IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo rurale, delle infrastrutture e dei servizi
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; Visto l'art. 17-bis, terzo comma, del regolamento di esecuzione della citata legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, che disciplina l'uso di denominazioni di varieta' gia' iscritte al registro nazionale; Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/71, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varieta' di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria; Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varieta' di specie di piante ortive; Visto il decreto ministeriale n. 1832 del 2 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 19 aprile 2008, con il quale e' stata iscritta nel relativo registro la varieta' di peperone denominata «Camelot»; Considerato che la denominazione «Camelot» era gia' stata usata per identificare un'altra varieta' della stessa specie precedentemente iscritta al catalogo comunitario e cancellata dallo stesso da meno di dieci anni; Vista la nota n. 28014 del 27 novembre 2009, con la quale il rappresentante legale della societa' responsabile della conservazione in purezza della varieta' stessa, ha chiesto la modifica della denominazione da «Camelot» a «Durendal»; Considerato che il controllo effettuato sulla nuova denominazione proposta ha dato esito positivo; Ritenuto che non sussistono motivi ostativi all'accoglimento delle proposte sopramenzionate; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16 comma 1; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Decreta: Articolo unico
La denominazione della varieta' di peperone, iscritta con decreto ministeriale n. 1832 del 2 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 19 aprile 2008, e' modificata come indicato nella tabella sotto riportata: Parte di provvedimento in formato grafico
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 marzo 2010
Il direttore generale: Blasi
Avvertenza: il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.
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