Gazzetta n. 126 del 1 giugno 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 17 maggio 2010
Riconoscimento, al sig. Pircher Bernhard, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.


IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Vista l'istanza del sig. Pircher Bernhard, nato a Silandro (Italia) il 17 maggio 1977, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Ingenieur», conseguito in Germania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Ingegnere»;
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
Considerato che il richiedente e' in possesso dei titoli accademici «Diplom-Ingenieur-FH» in data 30 settembre 2005 e il «Master of Engineering- Gebaudetechnik» in data 23 marzo 2007 conseguito presso la «Fachhochschule Munchen»;
Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 4 dicembre 2009;
Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria;
Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere -sez. A, settore industriale e quella di cui e' in possesso l'istante e che pertanto sia necessaria l'applicazione di misure compensative;
Visto l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1

Al sig. Pircher Bernhard, nato a Silandro (Italia) il 17 maggio 1977, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Ingegneri» sezione A settore industriale, e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2


Il riconoscimento di cui al precedente articolo per l'iscrizione alla sez. A settore industriale, e' subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale le modalita' di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 3

La prova attitudinale vertera' sulle seguenti materie (scritte e orali): 1) tecnologia meccanica, 2) costruzioni di macchine e (solo orale) 3) impianti chimici 4) deontologia e ordinamento professionale oppure, a scelta del candidato, in un tirocinio di 12 (dodici) mesi.
Roma, 17 maggio 2010

Il direttore generale: Saragnano
 
Allegato A

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone un esame scritto e uno orale da svolgersi in lingua italiana; l'esame scritto consiste nella redazione di un progetto integrato assistito da relazione tecnica concernente le materie indicate nel precedente art. 3.
c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3, e altresi' sulle conoscenze di deontologia professionale della candidata. A questo secondo esame la candidata potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore industriale.
e) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonche' la dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgera' presso uno ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianita' d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
 
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