Gazzetta n. 132 del 14 luglio 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 19 maggio 2010
Riconoscimento, al sig. Popa Nicolae, delle qualifiche professionali estere abilitanti alla qualifica di «Responsabile tecnico» in imprese che svolgono l'attivita' di autoriparazione, settore carrozzeria.


IL DIRETTORE GENERALE
per il mercato, la concorrenza, il consumatore,
la vigilanza e la normativa tecnica

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;
Vista la domanda del sig. Popa Nicolae, cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del diploma di maturita' tecnica conseguito nel 1984 presso il liceo industriale n. 9, con sede in Craiova (Romania), per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile tecnico» in imprese che svolgono l'attivita' di autoriparazione, settore carrozzeria di cui all'art. 1, comma 3, lettera b) della legge 5 febbraio 1992, n. 122;
Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del 29 aprile 2010, che ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato, unitamente all'esperienza professionale maturata sia in Romania che in Italia presso ditte abilitate, idoneo ed attinente all'esercizio dell'attivita' di autoriparatore, senza necessita' di applicare alcuna misura compensativa;
Sentito il parere del rappresentante dell'Associazione di categoria confartigianato;

Decreta:

Art. 1

1. Al sig. Popa Nicolae, cittadino rumeno, nato a Popinzalesti, Provincia di Dolj (Romania) il 30 novembre 1965, e' riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata in Romania ed in Italia, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, dell'attivita' di autoriparazione settore carrozzeria di cui all'art. 1, comma 3, lettera b) della legge 5 febbraio 1992, n. 122, senza necessita' di applicare alcuna misura compensativa.
2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
Roma, 19 maggio 2010

Il direttore generale: Vecchio