Gazzetta n. 124 del 29 maggio 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Parere inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Bonarda dell'Oltrepo' Pavese» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.



Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Esaminata la domanda presentata dal Consorzio tutela vini Oltrepo' Pavese, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Bonarda dell'Oltrepo' Pavese»;
Visto il parere favorevole della Regione Lombardia sull'istanza di cui sopra;
Ha espresso, nella riunione dell'11 marzo 2010, presente il funzionario della Regione Lombardia, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata proposta di disciplinare di produzione.

Proposta di disciplinare di produzione del vino a denominazione di
origine controllata «Bonarda dell'Oltrepo' Pavese»
Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Bonarda dell'Oltrepo' Pavese» e' riservata ai vini, anche nella tipologia «frizzante», che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
Base ampelografica

I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografia:
Croatina: dall'85% al 100%;
Barbera, Ughetta (Vespolina), Uva rara: congiuntamente o disgiuntamente, fino a un massimo del 15%.

Art. 3.
Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini «Bonarda dell'Oltrepo' Pavese» comprende la fascia vitivinicola collinare dell'«Oltrepo' Pavese» per gli interi territori dei seguenti comuni in provincia di Pavia: Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Bosnasco, Calvignano, Canevino, Canneto Pavese, Castana, Cecima, Godiasco, Golferenzo, Lirio, Montalto Pavese, Montecalvo Versiggia, Montescano, Montu' Beccaria, Mornico Losana, Oliva Gessi, Pietra de' Giorgi, Rocca de' Giorgi, Rocca Susella, Rovescala, Ruino, San Damiano al Colle, Santa Maria della Versa, Torrazza Coste, Volpara, Zenevredo e per parte dei territori di questi altri comuni: Broni, Casteggio, Cigognola, Codevilla, Corvino San Quirico, Fortunago, Montebello della Battaglia, Montesegale, Ponte Nizza, Redavalle, Retorbido, Rivanazzano, Santa Giuletta, Stradella, Torricella Verzate. Tale zona e' cosi' delimitata: parte dai km 136+150 della strada statale n. 10, la linea di delimitazione scende verso sud seguendo la strada provinciale Bressana-Salice Terme, sino al bivio di Rivanazzano. Qui si devia verso ovest lungo la strada che da Rivanazzano porta alla Cascina Spagnola, per piegare a quota 139 verso sud e raggiungere il confine provinciale e regionale Pavia-Alessandria, che segue fino a Serra del Monte. Da questo punto la linea di delimitazione raggiunge Casa Carlucci e prosegue in direzione sud, lungo il confine che divide i comuni di Ponte Nizza e Bagnaria fino al torrente Staffora, includendo San Ponzo Semola. Di qui la linea di delimitazione segue la statale Voghera-Varzi-Penice fino all'abitato di Ponte Nizza, indi devia a est-nord-est seguendo la provinciale di fondo valle per Val di Nizza. Prosegue quindi in direzione nord lungo il confine comunale tra ponte Nizza, Val di Nizza e Montesegale sino al Rio Albaredo e con esso raggiunge il torrente Ardivestra, con il quale si identifica risalendo verso est a raggiungere la Cascina della Signora. Da questo punto la linea di delimitazione prosegue in direzione nord seguendo la strada provinciale Godiasco-Borgoratto Mormorolo, a incontrare il confine dei comuni Fortunago e Ruino. Prosegue sul confine comunale meridionale di Ruino a raggiungere il confine provinciale tra Pavia-Piacenza.
La delimitazione orientale del comprensorio e' costituita dal confine provinciale Pavia-Piacenza sino al suo incontro con la strada statale n. 10, per raggiungere la strada provinciale Bressana-Salice Terme che incrocia al km 136+150 del comprensorio, punto di partenza della delimitazione.

Art. 4.
Norme per la viticoltura

4.1. Condizioni naturali dell'ambiente.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bonarda dell'Oltrepo' Pavese» devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini le specifiche tradizionali caratteristiche di qualita'.
I vigneti devono essere posti su terreni di natura calcarea o calcareo-argillosa e su pendici collinari ben soleggiate escludendo comunque i fondovalle e i terreni di pianura.
I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
4.2. Densita' di impianto.
Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densita' dei ceppi per ettaro non puo' essere inferiore a 3.200.
4.3. Sesti d'impianto e forme d'allevamento.
I sesti d'impianto, le forme di allevamento (controspalliera) e i sistemi di potatura devono essere quelli di tipo tradizionale e, comunque, i vigneti devono essere governati in modo da non modificare le caratteristiche dell'uva, del mosto e del vino. Per i vigneti esistenti alla data di pubblicazione del presente disciplinare sono consentite le forme di allevamento gia' usate nella zona, con esclusione delle forme di allevamento espanse.
4.4. Irrigazione.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
4.5. Rese ad ettaro e gradazione minima naturale.
Le produzioni massime di uva per ettaro in coltura specializzata dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bonarda dell'Oltrepo' Pavese» ed i titoli alcolometrici volumici naturali minimi devono essere i seguenti:

Parte di provvedimento in formato grafico


Anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa uva ad ettaro dovra' essere riportata nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, ferma restando la resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. Oltre detto limite del 20% decade il diritto alla denominazione di origine controllata «Bonarda dell'Oltrepo' Pavese» per tutta la partita.
La Regione Lombardia, sentito il parere del Consorzio di tutela annualmente, con proprio decreto, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, puo' fissare produzioni massime per ettaro inferiori a quelle stabilite dal presente disciplinare di produzione, o limitare, per talune zone geografiche, l'utilizzo delle menzioni aggiuntive, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Art. 5.
Norme per la vinificazione

5.1. Zona di vinificazione.
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nella zona di produzione delimitata dall'art. 3. Tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione e' consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio della provincia di Pavia, nonche' nelle frazioni di Vicobarone e Casa Bella nel comune di Ziano Piacentino in provincia di Piacenza.
Sono altresi' ammesse per l'intero territorio delle Regioni Lombardia e Piemonte le operazioni atte all'elaborazione delle tipologie di vini frizzanti previste dal presente disciplinare.
5.2. Resa massima uva/vino.
Le rese massime dell'uva in vino devono essere le seguenti:

Parte di provvedimento in formato grafico


Qualora la resa uva/vino superi i limiti sopra riportati, ma non oltre il 5%, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine controllata; oltre tale limite decade il diritto alla denominazione di origine per tutta la partita.
5.3. Modalita' di vinificazione e di elaborazione.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche corrispondenti agli usi locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro rispettive caratteristiche.
In particolare e' ammessa la vinificazione congiunta o disgiunta delle uve che concorrono alla denominazione «Bonarda dell'Oltrepo' Pavese».
Nel caso della vinificazione disgiunta, il coacervo dei vini, facenti parte della medesima partita, deve avvenire nella cantina del vinificatore entro il periodo di completo affinamento e comunque prima della richiesta della certificazione della relativa partita prevista dalla vigente normativa o prima della eventuale commercializzazione, all' interno della zona contemplata dall'art. 5.1, come vino atto a «Bonarda dell'Oltrepo' Pavese».

Art. 6.
Caratteristiche dei vini al consumo

I vini a denominazione di origine controllata «Bonarda dell'Oltrepo' Pavese» devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:
1) «Bonarda dell'Oltrepo' Pavese»:
colore: rosso rubino intenso;
odore: profumo intenso e gradevole;
sapore: secco, abboccato, amabile talvolta vivace, leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
2) «Bonarda dell'Oltrepo' Pavese» frizzante:
colore: rosso rubino intenso;
odore: profumo intenso e gradevole;
sapore: secco o abboccato o amabile, leggermente tannico, fresco;
spuma: vivace, evanescente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol, di cui almeno 9,00% effettivo;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini puo' rilevare lieve sentore di legno.
E' facolta' del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, modificare per i vini di cui sopra i limiti indicati per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore.

Art. 7.
Qualificazione, etichettatura, designazione e presentazione

7.1. Qualificazioni.
Alla denominazione di origine controllata «Bonarda dell'Oltrepo' Pavese», anche nella tipologia frizzante, e' vietata l'aggiunta di qualsiasi menzione diversa da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi superiore, extra, fine, scelto, selezionato, vecchio, riserva e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
7.2. Etichettatura.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti «Bonarda dell'Oltrepo' Pavese» e «Bonarda dell'Oltrepo' Pavese» frizzante puo' essere riportata l'indicazione dell'annata di vendemmia da cui il vino deriva.
7.3. Caratteri e posizioni in etichetta.
La denominazione «Bonarda dell'Oltrepo' Pavese» deve essere indicata nella designazione del prodotto in maniera consecutiva, anche su piu' righe, seguita immediatamente al di sotto dalla menzione specifica tradizionale «denominazione di origine controllata».
Le menzioni facoltative, escluse i marchi e i nomi aziendali, possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non piu' grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di origine del vino, salvo le norme generali piu' restrittive.
E' altresi' consentito l'uso della menzione tradizionale «vivace» per i vini che si presentano effervescenti a causa dell'anidride carbonica in essi contenuta, risultato di un processo di fermentazione esclusivo e naturale, secondo quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria.
7.4. Marchio collettivo.
La denominazione di origine controllata «Bonarda dell'Oltrepo' Pavese» e' contraddistinta obbligatoriamente dal un marchio collettivo espresso nella forma grafica e letterale allegata al presente disciplinare, in abbinamento inscindibile con la denominazione. L'utilizzo del marchio collettivo e' curato direttamente dal Consorzio tutela vini Oltrepo' Pavese che deve distribuirlo anche ai non associati, alle medesime condizioni di utilizzo riservate ai propri associati.

Art. 8.
Confezionamento

I vini a denominazione di origine controllata «Bonarda dell'Oltrepo' Pavese» di cui all'art. 1 devono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro di capacita' non superiore a litri 1,5.
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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