unita' superiore.
3. Alle spese di funzionamento del CUN si fa fronte con
gli ordinari stanziamenti a legislazione vigente.
4. Il CUN in carica alla data del 30 aprile 2005
continua a svolgere le sue funzioni fino all'insediamento
del nuovo Consiglio riordinato secondo le disposizioni
della presente legge.».
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 2, comma 138, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, si
veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 8, comma 1, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' il seguente:
«Art. 8. - 1. Le agenzie sono strutture che, secondo le
previsioni del presente decreto legislativo, svolgono
attivita' a carattere tecnico-operativo di interesse
nazionale, in atto esercitate da Ministeri ed enti
pubblici. Esse operano al servizio delle amministrazioni
pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali.».
- I commi 7, 8 e 9 dell'art. 29, del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137» cosi' recitano:
«7. I profili di competenza dei restauratori e degli
altri operatori che svolgono attivita' complementari al
restauro o altre attivita' di conservazione dei beni
culturali mobili e delle superfici decorate di beni
architettonici sono definiti con decreto del Ministro
adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza
Stato-regioni.
8. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'art.
17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il
Ministro dell'universita' e della ricerca, sono definiti i
criteri ed i livelli di qualita' cui si adegua
l'insegnamento del restauro.
9. L'insegnamento del restauro e' impartito dalle
scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi
dell'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.
368, nonche' dai centri di cui al comma 11 e dagli altri
soggetti pubblici e privati accreditati presso lo Stato.
Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il
Ministro dell'universita' e della ricerca, sono individuati
le modalita' di accreditamento, i requisiti minimi
organizzativi e di funzionamento dei soggetti di cui al
presente comma, le modalita' della vigilanza sullo
svolgimento delle attivita' didattiche e dell'esame finale,
abilitante alle attivita' di cui al comma 6 e avente valore
di esame di Stato, cui partecipa almeno un rappresentante
del Ministero, il titolo accademico rilasciato a seguito
del superamento di detto esame, che e' equiparato al
diploma di laurea specialistica o magistrale, nonche' le
caratteristiche del corpo docente. Il procedimento di
accreditamento si conclude con provvedimento adottato entro
novanta giorni dalla presentazione della domanda corredata
dalla prescritta documentazione.».



 
Art. 2
Scopi e finalita'

1. L'Agenzia opera in coerenza con le migliori prassi di valutazione dei risultati a livello internazionale e in base ai principi di autonomia, imparzialita', professionalita', trasparenza e pubblicita' degli atti.
2. L'Agenzia sovraintende al sistema pubblico nazionale di valutazione della qualita' delle universita' e degli enti di ricerca e, sulla base di un programma almeno annuale approvato dal Ministro, cura, ai sensi dell'articolo 3, la valutazione esterna della qualita' delle attivita' delle universita' e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici; indirizza le attivita' di valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca; valuta l'efficienza e l'efficacia dei programmi pubblici di finanziamento e di incentivazione alle attivita' di ricerca e di innovazione.
3. L'Agenzia svolge le funzioni di agenzia nazionale sull'assicurazione della qualita', cosi' come previste dagli accordi europei in materia nell'ambito della realizzazione degli spazi europei dell'istruzione superiore e della ricerca. In particolare, essa collabora, anche mediante scambi di esperienze ed informazioni, con gli organismi internazionali e dell'Unione europea, nonche' con le agenzie e le amministrazioni degli altri Paesi e con gli organismi scientifici internazionali, anche di settore, operanti nel campo della valutazione dei sistemi dell'istruzione superiore e della ricerca.
4. L'Agenzia svolge, altresi', i compiti di cui all'articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, all'articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 e al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, gia' attribuiti al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e al Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca e porta a compimento i programmi di attivita' intrapresi dai predetti Comitati, anche innovando rispetto ai metodi e alle procedure da essi adottati.
5. L'attivita' dell'Agenzia ed il suo inserimento nel contesto internazionale delle attivita' di valutazione dell'universita' e della ricerca sono valutati periodicamente da comitati di esperti internazionali nominati dal Ministro anche sulla base di designazioni delle organizzazioni europee di settore. Ai componenti dei comitati spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, nei limiti della disciplina vigente per i dipendenti dell'amministrazione dello Stato di livello dirigenziale.



Note all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 2 della legge 19 ottobre 1999,
n. 370, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 1-ter, del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43
«Disposizioni urgenti per l'universita' e la ricerca, per i
beni e le attivita' culturali, per il completamento di
grandi opere strategiche, per la mobilita' dei pubblici
dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a
imposte di bollo e tasse di concessione, nonche' altre
misure urgenti»:
«Art.1-ter. - 1. A decorrere dall'anno 2006 le
universita', anche al fine di perseguire obiettivi di
efficacia e qualita' dei servizi offerti, entro il 30
giugno di ogni anno, adottano programmi triennali coerenti
con le linee generali di indirizzo definite con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
sentiti la Conferenza dei rettori delle universita'
italiane, il Consiglio universitario nazionale e il
Consiglio nazionale degli studenti universitari, tenuto
altresi' conto delle risorse acquisibili autonomamente. I
predetti programmi delle universita' individuano in
particolare:
a) i corsi di studio da istituire e attivare nel
rispetto dei requisiti minimi essenziali in termini di
risorse strutturali ed umane, nonche' quelli da sopprimere;
b) il programma di sviluppo della ricerca
scientifica;
c) le azioni per il sostegno ed il potenziamento dei
servizi e degli interventi a favore degli studenti;
d) i programmi di internazionalizzazione;
e) il fabbisogno di personale docente e non docente a
tempo sia determinato che indeterminato, ivi compreso il
ricorso alla mobilita'.
2. I programmi delle universita' di cui al comma 1,
fatta salva l'autonoma determinazione degli atenei per
quanto riguarda il fabbisogno di personale in ordine ai
settori scientifico-disciplinari, sono valutati dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
e periodicamente monitorati sulla base di parametri e
criteri individuati dal Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, avvalendosi del Comitato
nazionale per la valutazione del sistema universitario,
sentita la Conferenza dei rettori delle universita'
italiane. Sui risultati della valutazione il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca riferisce
al termine di ciascun triennio, con apposita relazione, al
Parlamento. Dei programmi delle universita' si tiene conto
nella ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario
delle universita'.
3. Sono abrogate le disposizioni del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998,
n. 25, ad eccezione dell'art. 2, commi 5, lettere a), b),
c) e d), 6 e 7, nonche' dell'art. 3 e dell'art. 4 .».
- Per il testo dell'art. 5, del decreto legislativo 5
giugno 1998, n. 204, si veda nelle note alle premesse.
- Il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297,
recante «Disposizioni urgenti per l'universita' e la
ricerca, per i beni e le attivita' culturali, per il
completamento di grandi opere strategiche, per la mobilita'
dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti
relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonche'
altre misure urgenti» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 gennaio 2005, n. 24.



 
Art. 3
Attivita', criteri e metodi

1. L'Agenzia svolge le seguenti attivita':
a) valuta la qualita' dei processi, i risultati e i prodotti delle attivita' di gestione, formazione, ricerca, ivi compreso il trasferimento tecnologico delle universita' e degli enti di ricerca, anche con riferimento alle singole strutture dei predetti enti; le predette valutazioni si concludono entro un periodo di 5 anni;
b) definisce criteri e metodologie per la valutazione, in base a parametri oggettivi e certificabili, delle strutture delle universita' e degli enti di ricerca, e dei corsi di studio universitari, ivi compresi i dottorati di ricerca, i master universitari e le scuole di specializzazione, ai fini dell'accreditamento periodico degli stessi da parte del Ministro, prevedendo comunque il contributo delle procedure di auto-valutazione. Per le questioni didattiche e' promosso il coinvolgimento attivo degli studenti e dei loro organismi di rappresentanza e delle commissioni paritetiche; senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
c) esercita funzioni di indirizzo delle attivita' di valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca, ad eccezione di quelle loro affidate dalle rispettive istituzioni di appartenenza, raccordando la propria attivita' con quella di valutazione interna svolta dai nuclei e confrontandosi con questi ultimi sulla definizione di criteri, metodi ed indicatori;
d) predispone, anche in riferimento alle funzioni di cui alla lettera b), in collaborazione con i nuclei di valutazione interna procedure uniformi per la rilevazione della valutazione dei corsi da parte degli studenti, fissa i requisiti minimi cui le Universita' si attengono per le procedure di valutazione dell'efficacia della didattica e dell'efficienza dei servizi effettuate dagli studenti e ne cura l'analisi e la pubblicazione soprattutto con modalita' informatiche;
e) elabora e propone al Ministro i requisiti quantitativi e qualitativi, in termini di risorse umane, infrastrutturali e finanziarie stabili, e di adeguatezza dei programmi di insegnamento e di capacita' di ricerca, ai fini dell'istituzione fusione o federazione ovvero soppressione di universita' o di sedi distaccate di universita' esistenti, nonche' per l'attivazione, la chiusura o l'accorpamento di tutti i corsi di studio universitari, ivi compresi i dottorati di ricerca, i master universitari e le scuole di specializzazione;
f) elabora, su richiesta del Ministro, i parametri di riferimento per l'allocazione dei finanziamenti statali, ivi inclusa la determinazione dei livelli essenziali di prestazione e dei costi unitari riferiti a specifiche tipologie di servizi;
g) valuta, sulla base dei risultati attesi e di parametri predefiniti, i risultati degli accordi di programma ed il loro contributo al miglioramento della qualita' complessiva del sistema universitario e della ricerca;
h) valuta l'efficienza e l'efficacia dei programmi pubblici di finanziamento e di incentivazione delle attivita' didattiche, di ricerca e di innovazione;
i) svolge, su richiesta del Ministro e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, ulteriori attivita' di valutazione, nonche' di definizione di standard, di parametri e di normativa tecnica.
2. Costituiscono tra l'altro oggetto della valutazione di cui alla lettera a) del comma 1:
a) l'efficienza e l'efficacia dell'attivita' didattica sulla base di standard qualitativi di livello internazionale, anche con riferimento agli esiti dell'apprendimento da parte degli studenti ed al loro adeguato inserimento nel mondo del lavoro;
b) la qualita' dei prodotti della ricerca, valutati principalmente tramite procedimenti di valutazione tra pari;
c) l'acquisizione di finanziamenti esterni, l'attivazione di rapporti di collaborazione e lo scambio di ricercatori con soggetti pubblici e privati;
d) la presenza di studenti in possesso di un curriculum degli studi altamente meritevole e di docenti stranieri di elevata qualificazione;
e) l'efficienza e la sostenibilita' delle strutture e dei processi di governo e di gestione;
f) la completezza e correttezza della comunicazione pubblica, soprattutto in materia di offerta formativa e di ricerche; di servizi e strutture per gli studenti; di risultati dell'autovalutazione; di valutazioni da parte degli studenti; di efficienza ed efficacia dei servizi di orientamento al lavoro; di valutazioni di organismi internazionali e comunitari anche in riferimento all'assegnazione di finanziamenti e alla partecipazione a progetti di ricerca.
3. Nello svolgimento delle sue attivita' l'Agenzia utilizza i criteri, i metodi e gli indicatori piu' appropriati per ogni tipologia di valutazione, anche in riferimento a diversi ambiti disciplinari, tenendo conto di quelli definiti dalla Commissione di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonche' delle esperienze sviluppate e condivise a livello nazionale e internazionale.
4. Le attivita' di valutazione di cui ai commi 1 e 2 sono svolte su richiesta del Ministro anche nei confronti dei centri e consorzi interuniversitari e dei consorzi per la ricerca universitaria, nonche' di altre strutture universitarie e di ricerca.



Note all'art. 3:
- L'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150 «Attuazione della legge 4 marzo 2009,
n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni» cosi' recita:
«Art. 13. - 1. In attuazione dell'art. 4, comma 2,
lettera f), della legge 4 marzo 2009, n. 15, e' istituita
la Commissione per la valutazione, la trasparenza e
l'integrita' delle amministrazioni pubbliche, di seguito
denominata "Commissione", che opera in posizione di
indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena
autonomia, in collaborazione con la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed
eventualmente in raccordo con altri enti o istituzioni
pubbliche, con il compito di indirizzare, coordinare e
sovrintendere all'esercizio indipendente delle funzioni di
valutazione, di garantire la trasparenza dei sistemi di
valutazione, di assicurare la comparabilita' e la
visibilita' degli indici di andamento gestionale,
informando annualmente il Ministro per l'attuazione del
programma di Governo sull'attivita' svolta.».



 
Art. 4
Risultati dell'attivita' di valutazione

1. I risultati dell'attivita' di valutazione dell'Agenzia costituiscono criterio di riferimento per l'allocazione dei finanziamenti statali alle universita' e agli enti di ricerca e per l'eventuale allocazione di specifici fondi premiali a strutture che hanno conseguito risultati particolarmente significativi.
2. L'Agenzia rende pubblici i risultati delle proprie analisi e valutazioni. Le istituzioni interessate possono chiedere motivatamente, per una sola volta e sulla base di procedure disciplinate dai regolamenti di cui all'articolo 12, comma 4, lettera a), il riesame dei rapporti di valutazione approvati dall'Agenzia.
3. L'Agenzia redige ogni due anni un Rapporto sullo stato del sistema universitario e della ricerca, che viene presentato al Ministro, che lo trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Comitato interministeriale per la programmazione economica ed al Parlamento.
 
Art. 5
Attivita' di raccolta e analisi di dati

1. L'Agenzia, nel rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali, ha l'accesso alle banche dati e alle altre fonti informative del Ministero e si avvale dello stesso per le rilevazioni degli ulteriori dati necessari per le proprie attivita' istituzionali.
2. Le universita' e gli enti di ricerca e altri enti pubblici e privati che, direttamente o indirettamente, beneficiano di risorse pubbliche mettono a disposizione dell'Agenzia ogni dato o documento da questa richiesti rilevante ai fini delle attivita' da essa svolte, consentendo l'accesso alle proprie banche dati.
3. L'Agenzia collabora con le strutture operative del Ministero allo sviluppo e all'integrazione dei sistemi informativo-statistici per la valutazione delle attivita' delle universita' e degli enti di ricerca. In prima applicazione sono utilizzati i sistemi informativo-statistici predisposti dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e dal Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca. L'Agenzia cura inoltre la realizzazione e l'aggiornamento continuo di una banca dati di esperti della valutazione, italiani e stranieri, da utilizzare ai sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera d).
 
Art. 6
Organi

1. Sono organi dell'Agenzia il Presidente, il Consiglio direttivo ed il Collegio dei revisori dei conti.
2. Il Presidente ed i componenti degli organi di cui al comma 1 restano in carica quattro anni e non possono essere nuovamente nominati. Se il Presidente o un componente di un organo cessano dalla carica prima della scadenza del proprio mandato, il Presidente o il componente che viene nominato in sostituzione resta in carica per la durata residua del mandato.
3. All'attivita' operativa e gestionale dell'Agenzia sovraintende il Direttore, secondo quanto indicato all'articolo 10.
4. In sede di prima applicazione del presente regolamento, previo sorteggio, sono individuati due componenti del Consiglio direttivo che durano in carica tre anni, e tre componenti che durano in carica quattro anni. Gli altri componenti, tra cui il Presidente, durano in carica cinque anni.
 
Art. 7
Il Presidente

1. Il Presidente, eletto nel proprio ambito dal Consiglio direttivo, a maggioranza di due terzi degli aventi diritto, ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, ne assicura il coordinamento e l'unitarieta' delle strategie e delle attivita', convoca e presiede le sedute del Consiglio direttivo.
2. Il Presidente nomina, tra i componenti del Consiglio direttivo, un Vicepresidente che lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento.
3. Il trattamento economico del Presidente e' equiparato a quello di un dirigente preposto ad uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
 
Art. 8
Il Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo e' costituito da sette componenti, scelti con le modalita' di cui al comma 3, tra personalita', anche straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'istruzione superiore e della ricerca, nonche' della valutazione di tali attivita', provenienti da una pluralita' di ambiti professionali e disciplinari.
2. Il Consiglio direttivo determina le attivita' e gli indirizzi della gestione dell'Agenzia, nonche' i criteri e i metodi di valutazione, predispone il programma delle attivita', approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e i rapporti di valutazione. Nomina il Direttore, su proposta del Presidente, e provvede in ordine al conferimento degli incarichi ai soggetti di cui all'articolo 12, commi 4, lettera d), e 6, e all'articolo 14, comma 4.
3. I componenti del Consiglio direttivo sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro, sentite le competenti Commissioni parlamentari. Nel Consiglio direttivo devono comunque essere presenti almeno due uomini e almeno due donne. Ai fini della proposta, il Ministro sceglie i componenti in un elenco composto da non meno di dieci e non piu' di quindici persone definito da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro. Il comitato di selezione e' composto da cinque membri di alta qualificazione, designati, uno ciascuno, dal Ministro, dal Segretario generale dell'OCSE e dai Presidenti dell'Accademia dei Lincei, dell'European research council e del Consiglio nazionale degli studenti. Il comitato di selezione valuta anche le indicazioni di nominativi, con relativi curricula, fornite, sulla base di bandi ad evidenza pubblica in Italia e all'estero, dagli interessati, da istituzioni, accademie, societa' scientifiche, da esperti, nonche' da istituzioni ed organizzazioni degli studenti e delle parti sociali. Ai componenti del comitato di selezione spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, nei limiti della disciplina vigente per i dipendenti dell'amministrazione dello Stato di livello dirigenziale, con onere a carico dell'apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero.
4. Se il Presidente o un componente del Consiglio direttivo cessano dalla carica, anche prima della scadenza del proprio mandato, il Ministro designa il nuovo componente con le modalita' di cui al comma 3, fino all'esaurimento del predetto elenco.
5. L'incarico di componente il Consiglio direttivo e' a tempo pieno ed e' incompatibile, a pena di decadenza, con qualsiasi rapporto di lavoro, diretto o indiretto, anche a titolo gratuito, instaurato con le istituzioni valutate. I componenti del Consiglio direttivo possono svolgere attivita' di ricerca e pubblicare i risultati di tali attivita', a titolo gratuito, fatti salvi gli eventuali diritti d'autore. I risultati delle predette attivita' di ricerca non possono, comunque, formare oggetto di valutazione da parte dell'Agenzia.
6. I dipendenti di universita' italiane, di enti di ricerca o, comunque, di amministrazioni pubbliche che sono nominati componenti del Consiglio direttivo sono collocati, per tutta la durata del mandato, in aspettativa senza assegni, ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o, se professori o ricercatori universitari, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, numero 13, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. In ogni caso, gli stessi cessano dalle cariche eventualmente ricoperte nelle universita' e negli enti di ricerca e, fermo quanto previsto dal penultimo periodo del comma 5, non possono essere assegnatari di finanziamenti statali di ricerca, ne' far parte di commissioni di valutazione per il reclutamento e le conferme in ruolo dei professori e dei ricercatori universitari e del personale degli enti di ricerca.
7. Il trattamento economico dei componenti del Consiglio direttivo e' pari all'85 per cento di quello complessivo attribuito al Presidente ai sensi dell'articolo 7, comma 3.



Note all'art. 8:
- Per il testo del comma 1, dell'art. 23-bis, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si veda nelle
note all'art. 10.
- Si riporta il testo dell'art. 13, comma 1, numero 13,
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382 «Riordinamento della docenza universitaria, relativa
fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa
e didattica»:
«Art. 13. - 1. Ferme restando le disposizioni vigenti
in materia di divieto di cumulo dell'ufficio di professore
con altri impieghi pubblici o privati, il professore
ordinario e' collocato d'ufficio in aspettativa per la
durata della carica del mandato o dell'ufficio nei seguenti
casi:
1.-12. (Omissis).
13. Nomine ad incarichi dirigenziali di cui all'art. 16
del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972,
n. 748, o comunque previsti da altre leggi presso le
amministrazioni dello Stato, le pubbliche amministrazioni o
enti pubblici economici.».



 
Art. 9
Il collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti provvede al controllo dell'attivita' amministrativa e contabile dell'Agenzia. E' nominato con decreto del Ministro ed e' costituito da tre componenti, tutti iscritti al registro dei revisori contabili. Due dei componenti del Collegio sono scelti dal Ministro e uno e' designato dal Ministro dell'economia e delle finanze. Nella prima riunione del Collegio i componenti eleggono al loro interno il Presidente.
2. Il trattamento economico dei componenti del Collegio dei revisori dei conti e' determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle risorse dell'Agenzia.
 
Art. 10
Il direttore

1. Il Direttore e' responsabile dell'organizzazione interna e della gestione delle attivita' amministrativo-contabili dell'Agenzia. In particolare, cura l'esecuzione delle deliberazioni, delle indicazioni operative e degli indirizzi strategici del Presidente e del Consiglio direttivo.
2. Il Direttore partecipa alle sedute del Consiglio direttivo senza diritto di voto e con funzioni di segretario verbalizzante.
3. Il Direttore e' nominato con le modalita' previste dall'articolo 8, comma 2, ed e' scelto tra persone di comprovata esperienza nel campo della direzione e gestione di apparati e risorse e con documentate conoscenze nel campo della valutazione delle attivita' del sistema delle universita' e della ricerca. Le candidature sono presentate dagli interessati, unitamente al relativo curriculum, in base ad un bando pubblico emanato dal Presidente. Lo stesso bando prevede anche lo svolgimento, di un colloquio con i candidati selezionati dal Consiglio medesimo in base ai curricula presentati. L'organizzazione dei rapporti operativi tra Direttore da un lato, Presidente e componenti del Consiglio direttivo dall'altro e' definita dal regolamento di cui all'articolo 12, comma 4, lettera a).
4. L'incarico di Direttore, e' conferito mediante la stipula di contratto di lavoro a tempo determinato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, di dirigente di livello generale, con riferimento a quanto previsto, in linea generale, dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e, nel caso specifico, dall'articolo 19, commi 4 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
5. Il rapporto di lavoro del Direttore e' incompatibile, a pena di risoluzione immediata del contratto, con qualsiasi altro rapporto di lavoro, di opera professionale o di consulenza. Il Direttore non puo', altresi', ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ne' avere interessi diretti o indiretti nelle universita' e negli enti di ricerca. I dirigenti delle Amministrazioni pubbliche sono collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.



Note all'art. 10:
- Per il testo del comma 3, dell'art. 8, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si veda nelle note
all'art. 12.
- Il testo dei commi 4 e 6, dell'art. 19, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' il seguente:
«4. 1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di
indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi
ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti
rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano
la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa
e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi
spettano, in particolare:
a) le decisioni in materia di atti normativi e
l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed
applicativo;
b) la definizione di obiettivi, priorita', piani,
programmi e direttive generali per l'azione amministrativa
e per la gestione;
c) la individuazione delle risorse umane, materiali
ed economico-finanziarie da destinare alle diverse
finalita' e la loro ripartizione tra gli uffici di livello
dirigenziale generale;
d) la definizione dei criteri generali in materia di
ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe,
canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi
attribuiti da specifiche disposizioni;
f) le richieste di pareri alle autorita'
amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e
provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che
impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la
gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante
autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse
umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili
in via esclusiva dell'attivita' amministrativa, della
gestione e dei relativi risultati.
3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2
possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera
di specifiche disposizioni legislative.
4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice
non siano direttamente o indirettamente espressione di
rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al
principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da
un lato, e attuazione e gestione dall'altro. A tali
amministrazioni e' fatto divieto di istituire uffici di
diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze
dell'organo di vertice dell'ente.
5. (Omissis).
6. 1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione
e la disciplina degli uffici, nonche' la consistenza e la
variazione delle dotazioni organiche sono determinate in
funzione delle finalita' indicate all'art. 1, comma 1,
previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa
consultazione delle organizzazioni sindacali
rappresentative ai sensi dell'art. 9. Nell'individuazione
delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono
determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni
di soprannumerarieta' di personale, anche temporanea,
nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni
economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale.
Ai fini della mobilita' collettiva le amministrazioni
effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di
personale su base territoriale per categoria o area,
qualifica e profilo professionale. Le amministrazioni
pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse
umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di
mobilita' e di reclutamento del personale.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, si applica l'art. 17, comma 4-bis,
della legge 23 agosto 1988, n. 400. La distribuzione del
personale dei diversi livelli o qualifiche previsti dalla
dotazione organica puo' essere modificata con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, ove comporti
riduzioni di spesa o comunque non incrementi la spesa
complessiva riferita al personale effettivamente in
servizio al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni
organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza
triennale, nonche' ove risulti necessario a seguito di
riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di
funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti
previsti dal proprio ordinamento.
4. Le variazioni delle dotazioni organiche gia'
determinate sono approvate dall'organo di vertice delle
amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale
del fabbisogno di personale di cui all'art. 39 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed
integrazioni, e con gli strumenti di programmazione
economico-finanziaria pluriennale. Per le amministrazioni
dello Stato, la programmazione triennale del fabbisogno di
personale e' deliberata dal Consiglio dei Ministri e le
variazioni delle dotazioni organiche sono determinate ai
sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400.
4-bis. Il documento di programmazione triennale del
fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al
comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti
che individuano i profili professionali necessari allo
svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui
sono preposti.
5. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il
Ministero degli affari esteri, nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in
materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di
giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni
dettate dalle normative di settore. L'art. 5, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente
al personale appartenente alle Forze di polizia ad
ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto
personale non si applica l'art. 16 dello stesso decreto.
Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione
delle dotazioni organiche del personale degli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni
educative. Le attribuzioni del Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, relative a tutto
il personale tecnico e amministrativo universitario, ivi
compresi i dirigenti, sono devolute all'universita' di
appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori
astronomici, astrofisici e vesuviano tutte le attribuzioni
del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di
quelle relative al reclutamento del personale di ricerca.
6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli
adempimenti di cui al presente articolo non possono
assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle
categorie protette.».
- Il testo dell'art. 23-bis del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e' il seguente:
«Art. 23-bis. - 1. In deroga all'art. 60 del testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i
dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonche' gli
appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia e,
limitamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari,
amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori
dello Stato sono collocati, salvo motivato diniego
dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie
preminenti esigenze organizzative, in aspettativa senza
assegni per lo svolgimento di attivita' presso soggetti e
organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede
internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento
previdenziale. Resta ferma la disciplina vigente in materia
di collocamento fuori ruolo nei casi consentiti. Il periodo
di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica
posseduta. E' sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi
contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della
legge 7 febbraio 1979, n. 29, presso una qualsiasi delle
forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di
contribuzione. Quando l'incarico e' espletato presso
organismi operanti in sede internazionale, la
ricongiunzione dei periodi contributivi e' a carico
dell'interessato, salvo che l'ordinamento
dell'amministrazione di destinazione non disponga
altrimenti.
2. I dirigenti di cui all'art. 19, comma 10, sono
collocati a domanda in aspettativa senza assegni per lo
svolgimento dei medesimi incarichi di cui al comma 1 del
presente articolo, salvo motivato diniego
dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie
preminenti esigenze organizzative.
3. Per i magistrati ordinari, amministrativi e
contabili, e per gli avvocati e procuratori dello Stato,
gli organi competenti deliberano il collocamento in
aspettativa, fatta salva per i medesimi la facolta' di
valutare ragioni ostative all'accoglimento della domanda.
4. Nel caso di svolgimento di attivita' presso soggetti
diversi dalle amministrazioni pubbliche, il periodo di
collocamento in aspettativa di cui al comma 1 non puo'
superare i cinque anni e non e' computabile ai fini del
trattamento di quiescenza e previdenza.
5. L'aspettativa per lo svolgimento di attivita' o
incarichi presso soggetti privati o pubblici da parte del
personale di cui al comma 1 non puo' comunque essere
disposta se:
a) il personale, nei due anni precedenti, e' stato
addetto a funzioni di vigilanza, di controllo ovvero, nel
medesimo periodo di tempo, ha stipulato contratti o
formulato pareri o avvisi su contratti o concesso
autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali intende
svolgere l'attivita'. Ove l'attivita' che si intende
svolgere sia presso una impresa, il divieto si estende
anche al caso in cui le predette attivita' istituzionali
abbiano interessato imprese che, anche indirettamente, la
controllano o ne sono controllate, ai sensi dell'art. 2359
del codice civile;
b) il personale intende svolgere attivita' in
organismi e imprese private che, per la loro natura o la
loro attivita', in relazione alle funzioni precedentemente
esercitate, possa cagionare nocumento all'immagine
dell'amministrazione o comprometterne il normale
funzionamento o l'imparzialita'.
6. Il dirigente non puo', nei successivi due anni,
ricoprire incarichi che comportino l'esercizio delle
funzioni individuate alla lettera a) del comma 5.
7. Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le
parti, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2,
possono disporre, per singoli progetti di interesse
specifico dell'amministrazione e con il consenso
dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale
presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I
protocolli disciplinano le funzioni, le modalita' di
inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento
economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel
caso di assegnazione temporanea presso imprese private i
predetti protocolli possono prevedere l'eventuale
attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico
delle imprese medesime.
8. Il servizio prestato dai dipendenti durante il
periodo di assegnazione temporanea di cui al comma 7
costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di
carriera.
9. Le disposizioni del presente articolo non trovano
comunque applicazione nei confronti del personale militare
e delle Forze di polizia, nonche' del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco.
10. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
individuati i soggetti privati e gli organismi
internazionali di cui al comma 1 e sono definite le
modalita' e le procedure attuative del presente articolo.».



 
Art. 11
Il comitato consultivo

1. Il Comitato consultivo, nominato dal Presidente su proposta del Consiglio direttivo, da' pareri e formula proposte al Consiglio direttivo, in particolare sui programmi di attivita' e sui documenti riguardanti la scelta dei criteri e dei metodi di valutazione.
2. Il Comitato consultivo e' formato da:
a) un componente designato dal Consiglio universitario nazionale;
b) un componente designato dalla Conferenza dei rettori delle universita' italiane;
c) tre componenti designati dal Consiglio nazionale degli studenti universitari;
d) un componente designato dalla Conferenza dei presidenti degli enti pubblici di ricerca;
e) un componente designato dall'Accademia dei Lincei;
f) quattro rappresentanti delle parti sociali, designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
g) un componente designato dalla Conferenza unificata Stato-regioni, citta' ed autonomie locali;
h) un componente straniero ed uno italiano, se presente nel Consiglio direttivo dell'ente, designato dall'European research council;
i) un componente straniero, ed uno italiano, se presente nel Consiglio direttivo dell'ente, designato dall'European university association;
l) un componente straniero ed uno italiano, se presente nel Consiglio direttivo dell'ente, designato dall'ESIB - the National unions of students in Europe;
m) un componente designato dal Convegno permanente dei direttori amministrativi e dirigenti delle universita' italiane;
n) un componente designato dal Segretario generale dell'OCSE.
3. I componenti di cui alle lettere f) e g) del comma 2 non possono essere dipendenti di universita', o enti di ricerca. Nelle designazioni di cui alle lettere c) ed f) del comma 2 deve essere assicurata la presenza di almeno un uomo e di almeno una donna ;
4. Il Comitato consultivo resta in carica quattro anni. Elegge tra i propri componenti un Presidente e si riunisce almeno due volte l'anno. Ai componenti del Comitato spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, nei limiti della disciplina vigente per i dipendenti dell'Amministrazione dello Stato di livello dirigenziale.
 
Art. 12
Organizzazione e risorse

1. Per lo svolgimento delle proprie attivita', l'Agenzia e' organizzata in una struttura direzionale generale, articolata in 3 aree, delle quali una svolge le attivita' amministrativo-contabili dell'Agenzia, e due svolgono le attivita' di valutazione, secondo le seguenti due linee operative:
a) valutazione delle universita' (istituzioni e attivita' di formazione);
b) valutazione della ricerca (enti e attivita' di ricerca, compresa quella universitaria).
2. Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, alla struttura direzionale generale e' preposto il Direttore di cui all'articolo 10; all'area amministrativo-contabile e alle aree di valutazione sono preposti tre dirigenti di seconda fascia di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, uno per ciascuna area.
3. La dotazione organica del personale dell'Agenzia e' stabilita nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento. La predetta dotazione organica puo' essere modificata con decreto ministeriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, su proposta del Consiglio direttivo in relazione alle esigenze operative dell'Agenzia, anche in relazione a quanto previsto al comma 4, e nei limiti delle disponibilita' finanziarie della stessa.
4. Il Consiglio direttivo dispone la graduale attivazione delle aree di cui al comma 1 e, in via di prima applicazione entro novanta giorni dal proprio insediamento, adotta uno o piu' regolamenti concernenti:
a) la definizione dei compiti delle aree di cui al comma 1 e l'organizzazione dei rapporti operativi tra il Presidente e i componenti del Consiglio direttivo con la struttura direzionale e le relative aree;
b) i profili funzionali del personale non dirigenziale, entro i limiti indicati nell'Allegato A;
c) il trattamento giuridico ed economico del personale di cui all'Allegato A, in conformita' con quanto previsto dal CCNL del comparto Ministeri, ivi comprese le modalita' e procedure di copertura dei posti della pianta organica, mediante il ricorso alle procedure di mobilita' previste dalla normativa vigente, ovvero mediante le ordinarie forme di reclutamento, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165;
d) la stipula, con il relativo trattamento economico, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dei contratti con esperti della valutazione, che sono conferiti, previa delibera del Consiglio direttivo, dal Direttore, ad esperti italiani e stranieri nei settori di competenza dell'Agenzia, in numero non superiore complessivamente a cinquanta unita';
e) l'amministrazione e la contabilita', anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato e comunque nel rispetto dei relativi principi;
f) le regole deontologiche che devono essere seguite nelle attivita' di valutazione dal personale dell'Agenzia e dai soggetti di cui alla lettera d).
5. I regolamenti di cui al comma 4, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) ed f), sono approvati dal Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, entro il termine di sessanta giorni dalla loro ricezione.
6. In via di prima applicazione del presente regolamento, e, comunque, per non oltre ventiquattro mesi, gli incarichi dirigenziali di seconda fascia sono conferiti, previa delibera del Consiglio direttivo, dal Direttore, con contratto a tempo determinato secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
7. L'Agenzia provvede, ai sensi del regolamento di cui al comma 4, lettera e), alla gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti delle disponibilita' finanziarie iscritte a tale scopo nello stato di previsione della spesa del Ministero, ai sensi dell'articolo 2, comma 142, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Il Ministro, sentita la CRUI, puo' riservare annualmente per l'Agenzia ulteriori risorse, a valere sul fondo per il finanziamento ordinario delle universita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e sul fondo ordinario per gli enti di ricerca di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, in relazione alle esigenze della stessa per lo svolgimento delle proprie attivita' istituzionali di valutazione.



Note all'art. 12:
- Il testo dell'art. 8, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, e' il seguente:
«Art. 8. - 1. Le agenzie sono strutture che, secondo le
previsioni del presente decreto legislativo, svolgono
attivita' a carattere tecnico-operativo di interesse
nazionale, in atto esercitate da Ministeri ed enti
pubblici. Esse operano al servizio delle amministrazioni
pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali.
2. Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti
stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo della
Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge
14 gennaio 1994, n. 20. Esse sono sottoposte ai poteri di
indirizzo e di vigilanza di un Ministro secondo le
disposizioni del successivo comma 4, e secondo le
disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1, e
14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive
modificazioni.
3. L'incarico di direttore generale dell'agenzia viene
conferito in conformita' alle disposizioni dettate dal
precedente art. 5 del presente decreto per il conferimento
dell'incarico di capo del dipartimento.
4. Con regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri
competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli
statuti delle agenzie istituite dal presente decreto
legislativo, in conformita' ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) definizione delle attribuzioni del direttore
generale dell'agenzia anche sulla base delle previsioni
contenute nel precedente art. 5 del presente decreto con
riferimento al capo del dipartimento;
b) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti
dell'agenzia dei poteri e della responsabilita' della
gestione, nonche' della responsabilita' per il
conseguimento dei risultati fissati dal Ministro competente
nelle forme previste dal presente decreto; nell'ambito, ove
possibile, di massimali di spesa predeterminati dal
bilancio o, nell'ambito di questo, dal Ministro stesso;
c) previsione di un comitato direttivo, composto da
dirigenti dei principali settori di attivita' dell'agenzia,
in numero non superiore a quattro, con il compito di
coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle
attribuzioni ad esso conferite;
d) definizione dei poteri ministeriali di vigilanza,
che devono comprendere, comunque, oltre a quelli
espressamente menzionati nel precedente comma 2:
d1) l'approvazione dei programmi di attivita'
dell'agenzia e di approvazione dei bilanci e rendiconti,
secondo modalita' idonee a garantire l'autonomia
dell'agenzia;
d2) l'emanazione di direttive con l'indicazione
degli obiettivi da raggiungere;
d3) l'acquisizione di dati e notizie e
l'effettuazione di ispezioni per accertare l'osservanza
delle prescrizioni impartite;
d4) l'indicazione di eventuali specifiche attivita'
da intraprendere;
e) definizione, tramite una apposita convenzione da
stipularsi tra il Ministro competente e il direttore
generale dell'agenzia, degli obiettivi specificamente
attribuiti a questa ultima, nell'ambito della missione ad
essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco
temporale determinato; dell'entita' e delle modalita' dei
finanziamenti da accordare all'agenzia stessa; delle
strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalita'
di verifica dei risultati di gestione; delle modalita'
necessarie ad assicurare al ministero competente la
conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia,
quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;
f) attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio,
nei limiti del fondo stanziato a tale scopo in apposita
unita' previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero competente; attribuzione altresi' all'agenzia di
autonomi poteri per la determinazione delle norme
concernenti la propria organizzazione ed il proprio
funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva lettera
l);
g) regolazione su base convenzionale dei rapporti di
collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto,
promozione tra l'agenzia ed altre pubbliche
amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro da
deliberarsi da parte del Ministro competente;
h) previsione di un collegio dei revisori, nominato
con decreto del Ministro competente, composto di tre
membri, due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei
revisori dei conti o tra persone in possesso di specifica
professionalita'; previsione di un membro supplente;
attribuzione dei relativi compensi, da determinare con
decreto del Ministro competente di concerto con quello del
tesoro;
i) istituzione di un apposito organismo preposto al
controllo di gestione ai sensi del decreto legislativo di
riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche;
l) determinazione di una organizzazione dell'agenzia
rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed
efficacia dell'adozione amministrativa; attribuzione a
regolamenti interni di ciascuna agenzia, adottati dal
direttore generale dell'agenzia e approvati dal Ministro
competente, della possibilita' di adeguare l'organizzazione
stessa, nei limiti delle disponibilita' finanziarie, alle
esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di
organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di
organizzazione; applicazione dei criteri di mobilita'
professionale e territoriale previsti dal decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni e integrazioni;
m) facolta' del direttore generale dell'agenzia di
deliberare e proporre all'approvazione del Ministro
competente, di concerto con quello del tesoro, regolamenti
interni di contabilita' ispirati, ove richiesto
dall'attivita' dell'agenzia, a principi civilistici, anche
in deroga alle disposizioni sulla contabilita' pubblica.».
- Il testo del comma 1, dell'art. 23, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' il seguente:
«Art. 23. - 1. In ogni Amministrazione dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, e' istituito il ruolo dei
dirigenti, che si articola nella prima e nella seconda
fascia, nel cui ambito sono definite apposite sezioni in
modo da garantire la eventuale specificita' tecnica. I
dirigenti della seconda fascia sono reclutati attraverso i
meccanismi di accesso di cui all'art. 28. I dirigenti della
seconda fascia transitano nella prima qualora abbiano
ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali
generali o equivalenti, in base ai particolari ordinamenti
di cui all'art. 19, comma 11, per un periodo pari almeno a
cinque anni senza essere incorsi nelle misure previste
dall'art. 21 per le ipotesi di responsabilita'
dirigenziale.».
- Il comma 6, dell'art. 7, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni cosi'
recita:
«6. Per esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro
autonomo, di natura occasionale o coordinata e
continuativa, ad esperti di particolare e comprovata
specializzazione anche universitaria, in presenza dei
seguenti presupposti di legittimita':
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere
alle competenze attribuite dall'ordinamento
all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti
specifici e determinati e deve risultare coerente con le
esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente
accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e
altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata,
luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata
specializzazione universitaria in caso di stipulazione di
contratti di collaborazione di natura occasionale o
coordinata e continuativa per attivita' che debbano essere
svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con
soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo,
dei mestieri artigianali o dell'attivita' informatica
nonche' a supporto dell'attivita' didattica e di ricerca,
per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e
di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purche' senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma
restando la necessita' di accertare la maturata esperienza
nel settore.
Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e
continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o
l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati e'
causa di responsabilita' amministrativa per il dirigente
che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'art.
1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004,
n. 191, e' soppresso. Si applicano le disposizioni previste
dall'art. 36, comma 3, del presente decreto.».
- Il comma 6, dell'art. 19, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, cosi' recita:
«6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio.».
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 142, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286:
«142. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da
138 a 141, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui,
si provvede utilizzando le risorse finanziarie riguardanti
il funzionamento del soppresso CNVSU nonche', per la quota
rimanente, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 5, comma 1,
lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.».
- Per il testo della legge 24 novembre 2006, n. 286, si
veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 5, comma 1, lettera a), della
legge 24 dicembre 1993, n. 537 «Interventi correttivi di
finanza pubblica» e' il seguente:
«Art. 5. - 1. A decorrere dall'esercizio finanziario
1994 i mezzi finanziari destinati dallo Stato alle
universita' sono iscritti in tre distinti capitoli dello
stato di previsione del Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, denominati:
a) fondo per il finanziamento ordinario delle
universita', relativo alla quota a carico del bilancio
statale delle spese per il funzionamento e le attivita'
istituzionali delle universita', ivi comprese le spese per
il personale docente, ricercatore e non docente, per
l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e
per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota
destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale di
cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382, e della spesa lettera a), della
legge 30 maggio 1988, n. 186, e all'art. 5 della legge 31
maggio 1995, n. 233; all'Osservatorio geofisico
sperimentale (OGS), di cui all'art. 16, comma 2, della
legge 30 novembre 1989, n. 399; agli enti finanziati dal
MURST ai sensi dell'art. 1, comma 43, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, gia' concessi ai sensi dell'art. 11,
terzo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468
e successive modificazioni, sono determinati con unica
autor????? le attivita' previste dalla legge 28 giugno
1977, n. 394.».
- Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 7, del
decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204:
«Art. 7. - 1. A partire dal 1° gennaio 1999 gli
stanziamenti da destinare al Consiglio nazionale delle
ricerche (CNR), di cui all'art. 11 della legge 22 dicembre
1977, n. 951 , all'ASI, di cui all'art. 15, comma 1,
rizzazione di spesa ed affluiscono ad apposito fondo
ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca
finanziati dal MURST, istituito nello stato di previsione
del medesimo Ministero. Al medesimo fondo affluiscono, a
partire dal 1° gennaio 1999, i contributi all'Istituto
nazionale per la fisica della materia (INFM), di cui
all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 506 , nonche' altri contributi e risorse
finanziarie che saranno stabilite per legge in relazione
alle attivita' dell'Istituto nazionale di fisica nucleare
(INFN), dell'INFM e relativi laboratori di Trieste e di
Grenoble, del Programma nazionale di ricerche in Antartide,
dell'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e
tecnologica sulla montagna. Il fondo e' determinato ai
sensi dell'art. 11, terzo comma, lettera d), della legge 5
agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni e
integrazioni. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».



 
Art. 13
Trasparenza dell'attivita' di valutazione

1. L'Agenzia assicura la pubblicita', anche mediante il proprio sito web istituzionale, delle informazioni relative:
a) alla struttura e alla dotazione organica dell'Agenzia;
b) ai criteri e alle metodologie per la valutazione definiti dall'Agenzia;
c) ai risultati delle proprie analisi e valutazioni;
d) al Rapporto sullo stato del sistema universitario e della ricerca di cui all'articolo 4, nonche' ai rapporti annuali, alle relazioni e alle pubblicazioni predisposte dall'Agenzia;
e) ad ogni altro aspetto della propria attivita' istituzionale in conformita' alla normativa vigente.
 
Art. 14
Norme transitorie e finali

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2008, n. 64.
2. A decorrere dalla data di insediamento del Consiglio direttivo e della nomina del Presidente sono soppressi il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca ed i Comitati di valutazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, ed all'articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128. L'Agenzia subentra nei rapporti giuridici posti in essere dal Ministero per le attivita' dei soppressi Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca. E' assegnato all'Agenzia, nei limiti dell'organico di cui all'Allegato A, il personale di ruolo e non di ruolo che, a qualsiasi titolo, presta servizio nelle segreterie tecnico-amministrative dei predetti due Comitati, salvo il diritto del personale di ruolo a permanere nei ruoli del Ministero, previa opzione da esercitare entro 30 giorni dalla data indicata al primo periodo del presente comma e con contestuale riduzione della dotazione organica dell'amministrazione di provenienza. Sono altresi' assegnate all'Agenzia le risorse strumentali e materiali dei predetti due Comitati.
3. Allo scopo di facilitare la gestione della fase transitoria, i Presidenti dei soppressi Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e Comitato d'indirizzo per la valutazione della ricerca fanno parte a titolo consultivo e gratuito del Consiglio direttivo durante il primo anno di attivita'. Ad essi non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 5 e 6, e spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, nei limiti della disciplina vigente per i dipendenti dell'amministrazione dello Stato di livello dirigenziale.
4. Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali connesse ai tempi necessari per l'effettiva costituzione dell'organico, di cui all'articolo 12, comma 3, nella misura occorrente allo svolgimento delle proprie attivita', e, comunque, per un periodo non superiore a diciotto mesi, l'Agenzia, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' autorizzata ad avvalersi, nei limiti dell'organico di cui all'Allegato A, delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato. I predetti contratti sono stipulati dal Direttore, previa delibera del Consiglio direttivo.
5. Con i regolamenti previsti dall'articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalita' della valutazione delle attivita' degli enti del comparto dell'alta formazione artistica e musicale, nonche' i conseguenti adeguamenti organizzativi dell'Agenzia per lo svolgimento di tali attivita', nell'ambito delle risorse materiali, strumentali e di personale previste dal presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 1° febbraio 2010

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Gelmini, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 385
La sezione del controllo nell'adunanza dell'11 maggio 2010 ha ammesso al visto e alla conseguente registrazione il regolamento con esclusione: all'art. 10, comma 4 della frase:
«con riferimento a quanto previsto, in linea generale, dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e, nel caso specifico, dall'art. 19, commi 4 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»
e all'art. 12, comma 3 della frase:
«la predetta dotazione organica puo' essere modificata con decreto ministeriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, su proposta del Consiglio direttivo in relazione alle esigenze operative dell'Agenzia, anche in relazione a quanto previsto al comma 4, e nei limiti delle disponibilita' finanziarie della stessa».




Note all'art. 14:
- Per il titolo del decreto del Presidente della
Repubblica 21 febbraio 2008, n. 64, si veda nelle note alle
premesse.
- L'art. 10, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n.
127 «Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche
(C.N.R.)» cosi' recita:
«Art. 10. - 1. Il comitato di valutazione valuta
periodicamente i risultati dell'attivita' di ricerca
dell'ente, anche in relazione agli obiettivi definiti nel
piano triennale, sulla base dei criteri di valutazione e
dei parametri di qualita' definiti, in deroga a quanto
previsto dall'art. 5, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204, dal Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, previo
parere del Comitato di indirizzo per la valutazione della
ricerca (CIVR).
2. Il comitato di valutazione e' composto da otto
membri esterni all'ente, scelti tra esperti anche
stranieri, nominati dal consiglio di amministrazione, di
cui tre, tra i quali il presidente, designati dal Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, due
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome, uno dall'Unione italiana
delle camere di commercio, due dalla Conferenza dei rettori
delle universita' italiane. Il presidente e i componenti
del comitato durano in carica quattro anni e possono essere
confermati una sola volta.
3. Il comitato di valutazione svolge i propri compiti
in piena autonomia. Il comitato presenta al presidente ed
al consiglio di amministrazione una relazione di
valutazione annuale dei risultati dell'attivita' di ricerca
dell'ente.».
- Il testo dell'art. 10, del decreto legislativo 4
giugno 2003, n. 128 «Riordino dell'Agenzia spaziale
italiana (A.S.I.)» e' il seguente:
«Art. 10. - 1. Il comitato di valutazione valuta
periodicamente i risultati dell'attivita' di ricerca
dell'ente, anche in relazione agli obiettivi definiti nel
piano triennale, sulla base dei criteri di valutazione e
dei parametri di qualita' definiti, in deroga a quanto
previsto dall'art. 5, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204, dal Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, previo
parere del Comitato di indirizzo per la valutazione della
ricerca (CIVR).
2. Il comitato di valutazione e' composto da otto
membri esterni all'ente, scelti tra esperti anche
stranieri, nominati dal consiglio di amministrazione, di
cui tre, tra i quali il presidente, designati dal Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, due
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome, uno dall'Unione italiana
delle camere di commercio, due dalla Conferenza dei rettori
delle universita' italiane. Il presidente e i componenti
del comitato durano in carica quattro anni e possono essere
confermati una sola volta.
3. Il comitato di valutazione svolge i propri compiti
in piena autonomia. Il comitato presenta al presidente ed
al consiglio di amministrazione una relazione di
valutazione annuale dei risultati dell'attivita' di ricerca
dell'ente.».
- Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 36, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«2. Per rispondere ad esigenze temporanee ed
eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi
delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di
impiego del personale previste dal codice civile e dalle
leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel
rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. Ferma
restando la competenza delle amministrazioni in ordine alla
individuazione delle necessita' organizzative in coerenza
con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i
contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la
materia dei contratti di lavoro a tempo determinato, dei
contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti
formativi e della somministrazione di lavoro ed il lavoro
accessorio di cui alla lettera d), del comma 1, dell'art.
70 del decreto legislativo n. 276/2003, e successive
modificazioni ed integrazioni, in applicazione di quanto
previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368,
dall'art. 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1984, n. 863, dall'art. 16 del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1994, n. 451, dal decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, per quanto riguarda la somministrazione di
lavoro ed il lavoro accessorio di cui alla lettera d), del
comma 1, dell'art. 70 del medesimo decreto legislativo n.
276 del 2003, e successive modificazioni ed integrazioni,
nonche' da ogni successiva modificazione o integrazione
della relativa disciplina con riferimento alla
individuazione dei contingenti di personale utilizzabile.
Non e' possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro
per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali.».
- Per il testo dell'art. 2, comma 7, della legge 21
dicembre 1999, n. 508 e dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note alle premesse.



 
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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