Gazzetta n. 133 del 14 luglio 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 29 aprile 2010
Determinazione delle retribuzioni convenzionali dei cantanti e degli orchestrali, che svolgono attivita' di interprete principale in sala di incisione, da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS).


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visti gli articoli 3 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, recante disposizioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), che individuano i lavoratori obbligatoriamente iscritti all'ente e, ai fini del finanziamento delle prestazioni erogate dal predetto ente, prevedono il versamento di appositi contributi stabiliti in percentuale della retribuzione percepita da ciascun iscritto per le attivita' espletate;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo 2005, che ha adeguato, ai sensi del citato art. 3, come modificato dall'art. 43, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le categorie dei lavoratori assicurati all'ENPALS;
Visto l'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, recante norme in materia di assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'ENPALS, il quale dispone che, con decreto del Ministro del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, possono essere stabilite, ai fini del calcolo dei contributi, tabelle di retribuzioni medie e convenzionali per particolari categorie di lavoratori dello spettacolo;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 29 dicembre 2003, con il quale, per la categoria dei cantanti, relativamente alle attivita' prestate nelle sale di incisione, sono state fissate, a decorrere dall'anno 2004, le retribuzioni convenzionali ai fini del calcolo dei contributi di previdenza obbligatoria, ed in particolare l'art. 2 del citato decreto, che prevede la verifica e l'adeguamento periodico delle retribuzioni convenzionali;
Rilevato che, per i cantanti che svolgono in sala di incisione attivita' di interprete principale nell'ambito della realizzazione di brani musicali finalizzati ad essere riprodotti su supporti fonografici, perdura l'assenza di una contrattazione collettiva per l'individuazione dei compensi minimi spettanti e della base contributiva imponibile, e che tale situazione riguarda anche gli orchestrali che svolgono la medesima attivita';
Considerato che e' diffusa la prassi di non determinare, nemmeno a livello individuale, compensi in relazione alle attivita' prestate nelle sale di incisione dalle sopra citate categorie di lavoratori, privilegiandosi la corresponsione procrastinata di compensi in misura variabile e non direttamente connessa alle predette attivita' prestate nelle sale di incisione;
Valutata l'opportunita' di applicare alle predette categorie il regime di retribuzione convenzionale previsto dal predetto art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1420 del 1971, fissandone l'assetto in relazione all'andamento delle vendite dei supporti fonografici;
Verificata l'esigenza di assicurare, in media, un'incidenza omogenea degli oneri contributivi su tutte le fasce di retribuzione convenzionale di cui alla tabella annessa al presente decreto;
Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

Decreta:

Art. 1

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi di previdenza obbligatoria dovuti all'ENPALS per i cantanti e gli orchestrali, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo 2005, che svolgono, in sala di incisione, attivita' di interprete principale nell'ambito della realizzazione di brani musicali finalizzati ad essere riprodotti su supporti fonografici, sono stabilite, in relazione al numero dei supporti fonografici venduti, nella misura risultante dall'unita tabella che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. La determinazione in via convenzionale di cui al comma 1 non si applica ai lavoratori il cui rapporto di lavoro e' regolato da accordi o contratti di lavoro di natura collettiva e ai soggetti che partecipano alla produzione dei brani musicali svolgendo un'attivita' di supporto alla realizzazione dei brani medesimi.
3. La contribuzione dovuta sulle retribuzioni convenzionali di cui al comma 1 e' interamente a carico del datore di lavoro o del committente del brano. In caso di cessione del brano la contribuzione e' a carico dell'impresa cessionaria, a decorrere dalla data della cessione.
Art. 2

1. Le retribuzioni convenzionali di cui al presente decreto sono determinate in riferimento alle prestazioni effettuate nelle sale di incisione per la produzione di supporti fonografici finalizzata alla commercializzazione, nell'ambito di uno o piu' canali di vendita. L'obbligo di assolvere agli adempimenti in materia di assicurazione obbligatoria sorge alla data di pubblicazione del supporto medesimo. Non sussiste l'assoggettamento a contribuzione previdenziale quando l'attivita' di incisione del supporto fonografico viene svolta per scopi diversi dalla commercializzazione e il supporto viene distribuito gratuitamente o in abbinamento editoriale a pubblicazioni poste in vendita senza maggiorazione del prezzo normalmente praticato ai sensi dell'art. 1, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2001.
2. Con la pubblicazione del supporto fonografico destinato alla commercializzazione, gli obblighi contributivi sono assolti con il versamento della quota relativa al compenso convenzionale per brano corrispondente alla prima fascia dell'allegata tabella.
3. Con la diffusione semestrale da parte della Societa' italiana degli autori ed editori dei dati sul volume delle vendite dei supporti fonografici, sorge l'obbligo di effettuare operazioni di conguaglio dei contributi previdenziali in relazione al passaggio da una fascia all'altra dell'allegata tabella, in conseguenza dell'incremento del numero dei supporti fonografici venduti. Ai fini delle predette operazioni di conguaglio, vanno assunte a riferimento le vendite dei supporti fonografici registrate fino al termine del quarto semestre di distribuzione.
4. Ai fini del diritto e della misura del trattamento pensionistico, la prestazione lavorativa di cui al presente decreto, connessa alla produzione di un brano, integra il riconoscimento di una giornata assicurativa.
Art. 3

1. Decorso un triennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto si procede ad apposite verifiche ai fini dell'adeguamento delle retribuzioni convenzionali fissate nell'unita tabella.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 aprile 2010

Il Ministro: Sacconi
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico