Gazzetta n. 134 del 14 luglio 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 24 marzo 2010
Individuazione delle aree di crisi industriale. Riforma del sistema degli interventi di reindustrializzazione nelle aree e nei distretti in situazione di crisi industriale e di crisi industriale complessa, in adempimento a quanto disposto dall'articolo 2, comma 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 2 della legge 23 luglio 2009, n. 99, che disciplina la riforma degli interventi di reindustrializzazione delle aree e dei distretti industriali in situazione di crisi industriale;
Considerato che il comma 7, dell'art. 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, stabilisce che il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, sentiti il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individui le aree o i distretti in situazione di crisi in cui realizzare gli interventi di reindustrializzazione previsti dal medesimo art. 2;
Tenuto conto che il comma 8, dell'art. 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, stabilisce che, nell'individuare le aree o i distretti in situazioni di crisi, si deve dare priorita' ai siti che ricadono nelle aree individuate nell'ambito dell'obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006;
Vista la lettera h), comma 12, dell'art. 2, della medesima legge 23 luglio 2009, n. 99, che ricomprende il sistema produttivo locale delle armi di Brescia e dei sistemi di illuminazione del Veneto tra i territori agevolabili dalla legge n. 181 del 1989 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1989, n. 181, e successive modifiche e integrazioni, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione per le aree di crisi siderurgica, in attuazione del piano di risanamento della siderurgia;
Considerato che il soggetto gestore e' ora l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., ex Sviluppo Italia S.p.A.;
Visto il regolamento (CE) n. 800 del 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 214 del 9 agosto 2008, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per gli investimenti a finalita' regionale ed agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico dell'8 gennaio 2009, n. 312, che nel recare direttive da emanare all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., per l'adeguamento delle agevolazioni previste dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e successive modificazioni ed estensioni, al regime di aiuti stabilito del regolamento (CE) n. 800/2008, ha individuato le zone di intervento del Programma di promozione industriale, predisponendo l'elenco completo e tassativo dei comuni ricadenti nelle aree di crisi di cui alla delibera CIPI del 13 ottobre 1989, come integrato dalle successive estensioni della legge n. 181 del 1989 sopra richiamate;
Preso atto che la Commissione europea ha approvato, in data 28 novembre 2007, la Carta di aiuti a finalita' regionale 2007-2013, recepita nel decreto ministeriale 27 marzo 2008, recante l'elenco delle aree ammesse agli aiuti di Stato a finalita' regionale per il periodo 2007-2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 aprile 2008;
Vistoil decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2009, contenente le modalita' di applicazione della comunicazione della Commissione europea - quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica;
Visto l'art. 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede l'istituzione di un'apposita struttura, con forme di cooperazione interorganica tra il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero del lavoro al fine di contrastare il declino dell'apparato produttivo, anche mediante salvaguardia e consolidamento di attivita' e livelli occupazionali delle imprese di rilevanti dimensioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, che versino in crisi economico-finanziaria;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del 18 dicembre 2007, recante disposizioni sulla articolazione, composizione ed organizzazione della Struttura per le crisi d'impresa, prevista dall'art. 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Considerato che e' opportuno individuare una metodologia che consenta di definire ed aggiornare il sistema territoriale nazionale delle aree e dei distretti di grave crisi industriale cui applicare gli interventi previsti dalla legge n. 181 del 1989 e sue successive modificazioni ed integrazioni;
Ritenuto altresi' di fissare i criteri per la definizione delle situazioni complesse di crisi industriale, nonche' con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, per le quali si richieda l'attivita' integrata e coordinata di regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati e di amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, ovvero la confluenza di risorse finanziarie da bilanci di istituzioni diverse e l'armonizzazione dei procedimenti amministrativi;
Ritenuto di selezionare quali aree di grave crisi industriale, cui applicare le disposizioni della legge n. 181 del 1989, quelle che interessano sistemi locali di lavoro caratterizzati da una densita' degli addetti del settore manifatturiero superiore al venticinque per cento del valore medio della ripartizione territoriale di appartenenza e che vengono individuate mediante indici sintetici di crisi occupazionale e di contesto economico;
Sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
Vista la nota del Gabinetto in data 24 dicembre 2009, n. 33253, con la quale e' stato trasmesso lo schema di decreto per acquisire il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' la nota della Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 11 gennaio 2010, n. CSR 113 P-2.17.4.12, con la quale e' stata indetta una riunione tecnica per il giorno 26 gennaio 2010;
Visti gli esiti della riunione tecnica svoltasi presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 26 gennaio 2010, nel corso del quale le regioni hanno chiesto di integrare il preambolo del decreto con apposito richiamo al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009, contenente le modalita' di applicazione della comunicazione della Commissione europea - quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, sopra menzionato, nonche' hanno chiesto di integrare l'articolato tenendo conto di quanto previsto dall'art. 2, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, il quale prevede che nella individuazione degli interventi oggetto degli accordi di programma si faccia particolare riferimento alle aree dell'obiettivo convergenza;
Viste le note del Gabinetto in data 26 gennaio 2010, n. 1833, e della Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 27 gennaio 2010, n. CSR 466 P-2.17.4.12, con le quali sono state recepite le suddette richieste;
Considerata l'urgenza di riqualificare attraverso idonee iniziative di reindustrializzazione le aree interessate da situazioni complesse di crisi con impatti significativi per la politica industriale nazionale, come individuate ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99;
Vista la lettera del presidente dell'ANCI in data 26 febbraio 2010, n. 31/VSG/VN/UAI/MQ-10, con la quale si sollecita l'emanazione del decreto;
Ritenuto necessario procedere in via d'urgenza pur in mancanza del parere formale della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed in particolare il comma 6, il quale prevede che, quando il parere concerne provvedimenti gia' adottati in via definitiva, la Conferenza Stato-regioni puo' chiedere che il Governo lo valuti ai fini dell'eventuale riforma dei provvedimenti stessi;

Decreta:

Art. 1
Individuazione delle aree di crisi industriale

1. Per l'applicazione delle agevolazioni previste dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e successive modificazioni ed integrazioni, sono considerate aree di grave crisi industriale:
le aree ed i distretti in crisi industriale, individuati attraverso la metodologia dei sistemi locali del lavoro, vengono selezionati sulla base di un coefficiente di localizzazione manifatturiera, con un valore superiore al venticinque per cento del valore medio di ripartizione territoriale di appartenenza, ed individuati mediante:
1) indicatori di crisi occupazionale e aziendale - mesi/uomo in CIGS e CIGS per causa grave, mesi/uomo in CIGS e mobilita' in deroga, tasso di disoccupazione, densita' di imprese in procedura fallimentare, tasso di variazione delle imprese cessate;
2) indicatori di contesto economico - percentuale di addetti nelle microimprese, tasso di industrializzazione, variazione del tasso di industrializzazione, occupati interni nell'industria, variazione degli occupati interni nell'industria, il valore aggiunto pro capite, la variazione del valore aggiunto pro capite, la propensione all'export, integrati con variabili economiche aggiornate relative al quadro provinciale (percentuale di addetti in CIG, il tasso di uscita occupazionale previsto, la quota di laureati, tasso medio annuo di occupati nell'industria, di export manifatturiero, di consumi energetici industriali, di imprese attive manifatturiere, di impieghi e sofferenze bancarie). Ai fini dell'applicazione della disposizioni di cui al comma 8, dell'art. 2, della legge n. 99 del 2009, si applica la variabile dicotomica, uguale ad uno per i sistemi locali di lavoro nelle regioni obiettivo convergenza ed uguale a zero negli altri casi.
2. L'elenco dei comuni ricompresi nelle aree e nei distretti in situazione di grave crisi industriale, individuati in applicazione dei criteri di cui al comma 1, e' formato da una Commissione composta da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e presieduta da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la politica industriale e la competitivita'. La Commissione, per il cui funzionamento non sono previsti oneri, si avvale dell'assistenza tecnica dell'Istituto per la promozione industriale.
3. L'elenco viene approvato dal direttore della direzione generale per la politica industriale e la competitivita' del Ministero dello sviluppo economico e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico.
Art. 2
Revisione dell'elenco dei comuni
compresi nelle aree di crisi

1. Il Ministero dello sviluppo economico ogni tre anni procede alla revisione dell'elenco dei Comuni ricompresi nelle aree e nei distretti in situazione di grave crisi industriale.
2. Il processo di revisione avviene secondo le modalita' stabilite dai commi 2 e 3 dell'art. 1.
3. Al termine del processo di revisione, l'eventuale esclusione dei comuni dall'elenco delle aree e dei distretti in situazione di grave crisi industriale, non pregiudica l'attuazione dei progetti di intervento per i quali,alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di revisione, sono state presentate domande di finanziamento.
Art. 3
Criteri per l'individuazione delle situazioni
di crisi industriale complessa

1. Sono situazioni di crisi industriale complessa, nonche' con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, quelle che non risultano risolvibili in via ordinaria con gli strumenti e le risorse di competenza regionale e che: coinvolgono una o piu' imprese di grande o media dimensione con effetti sull'indotto; che riguardano aree o distretti fortemente specializzati in un settore produttivo che manifesta una crisi prodotta dalla domanda internazionale; che coinvolgono le imprese di una filiera produttiva localizzata in due o piu' regioni.
2. Il riconoscimento della situazione di crisi complessa con impatto significativo sulla politica industriale nazionale avviene, ai sensi dell'art. 4 del presente decreto, con la sottoscrizione da parte del Ministro dello sviluppo economico di un accordo di programma e del programma complessivo di intervento che prevede l'integrazione ed il coordinamento delle attivita' e delle risorse di amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, di regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati.
3. La sottoscrizione dell'accordo di programma determina l'individuazione e la delimitazione dell'ambito territoriale di riferimento per gli interventi di reindustrializzazione e produce l'effetto di includere detto ambito territoriale nell'elenco delle aree e dei distretti di grave crisi industriale di cui all'art. 1 del presente decreto.
Art. 4
Procedimento per l'individuazione delle aree
o dei distretti in situazione di crisi industriale complessa

1. Il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la politica industriale e la competitivita' - su istanza di una o piu' regioni nel cui territorio ricade l'area od il distretto in crisi industriale, ovvero d'ufficio, sentiti gli enti e le istituzioni interessate e le organizzazioni datoriali e sindacali, accerta la presenza di situazioni complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, tenuto conto di quanto disposto al comma 4 dell'arti. 2 della legge n. 99 del 2009.
2. Per l'attivita' di verifica della complessita' della crisi industriale dell'area o del distretto, il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la politica industriale e la competitivita', si avvale di un modulo organizzativo, presieduto dal direttore generale della direzione generale per la politica industriale e la competitivita', composto della Unita' tecnica di valutazione della Struttura per le crisi d'impresa, con il supporto tecnico dell'Istituto per la promozione industriale.
3. In caso di mancata conclusione dell'accordo di programma, ovvero di procedimento avviato d'ufficio, sentita la Commissione di cui al comma 2, dell'art. 1, con decreto ministeriale puo' stabilirsi l'iscrizione del territorio nell'elenco delle aree soggette ai benefici della legge 15 maggio 1989, n. 181, nei limiti ed alle condizioni di cui al comma 2, dell'art. 2 del presente decreto, qualora la crisi industriale del sistema locale presenti un significativo aggravamento degli indicatori di crisi occupazionale e di contesto economico ai sensi dell'art. 1 del presente decreto.
4. Con l'accertamento delle condizioni per il riconoscimento di crisi complessa, nonche' con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, e' costituito, con decreto del direttore generale per la politica industriale, un modulo organizzativo specifico per la predisposizione del programma complessivo di intervento, oggetto dell'accordo di programma previsto dall'art. 2, della legge n. 99 del 2009. Il modulo organizzativo e' presieduto da un dirigente della direzione generale per la politica industriale e la competitivita' ed e' composto dalla Unita' tecnica di valutazione della Struttura per le crisi d'impresa, da un rappresentante della direzione generale per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali, da un rappresentante della direzione generale per politica regionale unitaria nazionale, oltre che dai rappresentanti delle istituzioni e degli enti interessati. Il modulo organizzativo si avvale della Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.
Art. 5
Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione delle disposizioni del presente decreto e fino alla pubblicazione del primo decreto di revisione, per l'applicazione delle agevolazioni previste dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e successive modificazioni ed integrazioni, sono considerate aree di grave crisi industriale:
a) le zone di intervento del Programma di promozione industriale, ovvero quelle relative all'elenco completo e tassativo dei comuni ricadenti nelle aree di crisi di cui alla delibera CIPI del 13 ottobre 1989 come integrati dalle successive estensioni della legge 15 maggio 1989, n. 181, riportato in allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico dell'8 gennaio 2009, n. 312;
b) le aree ed i distretti in grave crisi industriale individuati in applicazione di criteri di cui all'art. 1 del presente decreto.
2. Nell'elenco di cui alla precedente lettera b) sono inseriti i comuni inclusi nell'ambito delle aree indicate nella lettera h), comma 12, dell'art. 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, coincidenti con il sistema produttivo locale delle armi di Brescia e del sistema di illuminazione del Veneto, individuati e delimitati con gli accordi di programma da sottoscrivere con le modalita' disciplinate dal presente decreto.
3. La Commissione di cui ai commi 2 e 3, dell'art. 1, forma due elenchi, uno contenente l'elenco dei comuni di cui alle zone di intervento del Programma di promozione industriale allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico dell'8 gennaio 2009, n. 312; l'altro l'elenco dei comuni nei cui territori ricadono le aree ed i distretti in grave crisi industriale individuati in applicazione di criteri di cui all'art. 1 del presente decreto, non ricompresi nel primo elenco. Le modalita' di approvazione e pubblicazione sono quelle previste dal comma 3, dell'art. 1.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, nonche' nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico.
Roma, 24 marzo 2010

Il Ministro: Scajola
Registrato alla Corte dei conti il 25 aprile 2010 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 242