E' autorizzata l'importazione parallela del medicinale MAALOX PLUS 50 Comprimidos para mastigar dal Portogallo con numero di autorizzazione 5100920, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente Determinazione: Importatore: programmi sanitari integrati s.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via G. Lanza, 3 - 20121 Milano; Confezione: MAALOX «PLUS compresse masticabili» 30 compresse. Codice AIC: 038857025 (in base 10), 151UB1 (in base 32). Forma farmaceutica : compresse masticabili. Composizione : ogni compressa contiene: principi attivi: magnesio idrossido 200 mg; alluminio idrossido 200 mg; dimeticone 25 mg; eccipienti: amido di mais; acido citrico; amido pregelatinizzato; glucosio; mannitolo; saccarosio; sorbitolo talco; magnesio stearato; saccarina sodica; aroma di limone; aroma di crema svizzera; ossido di ferro giallo (E 172). Indicazioni terapeutiche: Maalox Plus si usa come coadiuvante nella iperacidita' gastrica e nelle dispepsie (ridotta attivita' digerente) da iperacidita' anche in presenza di meteorismo (eccesso di aria nell'intestino). Trattamento sintomatico dei bruciori e dolori gastrici e nelle esofagiti (infiammazioni della prima parte del tubo digerente). Coadiuvante nella terapia dell'ulcera gastroduodenale.
Riconfezionamento secondario
E' autorizzato confezionamento secondario presso l'officine Fiege Logistics Italia S.P.A., via Amendola 1, 20090 Caleppio di Settala (Milano); DEPO- PACK S.N.C. di Del Deo Silvio e C.. - Via Morandi, 28 - Saronno - VA; MIPHARM S.p.A. via B. Quaranta, 12 - 20141 Milano; PHARM@IDEA s.r.l. via del Commercio 5 - 25039 Travagliato (BS);
Classificazione ai fini della rimborsabilita'
Confezione: MAALOX «PLUS compresse masticabili» 30 compresse. Codice AIC: 038857025. Classe di rimborsabilita': C-bis.
Classificazione ai fini della fornitura
Confezione: MAALOX «PLUS compresse masticabili» 30 compresse Codice AIC: 038857025. OTC; medicinale non soggetto a prescrizione medica ma da banco. Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |