IL RETTORE
Vista la legge n. 590 del 14 agosto 1982 ed in particolare l'art. 5 che ha istituito tra l'altro questa Universita' statale; Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989 ed, in particolare, l'art. 6; Visto il proprio decreto n. 350 del 21 febbraio 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 1996 con il quale e' stato emanato lo Statuto dell'Ateneo; Visti i propri decreti: n. 455 del 2 aprile 1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 1998, n. 527 del 12 maggio 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, n. 1136 del 28 settembre 2001 pubblicato sul supplemento ordinario n. 242 della Gazzetta Ufficiale n. 251 del 27 ottobre 2001, n. 810 del 24 giugno 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2003, n. 1038 in data 4 ottobre 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 19 ottobre 2005, n. 1147 in data 27 ottobre 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 9 novembre 2005, n. 1115 del 25 ottobre 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262 del 10 novembre 2006, e n. 811 del 18 settembre 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 12 ottobre 2009, con i quali sono state apportate modificazioni ed integrazioni al suddetto Statuto; Visto in particolare l'art. 73 dello Statuto predetto; Viste le deliberazioni assunte dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione nelle rispettive sedute del 15 febbraio 2010 e 22 febbraio 2010, relative alla modifica dell'art. 41 dello Statuto dell'Ateneo; Vista la nota prot. n. 3407 del 30 marzo 2010 con la quale e' stata inviata al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca la suddetta proposta di modifica statutaria, per le procedure di controllo di cui all'art. 6 della legge n. 168/1989; Vista la nota MIUR prot. n. 1468 in data 15 aprile 2010 con la quale il suddetto Ministero ha comunicato di non avere osservazioni da formulare in merito alla suindicata modifica;
Decreta:
Lo Statuto dell'Ateneo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 1996 e successivamente modificato con i provvedimenti indicati in premesse, e' ulteriormente modificato come segue:
«Art. 41.
1. Il Collegio dei revisori dei conti e' composto da cinque membri, nominati dal rettore previa designazione del senato accademico, tra magistrati della Corte dei conti, due membri designati rispettivamente dal MEF e dal MIUR ed i restanti due scelti tra persone di comprovata esperienza amministrativo-contabile iscritti nel Registro dei revisori contabili. 2. Il Collegio dei revisori dei conti il quale dura in carica quattro anni, svolge i seguenti compiti: esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni; verifica la regolarita' della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale e della tenuta dei libri e delle scritture contabili, nonche' la corrispondenza del rendiconto alle risultanze delle medesime scritture contabili; effettua verifiche di cassa e sull'esistenza dei valori e dei titoli in proprieta', deposito, cauzione o custodia. 3. Ai componenti del Collegio e' attribuita un'indennita' di carica determinata dal consiglio di amministrazione, nonche' un gettone di presenza per la partecipazione alle adunanze del consiglio stesso. 4. Il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' detta norme sul funzionamento del predetto consesso.». Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Chieti, 7 maggio 2010
Il rettore: Cuccurullo |