Gazzetta n. 133 del 14 luglio 2010 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 giugno 2010
Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3880).


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 aprile 2010, con il quale e' stato dichiarato, fino al 30 aprile 2011, lo stato di emergenza in relazione alla riattivazione del movimento franoso nel territorio del comune di Montaguto, in provincia di Avellino, nonche' l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3868 del 21 aprile 2010;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2009, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 luglio 2010, lo stato di emergenza in relazione agli eventi atmosferici verificatisi nel territorio di alcuni comuni delle province di Roma, Latina e Frosinone nei giorni 20 e 21 maggio 2008, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3708 del 17 ottobre 2008 e la nota del 20 maggio 2010 del presidente della regione Lazio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 aprile 2010 con il quale e' stato dichiarato, fino al 30 aprile 2011, lo stato di emergenza in relazione agli interventi di bonifica da porre in essere nelle discariche A e B dell'area ex SISAS del sito di interesse nazionale nei comuni di Pioltello e Rodano in provincia di Milano e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3874 del 30 aprile 2010;
Visto l'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3863 del 31 marzo 2010;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 marzo 2010 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza, fino al 31 dicembre 2011, determinatosi nel settore del traffico e della mobilita' nel territorio delle province di Sassari ed Olbia-Tempio, in relazione alla strada statale Sassari-Olbia e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3869 del 23 aprile 2010;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3279 del 10 aprile 2003, n. 3375 del 20 settembre 2004, e successive modifiche ed integrazioni, e n. 3839 del 12 gennaio 2010;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 gennaio 2009 recante la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi avversi che hanno colpito il territorio della regione Calabria nel mese di gennaio 2009;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 febbraio 2009, n. 3741, recante primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi avversi che hanno colpito il territorio della regione Calabria nel mese di gennaio 2009;
Visto l'atto di concessione regolante il finanziamento per la realizzazione degli interventi previsti nel Secondo piano strategico nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico - annualita' 2007 del 26 settembre 2008 tra la regione Calabria e il Comune di Belvedere Marittimo (Cosenza) concernente l'intervento di consolidamento della scarpata sovrastante la strada comunale G. Fortunato del comune di Belvedere Marittimo (Cosenza) per un importo pari a 700.000 euro, la comunicazione del Comando provinciale dei vigili del fuoco della provincia di Cosenza prot. 1873 del 9 febbraio 2009 nonche' le note del comune di Belvedere Marittimo (Cosenza) del 9 febbraio 2010 e del 15 marzo 2010;
Considerati gli esiti della riunione del 28 aprile 2010 tenutasi presso il Dipartimento della protezione civile, alla quale ha partecipato anche la regione Calabria, concernente la messa in sicurezza della scarpata sovrastante la strada comunale G. Fortunato nel comune di Belvedere Marittimo (Cosenza);
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3498 del 23 febbraio 2006 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' la nota n. 401 del 6 maggio 2010 del sindaco di Castelsardo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 novembre 2009, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla vulnerabilita' sismica della «galleria Pavoncelli», che convoglia le risorse idriche dell'acquedotto pugliese, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3858 del 12 marzo 2010, nonche' la nota del Commissario delegato del 24 marzo 2010;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 13 gennaio 2010, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010, e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 febbraio 2010, n. 3848;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2009 con il quale e' stato prorogato lo stato di emergenza in materia di bonifiche e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonche' in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Siciliana e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3852 del 19 febbraio 2010 e le note del 12 maggio 2010 del presidente della regione siciliana - Commissario delegato e del 13 maggio 2010 della direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Visto l'art. 15, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge14 luglio 2008, n. 123;
Visto l'art. 12, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 13 gennaio 2010, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 e la conseguente ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 febbraio 2010, n. 3850;
Vista la nota del presidente della regione Liguria;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1

1. Al fine di assicurare il necessario supporto per il monitoraggio e la valutazione tecnica dell'evoluzione del movimento franoso in atto nel territorio del comune di Montaguto, in provincia di Avellino, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3868 del 21 aprile 2010, il Commissario delegato e' autorizzato ad avvalersi dei Centri di competenza di cui al decreto del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 4324 dell'11 settembre 2007, con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 5, comma 1, della citata ordinanza n. 3868/2010.
2. Ferme restando le determinazioni assunte per fronteggiare la situazione di criticita' in atto nel territorio del comune di Montaguto, il Commissario delegato provvede, sulla base della documentazione amministrativa e contabile, all'espletamento delle attivita' di natura solutoria conseguenti alle attivita' istruttorie ed agli affidamenti di competenza dell'ing. Angelo Pepe, in qualita' di soggetto attuatore.
3. All'art. 1, comma 3, lettera a), dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3868/2010 sono aggiunte le seguenti parole: «con oneri a carico della Rete ferroviaria italiana S.p.a. e dell'Anas S.p.a. per gli ambiti di rispettiva competenza».
4. All'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3868/2010, dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti lettere:
«c) ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita', anche in via preventiva, adottati a seguito degli eccezionali eventi franosi di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di € 600,00 mensili, e, comunque, nel limite di € 200,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unita', il contributo medesimo e' stabilito in € 300,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di eta' superiore a 65 anni o inferiore a 10 anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidita' non inferiore al 67%, e' concesso un contributo aggiuntivo di € 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati;
d) un contributo per i danni subiti pari a euro 1000 mensili ai titolari di attivita' produttive ed economiche ubicate in edifici o aree sgomberate a seguito degli eccezionali eventi franosi con provvedimento delle autorita'. Il contributo e' erogato fino alla sistemazione dell'attivita' in altri locali e in ogni caso per non oltre 12 mesi, un contributo rapportato al danno subito da impianti, strutture, macchinari e attrezzature comunque non superiore al 50% del danno medesimo e fino ad un massimo di 200.000,00 euro, nonche' un contributo fino al 30% del prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi alluvionali e non piu' utilizzabili, fino ad un massimo di 60.000,00 euro. I danni sono attestati con apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, iscritti ai rispettivi ordini o collegi.».
5. All'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3868/2010, e' aggiunto il seguente alinea: «- decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 146 e 147».
6. Per le iniziative da porre in essere in qualita' di soggetto attuatore ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3868/2010, il dott. Mario Pasquale De Biase si avvale del personale di cui all'art. 9, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3849/2010, e successive modifiche ed integrazioni, con i pertinenti oneri a carico delle risorse presenti sulla contabilita' speciale di cui al comma 8.
7. Il soggetto attuatore di cui al comma 6 provvede altresi' agli adempimenti di natura amministrativa e contabile correlati alla gestione commissariale di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3532/2006 e successive modifiche ed integrazioni per il periodo dal 13 luglio 2006 al 20 aprile 2010.
8. Il soggetto attuatore di cui al comma 6, per l'espletamento dei compiti al medesimo affidati, opera a valere sulla contabilita' speciale n. 3180 istituita ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3532/2006. A tal fine e' autorizzata la variazione dell'intestazione della contabilita' speciale da Commissario delegato a soggetto attuatore.
9. Per le finalita' di cui al comma 6, e' autorizzato il trasferimento di euro 800.000,00 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 5, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3868/2010.
Art. 2

1. Al comma 1, dell'art. 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3708 del 17 ottobre 2008, le parole: «, dott. Maurizio Pucci» sono soppresse.
Art. 3

1. In considerazione dei maggiori compiti connessi all'espletamento delle iniziative da porre in essere per lo svolgimento delle attivita' previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3874 del 30 aprile 2010, il Commissario delegato e' autorizzato ad avvalersi fino ad un massimo di cinque unita' di personale appartenenti al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), a societa' specializzate a totale capitale pubblico o a societa' di scopo di quest'ultime.
2. Il predetto personale e' autorizzato ad effettuare lavoro straordinario cosi' come previsto dall'art. 11, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2003, n. 3266, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione.
3. Per le missioni del personale, richieste ed autorizzate dal Commissario delegato, e' riconosciuto il trattamento di missione spettante in relazione alle qualifiche di appartenenza.
4. L'utilizzazione di personale pubblico e' disposta in deroga alle procedure di comando, distacco e di autorizzazione e si svolge in deroga alle norme ordinarie in materia di orario di servizio.
5. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti commi gravano sulle risorse finanziarie assegnate al Commissario delegato.
Art. 4

1. All'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3863 del 31 marzo 2010, le parole: «euro 2.253.000,00» sono sostituite dalle seguenti parole: «2.264.000,00».
2. Alla fine del comma 3, dell'art. 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3873 del 28 aprile 2010 e' aggiunto il seguente periodo: «Conseguentemente e' abrogato l'art. 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3603 del 30 luglio 2007.».
3. Al comma 7, dell'art. 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3873 del 28 aprile 2010, dopo le parole: «di due unita' di personale» sono aggiunte le seguenti parole: «appartenente alla pubblica amministrazione posto in posizione di comando o distacco, previo assenso dell'interessato, in deroga alla normativa vigente in materia di mobilita' nel rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, a cui potra' essere riconosciuto la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato, nel limite massimo di 70 ore mensili pro-capite, con oneri posti a carico del Fondo della protezione civile,».
Art. 5

1. ll Provveditore interregionale per la Campania e il Molise subentra all'ing. Claudio Rinaldi nelle funzioni di soggetto attuatore di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3279/2003 e successive modifiche ed integrazioni, ed all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3375/2004, e successive modifiche ed integrazioni, per il completamento degli interventi di ricostruzione post-sisma nel territorio della provincia di Campobasso ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3839/2010.
Art. 6

1. All'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3869 del 23 aprile 2010, sono soppresse le seguenti parole: «del Capo compartimento della viabilita' per la Sardegna».
Art. 7

1. Tenuto conto dell'aggravamento della situazione di dissesto idrogeologico relativa alla scarpata sovrastante la strada comunale G. Fortunato nel comune di Belvedere Marittimo (Cosenza) a seguito degli avversi eventi meteorologici verificatisi in Calabria nel gennaio 2009 e del perpetuarsi della situazione di pericolo per la pubblica incolumita', il Commissario delegato - presidente della regione Calabria nominato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 febbraio 2009, n. 3741, si avvale, in qualita' di soggetto attuatore, del sindaco di Belvedere Marittimo (Cosenza) per il completamento dell'intervento di consolidamento della suddetta scarpata, con i poteri di cui all'art. 3 della medesima ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3741/2009.
2. Agli oneri occorrenti per l'attuazione dell'intervento di cui al comma 1, si provvede, nel limite di 700.000,00 euro a valere sulle risorse di cui alla concessione tra la regione Calabria e il comune di Belvedere Marittimo (Cosenza) del 26 settembre 2008 indicata in premessa.
Art. 8

1. Per consentire il completamento e l'adeguamento degli interventi inerenti ai dissesti idrogeologici in localita' Mezzu Teppa nel comune di Castelsardo il Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3498/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, e' autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili nella contabilita' speciale n. 3030, pari a euro 53.169,10.
2. All'esito delle attivita' di cui al comma 1, il sindaco di Castelsardo provvede a rendicontare ai sensi dell'art. 8, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13.
Art. 9

1. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3858/2010, le parole: «da personale di amministrazioni ed enti pubblici, nel limite complessivo di dieci unita', che viene posto in posizione di comando o di distacco presso l'ente richiedente, previo assenso degli interessati, entro quindici giorni dalla richiesta, nonche' di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa nel limite massimo di tre unita'», sono sostituite dalle seguenti: «da personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa nel limite massimo di cinque unita', nonche' da personale di amministrazioni ed enti pubblici, nel limite complessivo di otto unita'. Detto personale presta servizio presso la struttura commissariale in posizione di comando o di distacco, previo assenso degli interessati, entro quindici giorni dalla richiesta, ovvero, collocato in aspettativa dalle amministrazioni od enti pubblici di appartenenza, con contratto a tempo determinato da stipularsi nel rispetto del Contratto collettivo nazionale di lavoro - Comparto regioni - regione Puglia e relativa contrattazione decentrata integrativa».
Art. 10

1. All'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 febbraio 2010, n. 3848, le parole: «2.000.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «2.012.041,09».
Art. 11

1. Per il proseguimento delle attivita' inerenti all'emergenza in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonche' in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Siciliana, all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3852 del 19 febbraio 2010, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, dell'art. 8, dopo le parole: «n. 3136 del 25 maggio 2001 e successive modifiche ed integrazioni» sono aggiunte le seguenti parole: «con esclusione del comma 2, dell'art. 6 e dell'art. 9» e dopo le parole: «n. 3190 del 22 marzo 2002 con esclusione» sono aggiunte le seguenti parole: «del comma 3 dell'art. 10, dell'art. 11 e»;
b) all'art. 5, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente comma: «4. Il Commissario delegato o il soggetto attuatore, al fine di unificare la gestione, provvedono a trasferire le risorse della contabilita' speciale n. 1747 istituita per la tutela delle acque nella contabilita' di cui al comma 1»;
c) al comma 1, dell'art. 6, le parole: «nazionali e regionali» sono abrogate;
d) il comma 4, dell'art. 6, e' sostituito dal seguente: «4. Per l'espletamento delle attivita' previste dalla presente ordinanza il Commissario delegato e il soggetto attuatore si avvalgono di 40 unita' di personale individuato tra il personale della pubblica amministrazione, degli enti e delle societa' di cui ai commi precedenti posti anche in posizione di comando o distacco. Le spese accessorie inerenti il distacco e/o il comando del personale di cui sopra eventualmente previste dai Contratti collettivi nazionali di lavoro degli enti e delle societa' di appartenenza restano a carico degli stessi enti e societa'. Per assicurare l'attivita' di coordinamento della struttura il Commissario delegato puo' conferire, anche in deroga ai Contratti collettivi nazionali di lavoro degli enti e delle societa' di appartenenza, un incarico di funzione dirigenziale di seconda fascia, equiparato ai dirigenti della regione Siciliana, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni»;
e) al comma 1, dell'art. 8, la parola: «13» e' soppressa;
f) al comma 7, dell'art. 6, prima delle parole: «Al personale» sono aggiunte le seguenti parole: «Anche in deroga al Contratto collettivo nazionale di lavoro degli enti e delle societa' di appartenenza»;
g) al comma 8, dell'art. 6, le parole: «in relazione alle qualifiche di appartenenza» sono sostituite dalle parole: «al personale della regione Siciliana»;
h) all'art. 7, dopo le parole: «decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, art. 58, commi 2, 3 e 5, art. 60» e' aggiunto il successivo punto: «legge 23 febbraio 1994, n. 724, art. 25»;
i) all'art. 7, dopo le parole: «37, 38, 39, 40, 41, 42, 119» e' aggiunta la parola: «141».
2. Il Commissario delegato e il soggetto attuatore sono autorizzati, sulla base di programmi da redigere quadrimestralmente, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a destinare, per la realizzazione degli interventi previsti nei predetti programmi, le risorse finanziarie che si rendono disponibili, nonche' ad utilizzare sedi delocalizzate all'interno del territorio regionale, presso gli uffici degli enti e delle societa' a capitale pubblico.
3. Per l'espletamento delle iniziative previste dall'art. 5, comma 2, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile del 31 marzo 2000, n. 3048 e successive modificazioni ed integrazioni, si provvede anche ai sensi dell'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3852 del 19 febbraio 2010.
4. Il comma 2, dell'art. 10, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile del 31 maggio 1999, n. 2983 e successive modificazioni ed integrazioni, e' abrogato.
Art. 12

1. Ai fini della corretta attuazione di quanto previsto dall'art. 12, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, relativamente all'attivita' del soggetto liquidatore per l'accertamento delle situazioni creditorie e debitorie pregresse, facenti capo al Consorzio unico delle province di Napoli e Caserta, e' istituita apposita contabilita' speciale, intestata al soggetto liquidatore, sulla quale confluiscono le risorse economiche gia' facenti capo al Consorzio unico, nonche' le ulteriori somme derivanti dalla gestione ordinaria della compagine consortile.
2. Le risorse economiche che confluiscono sulla contabilita' speciale di cui al precedente comma 1, cui si applicano le previsioni normative di cui all'art. 15, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, sono destinate, prioritariamente, al pagamento delle maestranze impiegate nell'ambito del Consorzio unico di bacino delle province di Napoli e Caserta.
Art. 13

1. Il Presidente della regione Liguria, Commissario delegato ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 febbraio 2010, n. 3850, e' autorizzato ad applicare le disposizioni di cui alla medesima ordinanza anche al fine di porre rimedio agli eventi calamitosi verificatisi nei giorni 4 e 5 maggio 2010 laddove venga ravvisato un nesso di causalita' tra detti eventi e quelli verificatisi nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 giugno 2010

Il Presidente: Berlusconi