Gazzetta n. 126 del 1 giugno 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 10 maggio 2010
Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Elba Marina di Campo-Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo-Pisa e viceversa.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 2, comma 236, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto l'art. 1 del decreto del Ministro dei trasporti n. 14/T del 24 gennaio 2008 che, nell'ambito delle risorse assegnate dal Ministero dei trasporti all'Ente nazionale per l'aviazione civile, destina la somma di 1,5 milioni di euro, per gli oneri di servizio pubblico necessari ad assicurare la continuita' territoriale dell'isola d'Elba, in attuazione del citato art. 2 comma 236, lettera a) della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunita' ed in particolare l'art. 16;
Visto il decreto ministeriale n. 889 del 29 ottobre 2009 con il quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha decretato la cessazione degli effetti del decreto ministeriale n. 14 del 20 gennaio 2009 avente per oggetto «imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Elba Marina di Campo-Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo-Pisa e viceversa»;
Vista la nota n. 223560 del 24 agosto 2009 con la quale il presidente della regione Toscana richiede al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di essere delegato ad indire e presiedere un nuova Conferenza di servizi ai sensi dell'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, per individuare un nuovo modello di continuita' con l'isola d'Elba;
Vista la delega conferita con nota n. 0034768 del 4 settembre 2009 dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti al presidente della regione Toscana, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241/1990, ad indire e presiedere la Conferenza di servizi, al fine di determinare il contenuto degli oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei da e per l'isola d'Elba in conformita' al regolamento (CE) 1008/2008;
Viste le risultanze della Conferenza di servizi che si e' tenuta il 15 dicembre 2009;
Vista la nota ministeriale n. 0000394 del 29 gennaio 2010, con la quale viene comunicato alla Commissione europea per il tramite della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, l'intendimento del Governo italiano di riproporre gli oneri di servizio pubblico sulle rotte Elba Marina di Campo-Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo-Pisa e viceversa, in conformita' al regolamento (CE) 1008/2008;
Vista la nota ministeriale n. 0000387 del 28 gennaio 2009 con la quale viene comunicato alle societa' di gestione degli aeroporti di Marina di Campo, di Firenze, di Pisa e alla compagnia aerea Elbafly che e' in corso di definizione la procedura per l'imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Elba Marina di Campo-Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo-Pisa e viceversa;

Decreta:

Art. 1

Al fine di assicurare l'effettuazione di collegamenti aerei adeguati, regolari e continuativi i servizi aerei di linea sulle rotte Elba Marina di Campo-Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo-Pisa e viceversa sono sottoposti ad oneri di servizio pubblico secondo le modalita' indicate nell'allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 2

Gli oneri di servizio pubblico di cui all'art. 1 diverranno obbligatori dal centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della nota informativa della Commissione europea, prevista dall'art. 16, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1008/2008.
 
Art. 3

I vettori comunitari che intendono operare i servizi aerei di linea sulle rotte Elba Marina di Campo-Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo-Pisa e viceversa, in conformita' agli oneri di servizio pubblico di cui al presente decreto, senza corrispettivo finanziario, devono presentare all'E.N.A.C. (Ente nazionale per l'aviazione civile) l'accettazione del servizio, secondo le modalita' indicate nell'allegato tecnico al presente decreto.
 
Art. 4

Qualora entro due mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della nota informativa indicata nell'art. 2, nessun vettore abbia dichiarato all'E.N.A.C. la propria intenzione di istituire, a decorrere dalla data di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico di cui all'art. 1, servizi aerei di linea sulle rotte Elba Marina di Campo-Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo-Pisa e viceversa, senza corrispettivo finanziario, il diritto di effettuare le rotte sopra dette sara' concesso, ai sensi dell'art. 16, paragrafo 9, del regolamento CE 1008/2008, ad un unico vettore, tramite gara pubblica per un periodo di un anno, secondo la procedura prevista dall'art. 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008.
 
Art. 5

L'E.N.A.C. e' incaricato di esperire la gara di cui all'art. 4, di pubblicare sul proprio sito internet www.enac.gov.it il bando di gara ed il testo della presente imposizione, ed altresi' di fornire informazioni e di mettere a disposizione a titolo gratuito la documentazione correlata alla gara e agli oneri di servizio pubblico.
 
Art. 6

Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti viene concesso, al vettore vincitore, il diritto di operare il servizio aereo di linea oggetto della gara indicata all'art. 4, e viene altresi' approvata la convenzione per regolare l'esercizio del servizio concesso, sottoscritta dall'E.N.A.C. e dallo stesso vettore.
Il suddetto decreto ministeriale e' sottoposto al visto degli Organi di controllo del medesimo Ministero.
 
Art. 7

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 maggio 2010

Il Ministro: Matteoli
 


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