Gazzetta n. 127 del 3 giugno 2010 (vai al sommario)
LEGGE 3 giugno 2010, n. 79
Norme in materia di nomina del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza e di attivita' di concorso del medesimo Corpo alle operazioni militari in caso di guerra e alle missioni militari all'estero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1

1. Alla legge 23 aprile 1959, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) il primo comma e' sostituito dal seguente:
«Il Comandante generale della Guardia di finanza e' scelto fra i generali di Corpo d'armata in servizio permanente effettivo del medesimo Corpo o dell'Esercito ed e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa»;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Il mandato del Comandante generale ha una durata pari a due anni ed e' rinnovabile, con provvedimento da emanare secondo la procedura di cui al primo comma, per un periodo di due anni e comunque non oltre il raggiungimento del limite di eta'. Il Comandante generale, qualora nel corso del primo biennio debba cessare dal servizio permanente effettivo per raggiungimento dei limiti di eta', e' richiamato d'autorita' fino al termine del medesimo biennio e il mandato non e' rinnovabile. Al termine del mandato e' disposto il collocamento in congedo da equiparare a tutti gli effetti a quello per raggiungimento dei limiti di eta', con applicazione delle disposizioni dell'articolo 6, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, o successive modificazioni»;
b) all'articolo 5, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«Per le esigenze addestrative di carattere militare e per il collegamento con il Ministero della difesa e' assegnato al Comando generale, dal Capo di stato maggiore della difesa, un generale di divisione in servizio permanente dell'Esercito. Per finalita' di collegamento con il Comando generale e' assegnato al Ministero della difesa un generale di divisione in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza».
2. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'espletamento delle attivita' di concorso alle operazioni militari in caso di guerra e alle missioni militari all'estero, il Corpo dipende funzionalmente, dal Ministro della difesa».
3. Al comma 4 dell'articolo l del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, dopo le parole: «piu' anziano in ruolo» sono inserite le seguenti: «, ovvero il parigrado che lo segue in ordine di anzianita', se il primo ricopre la carica di Comandante generale,»;
b) e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«b-bis) rimane in carica per un periodo pari ad un anno, salvo che nel frattempo debba cessare dal servizio permanente effettivo per limiti di eta' o per altra causa prevista dalla legge».
4. Le disposizioni del quarto comma dell'articolo 4 della legge 23 aprile 1959, n. 189, e del comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, come rispettivamente introdotto e modificato dal comma 1, lettera a), numero 2), e dal comma 3 del presente articolo, acquistano efficacia dalla data di assunzione della carica del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza, nominato secondo le procedure stabilite dal primo comma del citato articolo 4 della legge n. 189 del 1959, come sostituito dal comma 1, lettera a), numero 1), del presente articolo. A decorrere dalla medesima data cessano di produrre effetti le disposizioni dell'articolo 9 della legge 25 maggio 1989, n. 190.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'articolo 4 della legge 23 aprile 1959,
n. 189 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 24
aprile 1959), come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
«Art. 4
Il Comandante generale della Guardia di finanza e'
scelto fra i generali di Corpo d'armata in servizio
permanente effettivo del medesimo Corpo o dell'Esercito ed
e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro della difesa.
Il Comandante generale presiede a tutte le attivita'
concernenti l'organizzazione, il personale, l'impiego, i
servizi tecnici, logistici e amministrativi, i mezzi e gli
impianti della Guardia di finanza. Prende accordi con gli
stati maggiori delle Forze armate per quanto e' necessario
in relazione all'addestramento militare e al concorso dei
reparti del Corpo alle operazioni militari in caso di
emergenza. Ha rapporti col Comandante generale dei
carabinieri, col Capo della polizia e con tutti gli altri
organi centrali dell'Amministrazione dello Stato per
assicurare il coordinamento con essi dell'attivita' della
Guardia di finanza.
Il Comandante generale e' coadiuvato nell'esercizio
delle sue funzioni ed e' sostituito, in caso di assenza o
d'impedimento, dal Comandante in seconda, che attende
anche, in particolare, alla trattazione degli affari che
gli vengono delegati dal Comandante generale. Assume la
carica di Comandante in seconda il generale di divisione
piu' anziano della Guardia di finanza.
Il mandato del Comandante generale ha una durata pari a
due anni ed e' rinnovabile, con provvedimento da emanare
secondo la procedura di cui al primo comma, per un periodo
di due anni e comunque non oltre il raggiungimento del
limite di eta'. Il Comandante generale, qualora nel corso
del primo biennio debba cessare dal servizio permanente
effettivo per raggiungimento dei limiti di eta', e'
richiamato d'autorita' fino al termine del medesimo biennio
e il mandato non e' rinnovabile. Al termine del mandato e'
disposto il collocamento in congedo da equiparare a tutti
gli effetti a quello per raggiungimento dei limiti di eta',
con applicazione delle disposizioni dell'articolo 6, comma
3, secondo periodo, del decreto legislativo 8 maggio 2001,
n. 215, e successive modificazioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 5 della citata legge n.
189 del 1959, come modificato dalla presente legge:
«Art. 5. Il Comando generale e' costituito da reparti,
uffici e organi direttivi dei servizi, ai quali sono
assegnati ufficiali della Guardia di finanza; possono
esservi assegnati ufficiali di altre Forze armate, ai sensi
del successivo art. 7.
Per le esigenze addestrative di carattere militare e
per il collegamento con il Ministero della difesa e'
assegnato al Comando generale, dal Capo di stato maggiore
della difesa, un generale di divisione in servizio
permanente dell'Esercito. Per finalita' di collegamento con
il Comando generale e' assegnato al Ministero della difesa
un generale di divisione in servizio permanente del Corpo
della guardia di finanza.
Per le esigenze dei servizi amministrativi sono
assegnati al Comando generale funzionari ed impiegati del
Ministero delle finanze.
L'ordinamento interno del Comando generale e' stabilito
dal Comandante generale.».
- Il testo dell'articolo 7 del decreto legislativo 19
marzo 2001, n. 68 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
71 del 26 marzo 2001), come modificato dalla presente
legge, e' il seguente:
«Art. 7 (Concorso alla difesa militare). - 1. Il
Comandante generale della Guardia di finanza definisce con
il Capo di Stato maggiore della difesa, nell'ambito della
pianificazione operativa interforze da questi predisposta,
le modalita' generali del concorso del Corpo alla difesa
militare previsto dall'articolo 1 della legge 23 aprile
1959, n. 189. Nell'espletamento delle attivita' di concorso
alle operazioni militari in caso di guerra e alle missioni
militari all'estero, il Corpo dipende funzionalmente dal
Ministro della difesa.».
- Il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo 19
marzo 2001, n. 69 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
71 del 26 marzo 2001), come modificato dalla presente
legge, e' il seguente:
1. Ambito di applicazione.
1. Il presente decreto disciplina, in attuazione della
delega prevista dall'articolo 4, della legge 31 marzo 2000,
n. 78, i ruoli e le relative dotazioni organiche, il
reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali e reca
disposizioni attinenti allo stato giuridico degli ufficiali
in servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza.
2. La successione gerarchica e la corrispondenza dei
gradi degli ufficiali e' riportata nella tabella 6 allegata
al presente decreto.
3. In attuazione dell'articolo 4, comma 2, lettera c),
della legge 31 marzo 2000, n. 78, il Comandante Generale ha
rango gerarchico sovraordinato ai generali di corpo
d'armata della Guardia di finanza con posizione funzionale
connessa all'esercizio delle sue attribuzioni.
4. Il generale di corpo d'armata in servizio permanente
effettivo della Guardia di finanza piu' anziano in ruolo,
ovvero il parigrado che lo segue in ordine di anzianita',
se il primo ricopre la carica di Comandante generale,
assume la carica di Comandante in Seconda. Il Comandante in
Seconda:
a. e' gerarchicamente preminente rispetto agli altri
generali di corpo d'armata del Corpo;
b. sulla base delle direttive e delle deleghe
ricevute dal Comandante Generale, con il quale coopera,
esercita attivita' di gestione nei settori del personale,
delle operazioni e dell'area logistico - amministrativa,
svolgendo, altresi', attivita' propositiva e consultiva nei
confronti del Comandante Generale ai fini delle
determinazioni inerenti alle funzioni di indirizzo,
coordinamento e controllo dell'attivita' dei comandi del
Corpo.
b-bis) rimane in carica per un periodo pari ad un
anno, salvo che nel frattempo debba cessare dal servizio
permanente effettivo per limiti di eta' o per altra causa
prevista dalla legge.».
- Il testo dell'articolo 9 della legge 25 maggio 1989,
n. 190, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27
maggio 1989 e' il seguente:
«Art. 9
1. A decorrere dal 1° gennaio 1992 la carica di
Comandante in seconda della Guardia di finanza e' ricoperta
per un periodo massimo di due anni. L'ufficiale generale
che alla scadenza dei due anni non sia cessato dal servizio
permanente effettivo per effetto delle norme in vigore o
perche' abbia raggiunto i limiti di eta', e' collocato in
aspettativa per riduzione di quadri.».



 
Art. 2

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo l, comma 4, la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 giugno 2010

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Alfano

LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 864):
Presentato dall'on. Vannucci il 7 maggio 2008
Assegnato alla IV commissione (Difesa) in sede referente, il 10 luglio 2008 con pareri delle commissioni I e VI.
Assegnato nuovamente alla IV commissione in sede legislativa, il 3 marzo 2010.
Esaminato dalla IV commissione, in sede legislativa il 9 e 10 marzo 2010; 8, 13 e 14 aprile 2010 e approvato in un testo unificato con gli atti nn. 3244 (Bocchino ed altri), 3254 (Di Pietro ed altri) e 3269-ter (Cicu ed altri) il 12 maggio 2010. Senato della Repubblica (2184):
Assegnato alle commissioni riunite 4ª (Difesa) e 6ª (Finanze), in sede deliberante, il 14 maggio 2010 con pareri delle commissioni 1ª, 3ª e 5ª.
Esaminato dalla commissione il 25 maggio 2010 ed approvato il 26 maggio 2010.
 
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