Gazzetta n. 127 del 3 giugno 2010 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 maggio 2010
Indirizzi operativi per l'impiego delle organizzazioni di volontariato di protezione civile nel settore marittimo ed in generale nelle attivita' svolte dalle Capitanerie di porto Guardia costiera.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante «Istituzione del servizio nazionale della protezione civile»; ed in particolare gli articoli 11 e 18;
Visto l'art. 5, comma 2, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, in cui e' previsto che il Presidente del Consiglio dei Ministri predisponga gli indirizzi operativi dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, nonche' i programmi nazionali di soccorso e i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza, di intesa con le Regioni e gli enti locali;
Vista la legge 11 agosto 1991, n. 266, «Legge quadro sul volontariato»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed in particolare l'art. 108, comma 1, lettera a), punto 7, che stabilisce che sono attribuite alle Regioni le funzioni relative agli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, regolamento recante la nuova disciplina delle norme concernenti la partecipazione delle organizzazioni di volontariato nelle attivita' di protezione civile;
Vista la legge 3 aprile 1989, n. 147, adesione alla Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, con annesso, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e sua esecuzione;
Visti gli articoli 69 e 70 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, regolamento di attuazione della legge 3 aprile 1989, n. 147 concernente «adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo», adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 che:
all'art. 2 individua nel Ministro dei trasporti l'Autorita' nazionale responsabile dell'esecuzione della convenzione;
all'art. 3, lettera a), individua nel Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto l'organismo nazionale che assicura il coordinamento generale dei servizi di soccorso marittimi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211 regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Considerata la necessita' di disciplinare, in linea con le vigenti disposizioni, le modalita' di impiego delle organizzazioni di volontariato nelle attivita' marittime sottoposte a tutela del Corpo delle capitanerie di porto, al fine di favorire - ottimizzandone i risultati - un razionale utilizzo delle risorse ai fini di una migliore prestazione dei servizi resi alla collettivita', soprattutto in contesti operativi nei quali e' possibile promuovere attivita' coordinate;
Ritenuto, per quanto sopra descritto, di dover dettare una disciplina di riferimento per l'impiego del volontariato di protezione civile, in considerazione della specifica attitudine professionale e delle risorse strumentali in possesso delle medesime organizzazioni;
Tenuto conto dell'esigenza di fare salvi gli effetti degli accordi e delle intese tra le Regioni e le Province autonome e il Corpo delle capitanerie di porto in materia di attivita' di protezione civile che prevedano la partecipazione del Corpo alle attivita' addestrative in ambito regionale con il concorso delle organizzazioni di volontariato di protezione civile e della necessita' di precisare che negli ambiti territoriali di operativita' dei predetti accordi e intese si applicano le specifiche procedure e modalita' operative in essi concordati;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata in data 6 maggio 2010;

E m a n a
la seguente direttiva in materia di indirizzi operativi per l'impiego delle organizzazioni di volontariato di protezione civile nel settore marittimo ed in generale nelle attivita' svolte dalle Capitanerie di porto Guardia costiera.

Art. 1
Generalita'

1. Nell'esercizio delle attivita' connesse ai compiti del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, le Autorita' marittime - in relazione alle proprie esigenze istituzionali ed operative - possono avvalersi, per lo svolgimento anche parziale di attivita' rientranti nelle aree funzionali di impiego di cui al successivo art. 2, di quelle organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri tenuti dalle Amministrazioni regionali e provinciali e anche nell'elenco del Dipartimento della protezione civile, che, avendone fatta richiesta, per il tramite dell'autorita' regionale di protezione civile competente, siano state dalle stesse riconosciute ai fini dello svolgimento delle suddette attivita'.
Il rapporto di avvalimento viene formalizzato dall'Autorita' marittima, d'intesa con la competente Regione/Provincia autonoma, anche a seguito della preliminare e condivisa pianificazione delle misure destinate a far fronte ad eventuali altre emergenze per le quali, in ambito regionale, e' richiesto il supporto del volontariato. Tali misure sono oggetto di apposite linee guida emanate ai sensi del successivo comma 7.
L'impiego delle organizzazioni di volontariato delle quali e' stato sancito l'avvalimento e' direttamente disposto, sul piano strettamente operativo, dall'Autorita' marittima.
2. Al fine di permettere le dovute valutazioni di merito, in relazione alle situazioni locali e contingenti, le organizzazioni di volontariato producono, unitamente alla richiesta di riconoscimento per il tramite dell'autorita' regionale di protezione civile competente, all'Autorita' marittima competente per territorio un programma d'impiego che specifichi, tra l'altro, la consistenza numerica e la relativa specializzazione degli appartenenti alle organizzazioni nonche' il complesso delle risorse strumentali disponibili in termini di dotazioni, mezzi ed eventuali strutture e l'ambito di intervento territoriale.
3. Con proprio provvedimento, l'Autorita' marittima, sentita la Regione competente, riconosce la capacita' dell'organizzazione di volontariato che ne abbia fatta istanza, di operare sotto il proprio coordinamento, vigilanza e controllo.
4. Il riconoscimento della capacita' operativa di cui al comma 3 ha un'efficacia limitata alle sole aree funzionali d'impiego che sono proprie dell'organizzazione ed e' reso sulla base di un pertinente programma a tal fine predisposto, nell'ambito dei settori d'attivita', di cui al successivo art. 2.
5. Il riconoscimento delle organizzazioni di volontariato nelle attivita' marittime determina l'inserimento delle risorse disponibili, offerte e programmate, nelle pianificazioni operative redatte dall'Autorita' marittima.
6. Le organizzazioni di volontariato riconosciute operano sotto il coordinamento dell'Autorita' marittima per lo svolgimento anche parziale delle attivita' di cui alle aree funzionali e d'impiego, secondo la programmazione e sulla base delle esigenze definite dalla stessa Autorita', la quale potra' impiegarle anche in attivita' di sensibilizzazione al rispetto delle regole generali e di divulgazione della cultura del mare e dei compiti svolti dalla Guardia costiera, finalizzati a creare una piu' solida coscienza marinara soprattutto nei piu' giovani.
7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della direttiva, il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, ed il Dipartimento della protezione civile, emanano, d'intesa con le Regioni/Province autonome, apposite linee guida per l'individuazione delle procedure di attivazione delle organizzazioni di volontariato da impiegare per le finalita' della presente direttiva, tramite la competente autorita' di protezione civile regionale, nonche' le modalita' di finanziamento degli interventi delle organizzazioni e dell'adeguamento delle attrezzature e dei mezzi delle stesse da utilizzare per tali finalita'.
Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, ed il Dipartimento della protezione civile, emanano, altresi', ciascuno per gli aspetti specialistici di rispettiva attribuzione, i pertinenti provvedimenti di carattere tecnico/operativo, per l'attuazione della presente direttiva.
8. Sono fatti salvi gli effetti degli accordi e delle intese tra le Regioni e le Province autonome e il Corpo delle capitanerie di porto in materia di attivita' di protezione civile che prevedano la partecipazione del Corpo alle attivita' addestrative in ambito regionale con il concorso delle organizzazioni di volontariato di protezione civile. Negli ambiti territoriali di operativita' dei predetti accordi ed intese si applicano le specifiche procedure e modalita' operative in essi concordati.
 
Art. 2
Aree funzionali d'impiego

1. Le organizzazioni di volontariato riconosciute ai sensi dell'art. 1, comma 3, inserite nelle pianificazioni operative tra le risorse a disposizione dell'Autorita' marittima, svolgono le proprie azioni di supporto nel contesto delle attivita' complessive predisposte dalle Autorita' marittime nelle seguenti aree funzionali d'impiego:
a) supporto a vigilanza costiera (comprensiva delle attivita' di tutela ambientale - antinquinamento, riserve marine, aree di tutela biologica - demaniale marittima, balneare, etc.);
b) supporto a ricerca e salvataggio in mare;
c) supporto a vigilanza portuale e demaniale in occasione di elevata presenza di persone o di mezzi nautici;
d) telecomunicazioni.
2. Per la sola area funzionale d'impiego di cui alla lettera b) del comma 1 - supporto a ricerca e salvataggio - le disposizioni della presente direttiva si applicano - in relazione al disposto dell'art. 7, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211 - alle organizzazioni di volontariato operanti nei laghi maggiori ove siano istituite unita' operative della Guardia costiera.
 
Art. 3
Valutazione dei programmi

1. Le organizzazioni di volontariato, ai fini del riconoscimento di cui all'art. 1, comma 3, sono tenute a presentare unitamente alla richiesta rivolta all'Autorita' marittima competente per territorio, un programma d'impiego contenente gli elementi espressamente previsti dai provvedimenti operativi di cui all'art. 1, comma 7.
2. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni che regolano la materia della sicurezza della navigazione nei distinti ambiti di destinazione d'uso dei mezzi navali eventualmente previsti nel programma d'impiego, il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, nei provvedimenti operativi di cui all'art. l, comma 7, e per le aree funzionali di impiego di cui all'art. 2, comma 1, individua:
a) le dotazioni integrative che i mezzi navali devono possedere per una piu' immediata, rapida e produttiva azione di supporto;
b) i criteri per l'effettuazione di ispezioni tecniche, da eseguirsi a cura delle Autorita' marittime locali;
c) i requisiti tecnici e professionali dei volontari.
 
Art. 4
Indirizzi per la redazione dei piani d'intervento

1. Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto stabilisce le linee guida per le Autorita' marittime relativamente alle forme e modalita' d'impiego delle organizzazioni di volontariato nelle fasi di supporto all'Autorita' medesima, delineando l'attivita' operativa.
2. Le disposizioni, a tal riguardo stabilite dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto impegnano le Autorita' marittime nelle fasi attuative e costituiscono un limite vincolante per le organizzazioni di volontariato; esse sono da considerare rilevanti ai fini di un proficuo rapporto di collaborazione e della continuita' della partecipazione delle stesse nelle attivita' di supporto.
3. Le caratteristiche e le modalita' d'impiego discendenti dall'applicazione del comma 1 sono suddivise in relazione alle singole funzioni svolte dal Corpo delle capitanerie di porto.
4. Le Autorita' marittime locali adottano nei piani d'intervento, localmente redatti, le linee guida stabilite a livello centrale, prevedendo, oltre alle forme ed alle modalita' d'impiego, i limiti numerici del personale volontario impiegato, nonche' i tempi in cui si esplica l'attivita' di collaborazione e supporto.
5. Le Autorita' marittime locali trasmettono annualmente al Comando generale un consuntivo delle attivita' di collaborazione e supporto svolte dalle organizzazioni di volontariato, proponendo iniziative dirette a migliorare l'effettiva attivita' svolta dal personale delle organizzazioni e suggerendo al riguardo criteri e soluzioni per un piu' efficace coordinamento, ovvero le occorrenti capacita' e abilita' professionali che possono essere piu' proficuamente utilizzate.
 
Art. 5
Attivita' di formazione

1. Per assicurare ai volontari adeguati requisiti di competenza e professionalita' nello svolgimento delle attivita' di cui all'art. 2 comma 1, il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera, il Dipartimento della protezione civile e le Regioni predispongono, in ragione delle rispettive attribuzioni, un programma formativo quadro ove vengano definiti:
d) le specializzazioni ed i contenuti dei relativi iter formativi;
e) i criteri e le modalita' delle attivita' di formazione;
f) i criteri per la determinazione in sede locale del numero massimo di partecipanti alle attivita' di formazione, compatibilmente con le prioritarie esigenze di servizio;
g) i criteri per la redazione dei programmi in relazione ai percorsi formativi delineati per le singole specialita'.
2. Sull'attivita' formativa svolta viene redatta una periodica relazione a cura dei Comandi/Enti designati a svolgere l'attivita' di formazione a favore dei volontari, nella quale si evidenzia l'esito dei corsi svolti ed il grado di preparazione raggiunta dai discenti.
 
Art. 6
Esercitazioni

1. Nell'ambito dell'attivita' formativa si prevedono applicazioni pratiche, mediante interventi esercitativi in relazione alle tipologie di attivita' da affidare alle organizzazioni di volontariato; il buon esito delle attivita' pratiche e di intervento, da intendersi come il necessario completamento del momento formativo, costituisce il fattore indispensabile per maturare la condizione di idoneita' per lo svolgimento dell'azione di collaborazione e di supporto.
2. I volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato che, in relazione alle attivita' formative svolte sono impiegati in attivita' di supporto, partecipano alle esercitazioni ed osservano le direttive e le disposizioni di dettaglio impartite dalle Autorita' marittime.
3. In relazione alle previsioni di cui al comma 2, le Autorita' marittime locali, in accordo con le organizzazioni di volontariato e con le Regioni, determinano periodi e tipologie di esercitazioni, stabilendo altresi' le procedure degli interventi di supporto compresi quelli riferiti alle comunicazioni.
4. Le direttive delle Autorita' marittime locali costituiscono oggetto di un preciso impegno per le organizzazioni di volontariato che si attivano per consentire la piena adesione in ragione di quanto e' stabilito nel presente articolo.
 
Art. 7
Comunicazione dati ed informazioni

1. I volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato riconosciute che svolgono azioni di supporto, nel contesto di attivita' di competenze esercitate dall'Autorita' marittima locale:
a) comunicano alle unita' della Guardia costiera impegnate in attivita' operative ogni notizia ritenuta utile per facilitare la capacita' di intervento dei diversi assetti predisposti;
b) si adoperano, a richiesta del personale del Corpo, per facilitare le comunicazioni con l'organo di collegamento o con altre unita' operative in ragione delle esigenze connesse alle situazioni contingenti.
2. Lo svolgimento di attivita' di supporto e di comunicazione sono svolte nel rispetto puntuale delle disposizioni impartite dall'Autorita' marittima sia per gli aspetti relativi alle modalita' esecutive delle attivita', sia in riferimento alla copertura oraria connessa al servizio predisposto.
3. Le organizzazioni di volontariato che nel contesto delle attivita' in cui esercitano le azioni di supporto, nelle forme stabilite, vengano a conoscenza di situazioni rilevanti relative ad emergenze in atto, anche in settori d'impiego diversi dal proprio, o condizioni di pericolo, o violazioni di norme di sicurezza e di tutela ambientale, provvedono ad informare, senza ritardo per il tramite del rappresentante l'Autorita' marittima. Analoga informazione e' resa nei casi in cui si rilevano fatti che richiamano la competenza istituzionale, sia operativa che di accertamento, del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera.
4. Delle informazioni rese, di cui al comma 3, le organizzazioni di volontariato, tramite il responsabile, provvedono a redigere un rapporto che riporta, in modo dettagliato, gli aspetti salienti del fatto osservato e riferito, unicamente alle circostanze di luogo e di tempo in cui lo stesso si e' verificato; copia del rapporto e' consegnato all'Autorita' marittima competente che provvede alla relativa trasmissione alle Regioni/Province autonome ove rilevante per le attivita' di competenza delle medesime.
 
Art. 8
Azioni di supporto

1. Le azioni a supporto svolte dalle organizzazioni di volontariato, previa attivazione dell'autorita' regionale competente, sono espletate sotto il coordinamento, vigilanza e controllo delle Autorita' marittime nei diversi settori in cui le stesse esercitano funzioni riconducibili alle primarie attribuzioni d'istituto. Analoga azione di direzione e coordinamento e' esercitata da una qualsiasi unita' operativa della Guardia costiera nell'ambito dei servizi dalla stessa esercitati.
2. L'azione di coordinamento, vigilanza e controllo consiste nell'impiego dei volontari in ragione delle esigenze e dei piani d'intervento preordinati e nell'impartire direttive per lo svolgimento delle singole attivita' di supporto anche in ragione di valutazioni che tengono conto di situazioni contingenti o sopravvenute in stretto raccordo con l'autorita' regionale.
3. Le attivita' di coordinamento e di direzione possono riguardare le attivita' nei settori della salvaguardia della vita umana in mare ovvero in contesti operativi diversi in cui il Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera esercita tali funzioni, attivita' di avvistamento e di collegamento, attraverso apparati di comunicazione mobili, sorveglianza e segnalazione di eventuali violazioni da accertarsi a cura delle Autorita' competenti, in ragione delle previsioni dei piani d'intervento.
 
Art. 9
Obblighi delle organizzazioni di volontariato

1. Le organizzazioni di volontariato assicurano il pieno rispetto dei contenuti del presente provvedimento e si attivano affinche' i volontari aderenti osservino le disposizioni impartite dalle Autorita' competenti relativamente alle attivita' di coordinamento, vigilanza e controllo sia in relazione alle previsioni dei piani d'intervento, sia con riguardo alle disposizioni impartite connesse ad esigenze intervenute o a valutazioni ed apprezzamenti operati dall'Autorita' marittima.
2. La violazione degli obblighi derivanti dalle disposizioni impartite dalle Autorita' competenti, in relazione all'attivita' svolta, e' valutata ai fini della sospensione o della revoca del riconoscimento di cui all'art. 1, comma 3, del presente provvedimento nonche', nei casi di maggiore gravita', ai fini dell'adozione delle misure di cui all'art. l, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica in data 8 febbraio 2001, n. 194 in materia di cancellazione dall'elenco delle organizzazioni di volontariato, nonche' delle relative discipline regionali.
 
Art. 10
Verifica delle attivita'

1. Le organizzazioni di volontariato vigilano affinche' i volontari impiegati in azioni di supporto e collaborazione alle Autorita' marittime, nelle aree di impiego di cui all'art. 2, espletino i rispettivi interventi nelle forme e con le modalita' stabilite, uniformandosi all'azione di coordinamento dell'Autorita' preposta.
2. I volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato, destinati a svolgere attivita' di supporto in relazione alle previsioni dei piani d'intervento e alle direttive dell'Autorita' preposta, assicurano le prestazioni da rendere nel rispetto delle forme, modalita' e tempi stabiliti. Al riguardo l'organizzazione di appartenenza garantisce l'esatto adempimento degli impegni, prevedendo la possibilita' di sostituire i volontari assenti ovvero quelli impossibilitati per impedimenti sopravvenuti, a continuare a svolgere la propria attivita'.
3. I volontari che sostituiscono o subentrano nell'esercizio delle azioni di collaborazione e supporto nei termini individuati dal comma 2, devono possedere una corrispondente professionalita' e uguali requisiti e caratteristiche d'impiego del personale sostituito.
4. Per le finalita' di cui alla presente direttiva le amministrazioni regionali e delle Province autonome si avvarranno dei fondi di cui alla legge n. 388/2000.
 
Art. 11
Disposizioni relative alla provincia autonoma di Trento

1. La presente direttiva trova applicazione nel territorio della provincia autonoma di Trento nel rispetto del proprio ordinamento e statuto di autonomia.
Roma, 19 maggio 2010

Il Presidente: Berlusconi
 
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