Gazzetta n. 122 del 27 maggio 2010 (vai al sommario) |
CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA |
DECRETO 28 aprile 2010 |
Modifica al decreto del Presidente del Consiglio di Stato in data 15 febbraio 2005, recante il regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia amministrativa. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO
Visto il proprio decreto in data 15 febbraio 2005, recante «Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia amministrativa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 aprile 2005, n. 84»; Vista la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa in data 28 gennaio 2010 recante modifiche ed integrazioni al predetto regolamento;
E m a n a le seguenti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio di Stato in data 15 febbraio 2005, recante «Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia amministrativa», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 aprile 2005, n. 84 (da ora regolamento):
Art. 1
L'art. 18 del regolamento e' sostituito dal seguente: «Art. 18 (Servizio centrale per l'informatica e le tecnologie di comunicazione). - 1. Il servizio centrale per l'informatica e le tecnologie di comunicazione, di seguito denominato Servizio, cura la progettazione, lo sviluppo e la gestione dei sistemi e dei servizi di informatica e tecnologie della comunicazione (hardware, software, reti, procedure) centrali e periferici; cura, altresi', la gestione del sito web della giustizia amministrativa. 2. Il Servizio, inoltre, verifica e accerta la corretta ed efficace esecuzione degli obblighi assunti dalle imprese aggiudicatarie dei contratti stipulati per le finalita' di cui al comma 1, individuando le specifiche prestazioni necessarie per un esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e curando il relativo contenzioso. Il Servizio conforma la propria azione alle esigenze di contenimento della spesa e di qualita' dei servizi, secondo le modalita' individuate ai sensi dell'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 3. Al Servizio e' preposto un magistrato amministrativo con funzione di responsabile ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. Lo stesso e' nominato dal Presidente del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio di presidenza, tenendo conto del possesso di specifiche competenze ed esperienze professionali, nonche' della qualifica e dell'anzianita' di ruolo. In particolare, il responsabile, in conformita' ai programmi e alle direttive emanati dal Segretario generale ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. a): a) sovrintende alla predisposizione degli schemi di contratto e degli annessi capitolati in vista dell'espletamento delle gare, assicurando che siano previste clausole contrattuali idonee a garantire le fasi di collaudo e di congrua sperimentazione, nonche' la costante adeguatezza, durante il tempo di esecuzione del contratto, delle prestazioni assunte dalle imprese, della cui inesecuzione o inesatta esecuzione riferisce con immediatezza al Segretario generale; b) assicura, nell'ambito dei compiti previsti dal comma 2, la corretta individuazione e verifica delle prestazioni dovute dalle imprese contraenti, con riguardo agli aspetti sia tecnici che contrattuali, rappresentati, per quanto di competenza, dagli uffici di cui al comma 4, lettere a) e b). 4. Il responsabile del Servizio e' nominato per un periodo massimo di tre anni, rinnovabili motivatamente per una sola volta e fruisce di una riduzione del carico di lavoro pari alla meta'. 5. Con provvedimento del Presidente del Consiglio di Stato possono essere attribuite funzioni vicarie ad uno dei magistrati addetti di cui al comma 7. 6. Il Servizio si articola nei seguenti uffici di livello dirigenziale di seconda fascia: a) "ufficio amministrativo per l'informatica", con il compito di provvedere all'approvvigionamento e alla gestione delle risorse materiali e dei servizi di pertinenza, di curare, d'intesa con il dirigente dell'ufficio sistemi e processi, la predisposizione degli schemi dei contratti e dei capitolati tecnici da sottoporre all'approvazione del responsabile del servizio, nonche' di fornire all'ufficio sistemi e processi la necessaria documentazione relativa all'attivita' amministrativa e contrattuale; b) "ufficio sistemi e processi", con il compito di curare lo sviluppo e il governo integrato dei sistemi e dei processi, la pianificazione degli interventi, la formazione tecnica del personale amministrativo, il supporto agli utenti, i controlli di qualita', la fase preparatoria degli adempimenti di cui all'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, spettanti al responsabile del servizio, nonche' di fornire all'ufficio amministrativo per l'informatica il necessario supporto tecnico. 7. Gli uffici di cui al comma 4, nell'ambito dei rispettivi settori di competenza, esplicano tutte le altre attivita' di supporto necessarie per un efficace e coordinato svolgimento dei compiti di cui al comma 3, lettere a) e b). 8. Sono assegnati al Servizio stesso fino a tre magistrati amministrativi, in qualita' di addetti, nominati dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa sulla base di apposito interpello. I magistrati addetti rilevano, anche in coordinamento con i responsabili informatici dei tribunali amministrativi regionali, delle Sezioni del Consiglio di Stato nonche' del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana le esigenze del personale e degli utenti, rappresentandole al responsabile del Servizio, che coadiuvano nell'espletamento dei suoi compiti. I magistrati addetti sono nominati per un periodo massimo di tre anni, rinnovabili motivatamente per una sola volta. 9. Ai magistrati addetti nonche' al magistrato responsabile, di cui al comma 3, spetta una indennita' da definire a cura del Consiglio di presidenza. 10. Presso il Servizio e' costituito un comitato, composto dal Segretario generale, dai Segretari delegati, dal responsabile del Servizio e dai magistrati addetti. Il Comitato, coordinato dal Segretario generale o, su sua delega, dal responsabile dell'ufficio: a) definisce, su base triennale, le linee di sviluppo dei servizi informatici e telematici in relazione alle previsioni ed agli obiettivi giustificati da specifiche disposizioni di legge, anche in vista della emanazione delle direttive spettanti, nella specifica materia, al Segretario generale, e tenuto conto dell'efficacia ed efficienza dei programmi adottati in relazione ai limiti derivanti dalle disponibilita' di bilancio; b) monitorizza le verifiche e le risultanze delle attivita' svolte dal Servizio sulla base di apposita relazione predisposta, in vista di ciascuna riunione, dal responsabile del Servizio medesimo, esprimendo il suo parere in ordine alle eventuali iniziative di tutela contrattuale spettanti all'Amministrazione; c) ai fini di un'adeguata verifica degli indirizzi di massima forniti dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa sulla gestione delle disponibilita' di bilancio ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Regolamento di autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, informa quadrimestralmente il Consiglio di presidenza in ordine allo stato delle verifiche, degli accertamenti e delle valutazioni compiute ai sensi delle precedenti lett. a) e b)». |
| Art. 2 Disposizioni transitorie e finali
1. In sede di prima applicazione il responsabile e i magistrati addetti gia' assegnati al Servizio permangono nella loro posizione fino alla scadenza del triennio. 2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 28 aprile 2010
Il Presidente: Salvatore Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 2010 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 309 |
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