IL DIRETTORE GENERALE della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute; Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale; Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»; Vista la domanda presentata in data 12 gennaio 2005 e successive integrazioni di cui l'ultima del 22 luglio 2008 dall'Impresa Nufarm Italia Srl con sede legale in Milano, viale Luigi Majno 17/A, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato ASTER PLUS contenente le sostanze attive metalaxil e rame; Visto il decreto del 15 settembre 2009 di inclusione della sostanza attiva rame nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 30 novembre 2019, in attuazione della direttiva 2009/37/CE della Commissione del 23 aprile 2009; Visto il parere favorevole espresso in data 20 luglio 2009 dalla Commissione Consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'autorizzazione fino al 30 novembre 2019 del prodotto fitosanitario in questione, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva rame in Allegato I; Vista la nota dell'Ufficio in data 24 luglio 2009 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi; Vista la nota pervenuta in data 20 ottobre 2009 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio; Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;
Decreta:
A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 novembre 2019 l'Impresa Nufarm Italia Srl con sede legale in Milano, viale Luigi Majno 17/A e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Aster Plus con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle conclusioni della revisione comunitaria riguardante l'inclusione nell'Allegato I della direttiva 91/414/CEE della sostanza attiva metalaxil. Il prodotto e' confezionato nelle taglie da ml 100-200-250-500 e litril-5-10-20. Il prodotto in questione e' preparato nello stabilimento dell'Impresa STI Solfotecnica Italiana Spa in Cotignola (RA). Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 13122. E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio. Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 aprile 2010
Il direttore generale: Borrello |