Gazzetta n. 122 del 27 maggio 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 4 maggio 2010 |
Autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva propanil, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. |
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IL DIRETTORE GENERALE della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995), concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; Visto in particolare l'art. 8, comma 3, del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, concernente «la possibilita' di autorizzare in circostanze eccezionali l'immissione in commercio di un prodotto fitosanitario per un periodo massimo di centoventi giorni»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i Livelli massimi di residui (LMR) di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e nei mangimi di origine vegetale e animale, che modifica la direttiva n. 91/414/CEE del Consiglio; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute; Visto l'art. 1, paragrafo 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, paragrafi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale; Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente l'istituzione del Ministero della salute e l'incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato; Vista la decisione n. 2008/769/CE della Commissione del 30 settembre 2008, relativa alla non iscrizione della sostanza attiva propanil nell'allegato I della direttiva n. 91/414/CEE e alla conseguente revoca dei prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva da parte degli stati membri, attuata con comunicato del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 25 marzo 2009 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 27 aprile 2009); Considerato che le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva propanil sono state revocate, con il sopra citato comunicato, a decorrere dal 30 marzo 2009; Considerato che il periodo concesso per la commercializzazione da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca della sostanza attiva propanil, nonche' la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati di tali prodotti fitosanitari revocati, e' scaduto il 30 novembre 2009, e che la possibilita' di utilizzo in campo di detti prodotti e' terminata il 30 marzo 2010; Viste le richieste inoltrate da alcune associazioni di risicoltori con le quali e' stata segnalata la necessita' di poter disporre, successivamente al termine del periodo dello smaltimento scorte, di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva propanil ritenuta indispensabile per il diserbo in post-emergenza contro le infestanti giavoni, ciperacee e alismatace della coltura del riso; Considerato che l'utilizzo della sostanza attiva propanil per il diserbo del riso in alternanza con altri diserbanti a differente meccanismo di azione e' indispensabile per il controllo dello sviluppo di fenomeni di resistenza delle suddette infestanti come anche il suo utilizzo in associazione con altre molecole a differente meccanismo di azione e' un utile mezzo di lotta che permette tra l'altro la conseguente riduzione delle quantita' di utilizzo dei singoli diserbanti; Considerato che successivamente alla decisione di non inclusione n. 2007/769/CE della Commissione il notificante della citata sostanza attiva ha presentato una nuova domanda ai fini della sua eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva n. 91/414/CE, secondo quanto previsto dalla procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione: Tenuto conto che l'Italia, in qualita' di Stato membro relatore, ha effettuato una valutazione dei dati aggiuntivi presentati dal notificante a supporto della suddetta nuova domanda d'inclusione, prendendo in considerazione in modo particolare gli aspetti critici della valutazione iniziale della sostanza attiva propanil che avevano portato alla decisione di non inclusione della sostanza attiva nell'allegato I della direttiva n. 91/414/CE; Tenuto conto, altresi', che in detta domanda il notificante ha proposto una riduzione dei dosaggi di utilizzo della sostanza attiva propanil da 3 kg s.a./ha (tre chilogrammi di sostanza attiva per ettaro) a 1.0 kg s.a./ha con 2 applicazioni da 0.5 kg s.a./ha per ciclo di semina, proprio nell'ottica dell'uso del propanil in associazione ad altri diserbanti a differente meccanismo di azione per prevenire l'insorgenza di fenomeni di resistenza e, nel contempo, ridurre la quantita' totale di impiego di diserbanti utilizzati per combattere contro le infestanti giavoni, ciperacee e alismatace della coltura del riso; Considerato che detta valutazione supplementare e' stata inviata, ai fini del successivo esame comunitario, all'Autorita' europea per la sicurezza alimentare (EFSA); Considerato che nella riunione plenaria del 13 aprile 2010 la Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione eccezionale ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 194/1995 per l'impiego della sostanza attiva propanil, e dei relativi prodotti fitosanitari che la contengono, ad un dosaggio pari a 1.0 kg s.a./ha, con 2 applicazioni da 0.5 kg s.a./ha per ciclo di semina, e con l'obbligo di riportare in etichetta l'uso in associazione ad altri diserbanti a differente meccanismo d'azione contro le stesse infestanti. al fine di evitare l'insorgenza di fenomeni di resistenza; Viste le istanze inoltrate dalle imprese interessate, dirette ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva propanil riportati nell'allegato al presente decreto; Visti i versamenti effettuati dalle imprese medesime ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;
Decreta:
A decorrere dalla data del presente decreto i prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva propanil, riportati nell'allegato al presente decreto, sono autorizzati per un periodo di centoventi giorni, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 194/1995, con la composizione e alle condizioni di utilizzo indicate nelle rispettive etichette, che saranno rese disponibili sul portale del Ministero della salute www.salute.gov.it Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul portale del Ministero della salute www.salute.gov.it e sara' notificato, in via amministrativa, alle imprese interessate. Roma, 4 maggio 2010
Il direttore generale: Borrello |
| Allegato Parte di provvedimento in formato grafico
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