Gazzetta n. 134 del 14 luglio 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 26 febbraio 2010
Versamento di un contributo alle spese e accreditamento e svolgimento delle attivita' di formazione continua.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante ĞDisposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Statoğ;
Visto, in particolare, l'art. 92, comma 5 della richiamata legge n. 388 del 2000, che prevede che Ği soggetti pubblici e privati e le societa' scientifiche che chiedono il loro accreditamento per lo svolgimento di attivita' di formazione continua ovvero l'accreditamento di specifiche attivita' formative promosse o organizzate dagli stessi ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi sono tenuti al preventivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un contributo alle spese fissato dalla Commissione nazionale per la formazione continua di cui all'art. 16-ter nella misura da un minimo di euro 258,22 (lire 500.000) ad un massimo di euro 2.582,28 (lire 5.000.000), in base a criteri oggettivi determinati con decreto del Ministro della sanita' su proposta della commissione stessağ;
Visto il decreto del Ministro della salute 27 dicembre 2001, in base al quale e' stato determinato il contributo alle spese dovuto dai soggetti pubblici e privati e dalle societa' scientifiche, che chiedono, ai sensi dell'art. 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, l'accreditamento di specifiche attivita' formative, promosse o organizzate dagli stessi ai fini dell'attribuzione di crediti formativi;
Visto l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 1° agosto 2007, rep. atti n. 168/CSR recante il ĞRiordino del sistema di formazione continua in medicinağ;
Visto l'art. 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in base al quale il sistema di Educazione continua in medicina (ECM) e' disciplinato secondo le disposizioni di cui al citato Accordo del 1° agosto 2007 ed in base al quale la gestione amministrativa del programma ECM ed il supporto alla Commissione nazionale per la formazione continua di cui all'art. 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni sono trasferiti all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;
Visto l'art. 2, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in base al quale i contributi alle spese previsti all'art. 92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali ai fini della copertura degli oneri dalla stessa sostenuti, ivi incluse le spese di funzionamento della Commissione nazionale per la formazione continua e degli ulteriori organismi previsti dal citato Accordo;
Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 24 settembre 2008, con il quale e' stata ricostituita la Commissione nazionale per la formazione continua, secondo la composizione individuata nel predetto Accordo del 1° agosto 2007;
Visto l'Accordo stipulato in data 5 novembre 2009, rep. atti n. 192, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concernente ĞIl nuovo sistema di formazione continua in medicina - Accreditamento dei Provider ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualita' del sistema formativo sanitario, attivita' formative realizzate all'estero, liberi professionistiğ;
Vista la proposta della Commissione nazionale per la formazione continua, formulata nella seduta del 13 gennaio 2010 avente ad oggetto il contributo annuale dovuto dai soggetti pubblici e privati e dalle societa' scientifiche che chiedono il loro accreditamento ovvero il contributo dovuto dagli stessi per l'accreditamento di specifiche attivita' di formazione continua promosse o organizzate dagli stessi ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi;
Ritenuto di determinare i criteri in conformita' alla predetta proposta;

Decreta:

Art. 1
Contributo

1. I soggetti pubblici e privati e le societa' scientifiche, che chiedono, ai sensi dell'art. 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il loro accreditamento per lo svolgimento di attivita' di formazione continua, ovvero l'accreditamento di specifiche attivita' formative promosse o organizzate dagli stessi ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi sono tenuti al preventivo versamento al bilancio dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.Na.S.) di un contributo alle spese determinato in base ai seguenti criteri proposti dalla Commissione nazionale per la formazione continua:
a) il contributo alle spese annuale dovuto dai soggetti pubblici e privati e dalle societa' scientifiche (provider) che chiedono il loro accreditamento per lo svolgimento di attivita' di formazione continua e' stabilito in euro 2.582,28;
b) il contributo alle spese dovuto dai soggetti pubblici e privati e dalle societa' scientifiche (provider) per l'accreditamento di specifiche attivita' formative a distanza promosse o organizzate dagli stessi ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi e' stabilito secondo le seguenti modalita':
da 1 a 5 crediti formativi, il contributo alle spese e' stabilito in euro 2.582,28 per l'attribuzione dei crediti formativi fino a 1.000 partecipanti ed ulteriori euro 2.582,28 per l'attribuzione dei crediti formativi ogni ulteriori 2.000 partecipanti o frazione di essi;
da 6 a 10 crediti formativi il contributo alle spese e' stabilito in euro 2.582,28 per l'attribuzione dei crediti formativi fino a 1.000 partecipanti ed ulteriori euro 2.582,28 per l'attribuzione dei crediti formativi ogni ulteriori 1.500 partecipanti o frazione di essi;
da 11 crediti formativi in poi il contributo alle spese e' stabilito in euro 2.582,28 per l'attribuzione dei crediti formativi fino a 1.000 partecipanti ed ulteriori euro 2.582,28 per l'attribuzione dei crediti formativi ogni ulteriori 1.000 partecipanti o frazione di essi;
c) il contributo alle spese dovuto dai soggetti pubblici e privati e dalle societa' scientifiche (provider) per l'accreditamento di specifiche attivita' formative residenziali promosse o organizzate dagli stessi ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi, nell'ambito dei piani formativi ed il contributo alle spese per l'accreditamento di specifiche attivita' formative accreditate dalla Commissione nazionale per la formazione continua, promosse o organizzate dai soggetti pubblici e privati e dalle societa' scientifiche, ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi, e' stabilito secondo le seguenti modalita':
il contributo dovuto per ciascun evento formativo accreditato e' stabilito da un minimo di euro 258,22 ad un massimo di euro 1.500,00;
il contributo minimo di euro 258,22 e' riferito ad eventi formativi che abbiano ricevuto una valutazione fino a 10 crediti formativi;
il contributo per gli eventi formativi che abbiano ricevuto una valutazione superiore a 10 crediti, e' determinato maggiorando il contributo minimo di euro 258,22 di euro 31,00 per ogni credito eccedente i 10, fino ad un massimo di euro 1.500,00;
si confermano le disposizioni di cui al decreto ministeriale 27 dicembre 2001 in ordine alla misura del contributo alle spese per i progetti formativi aziendali accreditati dalla Commissione nazionale per la formazione continua, dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), dagli Istituti zooprofilattici sperimentali (II.ZZ.SS.), dai policlinici universitari in qualita' di provider accreditati dalla Commissione nazionale per la formazione continua, fatti salvi eventuali accordi in materia di ECM tra l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.Na.S), le regioni e le province autonome interessate, in ordine alla misura e determinazione del contributo alle spese;
d) il contributo alle spese di cui alle lettere b) e c) e' determinato nella misura descritta alle lettere stesse, ridotta di 1/3, in favore dei soggetti che non godono di finanziamenti, di qualsiasi natura, in favore dell'organizzazione e dell'erogazione dell'attivita' formativa;
e) il contributo alle spese dovute dai soggetti pubblici e privati e dalle societa' scientifiche per l'accreditamento di specifiche attivita' formative promosse o organizzate dagli stessi ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi che si svolgono all'estero e' stabilito nella somma di euro 2.582,22 per ogni singola attivita' formativa accreditata.
Art. 2
Termini e provvedimenti

1. I soggetti pubblici e privati e le societa' scientifiche (provider) che chiedono il loro accreditamento, sono tenuti al versamento all'entrata del bilancio dell'Age.Na.S. del contributo alle spese nella misura indicata all'art. 1, lettera a), entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di accreditamento provvisorio o standard.
2. Il contributo alle spese per l'accreditamento dei soggetti pubblici e privati e delle societa' scientifiche (provider) e' riferito all'anno solare.
3. Il mancato versamento del suddetto contributo alle spese o il versamento in misura inferiore a quella prescritta, entro i termini sopra indicati, comporta la revoca dell'accreditamento provvisorio o standard dei soggetti pubblici e privati e delle societa' scientifiche stessi, previa diffida dell'ente accreditante.
4. I soggetti pubblici e privati e le societa' scientifiche (provider), per procedere alla registrazione dei crediti formativi erogati, presso il sistema informatico della Commissione nazionale per la formazione continua e presso il Consorzio gestione anagrafica delle professioni sanitarie Co.Ge.A.P.S., sono tenuti al versamento del contributo alle spese all'entrata del bilancio dell'Age.Na.S. per ogni attivita' formativa a distanza sulla base del numero dei crediti formativi e del numero dei partecipanti, secondo i criteri di cui all'art. 1, lettere b) e d).
5. Il versamento deve essere effettuato entro novanta giorni dalla data di fine erogazione dell'attivita' formativa, in funzione dei crediti formativi effettivamente attribuiti.
6. I soggetti pubblici e privati e le societa' scientifiche (provider), per procedere alla registrazione dei crediti formativi erogati, presso il sistema informatico della Commissione nazionale per la formazione continua e presso il Co.Ge.A.P.S., sono tenuti al versamento del contributo alle spese all'entrata del bilancio dell'Age.Na.S. per ogni attivita' formativa residenziale rientrante nel Piano formativo, sulla base del numero dei crediti formativi, secondo i criteri di cui all'art. 1, lettere c) e d). Il versamento deve essere effettuato entro novanta giorni dalla data di fine erogazione dell'attivita' formativa.
7. I soggetti pubblici e privati e le societa' scientifiche, accreditate presso le regioni e le province autonome, che chiedono l'accreditamento delle singole attivita' formative promosse o organizzate dagli stessi, ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi, alla Commissione nazionale per la formazione continua, sono tenuti al versamento del contributo alle spese all'entrata del bilancio dell'Age.Na.S. per ogni attivita' formativa residenziale accreditata, sulla base del numero dei crediti formativi, secondo i criteri di cui all'art. 1, lettere c) e d) .
8. Si applicano i criteri di cui all'art. 1, lettera e), nel caso di attivita' formativa svolta all'estero.
9. Il versamento del contributo alle spese da parte dei soggetti pubblici e privati e delle societa' scientifiche per l'accreditamento delle attivita' formative accreditate dalla Commissione, promosse o organizzate dagli stessi, deve essere effettuato entro novanta giorni dalla data di fine erogazione dell'attivita' formativa.
10. Per procedere alla registrazione dei crediti formativi erogati, presso il sistema informatico della Commissione nazionale per la formazione continua, i soggetti pubblici e privati e le societa' scientifiche sono tenuti al versamento del contributo alle spese ed alla registrazione dei dati relativi al pagamento effettuato nel sistema informatico della Commissione nazionale della formazione continua.
11. I dati relativi agli elenchi dei partecipanti sono trasmessi al Co.Ge.A.P.S. a cura della Commissione.
12. Il mancato versamento del contributo alle spese o il versamento in misura inferiore a quella prescritta entro i termini indicati nei commi 4, 5, 6 e 7 determina l'impossibilita' di effettuare la registrazione dei crediti erogati e la decadenza dell'accreditamento dell'attivita' formativa stessa, previa diffida dell'ente accreditante.
13. Il versamento del contributo deve essere registrato nel sistema informatico ECM nei termini sopra indicati ed attribuisce validita' all'accreditamento. L'attestazione del versamento del contributo alle spese deve essere reso disponibile, su richiesta della Commissione nazionale per la formazione continua, ogni volta che se ne determina la necessita'.
Art. 3
Registrazione partecipanti

1. I soggetti pubblici e privati e le societa' scientifiche (provider) devono registrare nel sistema informatico della Commissione nazionale per la formazione continua e presso il Co.Ge.A.P.S. gli elenchi degli operatori sanitari che hanno acquisito i crediti formativi, ogni semestre, almeno ogni anno e comunque prima della trasmissione della relazione annuale.
2. I soggetti pubblici e privati e le societa' scientifiche (provider) che erogano corsi utilizzando sistemi di formazione a distanza sono comunque tenuti ad inviare alla Commissione nazionale per la formazione continua l'elenco di tutti gli iscritti che si sono registrati ai predetti corsi anche se non hanno superato la prova di apprendimento o hanno provveduto ad effettuare la sola registrazione al corso.
3. Gli elenchi di cui al comma 1, sono distinti rispetto a quelli contenuti nell'elenco dei partecipanti che hanno acquisiti i crediti formativi.
4. Resta fermo l'attuale sistema di registrazione degli elenchi dei partecipanti, gia' definito dalle determinazioni applicative assunte dalla Commissione nazionale per la formazione continua, per le attivita' formative accreditate dalla Commissione nazionale per la formazione continua, promosse o organizzate dai soggetti pubblici e privati e dalle societa' scientifiche.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 febbraio 2010

Il Ministro: Fazio
Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2010 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 281