Gazzetta n. 122 del 27 maggio 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 25 marzo 2010
Misure tecniche riguardanti l'attivita' di finanziamento della progettazione degli interventi per la realizzazione di infrastrutture irrigue di interesse nazionale nelle aree sottoutilizzate.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge dell'8 febbraio 1995, n. 32, convertito in legge 7 aprile 1995, n. 104 che ha disposto che per le opere della gestione separata e per i progetti speciali di cui al comma 4, nonche' per quelli trasferiti dal commissario liquidatore ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali provvede mediante un commissario ad acta;
Vista la delibera CIPE n. 41 del 14 giugno 2002 «Linee guida per il programma nazionale per l'approvvigionamento idrico in agricoltura e per lo sviluppo dell'irrigazione»;
Visto il decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e ss.mm.ii.;
Visto l'art. 3, comma 5-quater, della legge 20 dicembre 2008, n. 205, di conversione del decreto-legge del 3 novembre 2008, n. 171, recante «Misure urgenti per il rilancio competitivo nel settore agroalimentare»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Ritenuto che l'attivita' di finanziamento della progettazione per la migliore attuazione dei programmi di realizzazione di infrastrutture irrigue di interesse nazionale nelle aree sottoutilizzate debba essere adeguatamente regolata;
Visto il proprio decreto 26 gennaio 2010, n. 1423, con il quale, conformemente a quanto stabilito dal citato art. 3 legge n. 205/2008, sono state definite le modalita' per il finanziamento della progettazione;
Considerato che il predetto decreto e' stato oggetto di osservazioni da parte dell'Ufficio Centrale del Bilancio (U.C.B.) presso questo Ministero;
Ritenuto di adeguare il contenuto del provvedimento in questione alle osservazioni del predetto U.C.B, provvedendo contestualmente al ritiro del decreto ministeriale n. 1423/2010;

Decreta:

Art. 1
Finalita' e fondi utilizzabili

1. Il presente decreto - in conformita' a quanto stabilito dall'art. 3, comma 5-quater, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, inserito in sede di conversione in legge 30 dicembre 2008, n. 205 - disciplina le modalita' di finanziamento delle progettazioni di infrastrutture irrigue di interesse nazionale nelle aree sottoutilizzate da parte del commissario ad acta di cui all'art. 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il commissario ad acta utilizza:
a) in prima applicazione, le somme derivanti da economie di spesa realizzate sui fondi assegnatigli, quali accertate alla data di entrata in vigore della citata legge n. 205/2008;
b) successivamente, a cadenza annuale, le somme via via disponibili conseguenti alla chiusura degli interventi di competenza nonche' alle economie derivanti dai ribassi d'asta delle gare di appalto espletate.
 
Art. 2
Attivita' finanziabili

1. A valere sulle disponibilita' di cui all'art. 1, comma 2, sono finanziabili l'esecuzione di indagini e rilievi necessari alla redazione dei progetti preliminari (nonche' di quelle integrative eventualmente necessarie per la piu' compiuta redazione dei progetti di livello definitivo ed esecutivo) e la redazione di progetti di livello preliminare, definitivo, esecutivo, rispondenti alle disposizioni dell'art. 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, nel limite dell'80% dei rispettivi costi effettivamente sostenuti.
2. I finanziamenti assentiti per la redazione dei progetti di diverso livello sono restituiti al bilancio dello Stato in eguale misura dal beneficiario all'atto del finanziamento dell'opera relativa, qualunque sia il soggetto finanziatore, mentre le somme utilizzate per indagini - ove non comprovino la fattibilita' dell'intervento connesso - si intendono erogate a fondo perduto.
 
Art. 3
Procedura di assegnazione

1. Allo scopo dell'ottimale individuazione delle attivita' da finanziare, il commissario ad acta adotta, nell'ordine, le seguenti fasi procedurali:
a) censimento delle esigenze;
b) valutazione tecnico-economica delle proposte;
c) concordamento con le regioni interessate sulla proposta commissariale di assegnazione dei finanziamenti;
d) definizione dell'elenco delle assegnazioni.
2. Entro quindici giorni dalla data della registrazione del presente decreto, il commissario ad acta dispone il censimento delle esigenze mediante comunicazione, accompagnata da una scheda predisposta dallo stesso commissario, trasmessa a tutti i soggetti interessati e alle strutture competenti per materia delle Regioni; la comunicazione puo' essere disposta anche a mezzo telefax ovvero per posta elettronica.
3. Entro quaranta giorni dalla ricezione della comunicazione, le Regioni trasmettono, previa positiva verifica della compatibilita' delle istanze ai propri strumenti programmatori, la scheda di cui al comma 2, che dovra' contenere tutti gli elementi utili per la valutazione delle segnalazioni.
4. La valutazione tecnico-economica delle segnalazioni pervenute e' operata dal commissario ad acta tenendo conto delle priorita' gia' indicate negli strumenti programmatori sia di livello nazionale che regionale; del grado di conformita' al contenuto della deliberazione CIPE 14 giugno 2002, n. 41, recante le «Linee guida per il programma nazionale per l'approvvigionamento idrico in agricoltura e per lo sviluppo dell'irrigazione»; della rilevanza tecnica, economica ed ambientale della proposta, anche in relazione all'entita' dei benefici derivanti dall'infrastruttura segnalata ed ai tempi di conseguimento degli stessi; del livello di progettazione interessato, di valore decrescente a partire da quello esecutivo al preliminare; della dimostrata capacita' del soggetto segnalante di rispetto dei tempi previsti nell'utilizzo di precedenti finanziamenti assegnati dal commissario ad acta.
5. Il commissario ad acta, conclusa la valutazione di cui al comma 3 comunica alle Regioni, ciascuna per la propria competenza, l'esito della stessa, congiuntamente ad una relazione nella quale si riportano, a fronte delle segnalazioni pervenute, le motivazioni e l'esito della valutazione; su tale esito le Regioni esprimono il proprio parere entro 20 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione. Decorso tale termine si considera acquisito il parere favorevole.
6. La proposta di assegnazione e' trasmessa dal commissario al Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita' per le valutazioni di propria competenza, che vengono rese entro 15 giorni dalla sua ricezione.
7. L'elenco delle assegnazioni, unitario o frazionato in relazione ai tempi di espletamento delle procedure di concordamento con le Regioni, e' definito con decreto del commissario ad acta - seguito dall'assunzione del relativo impegno di spesa, comprensivo di una somma pari all'1,5% dell'importo finanziato per attivita' di assistenza tecnica e monitoraggio, gestita direttamente dal commissario - entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma 6.
 
Art. 4
Convenzione di finanziamento

1. Entro trenta giorni dalla data del decreto di cui all'art. 3, comma 7, il commissario ad acta trasmette ai soggetti assegnatari lo schema di convenzione di finanziamento, affinche' essi - nel rispetto delle proprie norme ordinamentali - adottino i provvedimenti necessari alla formale stipula della stessa, che dovra' avvenire entro il termine massimo di trenta giorni dalla ricezione del predetto schema.
2. Nella predisposizione dello schema tipo di convenzione, il commissario ad acta individuera' esplicitamente i seguenti obblighi per il soggetto beneficiario, a pena di revoca del finanziamento:
a) rigoroso rispetto delle procedure previste dal decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii, sia per l'affidamento dei lavori di indagini di campo che per gli incarichi di progettazione di vario livello;
b) impegno alla restituzione del finanziamento ricevuto, allorquando saranno nella disponibilita' del beneficiario adeguati importi relativi al finanziamento dell'opera progettata, qualunque ne sia la fonte, con previsione di recupero diretto per quanto di ragione in caso di finanziamento assentito dallo stesso commissario ad acta;
c) designazione di un tecnico, appartenente alla struttura del soggetto beneficiario, di adeguato livello professionale, come responsabile della corretta e tempestiva esecuzione delle attivita' finanziate;
d) assoggettamento e massima collaborazione alle azioni di monitoraggio poste in essere dalla struttura commissariale;
e) inserimento, negli atti di affidamento per la progettazione, dell'impegno dell'affidatario ad apportare modifiche al progetto eventualmente prescritte dal commissario ad acta, sia nel corso delle azioni di monitoraggio che dell'esame finale degli elaborati comunque nei limiti della realizzabilita' finanziaria dell'intervento.
3. Le convenzioni dovranno altresi' prevedere il cronoprogramma delle attivita' finanziate e l'erogazione del finanziamento mediante una prima anticipazione del 20% del finanziamento originario entro trenta giorni dalla stipula della convenzione; una seconda erogazione fino alla concorrenza del 40% dell'importo derivante dall'affidamento dopo il riscontro dell'avvenuto impiego del 90% della prima anticipazione; una terza erogazione pari al 40% dell'importo derivante dall'affidamento all'atto della presentazione degli elaborati previsti in convenzione; il saldo dell'importo derivante dall'affidamento sara' erogato all'atto della definitiva approvazione degli elaborati stessi da parte del commissario ad acta.
 
Art. 5
Monitoraggio delle attivita' finanziate

1. Il commissario ad acta, anche utilizzando le somme appositamente previste dall'art. 3, comma 7, effettua azioni di assistenza tecnica e di monitoraggio delle attivita' finanziate. Sui risultati del monitoraggio, nonche' sulla piu' generale attuazione di quanto previsto dal presente decreto, il commissario ad acta trasmette, decorso un anno dallo stesso decreto, apposita relazione al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
 
Art. 6
Decreto ministeriale 26 gennaio 2010 n. 1423

1. Il decreto del Ministro 26 gennaio 2010, n. 1423 in precedenza citato, e' ritirato.
Il presente decreto sara' inviato all'Organo di controllo per la relativa registrazione.
Roma, 25 marzo 2010

Il Ministro: Zaia
 
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