Gazzetta n. 129 del 14 luglio 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 21 maggio 2010
Aggiornamento dell'elenco dei Paesi extra Unione europea a basso indicatore di sviluppo umano.


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Vista la legge 14 luglio 2008, n. 121 «Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. l, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e, in particolare l'art. 1, comma 5;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» ed, in particolare, l'art. 39, comma 5;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 «Disposizioni per l'uniformita' del trattamento sul diritto agli studi universitari» ed, in particolare, l'art. 13, comma 5;
Visto il decreto ministeriale 21 marzo 2002 con il quale sono stati definiti i Paesi a «basso sviluppo umano» caratterizzati da problemi di sottosviluppo particolarmente gravi;
Ritenuto di dover aggiornare la lista dei Paesi di cui al decreto ministeriale 21 marzo 2002;
Vista la comunicazione resa in data 13 aprile 2010 dal Ministero degli affari esteri - Direzione generale cooperazione allo sviluppo - Ufficio I - in ordine alla lista dei Paesi beneficiari dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS);
Considerata l'esigenza di garantire il rispetto dei termini per la pubblicazione dei bandi e la tempestiva erogazione dei relativi interventi da parte delle regioni e delle province autonome;

Decreta:

Art. 1

Ai fini della valutazione della condizione economica, gli organismi regionali di gestione applicano le disposizioni di cui all'art. 13, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, citato nelle premesse, agli studenti dei seguenti Paesi:
Afganistan;
Angola;
Bangladesh;
Benin;
Bhutan;
Burkina Faso;
Burundi;
Cambogia;
Central African Rep.;
Chad;
Comoros;
Congo Dem. Rep.;
Djibouti;
Equatorial Guinea;
Eritrea;
Ethiopia;
Gambia;
Guinea;
Guinea Bissau;
Haiti;
Kiribati;
Laos;
Lesotho;
Liberia;
Madagascar;
Malawi;
Maldives;
Mali;
Mauritania;
Mozambique;
Myanmar;
Nepal;
Niger;
Rwanda;
Samoa;
Sao Tome & Principe;
Senegal;
Sierra Leone;
Solomon Islands;
Somalia;
Sudan;
Tanzania;
Timor-Leste;
Togo;
Tuvalu;
Uganda;
Vanuatu;
Yemen;
Zambia.
Art. 2

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dall'anno accademico 2010/2011.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 maggio 2010

Il Ministro: Gelmini